Titlolo.gif
appartamento_vacanza_gran_canaria_isole_canarie_holiday_canary_island

Progett@-casa
 
- Indice
- Visure catastali
   Cosa sono?
   Richiedi on-line
- Successione
- ICI
REGOLARIZZAZIONE CATASTALE
ACCATASTAMENTO FABBRICATI
6
- Agevolazioni fiscali 36%
- Gli interventi edilizi
- La conformità urbanistica
- Condono edilizio 2004
- Quando e perché la sicurezza   sui cantieri
- Guida alla casa sicura
- Il compromesso
- L'atto di compravendita
- Il contratto di locazione
- Il mutuo
- Leggi sulla Compravendita
- Le tasse sulle compravendite
   Per chi compra
   Per chi vende
- Il condominio
- L'assemblea condominiale
- L'amministratore
- La ripartizione delle spese
- Il regolamento di condominio
- La tabella millesimale
- Adeguamento dei condomini
- Download condominio
- Codice civile
- Condono Edilizio 47/85
- Art. 32 D.L. 30 settembre
  
2003 n°269
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
  Testo unico sull'edilizia
  "SUPERDIA"

- Testo unico sulle successioni
- Legge 457/78 Interventi
  edilizi

- L.R. 52/99 - Toscana
- Attività commerciali
- D.Lgs 494/96 e 528/99
  sicurezza sui cantieri
Iscriviti ala mailing list
  Non ha cadenza temporale precisa, verrà emessa soltanto quando verranno varate nuove agevolazioni, leggi, regolamenti ed altro, inerente il mondo della casa
- Professionisti in rete
- Aziende in rete
- Aliquote ici
- L'arredamento
- I NOSTRI PROGETTI
- Annunci casa
- Glossario
- Cerca su Progett@-casa
- per la pubblicità

 

 

 
Progett@-casa - ici
 

 

CONSIGLI UTILI

Visite accurate

Dopo i primi contatti con l’azienda o con il proprietario, è indispensabile una visita accurata all’immobile. Bisognerà quindi valutare il tipo di quartiere, lo stato di conservazione dell’appartamento e del caseggiato, gli infissi, il piano, la luminosità e l’esposizione, la presenza di attività rumorose nei pressi, e prendere le misure reali ( spesso diverse da quelle commerciali, che comprendono anche le quote dei beni condominiali). Particolare attenzione va prestata alle macchie di umidità : se non sono ancora asciutte, è bene chiedere che venga spiegata la causa, ed esigere la riparazione prima dell’acquisto.

<< torna all'indice

ATTENZIONE ALL’IPOTECA

Può verificarsi che nella casa che si vuole acquistare esista un’ipoteca. Ciò significa che la casa è stata data in garanzia, generalmente in prestito. Poiché l’ipoteca segue l’immobile e non chi l’ha concessa, ne deriva che, se il creditore non viene saldato per una qualunque ragione, a pagarne le conseguenze non è il debitore ma chi ne ha acquistato la proprietà. Il rischio è quello di un’esecuzione ( vendita forzata) immobiliare. Anche se una situazione del genere permette sicuramente la risoluzione del contratto di compravendita, farsi ridare i soldi non è cosa per niente agevole. Esiste però un modo di controllare l’esistenza di ipoteche ( fra l’altro, se si accede un mutuo presso una banca stessa a fare i controlli ) . Ci si può recare all’ufficio del registro ( che è più aggiornato del catasto ) con i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita e paternità del venditore. Dopo un po’ di coda si potrà sapere se a quel nome risulta intestata la registrazione di una qualsivoglia ipoteca.

<< torna all'indice


L’ARTE DI VALUTARE LA CASA

Non è semplice capire se la casa che si sta per acquistare vale davvero quanto costa. I “ borsini” che vengono pubblicati da giornali economici sono spesso d’aiuto per conoscere il prezzo medio, ma molti sono i fattori che intervengono per alzarlo o per abbassarlo. Prima di tutto bisogna partire dal presupposto che il prezzo è sempre trattabile e che bisogna cercare di ottenere uno sconto. Non bisogna quindi avere fretta, né dimostrare eccessivo interesse all’immobile. E considerare che il mediatore è in genere più elastico del proprietario che vende direttamente la sua casa, alla quale, anche per ragioni psicologiche, tende a dare un valore elevato. I principali elementi da considerare, ragionando sulla base di un costo medio quale si può desumere dai giornali o da altre informazioni raccolte, sono illustrati nella tabella con accanto le percentuali in aumento o in diminuzione da applicare sui prezzi medi di quel quartiere. Si tratta di indicazioni massima, che però possono aiutare nella valutazione.


Altri elementi da considerare, che però non possono essere ricondotti ad un’unica percentuale in aumento o in diminuzione sono:


- Numero dei condomini: più sono e minori sono le spese condominiali pro capite
- Il piano della casa :all’ultimo si rischiano infiltrazioni e spese; se manca l’ascensore, ai piani alti il prezzo si abbassa rispetto a quelli inferiori, anche del 30% dal quarto in su. Da ultimo, l’elemento decisivo: se si “sente” davvero che quella è la casa che ci vuole, allora si che si può anche essere disposti a spendere qualcosa in più del previsto. O del giusto.

