CAPO V
Dell'istituzione di erede e dei legati
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 624 Violenza, dolo, errore
La disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque
vi abbia interesse quando è l'effetto di errore, di violenza
o di dolo (1427 e seguenti).
L'errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, è
causa di annullamento della disposizione testamentaria, quando
il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato
il testatore a disporre.
L'azione (2652, 2960) si prescrive in cinque anni dal giorno in
cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell'errore.
Art. 625 Erronea indicazione dell'erede o del legatario o della
cosa che forma oggetto della disposizione
Se la persona dell'erede o del legatario è stata erroneamente
indicata, la disposizione ha effetto, quando dal contesto del
testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona
il testatore voleva nominare (628).
La disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto
della disposizione è stata erroneamente indicata o descritta,
ma è certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi.
Art. 626 Motivo illecito
Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria,
quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato
il testatore a disporre (1345, 1418 e seguenti).
Art. 627 Disposizione fiduciaria
Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni
fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto
apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche
se espressioni del testamento possono indicare o far presumere
che si tratta di persona interposta.
Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente
eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona
voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione,
salvo che sia un incapace (2034).
Le disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in
cui l'istituzione o il legato sono impugnati come fatti per interposta
persona a favore d'incapaci a ricevere.
Art. 628 Disposizione a favore di persona incerta
E' nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata
in modo da non poter essere determinata.
Art. 629 Disposizioni a favore dell'anima
Le disposizioni a favore dell'anima sono valide qualora siano
determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi
a tale fine.
Esse si considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario,
e si applica l'art. 648.
Il testatore può designare una persona che curi l'esecuzione
della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato
a richiedere l'adempimento.
Art. 630 Disposizioni a favore dei poveri
Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente,
senza che si determini l'uso o il pubblico istituto a cui beneficio
sono fatte, s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in
cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte,
e i beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza.
La precedente disposizione si applica anche quando la persona
incaricata dal testatore di determinare l'uso o il pubblico istituto
non può o non vuole accettare l'incarico.
Art. 631 Disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo
E' nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere
dall'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede o del legatario,
ovvero la determinazione della quota di eredità (590).
Tuttavia è valida la disposizione a titolo particolare
(588) in favore di persona da scegliersi dall'onerato o da un
terzo tra più persone determinate dal testatore o appartenenti
a famiglie o categorie di persone da lui determinate, ed è
pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno
tra più enti determinati del pari dal testatore. Se sono
indicate più persone in modo alternativo e non è
stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata
all'onerato.
Se l'onerato o il terzo non può o non vuole fare la scelta,
questa è fatta con decreto dal presidente del tribunale
del luogo in cui si è aperta la successione (456), dopo
avere assunto le opportune informazioni (Cod. Proc. Civ. 751).
Art. 632 Determinazione di legato per arbitrio altrui
E' nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato
o di un terzo di determinare l'oggetto o la quantità del
legato (590).
Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi
prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l'oggetto
o la quantità.
SEZIONE II
Delle disposizioni condizionali, a termine e modali
Art. 633 Condizione sospensiva o risolutiva
Le disposizioni a titolo universale o particolare (588) possono
farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva (646, 1353; att.
139).
Art. 634 Condizioni impossibili o illecite
Nelle disposizioni testamentarie (558) si considerano non apposte
le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative,
all'ordine pubblico o al buon costume, salvo quanto è stabilito
dall'art. 626 (1354).
Art. 635 Condizione di reciprocità
E' nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta
dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato
nel testamento dell'erede o del legatario (458).
Art. 636 Divieto di nozze
E' illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori
(634; att. 138).
Tuttavia il legatario di usufrutto (978 e seguenti) o di uso,
di abitazione (1021 e seguenti) o di pensione, o di altra prestazione
periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza,
non può goderne che durante il celibato o la vedovanza.
