LIBRO SECONDO
DELLE SUCCESSIONI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI
CAPO I
Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto
dell'eredità
Art. 456 Apertura della successione
La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo
domicilio del defunto (43, 45).
Art. 457 Delazione dell'eredità
L'eredità si devolve per legge (565 e seguenti) o per testamento
(587 e seguenti).
Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca,
in tutto o in parte, quella testamentaria.
Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti
che la legge riserva ai legittimari (536 e seguenti).
Art. 458 Divieto di patti successori
E' nulla ogni convenzione (1321) con cui taluno dispone della
propria successione. E' del pari nullo ogni atto col quale taluno
dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione
non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi (557-2, 679).
Art. 459 Acquisto dell'eredità
L'eredità si acquista con l'accettazione (470 e seguenti).
L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è
aperta la successione (456, 1146).
Art. 460 Poteri del chiamato prima dell'accettazione
Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni
possessorie (1168 e seguenti) a tutela dei beni ereditari, senza
bisogno di materiale apprensione (1146).
Egli inoltre può compiere atti conservativi (Cod. Proc.
Civ. 670) di vigilanza e di amministrazione temporanea (486),
e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria
a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione
importa grave dispendio (Cod. Proc. Civ. 747, 748).
Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi
precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore
dell'eredità a norma dell'art. 528.
Art. 461 Rimborso delle spese sostenute dal chiamato
Se il chiamato rinunzia all'eredità (519 e seguenti), le
spese sostenute per gli atti indicati dall'articolo precedente
sono a carico dell'eredità.
CAPO II
Della capacità di succedere
Art. 462 Capacità delle persone fisiche
Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti
al tempo dell'apertura della successione.
Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura
della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla
morte della persona della cui successione si tratta (232).
Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata
persona vivente al tempo della morte del testatore, benché
non ancora concepiti (643, 715, 784).
CAPO III
Dell'indegnità
Art. 463 Casi d'indegnità
E' escluso dalla successione come indegno (466 e seguenti):
l) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona
della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente,
o un ascendente della medesima (801), purché non ricorra
alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma
della legge penale (Cod. Pen. 45 e seguenti);
2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto
al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni
sull'omicidio (Cod. Pen. 397, 579, 580);
3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con
l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel
minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa
in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime
imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata
dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione
si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha
impedita;
5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale
la successione sarebbe stata regolata;
6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente
uso.
Art. 464 Restituzione dei frutti
L'indegno è obbligato a restituire i frutti (820) che gli
sono pervenuti dopo l'apertura della successione (535, 1148).
Art. 465 Indegnità del genitore
Colui che è escluso per indegnità dalla successione
(463) non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi
figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge
accorda ai genitori (320 e seguenti).
Art. 466 Riabilitazione dell'indegno
Chi è incorso nell'indegnità (463) è ammesso
a succedere quando la persona, della cui successione si tratta,
ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento
(587, 2699).
Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se e stato contemplato
nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnità,
è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.
CAPO IV
Della rappresentazione
Art. 467 Nozione
La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali
nel luogo e nel grado del loro ascendente. in tutti i casi in
cui questi non può o non vuole accettare l'eredità
o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando
il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non
possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre
che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di
natura personale.
Art. 468 Soggetti
La rappresentazione ha luogo, nella linea retta (75) a favore
dei discendenti dei figli legittimi (23 i e seguenti), legittimati
(280 e seguenti) e adottivi (291 e seguenti), nonché dei
discendenti dei figli naturali (250 e seguenti) del defunto, e,
nella linea collaterale (75), a favore dei discendenti dei fratelli
e delle sorelle del defunto.
I discendenti (467) possono succedere per rappresentazione anche
se hanno rinunziato (519 e seguenti) all'eredità della
persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni
di succedere rispetto a questa.
Art. 469 Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione
La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali
il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.
La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità
di stirpe (564-3).
Quando vi e rappresentazione la divisione si fa per stirpi (726-2).
Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene
per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del
medesimo ramo
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