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LA CONFORMITÀ URBANISTICA
Problema forse tra i più importanti
per chi acquista casa, è quello di verificare la conformità alle
vigenti leggi urbanistiche dell'abitazione da acquistare. Si tratta
di aspetto che non può essere in nessun modo sottovalutato per
i notevoli riflessi economici che ne derivano. Ciascun fabbricato,
per poter essere costruito, necessita di un apposito provvedimento
comunale che ne autorizzi l'edificazione: è la licenza edilizia
o la concessione edilizia. Per ottenere detto provvedimento, il
progettista ha dovuto depositare presso l'Ufficio Tecnico del
Comune ove è posto il fabbricato, il progetto cd. esecutivo del
medesimo. Durante l'attività edificatoria, l'impresa dovrà eseguire
in ogni particolare il progetto approvato e allegato alla concessione
edilizia (salvo eventuali varianti approvate a loro volta dal
Comune e comunque autorizzate sempre da licenza o concessione
edilizia). Una volta ultimata la costruzione, essa andrà denunciata
al Catasto, presso il quale verranno depositate ulteriori planimetrie,
una per ciascuna unità immobiliare (appartamento, garage, cantine,
etc). Quando si acquista una casa, pertanto, avremo tre diverse
rappresentazioni di essa, che dovranno tutte coincidere tra
loro:
- quella reale derivante dallo stato
di fatto (cioè la casa come la vedete);
- quella derivante dalla planimetria allegata
al progetto e reperibile presso l'Ufficio Tecnico del Comune;
- quella derivante dalla planimetria catastale.
Tuttavia, potranno derivarci problemi
solo nel caso che la situazione rappresentata dalla planimetria
allegata al progetto sia sostanzialmente difforme dallo
stato di fatto (per es.: ci sia un balcone ora verandato oppure
ci sia una stanza in più, un soppalco o sia sostanzialmente
diversa la distribuzione degli spazi interni, etc). Tutti questi
lavori potrebbero essere stati eseguiti sulla base di una nuova
concessione o una speciale autorizzazione, oppure potrebbero
essere stati eseguiti senza alcun "permesso" e poi condonati
(vi è stato un condono nel 1985 e un altro nel 1994). Oppure,
ancora, effettuati senza alcun provvedimento e mai condonati.
In quest'ultimo caso, potremmo avere brutte sorprese sia nel
caso volessimo effettuare lavori nell'abitazione che necessitano
di un provvedimento urbanistico, sia qualora volessimo vendere
l'abitazione acquistata. Infatti, a seconda della gravità dell'abuso
potremo trovarci di fronte ad un bene addirittura incommerciabile
(cioè non vendibile!), oppure, nei casi meno gravi, ad un bene
che, per essere regolare deve essere oggetto di un apposito
provvedimento rilasciato dal Comune. E il più delle volte verso
il pagamento di oneri anche di forte entità.
Nell'attuale sistema legislativo, non è previsto un controllo
veramente efficace di tale importante aspetto. Si prevede, infatti,
che il venditore abbia solo l'obbligo di dichiarare sotto la
propria responsabilità, nel rogito notarile, la conformità
urbanistica dell'immobile. Ma il più delle volte egli
stesso non è al corrente dell'effettiva situazione urbanistica
o la sottovaluta (anche perché vuole vendere, e tutti
gli eventuali oneri sarebbero a suo carico come attuale proprietario).
E' pertanto fortemente consigliabile effettuare attraverso un
ottimo tecnico (normalmente un geometra) il controllo della
regolarità urbanistica dell'immobile e, eventualmente,
porre a carico del venditore (che nella proposta di acquisto
e, dopo, nel preliminare, ha assicurato la conformità)
la cura e le spese delle conseguenti pratiche di regolarizzazione.
Si tratta, ad ogni buon conto di materia assai complessa, nella
quale la normativa nazionale si interseca con le prescrizioni
regolamentari comunali e con la prassi locale. Affidatevi, pertanto
ad un ottimo tecnico e seguite i suoi consigli, spesso frutto
di esperienza e di pratica nel settore più che di pedissequa
osservanza delle disposizioni di legge.
Per quanto attiene, infine, alla planimetria catastale, essa
potrà essere cambiata in ogni momento mediante la presentazione
di una semplice domanda di variazione da parte di un tecnico.
Essa, comunque, comporta la spesa dell'onorario del tecnico,
la quale sarà a carico del venditore se la variazione
è necessaria per riportare la situazione catastale in
perfetta coincidenza con quella di fatto e urbanistica.
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