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Ristrutturazioni, prorogata la detrazione del 41%

Prorogata al 31 dicembre la detrazione fiscale del 41% per le ristrutturazioni edilizie. Il limite di spesa per beneficiare della detrazione è di 48.000 euro.
Proroga della detrazione del 41% per gli interventi edilizi (Art. 2, commi 5 e 6)
È però previsto che l'agevolazione potrà competere solo per un ammontare di spese pari a 48.000 euro e quindi in una misura inferiore di circa la metà rispetto ai limiti fino ad oggi previsti. Inoltre viene stabilito, come lo scorso anno, che se gli interventi effettuati nel 2003 sono una prosecuzione di interventi di anni precedenti nel limite di 48.000 euro vanno computate anche le spese degli anni pregressi.
È poi sancito che, in caso di acquisto di un'abitazione che ha subito interventi di recupero agevolati, all'acquirente potranno essere riconosciute esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. Nel caso in cui invece la casa sia stata ereditata, l'erede potrà avere diritto alla detrazione maturata in capo al de cuius solo se conserverà la detenzione materiale e diretta del bene. Inoltre è stabilito che i soggetti di età non inferiore a 75 anni potranno utilizzare il credito in cinque anni e non 10 come previsto per tutti gli altri contribuenti e che quelli di età non inferiore a 80 anni potranno utilizzarlo in tre anni.
Infine viene prorogata di un anno l'agevolazione, concessa dalla scorsa finanziaria, per l'acquisto di unità immobiliari, ristrutturate da imprese costruttrici, da imprese di ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.
È infatti disposto che l'agevolazione del 41% potrà competere anche nelle ipotesi in cui sia acquistata entro il 30 giugno 2004 un'unità immobiliare da un'impresa costruttrice o di ristrutturazione immobiliare o da una cooperativa edilizia che abbia effettuato entro il 31 dicembre 2003 sull'intero fabbricato, nel quale è ricompresa l'unità immobiliare, interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) della legge 457 del 1978.
Non e' stata concessa la proroga dell'aliquota Iva al 10% per le prestazioni aventi ad oggetto il recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, primo comma, lettere a), b), c), d) della legge 5.8.1978, n. 457 realizzate su fabbricati a prevalente destinazione abitativa. che hanno quindi la avuto la propria scadenza il 31 dicembre 2003