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Progett@-casa - LEGGE REGIONALE 14 ottobre 1999, n. 52

 

TITOLO V SANZIONI

ARTICOLO 27
(Sanzioni per il ritardato o omesso versamento del contributo)

1. Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di cui agli articoli 19 e 20 comporta: a) l'aumento del contributo in misura pari al 20% qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni; b) l'aumento del contributo in misura pari al 50% quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni; c) l'aumento del contributo in misura pari al 100% quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
2. Le misure di cui al primo comma non si cumulano.
3. Nel caso di pagamento rateizzato gli aumenti di cui al primo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate. 4. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del primo comma, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito.

ARTICOLO 28
(Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia)

1. Il Comune esercita la vigilanza sull'attivita' urbanistico - edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalita' esecutive fissate nella concessione o nell'autorizzazione.
2. L'autorita' comunale competente, quando accerti l'inizio, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilita', o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla 167/1962, e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al RD 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), o appartenenti ai beni disciplinati dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del RD 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici), nonche' delle aree di cui alle leggi 1089/1939 e 1497/1939, e successive modificazioni ed integrazioni, l'autorita' comunale provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.
3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali, l'inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle modalita' di cui al primo comma, l'autorita' comunale ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico - edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria, alla provincia e all'autorita' comunale competente, la quale verifica, entro trenta giorni, la regolarita' delle opere e dispone gli atti conseguenti.

ARTICOLO 29
(Opere di amministrazioni statali)

1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 28, il sindaco, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), informa immediatamente il Presidente della Giunta regionale e il Ministro dei lavori pubblici, al quale compete, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, l'adozione dei provvedimenti previsti dal suddetto articolo 28.

ARTICOLO 30
(Responsabilita' del titolare della concessione, del committente, del costruttore
e del direttore dei lavori)

1. Il titolare della concessione, dell'autorizzazione o della denuncia di inizio dell'attivita', il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente titolo, della conformita' delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonche' - unitamente al direttore dei lavori - alla concessione, all'autorizzazione o alla denuncia di inizio dell'attivita'. Essi sono inoltre tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori non e' responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la mancata conformita', con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 39, fornendo al Comune contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformita' o di variazione essenziale rispetto alla concessione, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al comune. In caso contrario il sindaco segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui e' incorso il direttore dei lavori.

ARTICOLO 31
(Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformita' o con variazioni essenziali)

1. Sono opere eseguite in totale difformita' dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Il sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformita' dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge la demolizione.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonche' quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non puo' comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
5. L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del sindaco a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
6. Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilita', l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.
7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo trasmette all'autorita' giudiziaria competente, l'autorita' provinciale competente e al Ministro dei lavori pubblici.
8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui dell'articolo 28 ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 28, l'autorita' provinciale competente, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorita' giudiziaria.
9. Le sanzioni previste al presente articolo, per le opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformita' o con variazioni essenziali, si applicano anche alle opere di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), eseguite in mancanza dell'attestazione di conformita', in totale difformita' o con variazioni essenziali rispetto ad essa.
10. Nel caso di inizio dei lavori in mancanza dei piani di sicurezza, come disciplinati dall'articolo 12, comma 1, e dall'art. 13, comma 1, del DLgs 494/1996, fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, l'organo preposto alla vigilanza ai sensi del DLgs 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), ordina l'immediata sospensione dei lavori fino all'adempimento.

