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ARTICOLO
18
(Contributo relativo alle concessioni edilizie, alle autorizzazioni
edilizie ed
alle denunce di inizio dell'attivita')
1. La concessione comporta la corresponsione,
di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione
nonche' al costo di costruzione.
2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 20, comma 5, l'autorizzazione
o la denuncia di inizio dell'attivita' comportano la corresponsione
di un contributo commisurato alla sola incidenza delle spese di
urbanizzazione, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 4,
comma 1, lett. a), per i quali e' dovuto anche il contributo relativo
al costo di costruzione.
ARTICOLO
19
(Determinazione degli oneri di urbanizzazione)
1. Fatti salvi i casi di gratuita' previsti dalla
presente legge, gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione
agli interventi, soggetti a concessione, o ad autorizzazione, o
a denuncia di inizio dell'attivita', che comportano nuova edificazione
o determinano un incremento dei carichi urbanistici in funzione
di: a) aumento delle superfici utili degli edifici; b) mutamento
delle destinazioni d'uso degli immobili; c) aumento del numero di
unita' immobiliari.
2. Gli oneri di urbanizzazione devono intendersi riferiti alle opere
di urbanizzazione primaria e secondaria definite dall'articolo 4
della legge 29 febbraio 1964, n. 847 (Autorizzazione ai Comuni e
loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai
sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167), modificato dall'articolo
44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle opere necessarie al
superamento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici
nonche' alle opere di infrastrutturazione generale comunque a carico
del Comune.
3. Il Consiglio regionale definisce con apposito atto le opere di
urbanizzazione secondaria, che facciano carico a soggetti diversi
dal Comune per le quali possa essere concesso il contributo utilizzando
le somme percepite per le stesse ed i criteri per la loro erogazione.
4. Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria, si applicano le tabelle allegate alla presente
legge.
5. La Giunta regionale provvede ad aggiornare ogni cinque anni dette
tabelle. 6. Ai costi medi regionali, fino agli aggiornamenti di
cui al comma 5, si applicano annualmente le variazioni percentuali
dell'indice dei prezzi al consumo, determinate dall'ISTAT, per il
mese di novembre sul corrispondente mese dell'anno precedente.
7. Gli aggiornamenti di cui ai commi 5 e 6 si applicano senza ulteriori
atti alle richieste ed alle dichiarazioni presentate successivamente
al 1 gennaio dell'anno seguente.
ARTICOLO
20
(Determinazione del costo di costruzione)
1. Il costo di costruzione di cui all'articolo
18, comma 1, per i nuovi edifici e' determinato ogni cinque anni
dalla Giunta regionale con riferimento ai costi massimi ammissibili
per l'edilizia agevolata, definiti a norma della lettera g) del
primo comma dell'articolo 4 della L. 5 agosto 1978, n. 457 (Norme
per l'edilizia residenziale).
2. Con gli stessi provvedimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale
identifica classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle
considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata,
per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione
in misura non superiore al 50 per cento.
3. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni di cui al comma
1, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo
di costruzione e' adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione
dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT).
4. Il contributo afferente alla concessione comprende una quota
del costo di costruzione, variabile dal 5 per cento al 20 per cento,
determinata in funzione delle caratteristiche e delle tipologie
delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione, sulla
base di quanto, indicato nell'apposita tabella allegata.
5. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia su edifici
esistenti, il Comune, ai sensi dell'art. 61, comma 2, della legge
23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione
e lo sviluppo), puo' determinare costi di costruzione come quota
percentuale di quello delle nuove costruzioni, in relazione alla
entita' degli interventi stessi, cosi' come individuati dal Comune
stesso in base ai progetti presentati.
ARTICOLO
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(Edilizia convenzionata)
1. Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli
sugli edifici esistenti, il contributo di cui all'articolo 18, e'
ridotto alla sola quota di cui all'articolo 19 qualora il concessionario
si impegni, a mezzo di una convenzione stipulata con il comune ai
sensi dell'art. 7 della legge 10/1977, ad applicare prezzi di vendita
e canoni di locazione determinati nel rispetto della convenzione
tipo prevista dall'articolo 22.
2. Nella convenzione puo' essere prevista la diretta esecuzione
da parte dell'interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo
del pagamento della quota di cui al primo comma; in tal caso debbono
essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le
garanzie per l'esecuzione delle opere medesime.
3. Le convenzioni previste dal presente articolo sono stipulate
in conformita' ad uno schema di convenzione tipo, deliberato dal
Consiglio comunale, contenente gli elementi di cui all'articolo
22.
