TITOLO II - Titoli abilitativi
Capo I - Disposizioni generali
Art. 6 (L) - Attività edilizia libera
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(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lett. c); legge 9 gennaio
1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto legge 23 gennaio 1982,
n. 9, art. 7, comma 4, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94)
1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina
regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto
delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute
nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti interventi
possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche
che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni,
ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo
che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne
al centro edificato.
Art. 7 (L) - Attività edilizia delle
pubbliche amministrazioni - torna
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(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3; d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267, art. 34; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 81; d.P.R.
18 aprile 1994, n. 383; d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493)
1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per:
a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione
l'azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni
pubbliche allorché l'accordo delle predette amministrazioni,
raggiunto con l'assenso del comune interessato, sia pubblicato ai
sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque
insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse
statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti,
ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento
di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 383, e successive modificazioni;
c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale,
ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto,
ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 8 (L) - Attività edilizia dei
privati su aree demaniali - torna
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(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3)
1. La realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su
aree demaniali è disciplinata dalle norme del presente testo
unico.
Art. 9 (L) - Attività edilizia in assenza
di pianificazione urbanistica - torna
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(legge n. 10 del 1977, art. 4, u.c.; legge n. 457 del 1978, art.
27, u.c.)
1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali
e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono
consentiti:
a) gli interventi previsti dalle lettere a), b), e c) del primo
comma dell'articolo 3 che riguardino singole unità immobiliari
o parti di esse;
b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova
edificazione nel limite della densità massima fondiaria di
0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione
produttiva, la superficie coperta non può comunque superare
un decimo dell'area di proprietà.
2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti
urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali
come presupposto per l'edificazione, oltre agli interventi indicati
al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla
lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del presente testo unico
che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse.
Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente
uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle
destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso
si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese
dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta
ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati
con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui
alla sezione II del capo II del presente titolo.
Capo II - Permesso di costruire
Sezione I - Nozione e caratteristiche
Art. 10 (L) - Interventi subordinati a permesso
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(Legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art.
25, comma 4)
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia
del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento
di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma,
dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli
immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della
destinazione d'uso.
2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o
non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di
loro parti, sono subordinate a permesso di costruire o a denuncia
di nuova attività.
3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori
interventi che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul
carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso
di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate
ai sensi del presente comma non comporta l'applicazione delle sanzioni
di cui all'articolo 44.
Art. 11 (L) - Caratteristiche del permesso
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(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1, 2 e 6; legge 23
dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 2, come sostituito dall'art.
2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario
dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
2. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all'immobile,
ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità
della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili
realizzati per effetto del suo rilascio. E' irrevocabile ed è
oneroso ai sensi dell'articolo 16.
3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione
dei diritti dei terzi.
Art. 12 (L) - Presupposti per il rilascio
del permesso di costruire - torna
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(art. 4, comma 1, legge n. 10 del 1977; art. 31, comma 4, legge
n. 1150 del 1942; art. unico legge 3 novembre 1952, n. 1902)
1. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità
alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi
e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza
delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte
del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio,
ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione
delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento
oggetto del permesso.
3. In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di
permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici
adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda.
La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla
data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni
nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto
all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla
conclusione della fase di pubblicazione.
4. A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente
della giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare
all'interessato, può ordinare la sospensione di interventi
di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio che siano
tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione
degli strumenti urbanistici.
Art. 13 (L) - Competenza al rilascio del permesso
di costruire - torna all'indice -
(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1; d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267, art.107 e 109; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art.
41 -quater)
1. Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale nel rispetto delle
leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.
2. La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui
all'articolo 21, comma 2, per il caso di mancato rilascio del permesso
di costruire entro i termini stabiliti.
Art. 14 (L) - Permesso di costruire in deroga
agli strumenti urbanistici - torna
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(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater, introdotto dall'art.
16 della legge 6 agosto 1967, n. 765; d.lgs. n. 267 del 2000, art.
42, comma 2, lett. b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3)
1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti
pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio
comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e delle altre normative
di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività
edilizia.
2. Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati
ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di
sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità
edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle
norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi,
fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui
agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444.
