Il finanziamento
La banca, acquisita la documentazione inoltrata ed effettuati
ulteriori accertamenti (quali l'acquisizione della "dichiarazione
notarile preliminare" sul bene offerto in garanzia, nonché
della "relazione tecnico-estimativa" redatta da un tecnico
di sua fiducia), è in grado di deliberare il finanziamento.
A delibera avvenuta la banca ne dà immediata comunicazione
al richiedente e fissa la data della stipula dell'atto pubblico
di finanziamento (concessione formale del mutuo).
Il contratto
di mutuo e la costituzione dell'ipoteca
Il contratto di mutuo è la parte conclusiva del procedimento
iniziato con la sottoscrizione della proposta di acquisto e della
promessa di vendita (compromesso). Il mutuo viene stipulato davanti
ad un notaio, presenti la Banca e il richiedente il finanziamento,
e va redatto per atto pubblico. Oggetto dell'atto è il
trasferimento di una somma di denaro della banca al cliente, con
l'assunzione da parte di quest'ultimo dell'obbligo di restituire
alla banca altrettanto denaro.
Di norma, insieme all'atto di mutuo viene costituita l'ipoteca
a favore della banca sull'unità immobiliare oggetto del
finanziamento.
L'ipoteca costituisce la garanzia che tutela la banca e viene
iscritta nei Pubblici Registri immobiliari per renderla pubblica.
Questo significa che tutti possono conoscerne l'esistenza.
Il valore dell'ipoteca non è pari all'importo erogato,
bensì equivalente al valore dell'immobile. L'ipoteca dunque
non copre solo il capitale erogato, ma anche:
· gli interessi nella misura concordata;
· gli eventuali interessi di mora nel caso di ritardi o
mancato pagamento delle rate;
· i premi assicurativi;
· gli oneri erariali, i tributi, le spesa, gli oneri notarili,
professionali, ecc.
· le spese giudiziali che la banca dovesse sostenere per
il recupero di quanto dovuto.
L'erogazione
della somma mutuata
Nei dieci giorni successivi alla avvenuta iscrizione, tempo stabilito
dalla legge per il consolidamento della ipoteca, la somma viene
definitivamente riconsegnata al mutuatario.
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