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STOP ALL'INVIM PER GLI IMMOBILI IN SUCCESSIONE
Non esiste più l'imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili (Invim) e l'imposta sostitutiva per le donazioni
e per le successioni di immobili. Questi tributi riguardavano gli
immobili (donati o caduti in successione) acquistati prima del 31
dicembre 1992. In particolare, l'imposta sostitutiva scattava quando
il valore complessivo dei beni superava i 350 milioni per le successioni
apertesi nel 2000 (250 per le successioni del 1999).
Con circolare numero 207/E/2000, il Ministero delle Finanze ha infatti
precisato che la decorrenza delle novità introdotte in materia
di successioni e donazioni dal collegato fiscale alla Finanziaria
2000 si applicano alle successioni per le quali il termine di presentazione
delle relative dichiarazioni scadeva successivamente al 31 dicembre
2000 e alle donazioni poste in essere da decorrere dal 1° gennaio
2001.
Ciò significa che il nuovo regime tributario deve essere
applicato a tutte le dichiarazioni
che possono essere regolarmente presentate dopo il 31 dicembre 2000
nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente, ma anche
a quelle presentate prima di tale data, in anticipo rispetto al
termine di decadenza.
La dichiarazione di successione, nella quale devono essere indicati
gli estremi del pagamento dei tributi autoliquidabili, deve essere
presentata insieme alla ricevuta di pagamento e al prospetto di
liquidazione debitamente compilato entro sei mesi dalla data di
apertura della successione. Devono presentare la dichiarazione di
successione gli eredi, i legati, i tutori o curatori dell'eredità,
gli esecutori testamentari o le persone immesse nel possesso dei
beni per effetto della dichiarazione di morte presunta o assenza
temporanea dell'erede. La dichiarazione può essere spedita
a mezzo raccomandata. Ufficio competente a riceverla: l'ufficio
delle entrate del luogo di ultima residenza del defunto.
Il coniuge o i parenti in linea diretta sono esonerati dall'obbligo
di presentare la dichiarazione se la successione comprende beni
immobili e diritti immobiliari
e se il valore dell'attivo ereditario non supera i 50 milioni, salvo
che, per effetto di sopravvenienze ereditarie, queste condizioni
vengano a mancare.
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