Art. 637 Termine
Si considera non apposto a una disposizione a titolo universale
(588) il termine dal quale l'effetto di essa deve cominciare o
cessare (459).
Art. 638 Condizione di non fare o di non dare
Se il testatore ha disposto sotto la condizione che l'erede o
il legatario non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato,
la disposizione si considera fatta sotto condizione risolutiva,
salvo che dal testamento risulti una contraria volontà
del testatore.
Art. 639 Garanzia in caso di condizione risolutiva
Se la disposizione testamentaria è sottoposta a condizione
risolutiva, l'autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi
l'opportunità, può imporre all'erede o al legatario
(Cod. Proc. Civ. 750) di prestare idonea garanzia (1179) a favore
di coloro ai quali l'eredità o il legato dovrebbe devolversi
nel caso che la condizione si avverasse.
Art. 640 Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione
sospensiva o a termine
Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione sospensiva
o dopo un certo tempo, l'onerato può essere costretto (Cod.
Proc. Civ. 750) a dare idonea garanzia (1179) al legatario, salvo
che il testatore abbia diversamente disposto.
La garanzia può essere imposta anche al legatario quando
il legato è a termine finale.
Art. 641 Amministrazione in caso di condizione sospensiva o
di mancata prestazione di garanzia
Qualora l'erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finché
questa condizione non si verifica o non è certo che non
si può più verificare, è dato all'eredità
un amministratore.
Vale la stessa norma anche nel caso in cui l'erede o il legatario
non adempie l'obbligo di prestare la garanzia prevista dai due
articoli precedenti.
Art. 642 Persone a cui spetta l'amministrazione
L'amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata
disposta la sostituzione (688 e seguenti), ovvero al coerede o
ai coeredi, quando tra essi e l'erede condizionale vi è
il diritto di accrescimento (674 e seguenti).
Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi
a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l'amministrazione
spetta al presunto erede legittimo (565).
In ogni caso l'autorità giudiziaria, quando concorrono
giusti motivi, può provvedere altrimenti.
Art. 643 Amministrazione in caso di eredi nascituri
Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche
nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito, figlio
di una determinata persona vivente (462). A questa spetta la rappresentanza
del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche
quando l'amministratore dell'eredità è una persona
diversa.
Se è chiamato un concepito (462), l'amministrazione spetta
al padre e, in mancanza di questo, alla madre (320).
Art. 644 Obblighi e facoltà degli amministratori
Agli amministratori indicati dai precedenti articoli sono comuni
le regole che si riferiscono ai curatori dell'eredità giacente
(528 e seguenti).
Art. 645 Condizione sospensiva potestativa senza termine
Se la condizione apposta all'istituzione di erede o al legato
è sospensiva potestativa e non è indicato il termine
per l'adempimento, gli interessati possono adire l'autorità
giudiziaria perché fissi questo termine (Cod. Proc. Civ.
749).
Art. 646 Retroattività della condizione
L'adempimento della condizione ha effetto retroattivo (1360);
ma l'erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva,
non è tenuto a restituire i frutti (820) se non dal giorno
in cui la condizione si è verificata. L'azione per la restituzione
dei frutti si prescrive in cinque anni (2941 e seguenti).
Art. 647 Onere
Tanto all'istituzione di erede quanto al legato può essere
apposto un onere (629).
Se il testatore non ha diversamente disposto, l'autorità
giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può
imporre all'erede o al legatario gravato dall'onere una cauzione
(1179).
L'onere impossibile o illecito si considera non apposto; rende
tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo
determinante.
Art. 648 Adempimento dell'onere
Per l'adempimento dell'onere può agire qualsiasi interessato
(Cod. Proc. Civ. 99).
Nel caso d'inadempimento dell'onere l'autorità giudiziaria
può pronunziare la risoluzione della disposizione testamentaria
(677), se la risoluzione è stata prevista dal testatore,
o se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante
della disposizione (2652).
SEZIONE III
Dei legati
Art. 649 Acquisto del legato
Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la
facoltà di rinunziare.
