Titlolo.gif
appartamento_vacanza_gran_canaria_isole_canarie_holiday_canary_island

Progett@-casa
 
- Indice
- Visure catastali
   Cosa sono?
   Richiedi on-line
- Successione
- ICI
REGOLARIZZAZIONE CATASTALE
ACCATASTAMENTO FABBRICATI
6
- Agevolazioni fiscali 36%
- Gli interventi edilizi
- La conformità urbanistica
- Condono edilizio 2004
- Quando e perché la sicurezza   sui cantieri
- Guida alla casa sicura
- Il compromesso
- L'atto di compravendita
- Il contratto di locazione
- Il mutuo
- Leggi sulla Compravendita
- Le tasse sulle compravendite
   Per chi compra
   Per chi vende
- Il condominio
- L'assemblea condominiale
- L'amministratore
- La ripartizione delle spese
- Il regolamento di condominio
- La tabella millesimale
- Adeguamento dei condomini
- Download condominio
- Codice civile
- Condono Edilizio 47/85
- Art. 32 D.L. 30 settembre
  
2003 n°269
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
  Testo unico sull'edilizia
  "SUPERDIA"

- Testo unico sulle successioni
- Legge 457/78 Interventi
  edilizi

- L.R. 52/99 - Toscana
- Attività commerciali
- D.Lgs 494/96 e 528/99
  sicurezza sui cantieri
Iscriviti ala mailing list
  Non ha cadenza temporale precisa, verrà emessa soltanto quando verranno varate nuove agevolazioni, leggi, regolamenti ed altro, inerente il mondo della casa
- Professionisti in rete
- Aziende in rete
- Aliquote ici
- L'arredamento
- I NOSTRI PROGETTI
- Annunci casa
- Glossario
- Cerca su Progett@-casa
- per la pubblicità

 

 

 

Progett@-casa - LEGGE REGIONALE 14 ottobre 1999, n. 52

 

TITOLO IV CONTRIBUTI

ARTICOLO 18
(Contributo relativo alle concessioni edilizie, alle autorizzazioni edilizie ed
alle denunce di inizio dell'attivita')

1. La concessione comporta la corresponsione, di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonche' al costo di costruzione.
2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 20, comma 5, l'autorizzazione o la denuncia di inizio dell'attivita' comportano la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza delle spese di urbanizzazione, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), per i quali e' dovuto anche il contributo relativo al costo di costruzione.

ARTICOLO 19
(Determinazione degli oneri di urbanizzazione)

1. Fatti salvi i casi di gratuita' previsti dalla presente legge, gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi, soggetti a concessione, o ad autorizzazione, o a denuncia di inizio dell'attivita', che comportano nuova edificazione o determinano un incremento dei carichi urbanistici in funzione di: a) aumento delle superfici utili degli edifici; b) mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili; c) aumento del numero di unita' immobiliari.
2. Gli oneri di urbanizzazione devono intendersi riferiti alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria definite dall'articolo 4 della legge 29 febbraio 1964, n. 847 (Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167), modificato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle opere necessarie al superamento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici nonche' alle opere di infrastrutturazione generale comunque a carico del Comune.
3. Il Consiglio regionale definisce con apposito atto le opere di urbanizzazione secondaria, che facciano carico a soggetti diversi dal Comune per le quali possa essere concesso il contributo utilizzando le somme percepite per le stesse ed i criteri per la loro erogazione.
4. Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, si applicano le tabelle allegate alla presente legge.
5. La Giunta regionale provvede ad aggiornare ogni cinque anni dette tabelle. 6. Ai costi medi regionali, fino agli aggiornamenti di cui al comma 5, si applicano annualmente le variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo, determinate dall'ISTAT, per il mese di novembre sul corrispondente mese dell'anno precedente.
7. Gli aggiornamenti di cui ai commi 5 e 6 si applicano senza ulteriori atti alle richieste ed alle dichiarazioni presentate successivamente al 1 gennaio dell'anno seguente.

ARTICOLO 20
(Determinazione del costo di costruzione)

1. Il costo di costruzione di cui all'articolo 18, comma 1, per i nuovi edifici e' determinato ogni cinque anni dalla Giunta regionale con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della L. 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale).
2. Con gli stessi provvedimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale identifica classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento.
3. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni di cui al comma 1, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione e' adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
4. Il contributo afferente alla concessione comprende una quota del costo di costruzione, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, determinata in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione, sulla base di quanto, indicato nell'apposita tabella allegata.
5. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia su edifici esistenti, il Comune, ai sensi dell'art. 61, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), puo' determinare costi di costruzione come quota percentuale di quello delle nuove costruzioni, in relazione alla entita' degli interventi stessi, cosi' come individuati dal Comune stesso in base ai progetti presentati.

