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AGEVOLAZIONI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA IVA DEL 10% (INVECE DEL 20%) SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU FABBRICATI A DESTINAZIONE ABITATIVA

Prologata al 31 Dicembre 2003, le suddette agevolazioni
Una recente normativa (art. 7, comma 1, lettera b, Legge finanziaria per il 2000), riduce al 10% l'aliquota Iva applicabile alle prestazioni per la realizzazione, su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. La norma conserva le disposizioni più favorevoli già previste, in materia di Iva, per le prestazioni concernenti il recupero edilizio.
OPERAZIONI AGEVOLATE
L'agevolazione riguarda le prestazioni di servizi per la realizzazione degli interventi suddetti. Non viene fatto riferimento al contratto di appalto per cui la prestazione può essere oggetto anche di un contratto d'opera o di altri accordi negoziali.
L'agevolazione riguarda la prestazione di servizi complessivamente intesa, per cui si estende anche alle forniture delle materie prime e semilavorate e degli altri beni necessari per i lavori, a condizione che questi ultimi non costituiscano "una parte significativa" del valore delle cessioni effettuate per l'intervento.
Non rientrano, invece, nell'agevolazione le prestazioni rese da professionisti in quanto, secondo una circolare (n. 247/E del 29 dicembre 1999), esse "non hanno ad oggetto la materiale realizzazione dell'intervento ma risultano a questo collegate solo in maniera indiretta". Così le prestazioni rese da professionisti (ingegneri, geometri, architetti, ecc.) restano assoggettate all'aliquota ordinaria del 20 per cento. In quanto ai beni che costituiscono "una parte significativa" del valore delle cessioni, l'aliquota ridotta si applica solo fino al raggiungimento della differenza tra il valore complessivo dell'intervento di recupero e quello dei beni medesimi.
Il decreto del ministro delle Finanze del '99 (29 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 31.12.1999, n. 306-Serie generale), determina i beni che possono essere considerati "valore significativo":
· ascensori e montacarichi;
· infissi esterni ed interni;
· caldaie;
· videocitofoni;
· apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
· sanitari e rubinetterie da bagno;
· impianti di sicurezza.
Nell'ipotesi in cui siano utilizzati nei lavori di manutenzione beni di "valore significativo", il contribuente deve fatturare il corrispettivo del servizio al netto del valore dei detti beni e la parte del loro valore cui è applicabile l'aliquota ridotta e l'eventuale parte soggetta all'aliquota del 20%.

NOTA: quali sono i "fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata"?
Si tratta in sostanza di:
· Singole unità immobiliari a destinazione abitativa (categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10) e relative pertinenze;
· Interi fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinata ad abitazione privata (non è necessario che ricorra l'altra condizione richiesta dalla legge n. 408 del 1949, ossia che la superficie destinata a negozi non ecceda il 25% della superficie dei piani sopra terra).
Dal momento che la disposizione fa riferimento ad edifici a destinazione abitativa privata restano esclusi dall'agevolazione i fabbricati destinati ad utilizzazioni pubbliche.