TITOLO II
DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME
Art. 565 Categorie dei successibili
Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge,
ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi,
ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e
secondo le regole stabilite nel presente titolo.
CAPO I
Della successione dei parenti
Art. 566 Successione dei figli legittimi e naturali
Al padre ed alla madre succedono (459) i figli legittimi e naturali,
in parti uguali.
Si applica il terzo comma dell'art. 537.
Art. 567 Successione dei figli legittimati e adottivi
Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati (280 e seguenti)
e gli adottivi (291 e seguenti, 309, 314-326).
I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante
(300-2).
Art. 568 Successione dei genitori
A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle
o loro discendenti (467 e seguenti), succedono (459) il padre
e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.
Art. 569 Successione degli ascendenti
A colui che muore senza lasciare prole, ne genitori, ne fratelli
o sorelle o loro discendenti (467 e seguenti), succedono per una
metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra meta
gli ascendenti della linea materna.
Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredità
è devoluta al più vicino senza distinzione di linea.
Art. 570 Successione dei fratelli e delle sorelle
A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, ne
altri ascendenti, succedono (459) i fratelli e le sorelle in parti
uguali.
I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la
metà della quota che conseguono i germani.
Art. 571 Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle
Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli
e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione
del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota,
in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà.
Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue
la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o
dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in
favore di questi ultimi.
Se entrambi i genitori non possono o non vogliono (463, 521) venire
alla successione, e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi
si devolve, nel modo determinato dall'art. 569, la quota che sarebbe
spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro.
Art. 572 Successione di altri parenti
Se alcuno muore senza lasciare prole, ne genitori, né altri
ascendenti, ne fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione
si apre a favore del parente o dei parenti prossimi (76), senza
distinzione di linea.
La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado
(77, 586).
Art. 573 Successione dei figli naturali
Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si
applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente
dichiarata (250 e seguenti), salvo quanto è disposto dall'art.
580.
Art. 574-576 (abrogati)
Art. 577 Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo
immediato del suo genitore
Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato
del suo genitore che non può o non vuole accettare l'eredità,
se l'ascendente non lascia ne coniuge, ne discendenti o ascendenti,
ne fratelli o sorelle o loro discendenti, né altri parenti
legittimi entro il terzo grado (Articolo dichiarato illegittimo
dalla Corte Costit., con Sent. 14 aprile 1969, n. 79).
Art. 578 Successione dei genitori al figlio naturale
Se il figlio naturale muore senza lasciar prole né coniuge,
la sua eredità è devoluta a quello dei genitori
che lo ha riconosciuto o del quale è stato dichiarato figlio
(250 e seguenti).
Se è stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi
i genitori, l'eredità spetta per metà a ciascuno
di essi.
Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio (280 e seguenti),
l'altro è escluso dalla successione.
Art. 579 Concorso del coniuge e dei genitori
Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, ne genitori,
sopravvive il coniuge, l'eredità si devolve per intero
al medesimo.
Se vi sono genitori, l'eredita è devoluta per due terzi
al coniuge e per l'altro terzo ai genitori (538).
Art. 580 Diritti dei figli naturali non riconoscibili
Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione
e alla educazione, a norma dell'art. 279, spetta un assegno vitalizio
pari all'ammontare della rendita della quota di eredità
alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata
o riconosciuta.
I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la
capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma
precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi,
in beni ereditari.
CAPO II
Della successione del coniuge
Art. 581 Concorso del coniuge con i figli
Quando con il coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali,
o figli legittimi e naturali (257), il coniuge ha diritto alla
metà dell'eredità, se alla successione concorre
un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.
Art. 582 Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli
e sorelle
Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli
concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche
se unilaterali (459), ovvero con gli uni e con gli altri. In questo
ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti,
ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'art.
571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto
della eredità.
Art. 583 Successione del solo coniuge
In mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli
o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità.
Art. 584 Successione del coniuge putativo
Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte
di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta
la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono.
Si applica altresì la disposizione del secondo comma dell'art.