ARTICOLO 21
(Edilizia convenzionata)

1. Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, il contributo di cui all'articolo 18, e' ridotto alla sola quota di cui all'articolo 19 qualora il concessionario si impegni, a mezzo di una convenzione stipulata con il comune ai sensi dell'art. 7 della legge 10/1977, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati nel rispetto della convenzione tipo prevista dall'articolo 22.
2. Nella convenzione puo' essere prevista la diretta esecuzione da parte dell'interessato delle opere di urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota di cui al primo comma; in tal caso debbono essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie per l'esecuzione delle opere medesime.
3. Le convenzioni previste dal presente articolo sono stipulate in conformita' ad uno schema di convenzione tipo, deliberato dal Consiglio comunale, contenente gli elementi di cui all'articolo 22.
4. Puo' tenere luogo della convenzione un atto unilaterale d'obbligo con il quale il concessionario si impegna ad osservare le condizioni stabilite nella convenzione tipo ed a corrispondere nel termine stabilito la quota relativa alle opere di urbanizzazione ovvero ad eseguire direttamente le opere stesse.
5. La convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale sono trascritti nei registri immobiliari a cura del comune e a spese del concessionario.

ARTICOLO 22
(Convenzione tipo)

1. Il Consiglio regionale stabilisce, ai fini della convenzione prevista dal comma 2, criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi dell'articolo 20.
2. Ai fini della concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa di cui all'articolo 21, la Giunta regionale approva, entro tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della deliberazione consiliare indicata nel comma 1, una convenzione tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonche' i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonche' gli atti di obbligo, in ordine essenzialmente: a) all'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi; b) alla determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, cosi' come definito dal comma 1, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonche' delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento; c) alla determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi; d) alla durata di validita' della convenzione non superiore a 30 e non inferiore 20 anni.
3. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.
4. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione e' nulla per la parte eccedente.

ARTICOLO 23
(Concessione, autorizzazione e denuncia d'inizio dell'attivita' a titolo gratuito)

1. Il contributo di cui all'articolo 18 non e' dovuto nei casi previsti dall'art. 9 della legge 10/1977.
2. E' data facolta' al Comune di disciplinare, nel proprio regolamento edilizio, le caratteristiche di "edificio unifamiliare", sulla base di criteri di abitabilita' di un nucleo familiare medio, ai fini dell'applicazione dell'art. 9, lett. d), della legge 10/1977.
3. Il Comune puo' motivatamente prevedere, per gli interventi di cui all'art. 9, lett. b), della legge 10/1977, l'esonero dal contributo non condizionato alla sottoscrizione della convenzione o dell'atto unilaterale d'obbligo.
4. Ai sensi dell'art. 9, lett. a), della legge 28 gennaio 1997, n. 10 l'esonero dal contributo e' applicato a tutti gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla prima sezione degli albi provinciali di cui alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 6, ancorche' diversi dalle persone fisiche.
5. Il contributo di cui all'art. 18 non e' dovuto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, come individuate dall'art. 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), per le esigenze dei disabili, a seguito di certificazione sanitaria in carta libera.

ARTICOLO 24
(Contributi relativi ad opere o impianti non destinati alla residenza)

1. La realizzazione di interventi relativi a costruzioni o impianti destinati ad attivita' industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla presentazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere e' stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce in relazione ai tipi di attivita' produttiva.
2. La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attivita' turistiche, commerciali e direzionali comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza, delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 19, nonche' una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attivita', con deliberazione del consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi 1 e 2, nonche' di quelle nelle zone agricole previste dall'articolo 9 della legge 10/1977, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo e' dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento, al momento della intervenuta variazione.

ARTICOLO 25
(Versamento del contributo)

1. La quota di contributo di cui all'articolo 19 e' corrisposta al Comune all'atto del ritiro della concessione o dell'autorizzazione.
2. La quota di contributo di cui all'articolo 20 e' determinata all'atto del rilascio della concessione ed e' corrisposta in corso d'opera con le modalita' e le garanzie stabilite dal Comune e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere.
3. Il contributo dovuto in relazione alla denuncia di inizio dell'attivita', calcolato dal progettista abilitato, o la prima rata di esso, e' corrisposto al Comune entro i venti giorni successivi alla data della denuncia stessa.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 3 possono essere rateizzati in non piu' di 6 rate semestrali. Gli obbligati sono tenuti a prestare al Comune idonee garanzie fideiussorie.

