TITOLO III - Agibilità degli edifici
Capo I - Certificato di agibilità
Art. 24 (L) - Certificato di agibilità
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(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 220; 221, comma 2,come modificato
dall'art. 70, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507; D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47,
art. 52, comma 1)
1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle
condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico
degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate
secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente
o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento
ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle
condizioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto
titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato
la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi
causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità.
La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.
4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità
deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la
iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni
dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 25 (R) - Procedimento di rilascio del
certificato di agibilità -
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(D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre 1971, n. 1086,
artt. 7 e 8)
1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura
dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, è
tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio
del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo
stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello
unico provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato
di agibilità di conformità dell'opera rispetto al
progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura
dei muri e della salubrità degli ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità
degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle
prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all'articolo
1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo
degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità
degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo
unico.
2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni
dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del
responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma
1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato
di agibilità verificata la seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di
cui all'articolo 62, attestante la conformità delle opere
eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV
della parte II;
c) la documentazione indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla
normativa vigente in materia di accessibilità e superamento
delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché
all'articolo 82.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità
si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'ASL
di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione,
il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta
giorni.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una
sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni
dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione
integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione
o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il
termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione
della documentazione integrativa.
Art. 26 (L) - Dichiarazione di inagibilità
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(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 222)
1. Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce
l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di
un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
TITOLO IV - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia,
responsabilità e sanzioni
Capo I - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e responsabilità
Art. 27 (L) - Vigilanza sull'attività
urbanistico-edilizia - torna all'indice
-
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; d.lgs. 18 agosto 2000, n.
267, art.107 e 109)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto
o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme
di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio di opere
eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali
o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità,
o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia
residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167,
e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione
e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree
assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267,
o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927,
n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione
ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle
amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire,
ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.
3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora
sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia
dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità
di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio,
ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione
dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare
e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione
dei lavori.
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi
in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di
costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero
in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia,
ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria,
al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio
comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità
delle opere e dispone gli atti conseguenti.
Art. 28 (L) - Vigilanza su opere di amministrazioni
statali - torna all'indice -
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 5; d.lgs. 18 agosto 2000, n.
267, art.107 e 109)
1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano
le ipotesi di cui all'articolo 27, il responsabile del competente
ufficio comunale informa immediatamente la regione e il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d'intesa
con il presidente della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti
previsti dal richiamato articolo 27.
Art. 29 (L) - Responsabilità del titolare
del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del
direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le
opere subordinate a denuncia di inizio attività -
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(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; d.l. 23 aprile 1985, n.
146, art. 5-bis, convertito con modificazioni, in legge 21 giugno
1985, n. 298; d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12, convertito
con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)
1. Il titolare del permesso di costruire , il committente e il costruttore
sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute
nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa
urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente
al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità
esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti
al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese
per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente
realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia
contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni
del permesso di costruire , con esclusione delle varianti in corso
d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione
stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale
rispetto al permesso di costruire , il direttore dei lavori deve
inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione
resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio
dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è
incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione
dall'albo professionale da tre mesi a due anni.
3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio
attività, il progettista assume la qualità di persona
esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli
articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non
veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione
ne dà comunicazione al competente ordine professionale per
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
Capo II - Sanzioni
Art. 30 (L) - Lottizzazione abusiva -
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(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; d.l. 23 aprile 1985, n.
146, artt. 1, comma 3-bis, e 7-bis; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
art.107 e 109)
1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando
vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica
od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni
degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite
dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione;
nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso
il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in
lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione
alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti
urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di
opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli
acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo
edificatorio.
2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata,
aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono
essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari
ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione
urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti
l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici
censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie
complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000
metri quadrati.
3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato
dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della
relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla
data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei
condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti
urbanistici.
4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine
previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione
dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione
della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni
secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza
di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico
generale approvato, di strumenti attuativi.
5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati
dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo
dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il
tipo medesimo è stato depositato presso il comune.
6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per
oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di
appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri
quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione,
copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al dirigente o responsabile
del competente ufficio del comune ove è sito l'immobile.
7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni
a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza
da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati
nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento
comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto
di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e
deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.
8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento
di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto
al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile
del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere.
In caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri
sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8.