ARTICOLO 32
(Determinazione delle variazioni essenziali)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 31, costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le opere abusivamente eseguite nel corso dei lavori quando si verifichi una delle seguenti condizioni: a) un mutamento della destinazione d'uso che implichi altra destinazione non consentita dallo strumento urbanistico vigente o adottato, oppure dal piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'articolo 5 della LR 39/1994, come modificata dalla presente legge; b) un aumento del volume con destinazione residenziale in misura superiore: 1. al 5% da 0 a 1000 mc.; 2. al 2% dai successivi 1001 mc; c) un aumento della superficie utile calpestabile con destinazione diversa da quella residenziale in misura superiore: 1. al 5% da 0 a 400 mq.; 2. al 2% dai successivi 401 mq.; d) la modifica dell'altezza dell'edificio in misura superiore a cm 30 qualora l'altezza dell'edificio sia stata prescritta in relazione a quella di altri edifici; e) la riduzione delle distanze minime dell'edificio fissate nella concessione dalle altre costruzioni e dai confini di proprieta', in misura superiore al 10%, ovvero in misura superiore a cm 20 dalle strade pubbliche o di uso pubblico, qualora l'allineamento dell'edificio sia stato prescritto in relazione a quello di altri edifici; f) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali.
2. Le variazioni concernenti il volume, la superficie e l'altezza costituiscono variazioni essenziali anche se inferiori ai limiti di cui alle lett. b), c) e d) del comma 1 ove comportino aumento del numero dei piani o delle unita' immobiliari. 3. Resta fermo quanto stabilito al secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 47/1985.

ARTICOLO 33
(Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti senza attestazione di conformita')

1. Le opere di ristrutturazione edilizia come definite dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 4, eseguite in assenza di attestazione di conformita' o in totale difformita' da essa, sono demolite ovvero rimosse e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico - edilizi entro il termine stabilito dall'autorita' comunale competente con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa e' eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, l'autorita' comunale competente irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione e' pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'ufficio tecnico erariale.
3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, l'autorita' comunale competente richiede alla provincia apposito parere circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2 del presente articolo. Qualora il parere non venga reso entro centoventi giorni dalla richiesta, il sindaco provvede autonomamente.
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi della legge 1497/1939, modificando l'esteriore aspetto dei luoghi, l'autorita' comunale competente, salva l'applicazione delle altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalita' diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni.
5. In caso di inerzia, si applicano le disposizioni di cui al comma ottavo dell'articolo 31. 6. Fatti salvi i casi di gratuita' di cui all'articolo 23 e quelli in cui non si provvede alla restituzione in pristino, e' comunque dovuto il contributo di cui al titolo III.

ARTICOLO 34
(Opere eseguite senza attestazione di conformita')

1. Le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano alle opere soggette ad attestazione di conformita' ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), nonche' agli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) , c).
2. L'esecuzione di opere in assenza dell'attestazione di conformita' o in difformita' da essa comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di richiesta dell'autorizzazione in sanatoria o di denuncia di inizio dell'attivita' in corso di esecuzione delle opere, la sanzione e' applicata nella misura minima. Qualora le opere siano eseguite in assenza di attestazione in dipendenza di calamita' naturali o di avversita' atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale in base alle normative vigenti, la sanzione non e' dovuta.
3. Quando le opere realizzate senza autorizzazione consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), eseguiti su immobili vincolati ai sensi della legge 1497/1939, nonche' dalle norme urbanistiche vigenti, l'autorita' comunale competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, puo' ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del contravventore ed irroga una sanzione pecuniaria da lire due milioni a lire quaranta milioni.
4. Qualora gli interventi di cui al comma 3 vengono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, l'autorita' comunale competente richiede alla provincia apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al primo comma. Qualora il parere non venga reso entro centoventi giorni dalla richiesta, l'autorita' comunale competente provvede autonomamente.

ARTICOLO 35
(Annullamento della concessione o dell'autorizzazione)

1. In caso di annullamento della concessione o dell'autorizzazione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, l'autorita' comunale competente applica una sanzione pecuniaria pari all'aumento del valore venale dell'immobile conseguente, alla realizzazione delle opere stesse, valutato dall'ufficio tecnico erariale e comunque in misura non inferiore a lire un milione. La valutazione dell'ufficio tecnico e' notificata alla parte dal Comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti della concessione o dell'autorizzazione. 3. Non e' dovuta la restituzione dei contributi gia' versati al comune.

ARTICOLO 36
(Opere eseguite in parziale difformita' dalla concessione)

1. Le opere eseguite in parziale difformita' dalla concessione sono demolite a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo, e comunque non oltre centoventi giorni, fissato dalla relativa ordinanza dell'autorita' comunale competente. Dopo tale termine sono demolite a cura del Comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
2. Quando la demolizione non puo' avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformita', l'autorita' comunale competente applica una sanzione pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere.
3. Le sanzioni previste al presente articolo, per le opere eseguite in parziale difformita' dalla concessione si applicano anche alle opere di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), eseguite in parziale difformita' dall'attestazione di conformita'.