540.
Egli è però escluso dalla successione, quando la
persona della cui eredità si tratta è legata da
valido matrimonio al momento della morte.
Art. 585 Successione del coniuge separato
Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con
sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori
del coniuge non separato.
Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione
con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni
del secondo comma dell'art. 548.
CAPO III
Della successione dello stato
Art. 586 Acquisto dei beni da parte dello Stato
In mancanza di altri successibili (459, 572) l'eredità
è devoluta allo Stato (473). L'acquisto si opera di diritto
senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.
Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre
il valore dei beni acquistati.
TITOLO III
DELLE SUCCESSIONI TESTAMENTARIE
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 587 Testamento
Il testamento è un atto revocabile (679 e seguenti) con
il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato
di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (978,
1920, 2821).
Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente
siano contenute in un testamento (254, 256, 338, 348, 355, 424-3,
466), hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma
del testamento (601 e seguenti), anche se manchino disposizioni
di carattere patrimoniale.
Art. 588 Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare
Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la
denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale (633,
637, 647) e attribuiscono la qualità di erede (1141, 1399),
se comprendono l'universalità o una quota dei beni del
testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono
la qualità di legatario.
L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non
esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta
che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del
patrimonio.
Art. 589 Testamento congiuntivo o reciproco
Non si può fare testamento da due o più persone
nel medesimo atto, ne a vantaggio di un terzo ne con disposizione
reciproca (458).
Art. 590 Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni
testamentarie nulle
La nullità della disposizione testamentaria (att. 137),
da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere
da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la
morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa
volontaria esecuzione (1444).
CAPO II
Della capacità di disporre per testamento
Art. 591 Casi d'incapacità
Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati
incapaci dalla legge.
Sono incapaci di testare:
l) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;
2) gli interdetti per infermità di mente (414);
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati,
per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere
e di volere nel momento in cui fecero testamento.
Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il
testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse.
L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in
cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie
(590, 620, 621, 623).
CAPO III
Della capacità di ricevere per testamento
Art. 592 Figli naturali riconosciuti o riconoscibili
Se vi sono discendenti legittimi, i figli naturali, quando la
filiazione è stata riconosciuta o dichiarata (250 e seguenti),
non possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero
ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge
(573 e seguenti).
I figli naturali riconoscibili, quando la filiazione risulta nei
modi indicati dall'art. 279, non possono ricevere più di
quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero
conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata.
Art. 593 (abrogato)
Art. 594 Assegno ai figli naturali non riconoscibili
Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione
a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli naturali di
cui all'art. 279, un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'art.
580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento
in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro
favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno.
Art. 595 (abrogato)
Art. 596 Incapacità del tutore e del protutore
Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta
a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo
e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per
il rendimento del conto medesimo (385 e seguenti), quantunque
il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica
anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo
in cui egli sostituiva il tutore (360).
Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore
o del protutore che è ascendente, discendente, fratello,
sorella o coniuge del testatore.
Art. 597 Incapacità del notaio, dei testimoni e dell'interprete
Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale
che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero a favore di alcuno
dei testimoni o dell'interprete intervenuti al testamento medesimo.
Art. 598 Incapacità di chi ha scritto o ricevuto il
testamento segreto
Sono nulle le disposizioni a favore della persona che ha scritto
il testamento segreto, salvo che siano approvate di mano dello
stesso testatore o nell'atto della consegna. Sono pure nulle le
disposizioni a favore del notaio a cui il testamento segreto è
stato consegnato in plico non sigillato.
Art. 599 Persone interposte
Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci
indicate dagli artt. 592, 593, 596, 597 e 598 sono nulle anche
se fatte sotto nome d'interposta persona.
Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti
e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente
con l'incapace (738, 740, 779, 780, 2728).
NOTA Il primo comma è stato dichiarato illegittimo (Corte
Costit. 28 dicembre 1970).
