AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA
Usufruenti, tipi di abitazioni, modalità di agevolazioni:
nelle righe seguenti sono illustrate tutti i soggetti relativi
e le procedure specifiche sull'argomento "prima casa".
Consiste in una tassazione ridotta, decisa dallo Stato per aiutare
chi ha bisogno di comprare una casa per sé o per i suoi
familiari. Generalmente si può godere di questa agevolazione
solo per un'abitazione alla volta.
I. CONDIZIONI
II. TIPI DI AGEVOLAZIONI
III. DICHIARAZIONI
IV. CAUSE DI DECADENZA
I. CONDIZIONI
A) Abitazioni
Per usufruire dell'agevolazione è necessario:
Che la casa non sia considerata di lusso.
Essere residenti nel Comune dove si trova la casa da comprare,
oppure si dichiari al notaio, nel rogito, l'intenzione di ottenere
la residenza entro 18 mesi dall'acquisto oppure, ancora, che la
casa si trovi nel Comune in cui si lavora abitualmente.
Se l'acquirente è momentaneamente all'estero per lavoro,
l'immobile deve trovarsi nel Comune ove ha sede o esercita l'attività
il suo datore di lavoro. In caso l'acquirente sia emigrato all'estero
la casa può essere ovunque in Italia.
Non essere proprietari, nello stesso Comune, di altre case, e
nemmeno se ne abbia una in usufrutto o in diritto d'uso e d'abitazione.
Tuttavia se si possiedono altre case in altri Comuni, ma per nessuna
di queste si è ottenuta l'agevolazione come "prima
casa", è possibile fare richiesta per comprarne una
con questa modalità.
Può usufruire delle agevolazioni anche il soggetto che
possieda un'altra abitazione, pur se ubicata nello stesso comune,
comprovando che questa non svolga la funzione di abitazione. (Corte
di Cassazione, 18.7.96 n. 6476 - 3.2.98 n. 309).
Che non si abbia in Italia, neppure per quote o in regime di comunione
legale, diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione
su altra abitazione acquistata con le agevolazioni fiscali prima
casa.
Può inoltre usufruire dell'agevolazione:
Chi, riacquistando una prima casa, ne ha venduta
una comprata da un'impresa prima del 22 maggio 1993 (data in cui
è stata soppressa l'aliquota del 4% prevista per la vendita
di abitazioni effettuate da costruttori ed è stata limitata
alle sole ipotesi di acquisto della prima casa) con l'Iva al 2%
o 4%, o di cui era assegnatario in cooperativa edilizia, anche
prima del 30 dicembre 1993. In tali casi deve dimostrare che alla
data di acquisto o di assegnazione dell'immobile alienato era
in regola con la normativa allora vigente sull'acquisto della
prima casa e che la vendita è avvenuta entro un anno dal
riacquisto.
Chi ha fatto costruire in proprio, con contratto di appalto, la
precedente prima casa da un'impresa anche prima del 22 maggio
1993. Alla data di consegna dell'immobile, il contribuente deve
essere stato in possesso dei requisiti allora previsti dalla legge
per l'acquisto della prima casa.
Chi, riacquistando una prima casa, ne ha donato una acquistata
dopo il 24 aprile 1982, data di entrata in vigore della "legge
Formica" (168/82). Tale normativa ha introdotto nel sistema
tributario italiano le agevolazioni prima casa con specifici benefici
o con Iva ridotta. Unica condizione: la donazione deve avvenire
entro un anno dal riacquisto.
Chi acquista una prima casa in comproprietà, fino al limite
dei tributi pagati a titolo di registro o Iva dal singolo comproprietario
per la propria quota.
Chi acquista un immobile non ultimato, a condizione che non sia
poi da considerare "di lusso".
Chi vende una casa ereditata o avuta in donazione, a condizione
che il defunto o il donatore l'abbia acquistata con i benefici
prima casa. Il credito d'imposta si trasferisce agli eredi, va
riportato nella denuncia di successione e incrementa l'imponibile
da tassare.