Art. 15 (R) - Efficacia temporale e decadenza
del permesso di costruire - torna
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(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17
agosto 1942 n. 1150, art. 31, comma 11)
1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e
di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore
ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro
il quale l'opera deve essere completata non può superare
i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere
prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei
alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini
il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne
che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La
proroga può essere accordata, con provvedimento motivato,
esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare
o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero
quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto
in più esercizi finanziari.
3. La realizzazione dell'a parte dell'intervento non ultimata nel
termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso
per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino
tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività
ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresì, ove necessario,
al ricalcolo del contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni
urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano
completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
Sezione II - Contributo di costruzione
Art. 16 (L) - Contributo per il rilascio del
permesso di costruire - torna all'indice
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(Legge 28 gennaio 1977 n. 10, artt. 3; 5, comma 1; 6, commi 1, 4
e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre
1993, n. 537, art. 7; legge 29 settembre 1964, n. 847, artt. 1,
comma 1, lettere b) e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art.
44; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17; d.lgs. 5 febbraio 1997,
n 22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61,
comma 2)
1. Salvo quanto disposto all'articolo 17, comma 3, il rilascio del
permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo
commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché
al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel
presente articolo.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione
va corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire
e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata.
A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del
permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere
di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite
dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate
al patrimonio indisponibile del comune.
(per la rateizzazione si veda l'articolo 47 della legge n. 457 del
1978)
3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata
all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con
le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre
sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.
4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base
alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di
comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici
vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione
dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge
17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni,
nonché delle leggi regionali.
5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da
parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse,
i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio
comunale.
6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri
di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle
relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili
costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti
interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio,
fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica
e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti
interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché
strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati
di quartiere , delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi,
impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere , centri
sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature
sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti
destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei
rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica
di aree inquinate.
9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato
periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili
per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma
della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto
1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano
classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate
nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per
le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione
in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti
tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di
tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente,
ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi
di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota
di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene
determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle
tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.
10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione
è determinato in relazione al costo degli interventi stessi,
così come individuati dal comune in base ai progetti presentati
per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il
recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che
i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati
per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6.
Art. 17 (L) - Riduzione o esonero dal contributo
di costruzione. - torna all'indice
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(Legge 28 gennaio 1977 n. 10, artt. 7, comma 1; 9; d.l. 23 gennaio
1982, n. 9, artt. 7 e 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94;
legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n. 10,
art. 26, comma 1; legge 662 del 1996, art. 2, comma 60)
1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche
ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire
è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora
il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione
con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione
determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo
18.
2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è
pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale
pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa
di settore.
3. Il contributo di costruzione non è dovuto:
a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese
le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze
dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo
12 della legge 9 maggio 1975, n. 153; (ai sensi dell'art. 9 del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 "Sono imprenditori
agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche coloro
che esercitano attività di allevamento di equini di qualsiasi
razza, in connessione con l'azienda agricola").
b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura
non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse
generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché
per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione
di strumenti urbanistici;
d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni,
relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione,
al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle
norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.
4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà
dello Stato il contributo di costruzione è commisurato alla
incidenza delle sole opere di urbanizzazione.
Art. 18 (L) - Convenzione-tipo -
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(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 8; legge 17 febbraio 1992, n.
179, art. 23, comma 6)
1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli
interventi di edilizia abitativa di cui all'articolo 17, comma 1,
la regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti
i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari
per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni
comunali nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente
a:
a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive
degli alloggi;
b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla
base del costo delle aree, così come definito dal comma successivo,
della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché
delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli
oneri di preammortamento e di finanziamento;
c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del
valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
d) la durata di validità della convenzione non superiore
a 30 e non inferiore a 20 anni.
2. La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione
del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi
il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi
dell'articolo 16.
3. Il titolare del permesso può chiedere che il costo delle
aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari
al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà
avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione.
4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle
convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche
variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione
agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti
dopo la stipula delle convenzioni medesime.
5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione
e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.
Art. 19 (L) - Contributo di costruzione per
opere o impianti non destinati alla residenza -
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(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 10)
1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati
ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione
di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione
di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione,
di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti
solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione
dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza
di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio
comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri
di cui al comma 4, lettere a) e b) dell'articolo 16, nonché
in relazione ai tipi di attività produttiva.