ARTICOLO 37
(Accertamento di conformita')

1. Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 31, comma 3, per i casi di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformita' o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell'ordinanza dell'autorita' comunale competente di cui all'articolo 31, comma 5, nonche', nei casi di parziale difformita', nel termine di cui all'articolo 36, comma 1, ovvero nel caso di opere eseguite in assenza di attestazione di conformita' e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso puo' ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera eseguita in assenza della concessione o di attestazione di conformita' e' conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione vigenti sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda.
2. Alle istanze di cui al comma 1 si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 33 della legge regionale 5/1995.
3. Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il sindaco si pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.
4. Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria comporta il pagamento del contributo in misura doppia, ovvero, nei soli casi di gratuita', di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni.
5. Per i casi di parziale difformita' il contributo di cui al comma 4 e' calcolato con riferimento alla parte di opera difforme ovvero nei soli casi di gratuita', nella misura da lire un milione a lire quattro milioni.

ARTICOLO 38
(Opere eseguite su suoli di proprieta' dello Stato o di enti pubblici)

1. Qualora sia accertata l'esecuzione di opere da parte di soggetti diversi da quelli aventi titolo su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, in assenza di concessione ad edificare, ovvero in totale o parziale difformita' dalla medesima, il sindaco ordina, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
2. La demolizione e' eseguita a cura del Comune ed a spese dei responsabili dell'abuso.

ARTICOLO 39
(Varianti in corso d'opera)

1. Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di varianti, purche' esse siano conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche della sagoma ne' delle superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unita' immobiliari, nonche' il numero di queste ultime, e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1089/1939 e 1497/1939 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro, come definiti dall'articolo 31 della legge 457/1978.

ARTICOLO 40
(Sanzioni amministrative per violazioni della disciplina del titolo III)

1. Le violazioni delle norme contenute nel titolo III sono passibili di sanzione pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni. All'irrogazione delle sanzioni provvede il Comune.

TITOLO VI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

ARTICOLO 41
(Unificazione delle definizioni)

1. La Regione, con apposite istruzioni tecniche di cui all'articolo 13 della legge regionale 5/1995, determina i criteri per definire, con i regolamenti edilizi, i parametri urbanistici ed edilizi da applicarsi negli strumenti urbanistici.
2. I Comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche entro sei mesi dalla pubblicazione delle stesse sul Bollettino Ufficiale della Regione. Decorso inutilmente tale termine, le definizioni contenute nelle istruzioni tecniche sostituiscono le difformi definizioni dei regolamenti edilizi.
3. Le definizioni dei regolamenti edilizi adeguati ai sensi del comma 2, o quelle contenute nelle istruzioni tecniche in caso di mancato adeguamento, sostituiscono le difformi definizioni eventualmente contenute nelle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 42
(Legge regionale 39/94: modifiche e norma di raccordo)

