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ARTICOLO
27
(Sanzioni per il ritardato o omesso versamento del contributo)
1. Il mancato versamento, nei termini di legge,
del contributo di cui agli articoli 19 e 20 comporta: a) l'aumento
del contributo in misura pari al 20% qualora il versamento del contributo
sia effettuato nei successivi centoventi giorni; b) l'aumento del
contributo in misura pari al 50% quando, superato il termine di
cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi
sessanta giorni; c) l'aumento del contributo in misura pari al 100%
quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si
protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
2. Le misure di cui al primo comma non si cumulano.
3. Nel caso di pagamento rateizzato gli aumenti di cui al primo
comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
4. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del primo
comma, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo
credito.
ARTICOLO
28
(Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia)
1. Il Comune esercita la vigilanza sull'attivita'
urbanistico - edilizia nel territorio comunale per assicurarne la
rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici ed alle modalita' esecutive fissate
nella concessione o nell'autorizzazione.
2. L'autorita' comunale competente, quando accerti l'inizio, di
opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali,
regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo
di inedificabilita', o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero
ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla 167/1962,
e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione
e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree
assoggettate alla tutela di cui al RD 30 dicembre 1923, n. 3267
(Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi
e di terreni montani), o appartenenti ai beni disciplinati dalla
L. 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del RD 22 maggio
1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici), nonche'
delle aree di cui alle leggi 1089/1939 e 1497/1939, e successive
modificazioni ed integrazioni, l'autorita' comunale provvede alla
demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione
alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire,
ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.
3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal comma 2, qualora sia constatata,
dai competenti uffici comunali, l'inosservanza delle norme, delle
prescrizioni e delle modalita' di cui al primo comma, l'autorita'
comunale ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto
fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi
articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine
di sospensione dei lavori.
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi
in cui vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione
ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti
gli altri casi di presunta violazione urbanistico - edilizia, ne
danno immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria, alla provincia
e all'autorita' comunale competente, la quale verifica, entro trenta
giorni, la regolarita' delle opere e dispone gli atti conseguenti.
ARTICOLO
29
(Opere di amministrazioni statali)
1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali,
qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 28, il sindaco,
ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art.
1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), informa immediatamente il Presidente
della Giunta regionale e il Ministro dei lavori pubblici, al quale
compete, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, l'adozione
dei provvedimenti previsti dal suddetto articolo 28.
ARTICOLO
30
(Responsabilita' del titolare della concessione, del committente,
del costruttore
e del direttore dei lavori)
1. Il titolare della concessione, dell'autorizzazione
o della denuncia di inizio dell'attivita', il committente e il costruttore
sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute
nel presente titolo, della conformita' delle opere alla normativa
urbanistica, alle previsioni di piano nonche' - unitamente al direttore
dei lavori - alla concessione, all'autorizzazione o alla denuncia
di inizio dell'attivita'. Essi sono inoltre tenuti al pagamento
delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione
in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate,
salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori non e' responsabile qualora abbia contestato
agli altri soggetti la mancata conformita', con esclusione delle
varianti in corso d'opera di cui all'articolo 39, fornendo al Comune
contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa.
Nei casi di totale difformita' o di variazione essenziale rispetto
alla concessione, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare
all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al comune.
In caso contrario il sindaco segnala al consiglio dell'ordine professionale
di appartenenza la violazione in cui e' incorso il direttore dei
lavori.
ARTICOLO
31
(Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformita'
o con variazioni essenziali)
1. Sono opere eseguite in totale difformita' dalla
concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo
edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche,
planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto della concessione
stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati
nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte
di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Il sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione,
in totale difformita' dalla medesima ovvero con variazioni essenziali,
determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge la demolizione.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e
al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni
dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonche' quella necessaria,
secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione
di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente
al patrimonio del comune. L'area acquisita non puo' comunque essere
superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente
costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire,
nel termine di cui al precedente comma, previa notifica all'interessato,
costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione
nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
5. L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del sindaco
a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione
consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici
e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici
o ambientali.
6. Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in
base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilita',
l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione
di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni
cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni
provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino
dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella
ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore
del patrimonio del comune.
7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante
affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati
dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere
o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze
di sospensione e lo trasmette all'autorita' giudiziaria competente,
l'autorita' provinciale competente e al Ministro dei lavori pubblici.