2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati
ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo
svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo
pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai
sensi dell'articolo 16, nonché una quota non superiore al
10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi,
in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione
del consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi
precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste
dall'articolo 17, venga comunque modificata nei dieci anni successivi
all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è
dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione,
determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.
Sezione III - Procedimento
Art. 20 (R) - Procedimento per il rilascio
del permesso di costruire - torna
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(d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta
da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata
allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il
titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti
dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli
altri documenti previsti dalla parte II, nonché da un'autocertificazione
circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie
nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale
ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti
valutazioni tecnico-discrezionali.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente
il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli
4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di
presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile
del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello
sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché
i pareri di cui all'articolo 5, comma 3, sempre che gli stessi non
siano già stati allegati alla domanda del richiedente e,
valutata la conformità del progetto alle normativa vigente,
formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata
relazione, con la qualificazione tecnico giuridica dell'intervento
richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini
del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare
modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario,
può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali
modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia
sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso
di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei
successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma
sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui
al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una
sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni
dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata
richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione
presentata e che non siano già nella disponibilità
dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente.
In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione
della documentazione integrativa.
6. Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento,
sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di
altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all'articolo 5,
comma 3, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Qualora
si tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica
l'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare
all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile
dell'ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma
3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui al comma
6. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data
notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi
del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso
il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento
edilizio.
8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni
con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti
particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile
del procedimento.
9. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento
conclusivo, la domanda di permesso di costruire si intende formato
il silenzio-rifiuto.
10. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche
al procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga
agli strumenti urbanistici, a seguito dell'approvazione della deliberazione
consiliare di cui all'articolo 14.
Art. 21 (R) - Intervento sostitutivo regionale
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(d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 5 e 6, convertito con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. In caso di mancata adozione, entro i termini previsti dall'articolo
20, del provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio
del permesso di costruire, l'interessato può, con atto notificato
o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere
allo sportello unico che il dirigente o il responsabile dell'ufficio
di cui all'articolo 13, si pronunci entro quindici giorni dalla
ricezione dell'istanza. Di tale istanza viene data notizia al sindaco
a cura del responsabile del procedimento. Resta comunque ferma la
facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto
formatosi sulla domanda di permesso di costruire.
2. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 1, l'interessato
può inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al competente
organo regionale, il quale, nei successivi quindici giorni, nomina
un commissario ad acta che provvede nel termine di sessanta giorni.
Trascorso inutilmente anche quest'ultimo termine, la domanda di
intervento sostitutivo si intende formato il silenzio-rifiuto.
Capo III - Denuncia di inizio attività
Art. 22 (L) - Interventi subordinati a denuncia
di inizio attività - torna
all'indice -
(d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato
dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel
testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto
legge 31 dicembre 1996, n. 669; d.l. 25 marzo 1997, n. 67, art.
11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, in part. artt. 34 ss, e 149)
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività
gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo
10 e all'articolo 6.
2. Sono altresì sottoposte a denuncia di inizio attività
le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri
urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione
d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio
e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di
costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica
ed edilizia, nonché ai fino del rilascio del certificato
di agibilità tali denunce di inizio attività costituiscono
parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione
dell'intervento principale.
3. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 che riguardino
immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale,
è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione
richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle
norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
4. Le regioni individuano con legge le tipologie di intervento assoggettate
a contributi di costruzione, definendo criteri e parametri per la
relativa determinazione.
5. E' comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere
il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli
interventi di cui al comma 1. In questo caso la violazione della
disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 44.
Art. 23 (R) - Disciplina della denuncia di
inizio attività - torna all'indice
-
(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce
l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d.l. 5 ottobre 1993,
n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15, come modificato
dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel
testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto
legge 31 dicembre 1996, n. 669)
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare
la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico
la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di
un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali,
che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli
strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi
vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione
dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta
al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione
della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a
nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare
allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad
un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al
comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale
atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad
un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale,
ove il parere favorevole del soggetto preposto ala tutela non sia
allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta
giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In
caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della
denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento
della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto,
l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti
di assenso comunque necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza
di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato
l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, e, in
caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa
l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.
E' comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia
di inizio di attività, con le modifiche o le integrazioni
necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato
rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo
sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera
al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.