Quando oggetto del legato e la proprietà di una cosa determinata
o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà
o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento
della morte del testatore (2648).
Il legatario però deve domandare all'onerato il possesso
della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente
dispensato dal testatore.
Art. 650 Fissazione di un termine per la rinunzia
Chiunque ha interesse può chiedere che l'autorità
giudiziaria fissi un termine (Cod. Proc. Civ. 749) entro il quale
il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà
di rinunziare. Trascorso questo termine senza che abbia fatto
alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare
(481).
Art. 651 Legato di cosa dell'onerato o di un terzo
Il legato di cosa dell'onerato o di un terzo è nullo, salvo
che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore
risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato
o al terzo. In questo ultimo caso l'onerato è obbligato
(1137) ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo
e a trasferirla al legatario (1478), ma è in sua facoltà
di pagarne al legatario il giusto prezzo (1474).
Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo
del testamento, si trova in proprietà del testatore al
momento della sua morte, il legato è valido.
Art. 652 Legato di cosa solo in parte del testatore
Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto
sulla medesima, il legato è valido solo relativamente a
questa parte o a questo diritto salvo che risulti la volontà
del testatore di legare la cosa per intero, in conformità
dell'articolo precedente (1480).
Art. 653 Legato di cosa genericamente determinata
E' valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche
se nessuna del genere ve n'era nel patrimonio del testatore al
tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte
(669).
Art. 654 Legato di cosa non esistente nell'asse
Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una
cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio,
il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio
del testatore al tempo della sua morte.
Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della
sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato
ha effetto per la quantità che vi si trova.
Art. 655 Legato di cosa da prendersi da certo luogo
Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha effetto soltanto
se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha tuttavia
effetto per l'intero, quando, alla morte del testatore, le cose
non vi si trovano, in tutto o in parte, perché erano state
rimosse temporaneamente dal luogo in cui di solito erano custodite.
Art. 656 Legato di cosa del legatario
Il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era
già di proprietà del legatario è nullo, se
la cosa si trova in proprietà di lui anche al tempo dell'apertura
della successione (456).
Se al tempo dell'apertura della successione la cosa si trova in
proprietà del testatore, il legato è valido ed è
altresì valido se in questo tempo la cosa si trova in proprietà
dell'onerato o di un terzo, e dal testamento risulta che essa
fu legata in previsione di tale avvenimento (651).
Art. 657 Legato di cosa acquistata dal legatario
Se il legatario, dopo la confezione del testamento, ha acquistato
dal testatore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a
lui legata, il legato è senza effetto in conformità
dell'art. 686.
Se dopo la confezione del testamento la cosa legata è stata
dal legatario acquistata, a titolo gratuito, dall'onerato o da
un terzo, il legato è senza effetto; se l'acquisto ha avuto
luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del
prezzo, qualora ricorrano le circostanze indicate dall'art. 651.
Art. 658 Legato di credito o di liberazione da debito
Il legato di un credito o di liberazione (1236) da un debito ha
effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste
al tempo della morte del testatore.
L'erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli
del credito legato che si trovavano presso il testatore (1262).
Art. 659 Legato a favore del creditore
Se il testatore, senza fare menzione del debito (2735), fa un
legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare
il legatario del suo credito.
Art. 660 Legato di alimenti
Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende
le somministrazioni indicate dall'art. 438, salvo che il testatore
abbia altrimenti disposto.
Art. 661 Prelegato
Il legato a favore di uno dei coeredi è a carico di tutta
l'eredità si considera come legato per l'intero ammontare.
Art. 662 Onere della prestazione del legato
Il testatore può porre la prestazione del legato a carico
degli eredi ovvero a carico di uno o più legatari. Quando
il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli
eredi.
Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione
della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore
non ha diversamente disposto.
Art. 663 Legato imposto a un solo erede
Se l'obbligo di adempiere il legato è stato particolarmente
imposto a uno degli eredi, questi solo è tenuto a soddisfarlo
(483, 1315).
