CAPO X
Dei legittimari
SEZIONE I
Dei diritti riservati ai legittimari
Art. 536 Legittimari
Le persone a favore delle quali la legge riserva (457, 549) una
quota di eredità o altri diritti nella successione sono:
il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti
legittimi.
Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.
A favore dei discendenti (77) dei figli legittimi o naturali,
i quali vengono alla successione in luogo di questi (467), la
legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi
o naturali.
Art. 537 Riserva a favore dei figli legittimi e naturali
Salvo quanto disposto dall'art. 542, se il genitore lascia un
figlio solo, legittimo o naturale (459, 231, 573), a questi è
riservata la metà del patrimonio.
Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei
due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi
e naturali.
I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili
ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si
oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate
le circostanze personali e patrimoniali.
Art. 538 Riserva a favore degli ascendenti legittimi
Se chi muore non lascia figli legittimi né naturali, ma
ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un
terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'art. 544.
In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è
ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'art.
569.
Art. 539 (abrogato)
Art. 540 Riserva a favore del coniuge
A favore del coniuge (459) è riservata la metà del
patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'art.
542 per il caso di concorso con i figli.
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati
i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare
(144), e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà
del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile
e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla
quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata
ai figli.
Art. 541 (abrogato)
Art. 542 Concorso di coniuge e figli
Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo
o naturale (459, 231, 258) a quest'ultimo è riservato un
terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.
Quando i figli, legittimi o naturali, sono più di uno,
ad essi è complessivamente riservata la metà del
patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto.
La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è
effettuata in parti uguali.
Si applica il terzo comma dell'art. 537.
Art. 543 (abrogato)
Art. 544 Concorso di ascendenti legittimi e coniuge
Quando chi muore non lascia né figli legittimi né
figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge (459), a
quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio,
ed agli ascendenti un quarto.
In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva
ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita
tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'art. 569.
Art. 545-547 (abrogati)
Art. 548 Riserva a favore del coniuge separato
Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con
sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), ai sensi
del secondo comma dell'art. 151, ha gli stessi diritti successori
del coniuge non separato.
Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza
passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio
se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti
a carico del coniuge deceduto. L'assegno è commisurato
alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli
eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore
a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione
si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata
ad entrambi i coniugi.
Art. 549 Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari
Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota
spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute
nel titolo IV di questo libro (733 e seguenti).
Art. 550 Lascito eccedente la porzione disponibile
Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia
(1872) il cui reddito eccede quello della porzione disponibile
(556), i legittimari (536), ai quali è stata assegnata
la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa,
hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare
(1350) la nuda proprietà della porzione disponibile. Nel
secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata,
non acquista la qualità di erede (588).
La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha
disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la
disponibile.
Se i legittimari sono più, occorre l'accordo di tutti perché
la disposizione testamentaria abbia esecuzione.
Le stesse norme si applicano anche se dell'usufrutto, della rendita
o della nuda proprietà è stato disposto con donazione.
Art. 551 Legato in sostituzione di legittima
Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione
della legittima, egli può rinunziare al legato (649 e seguenti)
e chiedere la legittima.
Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere
un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore
a quello della legittima, e non acquista la qualità di
erede (588). Questa disposizione non si applica quando il testatore
ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà
di chiedere il supplemento.
Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione
indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello
della legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza il
legato grava sulla disponibile.
Art. 552 Donazione e legati in conto di legittima
Il legittimario che rinunzia all'eredità (519 e seguenti),
quando non si ha rappresentazione (467), può sulla disponibile
ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti (521-2);
ma quando non vi è stata espressa dispensa dall'imputazione
(564-2), se per integrare la legittima spettante agli eredi è
necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni
(554 e seguenti), restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore
sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il
legittimario accettasse l'eredità, e si riducono le donazioni
e i legati fatti a quest'ultimo.
SEZIONE II
Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari
Art. 553 Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso
con legittimari
Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte
la successione legittima (457), nel concorso di legittimari con
altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi
si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario
per integrare la quota riservata (537 e seguenti) ai legittimari,
i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'art.
564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni
o di legati.
Art. 554 Riduzione delle disposizioni testamentarie
Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto
poteva disporre sono soggette a riduzione (557 e seguenti) nei
limiti della quota medesima (2652).
Art. 555 Riduzione delle donazioni
Le donazioni (809, 1923), il cui valore eccede la quota della
quale il defunto poteva disporre (172), sono soggette a riduzione
fino alla quota medesima (att. 135).
Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei
beni di cui è stato disposto per testamento.
Art. 556 Determinazione della porzione disponibile
Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva
disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano
al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono
quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo
di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle
regole dettate negli artt. 747 e 750 e sull'asse così formato
si calcola la quota ii cui il defunto poteva disporre (537 e seguenti,
737; att. 135-2).
Art. 557 Soggetti che possono chiedere la riduzione
La riduzione delle donazioni (809) e delle disposizioni lesive
della porzione di legittima non può essere domandata che
dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa (537 e seguenti).
Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive
il donante né con dichiarazione espressa, né prestando
il loro assenso alla donazione (458).
I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né
approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno
i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla
riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario (484 e seguenti).
Art. 558 Modo di ridurre le disposizioni testamentarie
La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente,
senza distinguere tra eredi e legatari.
Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere
effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce,
se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare
la quota riservata ai legittimari.
Art. 559 Modo di ridurre le donazioni
Le donazioni (809) si riducono cominciando dall'ultima e risalendo
via via alle anteriori.
Art. 560 Riduzione del legato o della donazione d'immobili
Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è
un immobile (812), la riduzione si fa separando dall'immobile
medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata,
se ciò può avvenire comodamente (720).
Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario
o il donatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto
della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero
nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore
della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto,
il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile,
compensando in danaro i legittimari.
Il legatario o il donatario che è legittimario può
ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso non
superi l'importo della porzione disponibile e della quota che
gli spetta come legittimario.
Art. 561 Restituzione degli immobili
Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi
da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può
averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'art. 2652. La
stessa disposizione si applica per i mobili iscritti in pubblici
registri (2683, 2690).
I frutti (820) sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda
giudiziale (1148).
Art. 562 Insolvenza del donatario soggetto a riduzione
Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario
o ai suoi aventi causa o se la restituzione della cosa donata
non può essere richiesta contro l'acquirente, e il donatario
è in tutto o in parte insolvente (2652), il valore della
donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae
dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di
credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il
donatario insolvente.
Art. 563 Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti
a riduzione
Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione
hanno alienato a terzi gli immobili donati, il legittimario, premessa
l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi
acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla
ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili (2652, n.
8).
L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine
di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi
acquirenti può anche essere richiesta la restituzione dei
beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso
di buona fede (1153 e seguenti).
Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire
in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.
Art. 564 Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione
Il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio
d'inventario (484 e seguenti) non può chiedere la riduzione
delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati
siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché
abbiano rinunziato all'eredità. Questa disposizione non
si applica all'erede che ha accettato col beneficio d'inventario
e che ne è decaduto (439 e seguenti).
In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni
o di disposizioni testamentarie, deve imputare (737 e seguenti)
alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti,
salvo che ne sia stato espressamente dispensato (553; att. 1352).
Il legittimario che succede per rappresentazione (467 e seguenti)
deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa
dispensa, al suo ascendente (740; att. 1352).
La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.
Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo
IV di questo libro, è esente da collazione, è pure
esente da imputazione.
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