1. Il cambio di destinazione d'uso e le relative sanzioni sono disciplinati dalla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 (Disposizioni regionali per l'attuazione della L. 28 febbraio 1985, n. 47 in materia di variazioni essenziali e di mutamento di destinazione d'uso degli immobili) come modificata dal presente articolo.
2. La rubrica della LR 39/94 e' cosi sostituita "Disposizioni regionali per l'attuazione della L. 28 febbraio 1985, n. 47 in materia di mutamento di destinazione d'uso degli immobili."
3. Il comma 1 dell'art. 1 della LR 39/94 e' cosi sostituito: "1. La presente legge definisce i criteri, le modalita' e gli strumenti attraverso i quali il Comune individua quali mutamenti, connessi e non connessi a trasformazioni fisiche, delle destinazioni d'uso degli immobili o di parti di essi siano subordinati alla denuncia d'inizio di attivita' o ad autorizzazione del Comune stesso, giuste le disposizioni dell'articolo 25, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche."
4. L'art. 2 della LR 39/94 e' abrogato.
5. Il comma 2 dell'art. 3 della LR 39/1994 e' cosi' sostituito: "2. con tale disciplina i Comuni individuano aree determinate e specifiche fattispecie nelle quali chiunque intenda mutare le destinazioni d'uso degli immobili, anche in assenza di opere edilizie, e' tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione o alla denuncia di inizio dell'attivita', ai sensi dell'art. 8 della presente legge come modificata dalla legge regionale n. 52/99 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attivita' edilizie - disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - disciplina del contributo di concessione - sanzioni e vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia - modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69)".
6. L'art. 8 della LR 39/94 e' cosi' sostituito: "Art. 8 (Procedimenti per il cambio di destinazione d'uso). 1. Il cambio di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree, nei casi previsti dall'art. 4, e' soggetto alla denuncia di inizio di attivita' di cui all'art. 9 della legge regionale n. 52 del 1999. Quando gli immobili interessati rientrano fra quelli elencati nell'art. 4, quinto comma, della legge summenzionata, il cambio di destinazione e' assoggettato all'autorizzazione di cui all'art. 8 della stessa legge. 2. La denuncia di inizio di attivita' o l'autorizzazione comportano la corresponsione di un contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione, determinato dal Comune sulla base delle tabelle allegate alla legge regionale indicata nel primo comma e in conformita' a quanto disposto dall'art. 26 commi 7 e 8 della stessa legge."
7. Nell'articolo 9, primo comma, della LR 39/94, dopo la parola "senza" e prima della parola "autorizzazione", e' inserita la seguente espressione: "la denuncia di inizio dell'attivita' o".

ARTICOLO 43
(Sostituzione del n. 4 del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69)

1. Il n. 4 del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria, farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833) e' cosi' sostituito: "4 - le competenze di cui all'art. 20 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, anche attraverso la predisposizione di mappe territoriali di rischio e la formulazione di pareri obbligatori sui piani regolatori generali e altri strumenti urbanistici, anche ai fini della verifica di cui alla lettera f) del citato art. 20;"

ARTICOLO 44
(Norme transitorie)

1. Alle richieste di concessione ed autorizzazione edilizia presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano, su istanza dei richiedenti, le norme vigenti al momento della presentazione.
2. Conservano efficacia per due anni dall'entrata in vigore della presente legge le definizioni degli interventi sul patrimonio edilizio esistente contenute negli strumenti urbanistici, generali e attuativi, e nei regolamenti edilizi, nonche' nelle loro varianti, adottati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge; successivamente a tale termine le definizioni di cui all'articolo 4, comma 2, prevalgono su di esse.
3. Le definizioni degli interventi sul patrimonio edilizio esistente contenute nell'allegato della legge regionale 59/1980 conservano efficacia per due anni dall'entrata in vigore della presente legge esclusivamente ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 7 della stessa legge regionale.
4. Le disposizioni di cui alla legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 (Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico) continuano ad applicarsi fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione delle Istruzioni Tecniche di cui all'articolo 13.
5. Gli uffici tecnici regionali continuano ad effettuare i controlli relativamente ai progetti gia' depositati presso gli Uffici del Genio Civile alla data di cui al comma 4 in applicazione della legge regionale 88/1982.

ARTICOLO 45
(Abrogazioni)

1. E' abrogata la legge regionale 30 giugno 1984, n. 41 (Norme regionali di attuazione della L. 10/77: "Norme per la edificabilita' dei suoli" e successive modifiche. Abrogazione della LR 24 agosto 1977 n. 60).
2. Sono abrogati gli articoli 3 e 16 della legge regionale 21 maggio 1980, n. 59 (Norme per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente).
3. E' abrogato l'articolo 2 della legge regionale 59/80 e l'allegato alla stessa legge, fatto salvo quanto previsto all'art. 44 comma 3 della presente legge.
4. E' abrogata la legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 (Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico) a decorrere dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURT delle istruzioni tecniche di cui all'articolo 13.

ARTICOLO 46
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURT.

ALLEGATI Tabelle parametriche per la determinazione degli oneri di urbanizzazione
Materie:URBANISTICA