8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data
di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui dell'articolo
28 ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del
medesimo articolo 28, l'autorita' provinciale competente, nei successivi
trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone
contestuale comunicazione alla competente autorita' giudiziaria.
9. Le sanzioni previste al presente articolo, per le opere eseguite
in assenza di concessione, in totale difformita' o con variazioni
essenziali, si applicano anche alle opere di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera a), eseguite in mancanza dell'attestazione di conformita',
in totale difformita' o con variazioni essenziali rispetto ad essa.
10. Nel caso di inizio dei lavori in mancanza dei piani di sicurezza,
come disciplinati dall'articolo 12, comma 1, e dall'art. 13, comma
1, del DLgs 494/1996, fatte salve le sanzioni penali previste dalla
legislazione vigente, l'organo preposto alla vigilanza ai sensi
del DLgs 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE
e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), ordina l'immediata sospensione
dei lavori fino all'adempimento.
ARTICOLO
32
(Determinazione delle variazioni essenziali)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 31,
costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le opere
abusivamente eseguite nel corso dei lavori quando si verifichi una
delle seguenti condizioni: a) un mutamento della destinazione d'uso
che implichi altra destinazione non consentita dallo strumento urbanistico
vigente o adottato, oppure dal piano della distribuzione e localizzazione
delle funzioni di cui all'articolo 5 della LR 39/1994, come modificata
dalla presente legge; b) un aumento del volume con destinazione
residenziale in misura superiore: 1. al 5% da 0 a 1000 mc.; 2. al
2% dai successivi 1001 mc; c) un aumento della superficie utile
calpestabile con destinazione diversa da quella residenziale in
misura superiore: 1. al 5% da 0 a 400 mq.; 2. al 2% dai successivi
401 mq.; d) la modifica dell'altezza dell'edificio in misura superiore
a cm 30 qualora l'altezza dell'edificio sia stata prescritta in
relazione a quella di altri edifici; e) la riduzione delle distanze
minime dell'edificio fissate nella concessione dalle altre costruzioni
e dai confini di proprieta', in misura superiore al 10%, ovvero
in misura superiore a cm 20 dalle strade pubbliche o di uso pubblico,
qualora l'allineamento dell'edificio sia stato prescritto in relazione
a quello di altri edifici; f) la violazione delle norme vigenti
in materia di edilizia antisismica, quando la stessa non attenga
a fatti procedurali.
2. Le variazioni concernenti il volume, la superficie e l'altezza
costituiscono variazioni essenziali anche se inferiori ai limiti
di cui alle lett. b), c) e d) del comma 1 ove comportino aumento
del numero dei piani o delle unita' immobiliari. 3. Resta fermo
quanto stabilito al secondo e terzo comma dell'articolo 8 della
legge 47/1985.
ARTICOLO
33
(Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti senza attestazione
di conformita')
1. Le opere di ristrutturazione edilizia come
definite dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 4, eseguite
in assenza di attestazione di conformita' o in totale difformita'
da essa, sono demolite ovvero rimosse e gli edifici sono resi conformi
alle prescrizioni degli strumenti urbanistico - edilizi entro il
termine stabilito dall'autorita' comunale competente con propria
ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa e' eseguita a cura
del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico
comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile,
l'autorita' comunale competente irroga una sanzione pecuniaria pari
al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla
realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data
di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge
27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani),
con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della
legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione
alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16
della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da
quello di abitazione la sanzione e' pari al doppio dell'aumento
del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'ufficio
tecnico erariale.
3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, compresi nelle
zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale
2 aprile 1968, n. 1444, l'autorita' comunale competente richiede
alla provincia apposito parere circa la restituzione in pristino
o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 2 del
presente articolo. Qualora il parere non venga reso entro centoventi
giorni dalla richiesta, il sindaco provvede autonomamente.
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai
sensi della legge 1497/1939, modificando l'esteriore aspetto dei
luoghi, l'autorita' comunale competente, salva l'applicazione delle
altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione
in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando
criteri e modalita' diretti a ricostituire l'originario organismo
edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da lire due milioni
a lire venti milioni.
5. In caso di inerzia, si applicano le disposizioni di cui al comma
ottavo dell'articolo 31. 6. Fatti salvi i casi di gratuita' di cui
all'articolo 23 e quelli in cui non si provvede alla restituzione
in pristino, e' comunque dovuto il contributo di cui al titolo III.