4. Puo' tenere luogo della convenzione un atto unilaterale d'obbligo
con il quale il concessionario si impegna ad osservare le condizioni
stabilite nella convenzione tipo ed a corrispondere nel termine
stabilito la quota relativa alle opere di urbanizzazione ovvero
ad eseguire direttamente le opere stesse.
5. La convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale sono trascritti
nei registri immobiliari a cura del comune e a spese del concessionario.
ARTICOLO
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(Convenzione tipo)
1. Il Consiglio regionale stabilisce, ai fini della
convenzione prevista dal comma 2, criteri e parametri per la determinazione
del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi
il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi
dell'articolo 20.
2. Ai fini della concessione relativa agli interventi di edilizia
abitativa di cui all'articolo 21, la Giunta regionale approva, entro
tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della deliberazione
consiliare indicata nel comma 1, una convenzione tipo, con la quale
sono stabiliti i criteri nonche' i parametri, definiti con meccanismi
tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le
convenzioni comunali nonche' gli atti di obbligo, in ordine essenzialmente:
a) all'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive
degli alloggi; b) alla determinazione dei prezzi di cessione degli
alloggi, sulla base del costo delle aree, cosi' come definito dal
comma 1, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonche'
delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli
oneri di preammortamento e di finanziamento; c) alla determinazione
dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi
fissati per la cessione degli alloggi; d) alla durata di validita'
della convenzione non superiore a 30 e non inferiore 20 anni.
3. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle
convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche
variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione
agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti
dopo la stipula delle convenzioni medesime.
4. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione
e dei canoni di locazione e' nulla per la parte eccedente.
ARTICOLO
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(Concessione, autorizzazione e denuncia d'inizio dell'attivita'
a titolo gratuito)
1. Il contributo di cui all'articolo 18 non e' dovuto nei casi
previsti dall'art. 9 della legge 10/1977.
2. E' data facolta' al Comune di disciplinare, nel proprio regolamento
edilizio, le caratteristiche di "edificio unifamiliare", sulla base
di criteri di abitabilita' di un nucleo familiare medio, ai fini
dell'applicazione dell'art. 9, lett. d), della legge 10/1977.
3. Il Comune puo' motivatamente prevedere, per gli interventi di
cui all'art. 9, lett. b), della legge 10/1977, l'esonero dal contributo
non condizionato alla sottoscrizione della convenzione o dell'atto
unilaterale d'obbligo.
4. Ai sensi dell'art. 9, lett. a), della legge 28 gennaio 1997,
n. 10 l'esonero dal contributo e' applicato a tutti gli imprenditori
agricoli professionali iscritti alla prima sezione degli albi provinciali
di cui alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 6, ancorche' diversi
dalle persone fisiche.
5. Il contributo di cui all'art. 18 non e' dovuto per la realizzazione
di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione
delle barriere architettoniche in edifici esistenti, come individuate
dall'art. 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per
favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati), per le esigenze dei disabili, a seguito
di certificazione sanitaria in carta libera.
ARTICOLO
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(Contributi relativi ad opere o impianti non destinati alla residenza)
1. La realizzazione di interventi relativi a costruzioni
o impianti destinati ad attivita' industriali o artigianali dirette
alla trasformazione di beni ed alla presentazione di servizi comporta
la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere
di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento
dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla
sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche.
La incidenza di tali opere e' stabilita con deliberazione del consiglio
comunale in base a parametri che la regione definisce in relazione
ai tipi di attivita' produttiva.
2. La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad
attivita' turistiche, commerciali e direzionali comporta la corresponsione
di un contributo pari all'incidenza, delle opere di urbanizzazione,
determinata ai sensi dell'articolo 19, nonche' una quota non superiore
al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi,
in relazione ai diversi tipi di attivita', con deliberazione del
consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi
1 e 2, nonche' di quelle nelle zone agricole previste dall'articolo
9 della legge 10/1977, venga comunque modificata nei dieci anni
successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo e' dovuto nella
misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata
con riferimento, al momento della intervenuta variazione.
ARTICOLO
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(Versamento del contributo)
1. La quota di contributo di cui all'articolo
19 e' corrisposta al Comune all'atto del ritiro della concessione
o dell'autorizzazione.
2. La quota di contributo di cui all'articolo 20 e' determinata
all'atto del rilascio della concessione ed e' corrisposta in corso
d'opera con le modalita' e le garanzie stabilite dal Comune e, comunque,
non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere.
3. Il contributo dovuto in relazione alla denuncia di inizio dell'attivita',
calcolato dal progettista abilitato, o la prima rata di esso, e'
corrisposto al Comune entro i venti giorni successivi alla data
della denuncia stessa.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 3 possono essere rateizzati
in non piu' di 6 rate semestrali. Gli obbligati sono tenuti a prestare
al Comune idonee garanzie fideiussorie.
