CAPO V
Dell'accettazione dell'eredità
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 470 Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio
d'inventario
L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente
o col beneficio d'inventario (484 e seguenti).
L'accettazione col beneficio d'inventario può farsi nonostante
qualunque divieto del testatore (634).
Art. 471 Eredità devolute a minori o interdetti
Non si possono accettare le eredità devolute ai minori
e agli interdetti, se non col beneficio d'inventario, osservate
le disposizioni degli artt. 321 e 374.
Art. 472 Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati
I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare l'eredità,
se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni dell'art.
394.
Art. 473 Eredità devolute a persone giuridiche
L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche
non può farsi che col beneficio d'inventario, osservate
le disposizioni della legge circa l'autorizzazione governativa
(17).
Questo articolo non si applica alle società (2247).
Art. 474 Modi di accettazione
L'accettazione può essere espressa o tacita.
Art. 475 Accettazione espressa
L'accettazione e espressa quando, in un atto pubblico (2699) o
in una scrittura privata (2702), il chiamato all'eredità
ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede
(2648).
E nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.
Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale
di eredità.
Art. 476 Accettazione tacita
L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità
compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà
di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella
qualità di erede (527).
Art. 477 Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione
La donazione, la vendita (1542) o la cessione, che il chiamato
all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un
estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa
accettazione dell'eredità.
Art. 478 Rinunzia che importa accettazione
La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso
corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa
accettazione.
Art. 479 Trasmissione del diritto di accettazione
Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata,
il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.
Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui
che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace
a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato
(521).
La rinunzia all'eredità propria del trasmittente include
rinunzia all'eredità che al medesimo è devoluta.
Art. 480 Prescrizione
Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci
anni (2946).
Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione
(456) e, in caso d'istituzione condizionale (633 e seguenti),
dal giorno in cui si verifica la condizione (2935).
Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è
stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente
il loro acquisto ereditario e venuto meno.
Art. 481 Fissazione di un termine per l'accettazione
Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità
giudiziaria fissi un termine (Cod. Proc. Civ. 749) entro il quale
il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità.
Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione,
il chiamato perde il diritto di accettare (488).
Art. 482 Impugnazione per violenza o dolo
L'accettazione dell'eredità si può impugnare quando
e effetto di violenza o di dolo (1434 e seguenti).
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è
cessata la violenza o è stato scoperto il dolo (1442).
Art. 483 Impugnazione per errore
L'accettazione dell'eredità non si può impugnare
se è viziata da errore.
Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia
al tempo dell'accettazione, l'erede (662 e seguente) non è
tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell'eredità,
o con pregiudizio della porzione legittima che gli e dovuta (536
e seguenti). Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali
legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in
altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati già soddisfatti
per intero, contro di loro è data azione di regresso.
L'onere di provare il valore dell'eredità incombe all'erede
(2697).
SEZIONE II
Del beneficio d'inventario
Art. 484 Accettazione col beneficio d'inventario
L'accettazione col beneficio d'inventario (490 e seguenti, 2830)
si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere
della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione,
e inserita nel registro delle successioni conservato nella stessa
pretura (att. 52, 53).
Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere trascritta,
a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari
del luogo in cui si è aperta la successione.
La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario,
nelle forme prescritte dal codice di procedura civile (Cod. Proc.
Civ. 769 e seguenti).
Se l'inventario è fatto prima della dichiarazione, nel
registro deve pure menzionarsi la data in cui esso e stato compiuto.
Se l'inventario è fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale
pubblico che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire
nel registro l'annotazione della data in cui esso è stato
compiuto.
Art. 485 Chiamato all'eredità che è nel possesso
di beni
Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo e nel
possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi
dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della
devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato
ma non e stato in grado di completarlo, può ottenere dal
pretore del luogo in cui si e aperta la successione una proroga
che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi (Cod.
Proc. Civ. 7494).
Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto,
il chiamato all'eredità è considerato erede puro
e semplice.
Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto
la dichiarazione a norma dell'art. 484 ha un termine di quaranta
giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per
deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso
questo termine senza che abbia deliberato, è considerato
erede puro e semplice.
Art. 486 Poteri
Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare
l'inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare
i poteri indicati nell'art. 460, può stare in giudizio
come convenuto per rappresentare l'eredità.
Se non compare, l'autorità giudiziaria nomina un curatore
all'eredità affinche la rappresenti in giudizio (Cod. Proc.
Civ. 78-80).
Art. 487 Chiamato all'eredità che non è nel possesso
di beni
Il chiamato all'eredità, che non è nel possesso
di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare
col beneficio d'inventario, fino a che il diritto di accettare
non e prescritto.
Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel
termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata
dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 485; in mancanza,
e considerato erede puro e semplice.
Quando ha fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione,
questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento
dell'inventario; in mancanza, il chiamato perde il diritto di
accettare l'eredità.