Art. 600 Enti non riconosciuti
Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno
efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento è
eseguibile (620 e seguenti, 640) non è fatta l'istanza
per ottenere il riconoscimento.
Fino a quando l'ente non è costituito possono essere promossi
gli opportuni provvedimenti conservativi (att. 3).
CAPO IV
Della forma dei testamenti
SEZIONE I
Dei testamenti ordinari
Art. 601 Forme
Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e
il testamento per atto di notaio.
Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto.
Art. 602 Testamento olografo
Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato
e sottoscritto di mano del testatore (684).
La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni.
Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è
tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno.
La prova della non verità della data è ammessa soltanto
quando si tratta di giudicare della capacità del testatore
(591), della priorità di data tra più testamenti
(682) o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento
(651, 656, 657).
Art. 603 Testamento pubblico
Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza
di due testimoni.
Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la
sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura
del notaio stesso. Questi da lettura del testamento al testatore
in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità
è fatta menzione nel testamento.
Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento
e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore,
dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere,
o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne
la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima
della lettura dell'atto.
Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le
norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di
queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere,
devono intervenire quattro testimoni.
Art. 604 Testamento segreto
Il testamento segreto può essere scritto dal testatore
o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve essere
sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è
scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con
mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore
anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato.
Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto
apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni,
deve altresì dichiarare al notaio, che riceve il testamento,
di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di
sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell'atto di ricevimento.
Chi non sa o non può leggere non può fare testamento
segreto.
Art. 605 Formalità del testamento segreto
La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve
da involto deve essere sigillata con impronta, in guisa che il
testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura
o alterazione.
Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna (685) personalmente
al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel
modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e
dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento.
Il testatore, se è muto o sordomuto, deve scrivere tale
dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare
per iscritto di aver letto il testamento, se questo è stato
scritto da altri.
Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il
testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e
da lui debitamente sigillato, si scrive l'atto di ricevimento
nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione
del testatore, il numero e l'impronta dei sigilli, e l'assistenza
dei testimoni a tutte le formalità.
L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e
dal notaio.
Se il testatore non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere
l'atto della consegna, si osserva quel che è stabilito
circa il testamento per atto pubblico. Tutto ciò deve essere
fatto di seguito e senza passare ad altri atti.
Art. 606 Nullità del testamento per difetto di forma
Il testamento è nullo (1418 e seguenti) quando manca l'autografia
o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca
la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni
del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso
di testamento per atto di notaio.
Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere
annullato (1441 e seguenti) su istanza di chiunque vi ha interesse.
L'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni
dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni
testamentarie.
Art. 607 Validità del testamento segreto come olografo
Il testamento segreto, che manca di qualche requisito suo proprio,
ha effetto come testamento olografo, qualora di questo abbia i
requisiti.
Art. 608 Ritiro di testamento segreto od olografo
Il testamento segreto è il testamento olografo che è
stato depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni
tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano (685).
A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale
è sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio;
se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione.
Quando il testamento è depositato in un pubblico archivio,
il verbale è redatto dall'archivista e sottoscritto dal
testatore, dai testimoni e dall'archivista medesimo.
Della restituzione del testamento si prende nota in margine o
in calce all'atto di consegna o di deposito.
SEZIONE II
Dei testamenti speciali
Art. 609 Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni
Quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie
(601 e seguenti), perché si trova in luogo dove domina
una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamita
o d'infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un
notaio, dal pretore o dal conciliatore del luogo, dal sindaco
o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza
di due testimoni di età non inferiore a sedici anni.
Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve;
è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se
il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica
la causa.
Art. 610 Termine di efficacia
Il testamento ricevuto nel modo indicato dall'articolo precedente
perde la sua efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa
che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie.
Se il testatore muore nell'intervallo, il testamento deve essere
depositato, appena è possibile, nell'archivio notarile
del luogo in cui è stato ricevuto.
Art. 611 Testamento a bordo di nave
Durante il viaggio per mare il testamento può essere ricevuto
a bordo della nave dal comandante di essa.
