Art. 1 (L) -Ambito di applicazione
- torna all'indice -
1. Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali
e le disposizioni per la disciplina dell'attività' edilizia.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali
e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attività edilizia.
3. Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli articoli
24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative
norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione
e riconversione di impianti produttivi.
Art. 2 (L) - Competenze delle regioni e degli
enti locali - torna all'indice -
1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente
in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della
legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel
testo unico.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva,
nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative
norme di attuazione.
3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico,
attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente
nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse
non si adeguano ai principi medesimi.
4. I comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.
267, disciplinano l'attività edilizia.
5. In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere
interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni
e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni
e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua
entrata in vigore.
Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi
edilizi - torna all'indice -
(Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi
edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione
delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere
e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare
i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino
i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e
non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo",
gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio
e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico
di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso
con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento,
il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti
dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi
rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio
in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono
il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed
impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia
sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva
fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma,
volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello
preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento
alla normativa antisismica;
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione
edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie
definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi
tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati,
ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma
esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto
previsto alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati
da soggetti diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per
pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente
di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti
e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati,
e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case
mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti
di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano
diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti
urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale
e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova
costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume
superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione
di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino
l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente
del suolo inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli
rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con
altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi,
anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati
e della rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni
degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.
Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Art. 4 (L) - Contenuto necessario dei regolamenti
edilizi comunali - torna all'indice
-
(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)
1. Il regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell'articolo 2,
comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive,
con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche,
igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili
e delle pertinenze degli stessi.
2. Nel caso in cui il Comune intenda istituire la Commissione edilizia,
il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere
di tale organo consultivo.
Art. 5 (R) - Sportello unico per l'edilizia
- torna all'indice -
(d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito
con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; art. 220,
R. D. 27 luglio 1934, n. 1265)
1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata
delle strutture ai sensi del Capo V, Titolo II, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione
di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio
denominato Sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti
fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni
tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto
della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività.
2. Tale ufficio provvede in particolare :
a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle
domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro
atto di assenso comunque denominato in materia di attività
edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché
dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti
degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche
mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i
necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse
l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli
adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste
dal presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo
stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili
informazioni utili disponibili;
d) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema
di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi
abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;
e) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità,
nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative
e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale,
edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli
interventi di trasformazione edilizia del territorio;
f) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato
e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento
edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento
agli adempimenti connessi all'applicazione della parte II del testo
unico.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato
di agibilità, l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente,
ove questi non siano stati già allegati dal richiedente:
a) il parere dell'ASL nel caso in cui non possa essere sostituito
da una autocertificazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al
rispetto della normativa antincendio.
4. L'ufficio cura altresì gli incombenti necessari ai fini
dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi
degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari
ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero
di detti assensi rientrano, in particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico
della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli
61, 94 e 62;
b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle
zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a
stabilimenti militari, di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre
1976, n. 898;
c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale
in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle
zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e
nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
d) l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni
su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;
e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi
edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24,
e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando
che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta
alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'articolo
25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di
Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge
16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi
in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto
dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività edilizia
nella laguna veneta, nonché nel territorio dei centri storici
di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido
e Sant'Erasmo;
g) il parere dell'autorità competente in tema di assetti
e vincoli idrogeologici;
h) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie,
portuali ed aeroportuali;
i) il nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo
13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali
protette.