Se è stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi
sono tenuti a compensarlo del valore di essa con denaro o con
beni ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando
non consta una contraria volontà del testatore.
Art. 664 Adempimento del legato di genere
Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere, la scelta,
quando dal testatore non è affidata al, egatario o a un
terzo, spetta all'onerato. Questi è obbligato a dar cose
di qualità non inferiore alla media (1178); ma se nel patrimonio
ereditario vi è una sola delle cose appartenenti al genere
indicato, l'onerato non ha facoltà né può
essere obbligato a prestarne un'altra, salvo espressa disposizione
contraria del testatore.
Se la scelta è lasciata dal testatore al legatario o a
un terzo, questi devono scegliere una cosa di media qualità;
ma se cose del genere indicato si trovano nell'eredità,
il legatario può scegliere la migliore.
Se il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa
è fatta a norma del terzo comma dell'art. 631 (Cod. Proc.
Civ. 751).
Art. 665 Scelta nel legato alternativo
Nel legato alternativo la scelta spetta all'onerato, a meno che
il testatore l'abbia lasciata al legatario o a un terzo (1286).
Art. 666 Trasmissione all'erede della facoltà di scelta
Tanto nel legato di genere quanto in quello alternativo, se l'onerato
o il legatario a cui compete la scelta non ha potuto farla, la
facoltà di scegliere si trasmette al suo erede.
La scelta fatta è irretrattabile (1286).
Art. 667 Accessioni della cosa legata
La cosa legata, con tutte le sue pertinenze (817 e seguenti),
deve essere prestata al legatario nello stato in cui si trova
al tempo della morte del testatore.
Se è stato legato un fondo, sono comprese nel legato anche
le costruzioni fatte nel fondo, sia che esistessero già
al tempo della confezione del testamento, sia che non esistessero,
salva in ogni caso l'applicabilità del secondo comma dell'art.
686.
Se il fondo legato è stato accresciuto con acquisti posteriori,
questi sono dovuti al legatario, purché siano contigui
al fondo e costituiscano con esso una unità economica.
Art. 668 Adempimento del legato
Se la cosa legata è gravata da una servitù (1027
e seguenti), da un canone o da altro onere inerente al fondo,
ovvero da una rendita fondiaria, il peso ne è sopportato
dal legatario.
Se la cosa legata è vincolata per una rendita semplice
(1863 e seguenti), un censo o altro debito dell'eredità,
o anche di un terzo, l'erede è tenuto al pagamento delle
annualità o degli interessi e della somma principale, secondo
la natura del debito, qualora il testatore non abbia diversamente
disposto (756).
Art. 669 Frutti della cosa legata
Se oggetto del legato è una cosa fruttifera, appartenente
al testatore al momento della sua morte, i frutti o gli interessi
sono dovuti al legatario da questo momento (821).
Se la cosa appartiene all'onerato o a un terzo (651), ovvero se
si tratta di cosa determinata per genere o quantità, i
frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale
o dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa,
salvo che il testatore abbia diversamente disposto.
Art. 670 Legato di prestazioni periodiche
Se è stata legata una somma di danaro o una quantità
di altre cose fungibili, da prestarsi a termini periodici, il
primo termine decorre dalla morte del testatore, e il legatario
acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine
in corso, ancorché fosse in vita soltanto al principio
di esso. Il legato però non può esigersi se non
dopo scaduto il termine.
Si può tuttavia esigere all'inizio del termine il legato
a titolo di alimenti (660).
Art. 671 Legati e oneri a carico del legatario
Il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di ogni
altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa
legata (7932).
Art. 672 Spese per la prestazione del legato
Le spese per la prestazione del legato sono a carico dell'onerato.
Art. 673 Perimento della cosa legata. Impossibilità
della prestazione
Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente
perita durante la vita del testatore.
L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del
testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa
a lui non imputabile (1256 e seguenti).
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