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Progett@-casa - Testo unico sulle successioni

 

LIBRO SECONDO
DELLE SUCCESSIONI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI

CAPO I
Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredità
Art. 456 Apertura della successione
La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (43, 45).
Art. 457 Delazione dell'eredità
L'eredità si devolve per legge (565 e seguenti) o per testamento (587 e seguenti).
Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.
Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari (536 e seguenti).
Art. 458 Divieto di patti successori
E' nulla ogni convenzione (1321) con cui taluno dispone della propria successione. E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi (557-2, 679).
Art. 459 Acquisto dell'eredità
L'eredità si acquista con l'accettazione (470 e seguenti). L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione (456, 1146).
Art. 460 Poteri del chiamato prima dell'accettazione
Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie (1168 e seguenti) a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione (1146).
Egli inoltre può compiere atti conservativi (Cod. Proc. Civ. 670) di vigilanza e di amministrazione temporanea (486), e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio (Cod. Proc. Civ. 747, 748).
Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'art. 528.
Art. 461 Rimborso delle spese sostenute dal chiamato
Se il chiamato rinunzia all'eredità (519 e seguenti), le spese sostenute per gli atti indicati dall'articolo precedente sono a carico dell'eredità.


CAPO II
Della capacità di succedere
Art. 462 Capacità delle persone fisiche
Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione.
Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta (232).
Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti (643, 715, 784).


CAPO III
Dell'indegnità
Art. 463 Casi d'indegnità
E' escluso dalla successione come indegno (466 e seguenti):
l) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima (801), purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale (Cod. Pen. 45 e seguenti);
2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge penale dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio (Cod. Pen. 397, 579, 580);
3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale;
4) chi ha indotto con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita;
5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata;
6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.
Art. 464 Restituzione dei frutti
L'indegno è obbligato a restituire i frutti (820) che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione (535, 1148).
Art. 465 Indegnità del genitore
Colui che è escluso per indegnità dalla successione (463) non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori (320 e seguenti).
Art. 466 Riabilitazione dell'indegno
Chi è incorso nell'indegnità (463) è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta, ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento (587, 2699).
Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se e stato contemplato nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnità, è ammesso a succedere nei limiti della disposizione testamentaria.

CAPO IV
Della rappresentazione
Art. 467 Nozione
La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente. in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
Art. 468 Soggetti
La rappresentazione ha luogo, nella linea retta (75) a favore dei discendenti dei figli legittimi (23 i e seguenti), legittimati (280 e seguenti) e adottivi (291 e seguenti), nonché dei discendenti dei figli naturali (250 e seguenti) del defunto, e, nella linea collaterale (75), a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
I discendenti (467) possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato (519 e seguenti) all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.
Art. 469 Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione
La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.
La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe (564-3).
Quando vi e rappresentazione la divisione si fa per stirpi (726-2).
Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo

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