Art. 488 Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorità
giudiziaria
Il chiamato all'eredità che non è nel possesso di
beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma
dell'art. 481, deve, entro detto termine, compiere anche l'inventario;
se fa la dichiarazione e non l'inventario, è considerato
erede puro e semplice.
L'autorità giudiziaria può accordare una dilazione
(Cod. Proc. Civ. 749-4).
Art. 489 Incapaci
I minori, gli interdetti e gli inabilitati (414 e seguente) non
s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario (471, 472), se
non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare
dello stato d'interdizione o d'inabilitazione, qualora entro tale
termine non si siano conformati alle norme della presente sezione.
Art. 490 Effetti del beneficio d'inventario
L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto
il patrimonio del defunto da quello dell'erede (2941, n. 5).
Conseguentemente:
l) l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti
gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si
sono estinti per effetto della morte (448);
2) l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari
e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti (564, 1203);
3) i creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza
sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede. Essi
però non sono dispensati dal domandare la separazione dei
beni, secondo le disposizioni del capo seguente, se vogliono conservare
questa preferenza anche nel caso che l'erede decada dal beneficio
d'inventario o vi rinunzi.
Art. 491 Responsabilità dell'erede nell'amministrazione
L'erede con beneficio d'inventario non risponde dell'amministrazione
dei beni ereditari se non per colpa grave.
Art. 492 Garanzia
Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede
deve dare idonea garanzia (1179; Cod. Proc. Civ. 750) per il valore
dei beni mobili compresi nell'inventario, per i frutti degli immobili
e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori
ipotecari.
Art. 493 Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione
L'erede decade dal beneficio d'inventario, se aliena o sottopone
a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi
beni senza l'autorizzazione scritte dal codice di procedura civile
(Cod. Proc. Civ. 747 e seguenti).
Per i beni mobili l'autorizzazione non è necessaria trascorsi
cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario.
Art. 494 Omissioni o infedeltà nell'inventario
Dal beneficio d'inventario decade l'erede che ha omesso in mala
fede di denunziare nell'inventario beni appartenenti all'eredità,
o che ha denunziato in mala fede, nell'inventario stesso, passività
non esistenti (527).
Art. 495 Pagamento dei creditori e legatari
Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell'art. 484 o
dall'annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che
l'inventario sia posteriore alla dichiarazione, l'erede, quando
creditori o legatari non si oppongono (2906) ed egli non intende
promuovere la liquidazione a norma dell'art. 503, paga i creditori
e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti
di poziorità (2741).
Esaurito l'asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti
hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorché
di cosa determinata appartenente al testatore (649), nei limiti
del valore del legato.
Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell'ultimo pagamento,
salvo che il credito sia anteriormente prescritto (2934 e seguenti).
Art. 496 Rendimento del conto
L'erede ha l'obbligo di rendere conto della sua amministrazione
ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un
termine all'erede (Cod. Proc. Civ. 263 e seguenti, 747 e seguente.;
att. Cod. Proc. Civ. 109, 178).
Art. 497 Mora nel rendimento del conto
L'erede non può essere costretto al pagamento con i propri
beni, se non quando è stato costituito in mora (1219) a
presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo.
Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto
al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle
somme di cui è debitore.
Art. 498 Liquidazione dell'eredità in caso di opposizione
Qualora entro il termine indicato nell'art. 495 gli sia stata
notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l'erede
non può eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione
dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e legatari.
A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell'opposizione,
deve, a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta successione (456),
invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine
stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le
dichiarazioni di credito.
L'invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari
dei quali è noto il domicilio o la residenza ed e pubblicato
nel foglio degli annunzi legali della provincia.
Art. 499 Procedura di liquidazione
Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni
di credito, l'erede provvede, con l'assistenza del notaio, a liquidare
le attività ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni
necessarie. Se l'alienazione ha per oggetto beni sottoposti a
privilegio o a ipoteca, i privilegi non si estinguono, e le ipoteche
non possono essere cancellate sino a che l'acquirente non depositi
il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento
dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal
comma seguente.
L'erede forma, sempre con l'assistenza del notaio, lo stato di
graduazione. I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti
di prelazione (2741 e seguenti). Essi sono preferiti ai legatari.
Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l'attivo ereditario
è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti.
Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere
nella liquidazione anche l'oggetto di un legato di specie (649),
sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario
di specie è preferito agli altri legatari.
Art. 500 Termine per la liquidazione
L'autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori
o legatari, può assegnare un termine all'erede per liquidare
le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione
(Cod. Proc. Civ. 749).
Art. 501 Reclami
Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne dà avviso
con raccomandata ai creditori e legatari di cui è noto
il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di
un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della
provincia. Trascorsi senza reclami trenta giorni dalla data di
questa pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo.
Art. 502 Pagamento dei creditori e dei legatari
Divenuto definitivo lo stato di graduazione (501) o passata in
giudicato la sentenza che pronunzia sui reclami, l'erede deve
soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello
stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l'erede
(Cod. Proc. Civ. 474).