9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia
stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e
non possono essere stipulati, né in forma pubblica né
in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma
e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia
del provvedimento del dirigente o del responsabile del competente
ufficio comunale.
10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati
ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto
dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni
ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta
ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi
od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.
Art. 31 (L) - Interventi eseguiti in assenza
di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni
essenziali - torna all'indice -
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7; d.l. 23 aprile 1985, n.
146, art. 2, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985,
n. 298; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)
1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso
di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo
edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche,
planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso
stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati
nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte
di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in
totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali,
determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario
e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando
nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi
del comma 3.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e
al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni
dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella
necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione
di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente
al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque
essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente
costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire,
nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato,
costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione
nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente
o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili
dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari
l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera
non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti,
in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità,
l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione
di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni
cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni
provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino
dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella
ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore
del patrimonio del comune. (per la repressione nelle zone protette
si veda l'art. 2 legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi
in campo ambientale")
7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante
affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle
opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali
ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione
e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente,
al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale
del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data
di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al
comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito
dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale,
nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente
necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità
giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice,
con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44,
ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata
altrimenti eseguita.
Art. 32 (L) - Determinazione delle variazioni
essenziali - torna all'indice -
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8)
1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31,
le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al
progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre
esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti
condizioni:
a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli
standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio
da valutare in relazione al progetto approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto
approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di
pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica,
quando non attenga a fatti procedurali.
2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che
incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi
tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità
abitative.
3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti
a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico
ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o
in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale
difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili
sono considerati variazioni essenziali.
Art. 33 (L) - Interventi di ristrutturazione
edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità
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(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 9; d.lgs. 18 agosto 2000, n.
267, art.107 e 109)
1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale
difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici
sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi
entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile
del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il
quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a
spese dei responsabili dell'abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico
comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile,
il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione
pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente
alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla
data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla
legge 27 luglio 1978, n. 392 e con riferimento all'ultimo costo
di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla
data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del
costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti
all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione
e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese
nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad
uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al
doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato
a cura dell'agenzia del territorio.
3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai
sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'amministrazione
competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione
di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la
restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso,
indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario
organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5.164
euro.
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non
vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale
2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile dell'ufficio
richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali
ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in
pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente
comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla
richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente.
5. In caso di inerzia, si applicano la disposizione di cui all'articolo
31, comma 8.
6. È comunque dovuto il contributo di costruzione di cui
agli articoli 16 e 19.
Art. 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale
difformità dal permesso di costruire -
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(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; d.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, art.107 e 109)
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità
dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese
dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla
relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio.
Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e
a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio
della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione,
stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte
dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire,
se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato
a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi
diversi da quello residenziale.
Art. 35 (L) - Interventi abusivi realizzati
su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici
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(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; d.l. 13 maggio 1991, n.
152, art.17-bis, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)
1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti
diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza
di permesso di costruire , ovvero in totale o parziale difformità
dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato
o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio,
previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso
la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone
comunicazione all'ente proprietario del suolo.
2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese
del responsabile dell'abuso.
3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti
pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici,
previsto dalla normativa vigente.
Art. 36 (L) - Accertamento di conformità
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(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13)
1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire,
o in difformità da esso, fino alla scadenza dei termini di
cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque
fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile
dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere
il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al
pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione
in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di
legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi
di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione
è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme
dal permesso.
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione,
entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
Art. 37 (L) - Interventi eseguiti in assenza
o in difformità dalla denuncia di inizio attività
e accertamento di conformità -
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(articolo 4, comma 13 del d.l. n. 398 del 1993; articolo 10 della
l. n. 47 del 1985)
1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22,
in assenza della o in difformità dalla denuncia di inizio
attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento
del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli
interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.
2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività
consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo,
di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque
vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle
altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a
vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre
misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare
la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga
una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro.
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili,
anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera
A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente
o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni
e le attività culturali apposito parere vincolante circa
la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria
di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni
dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede
autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria
da 516 a 10.329 euro di cui al comma 2.
4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda,
il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono
ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore
a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile
del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile
valutato dall'agenzia del territorio.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la
denuncia di inizio di attività spontaneamente effettuata
quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il
pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.
6. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque
salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento
realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31,
33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformità di cui
all'articolo 36.
Art. 38 (L) - Interventi eseguiti in base
a permesso annullato - torna all'indice
-
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art.11; d.lgs. 18 agosto 2000, n.
267, art.107 e 109)
1. In caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile,
in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure
amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione
pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente
eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base
di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale.
La valutazione dell'agenzia è notificata all'interessato
dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva
decorsi i termini di impugnativa.
2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata
produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria
di cui all'articolo 36.
Art. 39 (L) - Annullamento del permesso di
costruire da parte della regione -
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(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 27, come sostituito dall'art.
7, legge 6 agosto 1967, n. 765; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art.
1)
1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti
comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni
degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque
in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento
della loro adozione , possono essere annullati dalla regione.
2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto
mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed è
preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare
del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista,
e al comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un
termine all'uopo prefissato.
3. In pendenza delle procedure di annullamento la regione può
ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare
a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità
previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui al comma
2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di avere
efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato
emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.
4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento,
va adottato il provvedimento di demolizione delle opere eseguite
in base al titolo annullato.
5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono
resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del
comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.
Art. 40 (L) - Sospensione o demolizione di
interventi abusivi da parte della regione -
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(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 26, come sostituito dall'art.
6, legge 6 agosto 1967, n. 765; D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art.
1)
1. In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire
o in contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti
urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune
non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la regione può
disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite. Il
provvedimento di demolizione è adottato entro cinque anni
dalla dichiarazione di agibilità dell'intervento.
2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato
al titolare del permesso o, in mancanza di questo, al committente,
al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento
è comunicato inoltre al comune.
3. La sospensione non può avere una durata superiore a tre
mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottati le misure
necessarie per eliminare le ragioni della difformità, ovvero,
ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.
4. Con il provvedimento che dispone la modifica dell'intervento,
la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è assegnato
un termine entro il quale il responsabile dell'abuso è tenuto
a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni
penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente
tale termine, la regione dispone l'esecuzione in danno dei lavori.
Art. 41 (L) - Demolizione di opere abusive
- torna all'indice -
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 27, commi 1, 2, 5; Legge 23
dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 56; d.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, art. 107 e 109)
1. In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del
comune, essa è disposta dal dirigente o dal responsabile
del competente ufficio comunale su valutazione tecnico-economica
approvata dalla giunta comunale.
2. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove
ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente
idonee.
3. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ne dà
notizia all'ufficio territoriale del Governo, il quale provvede
alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione,
ovvero tramite impresa finanziariamente e tecnicamente idonea se
i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.
4. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive
è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati
alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero
della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa
fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro
della difesa.
5. E' in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate aperte,
per l'aggiudicazione di contratti d'appalto, per demolizioni da
eseguirsi all'occorrenza.
Art. 42 (L) - Ritardato od omesso versamento
del contributo di costruzione - torna
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(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 3)
1. Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato
versamento del contributo di costruzione in misura non inferiore
a quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio.
2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo
di costruzione di cui all'articolo 16 comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento qualora
il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi
giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento quando,
superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae
non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 100 per cento quando,
superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae
non oltre i successivi sessanta giorni.
3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma
si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma
2, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo
credito nei modi previsti dall'articolo 43.
6. In mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle
sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle
misure indicate nel comma 2.
Art. 43 (L) - Riscossione -
torna all'indice -
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 16)
1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV
della parte I del presente testo unico sono accertati e riscossi
secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle
entrate dell'ente procedente.
Art. 44 (L) - Sanzioni penali -
torna all'indice -
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 19 e 20; d.l. 23 aprile 1985,
n. 146, art. 3, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno
1985, n. 298)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme
le sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme,
prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo,
in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli
strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro
nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o
assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine
di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro
nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come
previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica
anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo
storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione
essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.
2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi
è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni,
abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per
effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente
al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la
lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata
trascrizione nei registri immobiliari.
Art. 45 (L) - Norme relative all'azione penale
- torna all'indice -
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22)
1. L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa
finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi
di sanatoria di cui all'articolo 36.
2. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego del permesso
in sanatoria di cui all'articolo 36, l'udienza viene fissata d'ufficio
dal presidente del tribunale amministrativo regionale per una data
compresa entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso.
3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i
reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.