ARTICOLO
34
(Opere eseguite senza attestazione di conformita')
1. Le sanzioni previste dall'articolo 10 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano alle opere soggette
ad attestazione di conformita' ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
lettere c), d), e), f), nonche' agli interventi sul patrimonio edilizio
esistente di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) , c).
2. L'esecuzione di opere in assenza dell'attestazione di conformita'
o in difformita' da essa comporta la sanzione pecuniaria pari al
doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente
alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore
a lire un milione. In caso di richiesta dell'autorizzazione in sanatoria
o di denuncia di inizio dell'attivita' in corso di esecuzione delle
opere, la sanzione e' applicata nella misura minima. Qualora le
opere siano eseguite in assenza di attestazione in dipendenza di
calamita' naturali o di avversita' atmosferiche dichiarate di carattere
eccezionale in base alle normative vigenti, la sanzione non e' dovuta.
3. Quando le opere realizzate senza autorizzazione consistono in
interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui all'art.
4, comma 2, lettera c), eseguiti su immobili vincolati ai sensi
della legge 1497/1939, nonche' dalle norme urbanistiche vigenti,
l'autorita' comunale competente a vigilare sull'osservanza del vincolo,
salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme
vigenti, puo' ordinare la restituzione in pristino a cura e spese
del contravventore ed irroga una sanzione pecuniaria da lire due
milioni a lire quaranta milioni.
4. Qualora gli interventi di cui al comma 3 vengono eseguiti su
immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella
lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968,
n. 1444, l'autorita' comunale competente richiede alla provincia
apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la
irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al primo comma. Qualora
il parere non venga reso entro centoventi giorni dalla richiesta,
l'autorita' comunale competente provvede autonomamente.
ARTICOLO
35
(Annullamento della concessione o dell'autorizzazione)
1. In caso di annullamento della concessione o
dell'autorizzazione, qualora non sia possibile la rimozione dei
vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino,
l'autorita' comunale competente applica una sanzione pecuniaria
pari all'aumento del valore venale dell'immobile conseguente, alla
realizzazione delle opere stesse, valutato dall'ufficio tecnico
erariale e comunque in misura non inferiore a lire un milione. La
valutazione dell'ufficio tecnico e' notificata alla parte dal Comune
e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata
produce i medesimi effetti della concessione o dell'autorizzazione.
3. Non e' dovuta la restituzione dei contributi gia' versati al
comune.
ARTICOLO
36
(Opere eseguite in parziale difformita' dalla concessione)
1. Le opere eseguite in parziale difformita' dalla
concessione sono demolite a cura e spese dei responsabili dell'abuso
entro il termine congruo, e comunque non oltre centoventi giorni,
fissato dalla relativa ordinanza dell'autorita' comunale competente.
Dopo tale termine sono demolite a cura del Comune e a spese dei
medesimi responsabili dell'abuso.
2. Quando la demolizione non puo' avvenire senza pregiudizio della
parte eseguita in conformita', l'autorita' comunale competente applica
una sanzione pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile
conseguente alla realizzazione delle opere.
3. Le sanzioni previste al presente articolo, per le opere eseguite
in parziale difformita' dalla concessione si applicano anche alle
opere di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), eseguite in parziale
difformita' dall'attestazione di conformita'.
ARTICOLO
37
(Accertamento di conformita')
1. Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo
31, comma 3, per i casi di opere eseguite in assenza di concessione
o in totale difformita' o con variazioni essenziali, o dei termini
stabiliti nell'ordinanza dell'autorita' comunale competente di cui
all'articolo 31, comma 5, nonche', nei casi di parziale difformita',
nel termine di cui all'articolo 36, comma 1, ovvero nel caso di
opere eseguite in assenza di attestazione di conformita' e comunque
fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile
dell'abuso puo' ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria
quando l'opera eseguita in assenza della concessione o di attestazione
di conformita' e' conforme agli strumenti urbanistici generali e
di attuazione vigenti sia al momento della realizzazione dell'opera,
sia al momento della presentazione della domanda.
2. Alle istanze di cui al comma 1 si applicano le misure di salvaguardia
di cui all'articolo 33 della legge regionale 5/1995.
3. Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria
il sindaco si pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali
la richiesta si intende respinta.
4. Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria
comporta il pagamento del contributo in misura doppia, ovvero, nei
soli casi di gratuita', di una somma da lire due milioni a lire
dieci milioni.