La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento
dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione (1179).
I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione
contro l'erede solo nei limiti della somma che residua dopo il
pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di
graduazione. Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno
in cui lo stato e divenuto definitivo o è passata in giudicato
la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito
sia anteriormente prescritto.
Art. 503 Liquidazione promossa dall'erede
Anche quando non vi e opposizione di creditori o di legatari,
l'erede può valersi della procedura di liquidazione prevista
dagli articoli precedenti (att. 132).
Il pagamento fatto a creditori privilegiati ipotecari non impedisce
all'erede di valersi .di questa procedura.
Art. 504 Liquidazione nel caso di più eredi
Se vi sono più eredi con beneficio d'inventario, ciascuno
può promuovere la liquidazione; ma deve convocare i propri
coeredi al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione
dei crediti. I coeredi che non si presentano sono rappresentati
nella liquidazione dal notaio.
Art. 505 Decadenza dal beneficio
L'erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite
dall'art. 498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione
nel termine stabilito dall'art. 500, decade dal beneficio d'inventario.
Parimenti decade dal beneficio d'inventario l'erede che, nel caso
previsto dall'art. 503 dopo l'invito ai creditori di presentare
le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia definita
la procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli
è stato prefisso a norma dell'art. 500.
La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore
di creditori privilegiati o ipotecari.
In ogni caso la decadenza dal beneficio d'inventario può
essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari.
Art. 506 Procedure individuali
Eseguita la pubblicazione prescritta dal terzo comma dell'art.
498, non possono essere promosse procedure esecutive a istanza
dei creditori. Possono tuttavia essere continuate quelle in corso,
ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento dei creditori
privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo
stato di graduazione previsto dall'art. 499.
I crediti a termine diventano esigibili. Resta tuttavia il beneficio
del termine, quando il credito e munito di garanzia reale (2747,
2796, 2808) su beni la cui alienazione non si renda necessaria
ai fini della liquidazione, e la garanzia stessa è idonea
ad assicurare il soddisfacimento integrale del credito.
Dalla data di pubblicazione dell'invito ai creditori previsto
dal terzo comma dell'art. 498 e sospeso il decorso degl'interessi
dei crediti chirografari. I creditori tuttavia hanno diritto,
compiuta la liquidazione, al collocamento degli interessi sugli
eventuali residui.
Art. 507 Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari
L'erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito
per presentare le dichiarazioni di credito, se non ha provveduto
ad alcun atto di liquidazione, può rilasciare tutti i beni
ereditari a favore dei creditori e dei legatari.
A tal fine l'erede deve, nelle forme indicate dall'art. 498, dare
avviso ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio
o la residenza (43); deve iscrivere la dichiarazione di rilascio
nel registro delle successioni (att. 52, 53), annotarla in margine
alla trascrizione prescritta dal secondo comma dell'art. 484,
e trascriverla presso gli uffici dei registri immobiliari dei
luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari e presso gli uffici
dove sono registrati i beni mobili (2663).
Dal momento in cui è trascritta la dichiarazione di rilascio,
gli atti di disposizione dei beni ereditari compiuti dall'erede
sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari (2649).
L'erede deve consegnare i beni al curatore nominato secondo le
norme dell'articolo seguente. Eseguita la consegna, egli resta
liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari
(1177, 2930).
Art. 508 Nomina del curatore
Trascritta la dichiarazione di rilascio, il pretore del luogo
dell'aperta successione, su istanza dell'erede o di uno dei creditori
o legatari, o anche d'ufficio, nomina un curatore, perché
provveda alla liquidazione secondo le norme degli artt. 498 e
seguenti.
Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro
delle successioni (att. 52, 53).
Le attività che residuano, pagate le spese della curatela
e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di
graduazione, spettano all'erede, salva l'azione dei creditori
e legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati
dal terzo comma dell'art. 502.
Art. 509 Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari
Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni
di credito, l'erede incorre nella decadenza dal beneficio d'inventario,
ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere, il pretore del
luogo dell'aperta successione, su istanza di uno dei creditori
o legatari, sentiti l'erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni
di credito, può nominare un curatore con l'incarico di
provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme
degli artt. 499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza
dal beneficio non può più essere fatta valere.
Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro
delle successioni (att. 52, 53), annotato a margine della trascrizione
prescritta dal secondo comma dell'art. 484, e trascritto negli
uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli
immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni
mobili (2663).
L'erede perde l'amministrazione dei beni ed è tenuto a
consegnarli al curatore. Gli atti di disposizione che l'erede
compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono
senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari (2649).
Art. 510 Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati
L'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati
giova a tutti gli altri, anche se l'inventario è compiuto
da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione.
Art. 511 Spese
Le spese dell'apposizione dei sigilli (Cod. Proc. Civ. 752 e seguente),
dell'inventario e di ogni altro atto dipendente dall'accettazione
con beneficio d'inventario sono a carico dell'eredità
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