ARTICOLO 26
(Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del Comune)

1. Sulla base delle tabelle di cui all'articolo 19, il Comune determina, per le diverse parti del proprio territorio, l'incidenza degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in riferimento agli effetti urbanistici ed ambientali che gli interventi comportano, in base ai seguenti fattori: a) differenze fra i costi effettivi delle opere di urbanizzazione praticati nel Comune e i costi medi aggiornati risultanti dalle tabelle regionali; b) entita' degli interventi, relativi alle opere di urbanizzazione, previsti dai programmi poliennali delle opere pubbliche comunali; c) tipologie degli interventi di recupero; d) destinazioni d'uso; e) stato e consistenza delle opere di urbanizzazione esistenti nelle diverse parti del territorio comunale.
2. Le determinazioni comunali di cui al comma 1 danno conto in modo esplicito dell'incidenza dei singoli fattori e non possono determinare variazioni superiori al 70% dei valori medi definiti in base alle tabelle parametriche regionali.
3. Per gli interventi nei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare) e successive modificazioni, il contributo di cui all'articolo 18 e' commisurato alla sola quota di cui all'articolo 19 ed e' assorbente del costo delle opere di urbanizzazione di cui all'articolo 35, comma 8, lett. a), e comma 12, della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
4. Gli interventi nei piani per insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 865/1971, sono realizzati a titolo gratuito fatta eccezione per le destinazioni turistiche, commerciali, direzionali, per le quali si applica il comma 2 dell'articolo 24. Gli oneri per l'urbanizzazione primaria e la competente quota per la secondaria sono computati per l'intero nel costo relativo alla cessione dell'area in proprieta' o alla concessione in diritto di superficie. Nel costo suddetto e' altresi' computata l'incidenza degli oneri relativi alle opere di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove siano alterate le caratteristiche. Tale incidenza e' determinata dal Comune sulla base dei parametri di cui alla apposita tabella allegata alla presente legge e soggetti agli aggiornamenti di cui all'articolo 19.
5. Nelle zone di espansione ed in quelle soggette alla formazione di piani attuativi di iniziativa privata a carattere residenziale, direzionale, commerciale, turistico, industriale e artigianale, le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite a totale carico dei privati proponenti in tal caso la quota di oneri riferiti alla urbanizzazione primaria non e' piu' dovuta.
6. Le autorizzazioni o le denunce di inizio dell'attivita' per il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, anche in assenza di opere edilizie, nelle fattispecie e nelle aree individuate dai comuni ai sensi della legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 come modificata dalla presente legge, sono onerose.
7. Gli oneri di cui al comma 6 non possono in ogni caso superare quelli previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia. I Comuni, con gli atti di cui alla LR 39/1994 come modificata dalla presente legge, possono individuare fattispecie e zone in cui, al fine di agevolare il riequilibrio funzionale o salvaguardare attivita' di interesse sociale o culturale, il mutamento di destinazione d'uso avviene a titolo gratuito.
8. I Comuni, contestualmente al piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni o all'ordinanza transitoria di cui all'articolo 6 della LR 39/1994 come modificata dalla presente legge, definiscono mediante apposite tabelle l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in relazione: a) alle destinazioni di zona previste dagli strumenti urbanistici; b) alle destinazioni d'uso regolamentate; c) alle previsioni di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria contenute nei piani e programmi di attuazione degli strumenti urbanistici.
9. Al di fuori dei casi di gratuita' di cui all'articolo 23, il Comune determina l'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ai fini del calcolo del contributo di cui all'articolo 18, quando l'intervento sia relativo a: a) immobili soggetti alla disciplina della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 (Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola); b) ogni altro tipo di immobile per il quale il contributo non sia altrimenti determinato.
10. Ai fini del presente articolo i volumi e le superfici sono calcolati secondo le norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali.
11. A scomputo totale o parziale del contributo, il titolare della concessione, dell'autorizzazione o della denuncia di inizio dell'attivita' puo' obbligarsi a realizzare direttamente opere di urbanizzazione con le modalita' e le garanzie stabilite dal Comune.
12. Restano salve le agevolazioni previste da normative speciali.