5. Per i casi di parziale difformita' il contributo di cui al comma
4 e' calcolato con riferimento alla parte di opera difforme ovvero
nei soli casi di gratuita', nella misura da lire un milione a lire
quattro milioni.
ARTICOLO
38
(Opere eseguite su suoli di proprieta' dello Stato o di enti pubblici)
1. Qualora sia accertata l'esecuzione di opere
da parte di soggetti diversi da quelli aventi titolo su suoli del
demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, in assenza
di concessione ad edificare, ovvero in totale o parziale difformita'
dalla medesima, il sindaco ordina, dandone comunicazione all'ente
proprietario del suolo, previa diffida non rinnovabile al responsabile
dell'abuso, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
2. La demolizione e' eseguita a cura del Comune ed a spese dei responsabili
dell'abuso.
ARTICOLO
39
(Varianti in corso d'opera)
1. Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione
delle sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione
di varianti, purche' esse siano conformi agli strumenti urbanistici
e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati,
non comportino modifiche della sagoma ne' delle superfici utili
e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle
singole unita' immobiliari, nonche' il numero di queste ultime,
e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle
leggi 1089/1939 e 1497/1939 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro,
come definiti dall'articolo 31 della legge 457/1978.
ARTICOLO
40
(Sanzioni amministrative per violazioni della disciplina del titolo
III)
1. Le violazioni delle norme contenute nel titolo
III sono passibili di sanzione pecuniaria da lire due milioni a
lire venti milioni. All'irrogazione delle sanzioni provvede il Comune.
TITOLO VI PARAMETRI
URBANISTICI ED EDILIZI
ARTICOLO
41
(Unificazione delle definizioni)
1. La Regione, con apposite istruzioni tecniche
di cui all'articolo 13 della legge regionale 5/1995, determina i
criteri per definire, con i regolamenti edilizi, i parametri urbanistici
ed edilizi da applicarsi negli strumenti urbanistici.
2. I Comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti edilizi
alle istruzioni tecniche entro sei mesi dalla pubblicazione delle
stesse sul Bollettino Ufficiale della Regione. Decorso inutilmente
tale termine, le definizioni contenute nelle istruzioni tecniche
sostituiscono le difformi definizioni dei regolamenti edilizi.
3. Le definizioni dei regolamenti edilizi adeguati ai sensi del
comma 2, o quelle contenute nelle istruzioni tecniche in caso di
mancato adeguamento, sostituiscono le difformi definizioni eventualmente
contenute nelle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici
comunali.
TITOLO VII NORME
TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO
42
(Legge regionale 39/94: modifiche e norma di raccordo)
1. Il cambio di destinazione d'uso e le relative
sanzioni sono disciplinati dalla legge regionale 23 maggio 1994,
n. 39 (Disposizioni regionali per l'attuazione della L. 28 febbraio
1985, n. 47 in materia di variazioni essenziali e di mutamento di
destinazione d'uso degli immobili) come modificata dal presente
articolo.
2. La rubrica della LR 39/94 e' cosi sostituita "Disposizioni regionali
per l'attuazione della L. 28 febbraio 1985, n. 47 in materia di
mutamento di destinazione d'uso degli immobili."
3. Il comma 1 dell'art. 1 della LR 39/94 e' cosi sostituito: "1.
La presente legge definisce i criteri, le modalita' e gli strumenti
attraverso i quali il Comune individua quali mutamenti, connessi
e non connessi a trasformazioni fisiche, delle destinazioni d'uso
degli immobili o di parti di essi siano subordinati alla denuncia
d'inizio di attivita' o ad autorizzazione del Comune stesso, giuste
le disposizioni dell'articolo 25, quarto comma, della legge 28 febbraio
1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive
modifiche."
4. L'art. 2 della LR 39/94 e' abrogato.
5. Il comma 2 dell'art. 3 della LR 39/1994 e' cosi' sostituito:
"2. con tale disciplina i Comuni individuano aree determinate e
specifiche fattispecie nelle quali chiunque intenda mutare le destinazioni
d'uso degli immobili, anche in assenza di opere edilizie, e' tenuto
a chiedere la preventiva autorizzazione o alla denuncia di inizio
dell'attivita', ai sensi dell'art. 8 della presente legge come modificata
dalla legge regionale n. 52/99 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni
e le denunce d'inizio delle attivita' edilizie - disciplina dei
controlli nelle zone soggette al rischio sismico - disciplina del
contributo di concessione - sanzioni e vigilanza sull'attivita'
urbanistico-edilizia - modifiche e integrazioni alla legge regionale
23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre
1983, n. 69)".
