Ristrutturazioni, prorogata la detrazione del 41%
Prorogata al 31 dicembre la detrazione fiscale del
41% per le ristrutturazioni edilizie. Il limite di spesa per beneficiare
della detrazione è di 48.000 euro.
Proroga della detrazione del 41% per gli interventi edilizi (Art.
2, commi 5 e 6)
È però previsto che l'agevolazione potrà
competere solo per un ammontare di spese pari a 48.000 euro e
quindi in una misura inferiore di circa la metà rispetto
ai limiti fino ad oggi previsti. Inoltre viene stabilito, come
lo scorso anno, che se gli interventi effettuati nel 2003 sono
una prosecuzione di interventi di anni precedenti nel limite di
48.000 euro vanno computate anche le spese degli anni pregressi.
È poi sancito che, in caso di acquisto di un'abitazione
che ha subito interventi di recupero agevolati, all'acquirente
potranno essere riconosciute esclusivamente le detrazioni non
utilizzate in tutto o in parte dal venditore. Nel caso in cui
invece la casa sia stata ereditata, l'erede potrà avere
diritto alla detrazione maturata in capo al de cuius solo se conserverà
la detenzione materiale e diretta del bene. Inoltre è stabilito
che i soggetti di età non inferiore a 75 anni potranno
utilizzare il credito in cinque anni e non 10 come previsto per
tutti gli altri contribuenti e che quelli di età non inferiore
a 80 anni potranno utilizzarlo in tre anni.
Infine viene prorogata di un anno l'agevolazione, concessa dalla
scorsa finanziaria, per l'acquisto di unità immobiliari,
ristrutturate da imprese costruttrici, da imprese di ristrutturazione
immobiliare o da cooperative edilizie.
È infatti disposto che l'agevolazione del 41% potrà
competere anche nelle ipotesi in cui sia acquistata entro il 30
giugno 2004 un'unità immobiliare da un'impresa costruttrice
o di ristrutturazione immobiliare o da una cooperativa edilizia
che abbia effettuato entro il 31 dicembre 2003 sull'intero fabbricato,
nel quale è ricompresa l'unità immobiliare, interventi
di recupero di cui alle lettere c) e d) della legge 457 del 1978.
Non e' stata concessa la proroga dell'aliquota Iva al 10% per
le prestazioni aventi ad oggetto il recupero del patrimonio edilizio
di cui all'art. 31, primo comma, lettere a), b), c), d) della
legge 5.8.1978, n. 457 realizzate su fabbricati a prevalente destinazione
abitativa. che hanno quindi la avuto la propria scadenza il 31
dicembre 2003
