CAPO VI
Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede
Art. 512 Oggetto della separazione
La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede assicura
il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui
e dei legatari che l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori
dell'erede (490).
Il diritto alla separazione spetta anche ai creditori o legatari
che hanno altre garanzie (2741, 2772) sui beni del defunto.
La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno
esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede.
Art. 513 Separazione contro i legatari di specie
I creditori del defunto possono esercitare la separazione anche
rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie (649).
Art. 514 Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti
I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno
diritto di soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori
e dei legatari che non l'hanno esercitata, quando il valore della
parte di patrimonio non separata sarebbe stato sufficiente a soddisfare
i creditori e i legatari non separatisti.
Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti
possono concorrere con coloro che hanno esercitato la separazione;
ma, se parte del patrimonio non e stata separata, il valore di
questa si aggiunge al prezzo dei beni separati per determinare
quanto spetterebbe a ciascuno dei concorrenti, e quindi si considera
come attribuito integralmente ai creditori e ai legatari non separatisti
(att. 54).
Quando la separazione è esercitata da creditori e legatari,
i creditori sono preferiti ai legatari. La preferenza è
anche accordata, nel caso previsto dal comma precedente, ai creditori
non separatisti di fronte ai legatari separatisti (756).
Restano salve in ogni caso le cause di prelazione (2741 e seguenti).
Art. 515 Cessazione della separazione
L'erede può impedire o far cessare la separazione pagando
i creditori e i legatari, e dando cauzione (1179) per il pagamento
di quelli il cui diritto è sospeso da condizione o sottoposto
a termine, oppure è contestato.
Art. 516 Termine per l'esercizio del diritto alla separazione
Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine
di tre mesi dall'apertura della successione.
Art. 517 Separazione riguardo ai mobili
Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita mediante
domanda giudiziale.
La domanda si propone con ricorso al pretore del luogo dell'aperta
successione, il quale ordina l'inventario, se non e ancora fatto,
e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei
beni stessi.
Riguardo ai mobili già alienati dall'erede, il diritto
alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.
Art. 518 Separazione riguardo agli immobili
Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d'ipoteca, il
diritto alla separazione si esercita mediante l'iscrizione del
credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L'iscrizione
si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche (2827 e
seguenti), indicando il nome del defunto e quello dell'erede,
se è conosciuto, e dichiarando che l'iscrizione stessa
viene presa a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione
non è necessario esibire il titolo.
Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi
diversi, prendono tutte il grado della prima e prevalgono sulle
trascrizioni ed iscrizioni contro l'erede o il legatario, anche
se anteriori.
Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme
sulle ipoteche (2808 e seguenti).
CAPO VII
Della rinunzia all'eredità
Art. 519 Dichiarazione di rinunzia
La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta
da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in
cui si è aperta la successione, e inserita nel registro
delle successioni (att. 52, 53, 133).
La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali
si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché,
a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate
nel comma precedente.
Art. 520 Rinunzia condizionata, a termine o parziale
E' nulla la rinunzia fatta sotto condizione o a termine o solo
per parte (475).
Art. 521 Retroattività della rinunzia
Chi rinunzia all'eredità è considerato come se non
vi fosse mai stato chiamato.
Il rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare
il legato a lui fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile
(556), salve le disposizioni degli artt. 551 e 552.
Art. 522 Devoluzione nelle successioni legittime
Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si
accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo
il diritto di rappresentazione (467 e seguenti) e salvo il disposto
dell'ultimo comma dell'art. 571. Se il rinunziante e solo, l'eredità
si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.
Art. 523 Devoluzione nelle successioni testamentarie
Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto
una sostituzione (688) e se non ha luogo il diritto di rappresentazione
(4672), la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma
dell'art. 674, ovvero si devolve agli eredi legittimi a norma
dell'art. 677.
Art. 524 Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori
Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità
con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare
ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante,
al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza
dei loro crediti (2652, 2740).
Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia
(2934 e seguenti).
Art. 525 Revoca della rinunzia
Fino a che il diritto di accettare l'eredità non e prescritto
(480) contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono
sempre accettarla, se non è già stata acquistata
da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate
da terzi sopra i beni dell'eredità.
Art. 526 Impugnazione per violenza o dolo
La rinunzia all'eredità si può impugnare solo se
è l'effetto di violenza o di dolo (1434 e seguenti).
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è
cessata la violenza o e stato scoperto il dolo (1442).
Art. 527 Sottrazione di beni ereditari
I chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto
beni spettanti all'eredità stessa, decadono dalla facoltà
di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante
la loro rinunzia.
CAPO XIII
Dell'eredità giacente
Art. 528 Nomina del curatore
Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non e nel
possesso di beni ereditari (458 e seguenti), il pretore del mandamento
in cui si e aperta la successione, su istanza delle persone interessate
o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità.
Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, e pubblicato
per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e
iscritto nel registro delle successioni (att. 52, 53).
Art. 529 Obblighi del curatore
Il curatore e tenuto a procedere all'inventario dell'eredità,
a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze
proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso
le casse postali o presso un istituto di credito designato dal
pretore il danaro che si trova nell'eredità o si ritrae
dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere
conto della propria amministrazione.
Art. 530 Pagamento dei debiti ereditari
Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari
e dei legati, previa autorizzazione del pretore (Cod. Proc. Civ.
783).
Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione,
il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve
provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme
degli artt. 498 e seguenti (att. 134-2).
Art. 531 Inventario, amministrazione e rendimento dei conti
Le disposizioni della sezione II del capo V di questo titolo,
che riguardano l'inventario, l'amministrazione e il rendimento
di conti da parte dell'erede con beneficio d'inventario, sono
comuni al curatore dell'eredità giacente, esclusa la limitazione
della responsabilità per colpa (491).
Art. 532 Cessazione della curatela per accettazione dell'eredità
Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è
stata accettata.
Art. 533 Nozione
L'erede può (2652, 2690) chiedere il riconoscimento della
qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte
dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo
scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.
L'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione
rispetto ai singoli beni (1158 e seguenti).
Art. 534 Diritti dei terzi
L'erede può agire anche contro gli aventi causa da chi
possiede a titolo di erede o senza titolo.
Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a
titolo oneroso con l'erede apparente, dai terzi i quali provino
di avere contrattato in buona fede.
La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili
e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, se l'acquisto
a titolo di erede (2648) e l'acquisto dall'erede apparente non
sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell'acquisto
da parte dell'erede o del legatario vero, o alla trascrizione
della domanda giudiziale contro l'erede apparente (2652, n. 7).
Art. 535 Possessore di beni ereditari
Le disposizioni in materia di possesso si applicano anche al possessore
di beni ereditari, per quanto riguarda la restituzione dei frutti,
le spese, i miglioramenti e le addizioni (1148 e seguenti).
Il possessore in buona fede, che ha alienato pure in buona fede
una cosa dell'eredità, è solo obbligato a restituire
all'erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Se il prezzo
o il corrispettivo è ancora dovuto, l'erede subentra nel
diritto di conseguirlo (2038).
E possessore in buona fede colui che ha acquistato il possesso
dei beni ereditari, ritenendo per errore di essere erede. La buona
fede non giova se l'errore dipende da colpa grave (1147).
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