Il condono edilizio

Che si intende esattamente quando si parla di condono? Si tratta di un provvedimento tramite il quale solitamente è possibile sanare determinati fenomeni di abusivismo edilizio, ovviamente previa autodenuncia.
In effetti si tratta di un procedimento che regola amministrativamente qualunque tipologia di illecito, nonché l’estinzione dei reati penali connessi a tale attività illecita.

Tre leggi oggi regolano questo processo burocratico (28 febbraio 1985, n°. 47 – legge 23/12/94 n. 724 art.39 e legge 24 novembre 2003, n° 326), integrandosi e modificandosi a vicenda, creando così un vortice legale particolarmente complesso. In ogni caso questo intreccio normativo ha una funzione ben precisa, e sarebbe quella di definire quali categorie di opere edilizie in condizioni di abusivismo possono effettivamente approfittare del condono della “Sanatoria delle opere”.

Come avviene normalmente questo? Solitamente il tutto è a fronte del pagamento di una oblazione allo Stato, alle Regioni e al proprio Comune di un contributo di concessione. Con il condono edilizio perciò è possibile attuare procedimenti che vadano a sanare tanti interventi solitamente non permessi dalle norme vigenti: un esempio può essere costituito dalla costruzione di abitazioni in zona agricola.

La materia comunque rimane molto complessa e ogni Regione italiana si è vista costretta a emanare leggi specifiche allo scopo di definire i limiti di competenza delle stesse. Il motivo di questo è che tutto ciò che è legato all’urbanistica è strettamente sotto la giurisdizione degli organi regionali.

In linea con ciò può così capitare che alcuni principi o parametri di valutazione possano essere differenti se vengono considerate città appartenenti a differenti Regioni.

C’è poi una cosa da aggiungere: capita che il cittadino possa confondersi e invertire il significato di condono edilizio con quello di sanatoria. Ovviamente è comprensibile trattandosi di tematiche strettamente per addetti ai lavori, nonostante sia necessario fare chiarezza su questo punto.
La prima fondamentale differenza è che il condono è una legge speciale, mentre la sanatoria costituisce un provvedimento amministrativo normalmente consentito dalla normativa urbanistica vigente.

Per quanto riguarda quindi la seconda casistica relativa alla sanatoria è necessario chiedere un permesso, votato a chiedere controllo su interventi che sono stati eseguiti nel corso degli anni senza alcun tipo di permesso. Un requisito che per la sanatoria non può mancare è la doppia conformità alla disciplina urbanistica e edilizia vigente, a momento della realizzazione dell’abuso e al momento della richiesta di sanatoria. Naturalmente in vista di questo risulterà necessario pagare una sanzione pecuniaria, solitamente corrispondente al doppio del contributo di costruzione, il quale è normalmente pagato al Comune.

Il fenomeno dell’abusivismo in Italia è, al contrario di quanto si può pensare, raccolto in proporzioni relativamente scarse rispetto ad altre realtà continentali. Non è infatti ritenuto un fenomeno particolarmente diffuso, visto che la percezione di illegalità del fenomeno è condizionata dal numero elevato di famiglie che ne sono venute a contatto.

Si tratta in effetti di malcostume, qualcosa che ha danneggiato fortemente -e continua a danneggiare- l’economia, la cultura della legalità e del rispetto per le regole del nostro Paese.

Si può dire con fermezza che i primi casi di abusivismo ebbero luogo dopo la Seconda Guerra Mondiale, con le prime grosse ondate di edificazione in spregio delle più comuni norme urbanistiche.

Il fenomeno dell’abusivismo edilizio nel corso dei decenni non è migliorato. Gli anni Settanta sono stati una decade caratterizzata di una forte crisi economica con tassi di inflazione esagerati, fino al 20%. Questa situazione terribile, in aggiunta all’indole culturale italiana, costrinse famiglie, costruttori e addetti ai lavori a perdere qualunque remora precedente di legalità, in favore così al saziare la situazione di emergenza che andava stagliandosi. Il potere d’acquisto era basso e non fu la domanda di investimenti o seconde case a fare crescere la possibilità di acquisto, bensì la necessità di avere un “tetto sopra la testa”.

Oggi chiunque acquisti una casa o un appartamento risalente ad anni passati deve spesso fare i conti con le procedure di ripristino allo stato legale dell’immobile.

Il Comune di residenza, per accettare una domanda di condono edilizio che investe parti comuni di un edificio, è obbligato a verificare che tutti gli inquilini del condominio diano il loro assenso.

Per la prima volta si estende così alla richiesta di condono un principio applicato nell’esame delle domande di concessione edilizia ponendo su nuove basi il rapporto tra giurisdizione civile e amministrativa.

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