Chi acquista o rivende un immobile classificato come ufficio,
ma di fatto adibito a prima abitazione, a condizione che si possa
dimostrare l'effettiva destinazione.
Chi ha dato in permuta una prima casa, in cambio di una nuova.
In tal caso la detrazione va calcolata non in base all'imposta
di registro pagata per la permuta, riguardante due immobili, ma
in modo proporzionale rispetto all'unico immobile interessato
(vedi in "Come lo si determina").
B) Pertinenze
L' "agevolazione prima casa" comprende anche l'acquisto
delle pertinenze dell'abitazione distinte nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7: box, posti auto, cantine, soffitte. L'agevolazione
è ammessa limitatamente ad una sola pertinenza per ciascuna
categoria.
II. TIPI DI AGEVOLAZIONI - Imposte
da pagare
Esistono diverse riduzioni tributarie per l'acquisto immobiliare
quando si dispone dei requisiti necessari per beneficiare dell'agevolazione
prima casa. Eccole presentate in tabella:
Imposta Ordinaria Agevolata Chi Paga?
IVA (DPR 633/72) 10% 4% Acquirente
Registro (DPR 131/86) 7% 3% Acquirente
Invim (DPR 643/86) Piena Ridotta al 37,5% Venditore
Ipotecaria (D.L. 347/90) 2% L. 250.000 Acquirente
Catastale (D.L. 347/90) 1% L. 250.000 Acquirente
All'atto di acquisto, se l'immobile è venduto da un privato,
l'acquirente deve pagare le imposte di registro, ipotecaria e
catastale. Se la vendita avviene invece da parte di un'impresa
costruttrice o di una società immobiliare, oltre a queste
tasse, si deve versare anche l'Iva. L'INVIM (l'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili) invece, quando è
dovuta, deve essere versata dal venditore.
Il credito d'imposta
1. Che cos'è?
Dal 1° gennaio '99 chi, entro un anno dalla vendita della
precedente prima casa, ne compera un'altra da destinare ad abitazione
principale ha diritto ad un credito ("bonus fiscale")
pari all'imposta di registro o all'Iva pagata sul primo acquisto
agevolato. Il credito d'imposta è così uno sconto
sulle tasse che permette di riusufruire delle agevolazioni per
l'acquisto della prima casa. Tali agevolazioni permettono a chi
ha beneficiato dell'aliquota agevolata (imposta di registro e
imposta sul valore aggiunto) di usufruire di detto sconto.
2. Come lo si determina?
L'importo del credito d'imposta è commisurato all'ammontare
dell'imposta di registro o dell'Iva corrisposta per il primo acquisto
agevolato. In ogni caso, non può essere superiore alle
imposte per il secondo acquisto. Il credito, pertanto, ammonta
al minore importo dei tributi applicati, come si evidenzia nella
tabella seguente:
Valore prima casa Imposta pagata Valore nuova casa Imposta dovuta
Credito spettante Imposta da pagare
100.000.000 4.000.000 150.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000
150.000.000 6.000.000 250.000.000 10.000.000 6.000.000 4.000.000
200.000.000 8.000.000 100.000.000 4.000.000 4.000.000 0
300.000.000 12.000.000 150.000.000 6.000.000 6.000.000 0
Come si vede dall'esempio in tabella, se per il
nuovo acquisto si prevede un'imposta superiore al credito fiscale
spettante, si paga solo la differenza. Al contrario, se il bonus
fiscale dovesse essere superiore all'importo della tassa da pagare
per la nuova abitazione, la parte di credito eccedente non verrà
rimborsata e andrà così perduta.
La tassa (l'Iva o l'imposta di registro) pagata per il precedente
acquisto può così essere spesa per pagare vari tributi
sulla nuova casa, incluso l'Irpef nella dichiarazione dei redditi.
