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STOP ALL'INVIM PER GLI IMMOBILI IN SUCCESSIONE


Non esiste più l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (Invim) e l'imposta sostitutiva per le donazioni e per le successioni di immobili. Questi tributi riguardavano gli immobili (donati o caduti in successione) acquistati prima del 31 dicembre 1992. In particolare, l'imposta sostitutiva scattava quando il valore complessivo dei beni superava i 350 milioni per le successioni apertesi nel 2000 (250 per le successioni del 1999).
Con circolare numero 207/E/2000, il Ministero delle Finanze ha infatti precisato che la decorrenza delle novità introdotte in materia di successioni e donazioni dal collegato fiscale alla Finanziaria 2000 si applicano alle successioni per le quali il termine di presentazione delle relative dichiarazioni scadeva successivamente al 31 dicembre 2000 e alle donazioni poste in essere da decorrere dal 1° gennaio 2001.
Ciò significa che il nuovo regime tributario deve essere applicato a tutte le dichiarazioni
che possono essere regolarmente presentate dopo il 31 dicembre 2000 nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente, ma anche a quelle presentate prima di tale data, in anticipo rispetto al termine di decadenza.
La dichiarazione di successione, nella quale devono essere indicati gli estremi del pagamento dei tributi autoliquidabili, deve essere presentata insieme alla ricevuta di pagamento e al prospetto di liquidazione debitamente compilato entro sei mesi dalla data di apertura della successione. Devono presentare la dichiarazione di successione gli eredi, i legati, i tutori o curatori dell'eredità, gli esecutori testamentari o le persone immesse nel possesso dei beni per effetto della dichiarazione di morte presunta o assenza temporanea dell'erede. La dichiarazione può essere spedita a mezzo raccomandata. Ufficio competente a riceverla: l'ufficio delle entrate del luogo di ultima residenza del defunto.
Il coniuge o i parenti in linea diretta sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione se la successione comprende beni immobili e diritti immobiliari
e se il valore dell'attivo ereditario non supera i 50 milioni, salvo che, per effetto di sopravvenienze ereditarie, queste condizioni vengano a mancare.