<< torna all'indice

SPESE CONDOMINIALI ARRETRATE

Di norma, e salvo specifici accordi fra le parti, sono a carico del vecchio proprietario: se non sono state pagate l’amministrazione può però richiederle al nuovo acquirente per l’anno passato e per quello in corso, salvo il diritto di avviare un azione legale contro ha venduto l’appartamento con i debiti annessi. Avviare un’azione legale non è però cose da poco, e la migliore tutela consiste nell’informarsi su questo aspetto chiedendo che venga fornito, dall’amministrazione del condominio, un estratto conto della situazione dei pagamenti. Converrebbe anche chiedere di vedere il bilancio preventivo per l’anno in corso e il verbale delle assemblee condominiali: cosi’ si può verificare se sono state deliberate o sono già in corso spese condominiali straordinarie di forte entità e valutare il prezzo della casa e la propria pianificazione di bilancio familiare anche sulla base di questi dati. E’ comunque possibile far inserire nel cosiddetto “ compromesso” o addirittura nel rogito una clausola nella quale si dichiari esplicitamente che tutte le spese condominiali, fino alla data del rogito, restano comunque a carico del venditore. E’ particolarmente importante aggiungere questa clausola se fin dal compromesso vengono consegnate le chiavi; non è facile dimostrare, dato che si ha già l’uso dell’appartamento, che non ci si intendeva anche accollare le spese condominiali.

<< torna all'indice

CONDONO EDILIZIO E DINTORNI

E’ opportuno verificare se in comune è stata presentata una domanda di condono edilizio, che corre sempre il rischio di essere respinta. In ogni caso, il venditore è tenuto a dichiarare nel rogito l’inesistenza di opere abusive. La planimetria della casa dovrebbe corrispondere a quella depositata all’Ufficio del catasto, presso il quale ci si può recare per controllare ( il controllo può anche essere effettuato dallo studio notarile che si occupa del rogito ). Se la planimetria non corrisponde ( ma può essere colpa dei ritardi del Catasto), è meglio sospendere le trattative e chiarire il perché. Non va dimenticata neppure la posizione dell’immobile nell’ambito del piano regolatore: per alcuni immobili è previsto l’abbattimento. Le informazioni possono essere richieste in Comune, ma anche l’amministratore condominiale dovrebbe fornirle.

<< torna all'indice

LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

Entro il 31 dicembre 1998 devono essere adeguati tutti gli impianti elettrici, del gas e dell’acqua alle normative sulla sicurezza, contenute nella legge 46/1990 e nel DPR 447/1991. Questi adempimenti sono garantiti da una certificazione di conformità, redatta da un tecnico abilitato, che andrà obbligatoriamente allegata al rogito e ( per chi volesse affittare la casa ) anche al contratto di locazione. In mancanza di questo documento la vendita è ugualmente valida ma l’acquirente farà bene a far scontare dal prezzo le spese per l’adeguamento, opportunamente calcolate. Mentre per gli impianti idraulici e del gas i lavori de eseguire sono, in genere, abbastanza contenuti, una spesa maggiore è richiesta per l’adeguamento degli impianti elettrici. I lavori sono infatti obbligatori non solo a livello condominiale, ma anche nella singola unità immobiliare va adeguata alla legge 46/1990. Il lavoro più importante è la creazione nello stabile di un impianto di “messa a terra “, al quale si colleghino gli impianti elettrici comuni. Nelle singole unità immobiliari private sono obbligatorie la revisione dell’impianto e l’installazione di un interruttore magnetico- termico e di un interruttore differenziale, mentre non è obbligatorio ( ma è più sicuro) collegarsi alla messa a terra condominiale. In ogni caso, dato che a seguito di numerose proroghe il termine iniziale è slittato di cinque anni, parecchi stabili questi lavori sono già stati fatti. Va detto però che non molti hanno pensato di effettuarli anche nel proprio appartamento. Se la casa è vecchia, probabile che quanto meno l’impianto individuale sia fuori norma. Si tratta di una spesa che va messa in conto da parte dell’acquirente.


ATTENZIONE: Ogni intervento sugli impianti va eseguito esclusivamente da tecnici abitati ( secondo la legge 46/1990), che alla fine del lavoro devono rilasciare una dichiarazione di conformità nella quale si dichiara che l’esecuzione è stata fatta a regola d’arte e rispettando la normativa vigente. Non sempre i tecnici sono provvisti di questi moduli, che possono però essere acquistati nei negozi di modulistica per uffici.

<< torna all'indice

ACCORPAMENTO “ OCCUPATO “

Cosa succede se l’immobile è occupato? Data la delicatezza della situazione (per uno sfratto in una grande città passano dai sei ai dieci anni dopo la fine del contratto) sarebbe meglio chiedere, prima della firma del compromesso, di visionare il contratto e la ricevuta della raccomandata con la disdetta della locazione spedita ( e ricevuta ) sei mesi della prima della scadenza. Una chiacchierata con gli inquilini, poi, non è certo superflua. Fatevi consegnare dal venditore, all’atto del rogito, la cauzione ( pari a tre mensilità d’affitto ) affidata dall’inquilino al proprietario alla stipula del contratto, con gli interessi legali ( attualmente del 5% annuo, ma ogni anno andavano versati all’inquilino ). Il deposito cauzionale va infatti obbligatoriamente restituito all’inquilino alla scadenza del contratto.

<< torna all'indice