Tutti gli sconti del fisco
La prima casa :
Le agevolazioni più vantaggiose e più
sfruttate sono quelle riservate a chi compra la propria abitazione
principale, cioè quella in cui abita abitualmente. Non
riguardando l’acquisto della piena proprietà, ma
anche quello della nuda proprietà, e dei diritti d’usufrutto,
uso e abitazione. In questi casi si può infatti usufruire
delle aliquote ridotte sull’imposta di registro (4% anziché
8%) quando si compra da un privato, sull’I.V.A. (4% anziché
10%) quando si compra da una società , e sulle imposte
ipotecarie e catastali ( 500 mila lire fisse anziché il
3% ). Dai benefici sono escluse, ovviamente le società;
e sono ammessi all’acquisto agevolato solo ai privati o
soci di cooperative costituite da persone fisiche per costruire
o acquistare case d’abitazione. Venditore ( che in questo
caso pagherà l’imposta a suo carico, chiamata INVIM
ridotta del 50% ) può essere un privato oppure un’impresa,
di qualche genere. Ecco le condizioni richieste, in base alle
ultime modifiche decise con la legge 549/1995, per usufruire delle
agevolazioni:
- Deve trattarsi, per acquirente, dell’unica
casa effettivamente di proprietà nel Comune in cui si trova
l’immobile. Il limite vale anche per le case possedute,
anche solo in parte, in comunione con il coniuge o (sempre in
comunione ) come usufruttuario, nudo proprietario, titolare dei
diritti d’uso o abitazione.
- Bisogna avere la residenza nel comune in cui si trova l’immobile.
Se non si risiede ancora nel comune in cui si vuole effettuare
l’acquisto, bisogna ottenere la residenza entro un anno.
La casa però può anche trovarsi nel Comune in cui
l’acquirente svolge la sua attività principale. Se
si tratta di un emigrato residente all’estero, questi vincoli
non esistono. Va bene anche il Comune in cui si trova la sede
dell’azienda da cui dipende l’acquirente quando è
inviato all’estero per motivi di lavoro.
- Altra condizione essenziale è che la casa non appartenga
alla categoria considerata “di lusso”, individuata
dal decreto ministeriale del 2 agosto del 1969.
- Per ottenere gli sconti fiscali non si devono compilare moduli
o richieste: basta far presente al notaio, al momento del rogito,
di trovarsi nelle condizioni previste. Le dichiarazioni false
sono punite con il pagamento di tutta l’imposta più
il 30%.
- Da ultimo, va ricordato che l’agevolazione si può
beneficiare più volte, senza limite, purché ci siano
le altre condizioni, ma soprattutto purché non si possiedono
( su tutto il territorio nazionale ) altre abitazioni comprate
usufruendo delle stesse agevolazioni per la prima casa. E’
quindi possibile vendere casa e comprare un’altra, sempre
con lo sconto fiscale, purché la cosa avvenga in tempi
successivi.
- Per cinque anni la casa non deve più essere posta in
vendita né donata, altrimenti le agevolazioni decadono
e bisogna pagare la differenza a suo tempo risparmiata, nonché
una soprattassa del 30%. Se però, entro un anno dalla rivendita
anticipata, si provvede ad acquistare un’altra abitazione
principale, le sanzioni non scattano. Una disposizione regola
anche box auto, tettoie e magazzini (identificati rispettivamente
dalle categorie catastali C/6, C7 e C/2). Le agevolazioni si applicano
anche all’acquisto di questi immobili se sono pertinenza
dell’abitazione principale, cioè evidentemente destinati
a chi vi abita . Per quanto riguarda l’I.V.A., dovuta quando
si compra da un impresa, va detto che anche agli acconti fatturati
si applica l’imposta agevolata al 4%.
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I Casi Dubbi:
In qualche caso non c’è sicurezza
sull’interpretazione delle norme. Vediamo i principali.
- Si possono ottenere le agevolazioni comprando solo una parte
di casa? Secondo alcune Commissioni tributarie (gli organi della
giustizia fiscale ) le agevolazioni sarebbero applicabili a condizione
che, in seguito, all’acquisto, il proprietario parziale
possa poi effettivamente andare ad abitare in tutto l’alloggio,
in quanto già proprietario delle altre quote.
- Se si comprano appartamenti adiacenti per farne un’unica
abitazione, l’agevolazione vale solo per uno di loro. Ma
la restrizione può essere prevenuta, se appartengono ad
un unico venditore: quest’ultimo deve richiedere al Catasto
l’accorpamento prima della vendita, in modo tale da arrivare
al rogito, con una sola unità immobiliare.
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Non dimentichiamo gli
altri sconti
Ecco quali sono le riduzioni fiscali concesse
alla compravendita di case che non siano abitazione principale.
- Le abitazioni non di lusso acquistate da un
‘impresa, purché questa le abbia a suo tempo costruite,
comprate o ristrutturate allo scopo di rivederle, e che non siano
principali vengono cedute con l’aliquota del 10%.
- I fabbricati non abitativi comprati da chi li ha costruiti (
anche se non ultimati) scontano l’I.V.A. del 10% anziché
del 20 %.L’agevolazione riguarda tutti gli immobili non
di lusso, secondo il D.M. del 2 agosto 1969. Attenzione, però
del 50% dei piani sopra terra deve essere destinato ad abitazione,
e non più del 25% del rimanere può essere destinato
a negozi. Per la destinazione fa fede quando stabilito dal Comune.
- La stessa riduzione dell’I.V.A. al 10 % è prevista
per le assegnazioni d’abitazioni non principali ai soci
delle cooperative edilizie.
- I.V.A. al 10% anche quando si compra una casa di lusso dall’impresa
che l’impresa ha eseguito la ristrutturazione o un restauro
- risanamento conservativo (seguendo le definizioni delle lettere
C- D- E dell’articolo 31 della legge 475/1978 ) .
- Per gli immobili vincolati ( secondo la legge 1089 del 1939)
di lusso, l’I.V.A. è comunque al 20% se a vendere
è un impresa costruttrice, ristrutturatrice o che commercia
in immobili. Per il privato o per l’impresa che non ha come
scopo principale la compravendita immobiliare, che mette in vendita
un immobile ( anche di lusso ) vincolato, l’imposta di registro
è ridotta dall’8% al 4%. Le imposte ipotecarie e
catastali restano fisse al 3%.
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