Con riferimento all'imposta di registro relativa sia al primo,
sia al secondo acquisto agevolato, occorre tenere conto non solo
dell'imposta principale, ma anche dell'eventuale imposta suppletiva
e complementare di maggior valore.
Con riferimento, invece, all'Iva, occorre fare riferimento all'imposta
indicata nella fattura relativa all'acquisto di un immobile e
agli importi indicati nelle fatture relative al pagamento di acconti.
Nel caso in cui l'immobile sia stato acquisito mediante appalto,
ai fini della determinazione del credito d'imposta, deve essere
considerata l'Iva indicata in tutte le fatture emesse dall'appaltatore
per la realizzazione dell'immobile.
Trattandosi di un credito personale, qualora l'immobile risulti
in comunione, il credito d'imposta deve essere imputato agli aventi
diritto. In caso di permuta, la base imponibile è determinata
dal valore del bene.
Al fine di determinare l'ammontare del credito d'imposta occorre,
pertanto, quantificare in proporzione la quota dell'imposta di
registro relativa al bene agevolato.
Facciamo un esempio:
Tizio e Caio permutano due abitazioni acquistati con agevolazioni
prima casa. Le imposte di registro imputabili a Tizio e Caio sono
rispettivamente di L. 10.000.000 e L. 8.000.000 per un totale
di L. 18.000.000.
Per determinare in proporzione l'imponibile per Tizio si procede
in modo seguente: 10.000.000 x 10.000.000 : 18.000.000= 5.555.556.
Per determinare invece l'imposta di registro imputabile a Caio,
si procede così: 10.000.000 x 8.000.000 : 18.000.000 =
4.444.444.
Gli importi di L. 5.555.556 e L. 4.444.444 costituiscono rispettivamente
il credito d'imposta per Tizio e Caio se le imposte corrisposte
sui precedenti acquisti risultino superiori.
Se una delle due cessioni che danno luogo alla permuta è
soggetta ad IVA, in base agli articoli 11 e 13 del D.P.R. n.633
del 1972, non sarà necessario alcun calcolo proporzionale
in quanto il credito è costituito dal tributo corrisposto
da ciascun soggetto relativamente al singolo acquisto.
Gli altri tributi indiretti dovuti sugli atti traslativi immobiliari
non concorrono a determinare l'ammontare del credito.
3. Chi può avvalersene?
· Chi vuole riacquistare un altro immobile rivendendone
uno già acquistato come prima casa.
In tal caso il riacquisto deve essere effettuato entro un anno
dall'alienazione della precedente abitazione, la quale deve essere
stata acquistata come prima casa beneficiando dell'agevolazione.
· Chi vende una casa ereditata o donata, sempre che si
sia goduto dell'agevolazione prima casa. Il contribuente deve
aver prodotto la dichiarazione di successione al competente ufficio
dell'Amministrazione finanziaria dopo la data di acquisizione
del credito stesso.
Tale credito può essere utilizzato sia per compensare le
imposte di successione o donazione sia per abbattere le imposte
da pagare sull'acquisto di una nuova prima casa. L'operazione
deve però avvenire entro un anno dalla vendita del vecchio
immobile.
4. Chi non ne ha diritto?
· Chi per la prima volta compra un'abitazione (in quanto
tale acquisto non ha una corrispondente vendita alle spalle);
· Chi ha effettuato la vendita di un immobile per il cui
acquisto non si sia avuto agevolazioni;
· Chi compra una casa acquistata prima del 24 aprile 1982.