Art. 46 (L) - Nullità degli atti giuridici
relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo
il 17 marzo 1985 - torna all'indice
-
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17; d.l. 23 aprile 1985, n.
146, art. 8)
1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata,
aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la
cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli
e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione
dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso
in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi,
modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.
2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell'articolo 38, l'irrogazione
di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio del permesso
in sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere allegata la
prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima.
3. La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al
comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia o di servitù
acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente
alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullità
degli atti.
4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa
dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli
atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati
anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto
nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa.
5. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano
agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali
o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle
condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in
sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria
entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla
autorità giudiziaria.
Art. 47 (L) - Sanzioni a carico dei notai
- torna all'indice -
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 21)
1. Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti
nulli previsti dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili costituisce
violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
e successive modificazioni, e comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dalla legge medesima.
2. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall'articolo
30, sono esonerati da responsabilità inerente al trasferimento
o alla divisione dei terreni; l'osservanza della formalità
prevista dal comma 6 dello stesso articolo 30 tiene anche luogo
della denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale.
Art. 48 (L) - Aziende erogatrici di servizi
pubblici - torna all'indice -
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art.45)
1. È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici
somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive
di permesso di costruire , nonché ad opere in assenza di
titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano
stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17
marzo 1985.
2. Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante
il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, indicante gli estremi
del permesso di costruire , o, per le opere abusive, gli estremi
del permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda di permesso
in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute
a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 36 e
limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35
della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato in difetto
di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda
erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso,
è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2.582 a 7.746 euro.
Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico,
in luogo della documentazione di cui al precedente comma, può
essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante
il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce
di un pubblico servizio.
3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo
degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario
o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, attestante che l'opera è stata iniziata in
data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può
essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento
separato da allegarsi al contratto medesimo.
Capo III - Disposizioni fiscali
Art. 49 (L) - Disposizioni fiscali -
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(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter)
1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi
abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso,
ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano
delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né
di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici.
Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura
o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare
il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto
delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di
fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati
di esecuzione.
2. È fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione
finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla
richiesta del certificato di agibilità, ovvero dall'annullamento
del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza
di cui al comma precedente.
3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte
dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita
dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla
data di ricezione della segnalazione del comune.
4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente
è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.
Art. 50 (L) - Agevolazioni tributarie in
caso di sanatoria - torna all'indice
-
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art.46)
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, le agevolazioni
tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari
si applicano agli atti stipulati dopo il 17 marzo 1985, qualora
ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni
agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento
di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare,
all'amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del
provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria
le agevolazioni deve essere prodotta, al momento della registrazione
dell'atto, copia della domanda di permesso in sanatoria presentata
al comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso.
L'interessato, a pena di decadenza dai benefìci, deve presentare
al competente ufficio dell'amministrazione finanziaria copia del
provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica
o, nel caso che questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio,
dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora
ottenuto definizione.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, per i fabbricati
costruiti senza permesso o in contrasto con la stesso, ovvero sulla
base di permesso successivamente annullato, si applica la esenzione
dall'imposta comunale sugli immobili, qualora ricorrano i requisiti
tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei
quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere
dal 17 marzo 1985. L'esenzione si applica a condizione che l'interessato
ne faccia richiesta all'ufficio competente del suo domicilio fiscale,
allegando copia della domanda indicata nel comma precedente con
la relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni
anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta, l'interessato,
a pena di decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta
giorni da tale scadenza, all'ufficio competente copia del provvedimento
definitivo di sanatoria, o in mancanza di questo, una dichiarazione
del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.
3. La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria
comporta il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili e delle
altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonché degli
interessi di mora stabiliti per i singoli tributi.
4. Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti
di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora
ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni
agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca
o di decadenza previsti dall'articolo 49.
5. In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento
in via provvisoria degli effetti previsti dal comma 4, deve essere
prodotta da parte dell'interessato alle amministrazioni finanziarie
competenti copia autenticata della domanda di permesso in sanatoria,
corredata della prova del pagamento delle somme dovute fino al momento
della presentazione della istanza di cui al presente comma.
6. Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta comunale sugli
immobili e delle altre imposte eventualmente già pagate.
L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne faccia
richiesta all'ufficio competente ...
Art. 51 (L) - Finanziamenti pubblici e sanatoria
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(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 50)
1. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle
calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili
danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali;
la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa
per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri
di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.