Acconto,
caparra e “proposta irrevocabile”
Il primo passo dopo i controlli è la
firma di una proposta irrevocabile, che impegna l’acquirente
(ma non il venditore), per un certo periodo. Se arriva il telegramma
o lettera di conferma da parte del venditore, il compratore non
può più cambiare idea sul prezzo che ha proposto.
Al momento della proposta irrevocabile è consuetudine (ma
non obbligo ) firmare un primo assegno da “fissare”
l’affare. Può essere un acconto o una caparra confirmatoria.
La differenza è importante, perché il primo va restituito
in ogni caso, se la compravendita per una ragione o per l’altra
non si conclude.
La “caparra confirmatoria “costituisce invece una
specie di cauzione che l’acquirente consegna e che il venditore
riceve.
Se l’acquisto va a monte perché il primo risulta
di portarlo a termine, allora il venditore potrà trattenere
la somma come indennizzo. Se invece è il venditore a cambiare
idea , l’acquirente mancato ha il diritto alla restituzione
della caparra: però raddoppia, sempre a titolo d’indennizzo.
Chi vuole concludere la compravendita a tutti i costi può
tuttavia anche rinunciare a questi indennizzi e ottenere dalla
magistratura una sentenza che ha gli stessi effetti del contratto.
Ecco perché acconto e caparra vanno tenuti distinti. La
caparra, quindi, dovrebbe essere data al compromesso, quando cioè
ci si mette d’accordo sulle modalità di pagamento
e sulla data del rogito. Quindi la somma che eventualmente accompagna
la proposta irrevocabile va considerata come acconto (e come tale
va indicata nella proposta ) e non come caparra. In genere la
proposta irrevocabile è predisposta dall’agenzia,
e l’acquirente deve solo firmarla. Però può
benissimo scriverla di persona, anche utilizzando lo schema di
base riportato nella pagina seguente. Se la si spedisce di persona,
va fatta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con
telegramma.
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Il “compromesso”
Leggete il testo della “promessa
di vendita” (più noto come compromesso)con attenzione.
Il testo è assolutamente libero, e qui di seguito viene
suggerito uno schema che tiene di conto delle esigenze sia del
venditore che dell’acquirente.
In ogni caso, ecco dieci elementi che dovrebbero essere presenti
per avere un compromesso che non dia problemi:
1. Il prezzo dell’immobile
2. I tempi e le modalità dei pagamenti
3. La data dell’atto di compravendita ufficiale (il rogito)
4. L’indicazione precisa dell’esistenza (o dell’assenza)
di polemiche o altri tipi di vincoli
5. La regolarità della casa rispetto alla normativa urbanistico
– edilizia (condono edilizio)
6. La descrizione precisa delle stanze e della loro posizione
e d’eventuali pertinenze (cantine, solai, box)
7. L’indicazione dei confini con altri immobili
8. L’importo del versamento a titolo di caparra confirmatoria
9. L’importo del versamento a titolo di caparra penitenziale.
Quest’ultima è alternativa alla caparra confirmatoria
(illustrata a pagina 19), e la differenza consiste nel fatto che,
una volta incassata (o resa raddoppiata ) la somma data come caparra
penitenziale, nessuno può più chiedere che il contratto
venga eseguito. Gli importi dei due tipi di caparra sono assolutamente
liberi.
L’esistenza di una clausola penitenziale. Si tratta di una
clausola che permette ad ambedue le parti di recedere dal contratto
(cioè di tirarsi indietro anche un attimo prima della firma
del rogito ), pagando una determinata somma. Non ha nulla a che
fare con le caparre confirmatoria o penitenziale, alle quali non
può essere aggiunta.
Fate apporre tutte le modifiche e le clausole che ritenete opportune:
non c’è alcun problema perché il compromesso
è un atto privato. Attenzione: se venditore o compratore
muore o sono interdetti prima del rogito, ma a compromesso già
firmato, c'è il dubbio se gli eredi sono tenuti a concludere
la vendita se non sono più d’accordo. E non è
certo neppure che siano tenuti a restituire il doppio della caparra
(se prevista ) o a versare la clausola penitenziale.
Dal 1° gennaio 1997 è possibile far registrare il compromesso
pagando solo l’imposta fissa di registro più quella
ipotecaria per un totale di 500 mila lire. In questo modo, con
la trascrizione sul pubblico registro immobiliare, si evita il
rischio che qualche venditore disonesto prometta la casa e incassi
acconti sostanziosi da più aspiranti acquirenti contemporaneamente.
Bisogna però mettere in conto i costi del notaio e gli
anticipi d’imposta sugli acconti pagati.
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Notaio e rogito
Il rogito è l’atto conclusivo della
compravendita immobiliare. È questo l’atto di vendita
vero e proprio. Tutti i dubbi devono essere chiariti già
nel compromesso, che sarà la base per la stesura del rogito
ad opera del notaio.
In ogni caso va verificata la piena conformità del rogito
ai patti stipulati nel compromesso. I controlli sull’esistenza
d’ipoteche, pratiche di condono edilizio e problemi di piano
regolatore possono essere espressamente affidati al notaio. In
caso contrario, questi si assume solo la responsabilità
di registrare ciò che il venditore dichiara, e non la veridicità
delle affermazioni . Spesso, per comodità, come vedremo,
la banca cui ci si rivolge per un mutuo ha un suo notaio di fiducia,
al quale si può affidare anche la stesura del rogito. Le
ricevute sono importanti: bisogna farsele rilasciare per ognuna
delle somme versate, in acconto o a saldo. Per gli importi pagati
non vanno fatti assegni in bianco o senza data. Queste precauzioni
sono utili specialmente se l’assegno non viene direttamente
nelle mani del venditore: anche il semplice smarrimento nel corso
dei passaggi diventa un problema complesso da risolvere.
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