5. Come lo si richiede?
L'atto di acquisto dell'immobile dovrà contenere, tra l'altro,
gli elementi necessari per la determinazione del credito così
sintetizzati:
· dovranno essere evidenziati gli estremi dell'atto di
acquisto dell'immobile sul quale era stata corrisposta l'imposta
di registro o l'Iva in misura agevolata, nonché l'ammontare
della stessa;
· nel caso in cui per l'acquisto dell'immobile sia stata
corrisposta l'Iva ridotta, in assenza della "agevolazione
prima casa", deve essere resa la dichiarazione di sussistenza
dei requisiti che avrebbero dato diritto a tale agevolazione alla
data dell'acquisto medesimo;
· se risultasse corrisposta l'Iva sull'immobile alienato,
il contribuente dovrà produrre le relative fatture;
· se risultasse corrisposta l'Iva sull'immobile alienato,
il contribuente dovrà produrre le relative fatture;
6. Come lo si utilizza?
La volontà di utilizzare il credito deve essere manifestata
autonomamente da ogni interessato. Il suo utilizzo può
avvenire:
· per diminuire l'imposta di registro sull'atto di acquisto
agevolato;
· per diminuire le imposte di registro, ipotecaria, catastale,
sulle successioni e donazioni sugli atti e sulle denunce presentati
dopo la data di acquisizione del credito;
· per diminuire l'imposta sui redditi delle persone fisiche
in base alla dichiarazione da presentare dopo il nuovo acquisto;
· per compensare imposte e contributi (ai sensi del D.L.
del 9 luglio 1997 n.241).
Interessi passivi sui mutui ipotecari
Secondo la normativa vigente (art. 2 della legge finanziaria 23
dicembre 2000, n. 388), dal 1° gennaio 2001 la detrazione
d'imposta di interessi passivi su mutui ipotecari può essere
riconosciuta a condizione che:
· l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro
un anno dall'acquisto;
· l'acquisto dell'unità immobiliare sia stato effettuato
l'anno prima o l'anno dopo la stipula del mutuo.
L'acquisto di un immobile affittato non fa perdere il diritto
alla detrazione degli interessi passivi del mutuo a condizione
che:
· entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al
locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita
locazione;
· entro un anno dal rilascio dell'immobile lo stesso sia
adibito ad abitazione principale.
Viene considerato adibito ad abitazione principale anche l'immobile
utilizzato a tale destinazione dai familiari del contribuente.
La detrazione per gli interessi passivi pagati non viene perduta
se l'immobile acquistato diventa oggetto di ristrutturazione edilizia.
In tal caso la detrazione spetta può essere applicata a
partire dalla data in cui l'unità immobiliare è
adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto.
Se il mutuo è intestato a entrambi i coniugi, ciascuno
di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria
quota di interessi; ma in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le
quote.
III. DICHIARAZIONI
Nell'atto di acquisto (oppure nel preliminare, per fruire dell'agevolazione
in relazione agli eventuali acconti corrisposti) l'acquirente
deve dichiarare:
· di voler stabilire la residenza nel comune dell'acquisto,
se non vi si trova già o se in questo non sorga la sua
sede d'attività, ecc.;
· di non essere titolare, esclusivo o in comunione con
il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione
di altra casa di abitazione nel comune dove è situato l'immobile
acquistato;
· di non essere titolare, neppure per quote di comproprietà
o in regime di comunione legale, in tutta la nazione, di diritti
di proprietà o di diritti reali di godimento su altra abitazione
acquistata dall'acquirente o dal coniuge con le agevolazioni sull'acquisto
della prima casa.
IV. CAUSE DI DECADENZA
Decade dalle agevolazioni il contribuente che:
· abbia prestato una dichiarazione falsa sulla sussistenza
dei requisiti;
· abbia deciso di rivendere o di trasferire a titolo anche
gratuito immobili acquistati con i benefici della prima casa prima
della scadenza dei 5 anni dalla data del rogito.
Oltre alla perdita delle agevolazioni, in questi casi si applica
una sanzione pari al 30% delle imposte di registro, ipotecaria
e catastale, oltre che gli interessi di mora.
La penalizzazione non si applica nel caso in cui il venditore
riacquisti entro un anno dall'alienazione dell'immobile comprando
un altro immobile da adibire ad abitazione principale. Anzi in
questo caso scatta il credito d'imposta.
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