ARTICOLO
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(Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del Comune)
1. Sulla base delle tabelle di cui all'articolo
19, il Comune determina, per le diverse parti del proprio territorio,
l'incidenza degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria
e secondaria, in riferimento agli effetti urbanistici ed ambientali
che gli interventi comportano, in base ai seguenti fattori: a) differenze
fra i costi effettivi delle opere di urbanizzazione praticati nel
Comune e i costi medi aggiornati risultanti dalle tabelle regionali;
b) entita' degli interventi, relativi alle opere di urbanizzazione,
previsti dai programmi poliennali delle opere pubbliche comunali;
c) tipologie degli interventi di recupero; d) destinazioni d'uso;
e) stato e consistenza delle opere di urbanizzazione esistenti nelle
diverse parti del territorio comunale.
2. Le determinazioni comunali di cui al comma 1 danno conto in modo
esplicito dell'incidenza dei singoli fattori e non possono determinare
variazioni superiori al 70% dei valori medi definiti in base alle
tabelle parametriche regionali.
3. Per gli interventi nei piani per l'edilizia economica e popolare
di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire
l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare)
e successive modificazioni, il contributo di cui all'articolo 18
e' commisurato alla sola quota di cui all'articolo 19 ed e' assorbente
del costo delle opere di urbanizzazione di cui all'articolo 35,
comma 8, lett. a), e comma 12, della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
4. Gli interventi nei piani per insediamenti produttivi di cui all'articolo
27 della legge 865/1971, sono realizzati a titolo gratuito fatta
eccezione per le destinazioni turistiche, commerciali, direzionali,
per le quali si applica il comma 2 dell'articolo 24. Gli oneri per
l'urbanizzazione primaria e la competente quota per la secondaria
sono computati per l'intero nel costo relativo alla cessione dell'area
in proprieta' o alla concessione in diritto di superficie. Nel costo
suddetto e' altresi' computata l'incidenza degli oneri relativi
alle opere di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi
e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove
siano alterate le caratteristiche. Tale incidenza e' determinata
dal Comune sulla base dei parametri di cui alla apposita tabella
allegata alla presente legge e soggetti agli aggiornamenti di cui
all'articolo 19.
5. Nelle zone di espansione ed in quelle soggette alla formazione
di piani attuativi di iniziativa privata a carattere residenziale,
direzionale, commerciale, turistico, industriale e artigianale,
le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite a totale carico
dei privati proponenti in tal caso la quota di oneri riferiti alla
urbanizzazione primaria non e' piu' dovuta.
6. Le autorizzazioni o le denunce di inizio dell'attivita' per il
mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, anche in assenza
di opere edilizie, nelle fattispecie e nelle aree individuate dai
comuni ai sensi della legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 come
modificata dalla presente legge, sono onerose.
7. Gli oneri di cui al comma 6 non possono in ogni caso superare
quelli previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
I Comuni, con gli atti di cui alla LR 39/1994 come modificata dalla
presente legge, possono individuare fattispecie e zone in cui, al
fine di agevolare il riequilibrio funzionale o salvaguardare attivita'
di interesse sociale o culturale, il mutamento di destinazione d'uso
avviene a titolo gratuito.
8. I Comuni, contestualmente al piano della distribuzione e localizzazione
delle funzioni o all'ordinanza transitoria di cui all'articolo 6
della LR 39/1994 come modificata dalla presente legge, definiscono
mediante apposite tabelle l'incidenza degli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria in relazione: a) alle destinazioni di zona
previste dagli strumenti urbanistici; b) alle destinazioni d'uso
regolamentate; c) alle previsioni di realizzazione di opere di urbanizzazione
primaria e secondaria contenute nei piani e programmi di attuazione
degli strumenti urbanistici.
9. Al di fuori dei casi di gratuita' di cui all'articolo 23, il
Comune determina l'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria
e secondaria, ai fini del calcolo del contributo di cui all'articolo
18, quando l'intervento sia relativo a: a) immobili soggetti alla
disciplina della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 (Disciplina
degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle
zone con prevalente funzione agricola); b) ogni altro tipo di immobile
per il quale il contributo non sia altrimenti determinato.
10. Ai fini del presente articolo i volumi e le superfici sono calcolati
secondo le norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi
comunali.
11. A scomputo totale o parziale del contributo, il titolare della
concessione, dell'autorizzazione o della denuncia di inizio dell'attivita'
puo' obbligarsi a realizzare direttamente opere di urbanizzazione
con le modalita' e le garanzie stabilite dal Comune.
12. Restano salve le agevolazioni previste da normative speciali.
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