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LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI
O MOBILI
Il D.Lgs. n°494/1996, decreto di recepimento della
"Direttiva cantieri" CEE 92/57, modificato con il D.Lgs. n°528/1999,
ha prescritto nuove misure per la tutela della salute e per la sicurezza
dei lavoratori nei cantieri, che prevedono l'ampliamento delle figure
coinvolte sul piano delle responsabilità per determinare in fase
progettuale le misure di prevenzione infortuni e igiene del lavoro
e garantirne, in fase esecutiva, l'applicazione. Viene infatti coinvolto
il Committente, soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera
opera ovvero lo stesso proprietario o amministratore che decide
di realizzare o ripristinare un'opera edile, che, con l'aiuto del
Responsabile dei lavori, professionista incaricato dal Committente
stesso nell'ambito della progettazione, dell'esecuzione e del controllo
dell'opera, dovrà attenersi a precisi obblighi ovvero: verificare
l'applicazione delle misure generali di sicurezza; designare, salvo
per lavori di piccola entità, il Coordinatore in materia di sicurezza
e di salute durante la progettazione e il Coordinatore durante l'esecuzione
dei lavori, per il controllo e il coordinamento ai fini della sicurezza
dei lavoratori coinvolti; notificare l'avvio dei lavori agli organi
di vigilanza. In base allo stesso Decreto i Datori di lavoro dovranno
collaborare alla pianificazione della sicurezza per quanto concerne
le scelte operative dell'azienda ed applicare le prescrizioni indicate
negli elaborati di sicurezza. Inoltre anche i Lavoratori autonomi
che esercitano la propria attività nei cantieri devono rispettare
le misure di sicurezza previste.
QUANDO E' NECESSARIO IL PIANO DI
SICUREZZA DEI CANTIERI
Il piano di sicurezza è necessario: 1) nei cantieri
in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporaneamente,
se l'entità presunta del cantiere è pari ad almeno 200 uomini/giorno
o se l'importo dei lavori è superiore a 150.000.000; 2) nei cantieri
in cui i lavoratori sono esposti a rischio di seppellimento con
profondità superiore a 1,5 m o di caduta dall'alto da altezza superiore
a 2 m, nei lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche
o biologiche, nei lavori con radiazioni ionizzanti, nei lavori in
prossimità di linee elettriche in tensione, nei lavori che espongono
a rischio di annegamento, nei lavori in pozzi, sterri, sotterranei
e gallerie, nei lavori subacquei, nei lavori in cassoni ad aria
compressa, nei lavori comportanti l'utilizzo di esplosivi e lavori
di montaggio-smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
REQUISITI E FORMAZIONE DEL COORDINATORE
IN MATERIA DI
SICUREZZA E SALUTE
I Coordinatori sia per la progettazione che per
l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti
alternativi: · diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia,
scienze agrarie o scienze forestali nonché attestazione da parte
di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di
attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un
anno; · diploma universitario in ingegneria o architettura nonché
attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante
l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni
per almeno due anni; · diploma di geometra o perito industriale
o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione da parte di
datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività
lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni. Inoltre
devono essere altresì in possesso di attestato di frequenza a specifico
corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante
le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della
formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL,
dall'Istituto italiano di medicina sociale o dai rispettivi ordini
o collegi professionali, dalle Università, dalle associazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici
istituiti nel settore dell'edilizia .
RUOLO DEL COORDINATORE IN MATERIA
DI SICUREZZA E SALUTE
Il Coordinatore per la progettazione deve: redigere
il piano di sicurezza e di coordinamento; predisporre un fascicolo
contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione
dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche
norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 26/05/93.
Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione
ordinaria di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, articolo 31,
lettera a). Il fascicolo di cui sopra è preso in considerazione
all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. Il coordinatore
per l'esecuzione dei lavori deve: verificare, con opportune azioni
di coordinamento e controllo l'applicazione da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti
contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro; verificare la idoneità
del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare
di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone
la coerenza con quest'ultimo e adeguare il piano di sicurezza e
coordinamento e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori
e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle
imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere,
nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario,
i rispettivi piani operativi di sicurezza; organizzare tra i datori
di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed
il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le
parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti
della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere; segnalare al committente o al responsabile dei lavori,
previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi
interessati, le inosservanze alle misure ed ai principi generali
di sicurezza e alle prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento
e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese
o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non
adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire
idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a
dare comunicazione dell'inadempienza all'Azienda unità sanitaria
locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale
del lavoro ed a sospendere in caso di pericolo grave ed imminente,
direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Nei casi in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad unica impresa,
l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a più imprese,
il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di
cui sopra redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone
il fascicolo.
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