6. L'art. 8 della LR 39/94 e' cosi' sostituito: "Art. 8 (Procedimenti
per il cambio di destinazione d'uso). 1. Il cambio di destinazione
d'uso degli immobili, edifici ed aree, nei casi previsti dall'art.
4, e' soggetto alla denuncia di inizio di attivita' di cui all'art.
9 della legge regionale n. 52 del 1999. Quando gli immobili interessati
rientrano fra quelli elencati nell'art. 4, quinto comma, della legge
summenzionata, il cambio di destinazione e' assoggettato all'autorizzazione
di cui all'art. 8 della stessa legge. 2. La denuncia di inizio di
attivita' o l'autorizzazione comportano la corresponsione di un
contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione, determinato
dal Comune sulla base delle tabelle allegate alla legge regionale
indicata nel primo comma e in conformita' a quanto disposto dall'art.
26 commi 7 e 8 della stessa legge."
7. Nell'articolo 9, primo comma, della LR 39/94, dopo la parola
"senza" e prima della parola "autorizzazione", e' inserita la seguente
espressione: "la denuncia di inizio dell'attivita' o".
ARTICOLO
43
(Sostituzione del n. 4 del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale
17 ottobre 1983, n. 69)
1. Il n. 4 del comma 3 dell'art. 7 della legge
regionale 17 ottobre 1983, n. 69 (Disposizioni per l'esercizio delle
funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria, farmaceutica
e di vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32, secondo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833) e' cosi' sostituito: "4 -
le competenze di cui all'art. 20 della L. 23 dicembre 1978, n. 833,
anche attraverso la predisposizione di mappe territoriali di rischio
e la formulazione di pareri obbligatori sui piani regolatori generali
e altri strumenti urbanistici, anche ai fini della verifica di cui
alla lettera f) del citato art. 20;"
ARTICOLO
44
(Norme transitorie)
1. Alle richieste di concessione ed autorizzazione
edilizia presentate prima dell'entrata in vigore della presente
legge si applicano, su istanza dei richiedenti, le norme vigenti
al momento della presentazione.
2. Conservano efficacia per due anni dall'entrata in vigore della
presente legge le definizioni degli interventi sul patrimonio edilizio
esistente contenute negli strumenti urbanistici, generali e attuativi,
e nei regolamenti edilizi, nonche' nelle loro varianti, adottati
precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge;
successivamente a tale termine le definizioni di cui all'articolo
4, comma 2, prevalgono su di esse.
3. Le definizioni degli interventi sul patrimonio edilizio esistente
contenute nell'allegato della legge regionale 59/1980 conservano
efficacia per due anni dall'entrata in vigore della presente legge
esclusivamente ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 7 della
stessa legge regionale.
4. Le disposizioni di cui alla legge regionale 6 dicembre 1982,
n. 88 (Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette
a rischio sismico) continuano ad applicarsi fino al quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione delle Istruzioni Tecniche di cui all'articolo 13.
5. Gli uffici tecnici regionali continuano ad effettuare i controlli
relativamente ai progetti gia' depositati presso gli Uffici del
Genio Civile alla data di cui al comma 4 in applicazione della legge
regionale 88/1982.
ARTICOLO
45
(Abrogazioni)
1. E' abrogata la legge regionale 30 giugno 1984,
n. 41 (Norme regionali di attuazione della L. 10/77: "Norme per
la edificabilita' dei suoli" e successive modifiche. Abrogazione
della LR 24 agosto 1977 n. 60).
2. Sono abrogati gli articoli 3 e 16 della legge regionale 21 maggio
1980, n. 59 (Norme per gli interventi per il recupero del patrimonio
edilizio esistente).
3. E' abrogato l'articolo 2 della legge regionale 59/80 e l'allegato
alla stessa legge, fatto salvo quanto previsto all'art. 44 comma
3 della presente legge.
4. E' abrogata la legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 (Disciplina
dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico)
a decorrere dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione
sul BURT delle istruzioni tecniche di cui all'articolo 13.
ARTICOLO
46
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo
alla pubblicazione sul BURT.
ALLEGATI Tabelle parametriche per la determinazione degli oneri
di urbanizzazione
Materie:URBANISTICA
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