Il testamento del comandante può essere ricevuto da colui
che lo segue immediatamente in ordine di servizio.
Art. 612 Forme
Il testamento indicato dall'articolo precedente è redatto
in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere
sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e
dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere,
si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.
Il testamento è conservato tra i documenti di bordo (Cod.
Nav. 169 e seguenti), ed è annotato sul giornale di bordo
ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio.
Art. 613 Consegna
Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia un'autorità
consolare, il comandante è tenuto a consegnare all'autorità
medesima uno degli originali del testamento e una copia dell'annotazione
fatta sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul
ruolo d'equipaggio.
Al ritorno della nave nello Stato, i due originali del testamento,
o quello non depositato durante il viaggio, devono essere consegnati
all'autorità marittima locale insieme con la copia della
predetta annotazione.
Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in
margine all'annotazione sopraindicata.
Art. 614 Verbale di consegna
L'autorità marittima o consolare locale deve redigere verbale
della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti
ricevuti al Ministero della difesa o al Ministero della marina
mercantile, secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo
di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile.
Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo
archivio, e trasmette l'altro all'archivio notarile del luogo
del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.
Art. 615 Termine di efficacia
Il testamento fatto durante il viaggio per mare, nella forma stabilita
dagli artt. 611 e seguenti, perde la sua efficacia tre mesi dopo
lo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare
testamento nelle forme ordinarie.
Art. 616 Testamento a bordo di aeromobile
Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio
si applicano le disposizioni degli artt. 611 e 615.
Il testamento è ricevuto dal comandante, in presenza di
uno o, quando è possibile, di due testimoni.
Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli
artt. 613 e 614 spettano alle autorità aeronautiche.
Il testamento è annotato sul giornale di rotta (Cod. Nav.
772, 888).
Art. 617 Testamento dei militari e assimilati
Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze
armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale
o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa,
in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal
testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se
il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve
indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione.
Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere
generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il
deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima
residenza del testatore (43).
Art. 618 Casi e termini d'efficacia
Nella forma speciale stabilita dall'articolo precedente possono
testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi
mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona
di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e
coloro che sono acquartierati o di presidio fuori dello Stato
o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.
Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno
del testatore in un luogo dove è possibile far testamento
nelle forme ordinarie.
Art. 619 Nullità
I testamenti previsti in questa sezione sono nulli (1418 e seguenti)
quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del
testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a
riceverla o del testatore.
Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo
comma dell'art. 606 (590).
SEZIONE III
Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti
Art. 620 Pubblicazione del testamento olografo
Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo
a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte
del testatore (p. 490 e seguente).
Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso
al pretore del mandamento in cui si è aperta la successione
(456), che sia fissato un termine per la presentazione (Cod. Proc.
Civ. 749).
Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza
di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un
verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce
il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato
presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto
dalla persona che presenta il testamento dai testimoni e dal notaio.
Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento,
vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e
l'estratto dell'atto di morte del testatore o copia del provvedimento
che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente
o della sentenza che dichiara la morte presunta (50, 58).
Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore
presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio
depositario (685).
Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione
(att. 3, 7).
Per giustificati motivi, su istanza (Cod. Proc. Civ. 125) di chiunque
vi ha interesse, il pretore può disporre che periodi o
frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento
e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorità
giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.
Art. 621 Pubblicazione del testamento segreto
Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio
appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque
crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al
pretore del mandamento in cui si è aperta la successione,
che sia fissato un termine per l'apertura e la pubblicazione.
Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 620.
Art. 622 Comunicazione dei testamenti alla pretura
Il notaio deve trasmettere alla cancelleria della pretura, nella
cui giurisdizione si è aperta la successione (456), copia
in carta libera dei verbali previsti dagli artt. 620 e 621 e del
testamento pubblico (att. 55).
Art. 623 Comunicazione agli eredi e legatari
Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è
nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo
o segreto, dopo la pubblicazione, comunica l'esistenza del testamento
agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza
(43).
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