Mutui a tasso zero per le giovani coppie (Finanziaria 2003)
Art. 46 - Fondo nazionale
per le politiche sociali. Finanziamento della federazione maestri
del lavoro -
1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di
cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, è determinato dagli stanziamenti
previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative
indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti
per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo,
disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono
al Fondo senza vincolo di destinazione.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con
propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui
al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico
del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento
degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando
almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche
in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare
per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno
alla natalità.
3. Nei limiti delle risorse ripartibili del Fondo
nazionale per le politiche sociali, tenendo conto delle risorse
ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti
locali e nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite
per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione
economico-finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i
livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il
territorio nazionale,
4. Le modalità di esercizio del monitoraggio,
della verifica e della valutazione dei costi, dei rendimenti e
dei risultati dei livelli essenziali delle prestazioni di cui
al comma 3 sono definite, secondo criteri di semplificazione ed
efficacia, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
5. In caso di mancato utilizzo delle risorse da
parte degli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo
a quello in cui sono state assegnate, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali provvede alla revoca dei finanziamenti,
i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
la successiva assegnazione al Fondo di cui al comma 1.