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LEGGE REGIONALE 14 ottobre 1999, n. 52
TITOLO I DISCIPLINA
DEGLI ATTI
ARTICOLO
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(Tipologia degli atti)
1. Sono soggette a concessione edilizia del Comune,
con le procedure di cui all'articolo 7, le trasformazioni urbanistiche
ed edilizie di cui all'articolo 3.
2. Sono soggette ad attestazione di conformita' con le vigenti norme
urbanistico edilizie e di tutela le opere e gli interventi di cui
all'articolo 4. L'attestazione di conformita' e' effettuata: a)
mediante il rilascio dell'autorizzazione del Comune con il procedimento
di cui all'articolo 8; b) mediante la denuncia di inizio dell'attivita'
disciplinata dall'articolo 9.
ARTICOLO
3
(Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a concessione
edilizia)
1. Sono considerate trasformazioni urbanistiche
soggette a concessione edilizia, in quanto incidono sulle risorse
essenziali del territorio: a) gli interventi di nuova edificazione;
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria
da parte di soggetti diversi dal Comune; c) la realizzazione di
infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti
la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; d) la
realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione
di impianti per attivita' produttive all'aperto, che comporti l'esecuzione
di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
e) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioe' quelli
rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio
con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi
edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli
isolati e della rete stradale; f) le addizioni volumetriche agli
edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia.
2. Per le opere pubbliche dei Comuni, l'atto comunale, con il quale
il progetto esecutivo e' approvato o l'opera autorizzata secondo
le modalita' previste dalla legge L. 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge
quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni
ha i medesimi effetti della concessione edilizia. In sede di approvazione
del progetto si da' atto della sua conformita' alle prescrizioni
urbanistiche ed edilizie, dell'acquisizione dei necessari pareri
e nulla osta o atti di assenso comunque denominati ai sensi della
legislazione vigente, della conformita' alle norme di sicurezza,
sanitarie, ambientali e paesistiche.
ARTICOLO
4
(Opere ed interventi sottoposti ad attestazione di conformita')
1. Sono sottoposti ad attestazione di conformita'
con le vi genti norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti
edilizi comunali, delle salvaguardie regionali, provinciali e comunali:
a) gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 3, qualora siano
specificamente disciplinati dai regolamenti urbanistici di cui all'articolo
28 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo
del territorio), dai programmi integrati di intervento di cui all'articolo
29 della stessa legge regionale, dai piani attuativi, laddove tali
strumenti contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche,
formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente
dichiarata in base al comma 3; b) le opere di reinterro e di scavo
non connesse all'attivita' edilizia o alla conduzione dei fondi
agricoli e che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;
c) le recinzioni con fondazioni continue ed i muri di cinta; d)
le opere pertinenziali, ivi compresi i parcheggi all'aperto o interrati;
e) i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed
aree anche in assenza di opere edilizie, nei casi previsti dalla
legge regionale 23 maggio 1994, n. 39; f) le demolizioni di edifici
o di manufatti non preordinate alla ricostruzione o alla nuova edificazione;
g) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o
materiali, che non comportino trasformazione permanente del suolo
stesso.
2. Sono inoltre oggetto di attestazione di conformita' i seguenti
interventi sul patrimonio edilizio esistente: a) interventi di manutenzione
ordinaria recanti mutamento dell'esteriore aspetto degli immobili;
b) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali
degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico
- sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le
superfici delle singole unita' immobiliari; detti interventi non
possono comportare modifiche della destinazione d'uso; c) interventi
di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti
a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalita'
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso,
ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili; tali interventi
comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti
dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
a l'organismo edilizio; tali interventi comprendono altresi' gli
interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici
formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire
l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorche' recenti; d) interventi
di ristrutturazione edilizia, ossia quegli rivolti a trasformare
gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione
di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la
modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; tali interventi
comprendono altresi': 1) le demolizioni con fedele ricostruzione
degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata
con identici materiali e con lo stesso ingombro planivolumetrico,
fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento
alla normativa antisismica; 2) la demolizione di volumi secondari
e la loro ricostruzione in diversa collocazione sul lotto di pertinenza;
3) le addizioni, anche in deroga agli indici di fabbricabilita'
per realizzare i servizi igienici, i volumi tecnici e le autorimesse
pertinenziali, il rialzamento del sottotetto, ove cio' non sia escluso
dagli strumenti urbanistici, al fine di renderlo abitabile senza
che si costituiscano nuove unita' immobiliari; e) interventi necessari
al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento
degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai
volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilita'.
3. La sussistenza della specifica disciplina degli strumenti urbanistici,
di cui al comma 1, lettera a), deve risultare da una esplicita attestazione
del Consiglio Comunale da rendersi in sede di approvazione dei nuovi
strumenti o in sede di ricognizione di quelli vigenti, previo parere
della Commissione edilizia se istituita, ovvero dell'ufficio competente
in materia.
4. Le opere e gli interventi di cui al commi 1 e 2 sono subordinati
alla denuncia di inizio dell'attivita', salvo quanto previsto al
comma 5. 5. Le opere e gli interventi di cui al presente articolo
sono subordinati alla autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune
ove sussista anche una sola delle seguenti condizioni: a) gli immobili
interessati siano assoggettati a vincolo ai sensi della legge 1
giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e
storico); b) per l'esecuzione delle opere sia prescritto anche il
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29
giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali); c) gli
immobili interessati siano assoggettati alla disciplina di cui alla
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
d) gli immobili interessati siano assoggettati a disposizioni immediatamente
operative dei piani aventi la valenza di cui all'art. 1bis del decreto
legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431 o alle prescrizioni o alle misure di
salvaguardia dei piani di bacino di cui al Titolo II Capo II della
legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per l'assetto funzionale e organizzativo
della difesa del suolo); e) gli immobili interessati siano compresi
nelle zone A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
e le opere e gli interventi comportino modifiche della sagoma e
dei prospetti o modifichino la destinazione d'uso; f) il preventivo
rilascio dell'autorizzazione sia espressamente previsto, in attuazione
della presente legge, dagli strumenti urbanistici comunali, ancorche'
soltanto adottati, con riferimento ad immobili che pur non essendo
compresi fra quelli di cui alle lettere a), b), c) ed e), siano
giudicati meritevoli di analoga tutela per particolari motivi di
carattere storico, culturale, architettonico od estetico.
ARTICOLO
5
(Caratteristiche dei progetti per gli interventi su immobili di
particolare valore)
1. I progetti degli interventi relativi ad immobili
classificati come soggetti a restauro o comunque definiti di valore
storico, culturale ed architettonico dagli strumenti urbanistici
comunali, devono documentare gli elementi tipologici, formali e
strutturali, che qualificano il valore degli immobili stessi, e
dimostrare la compatibilita' degli interventi proposti con la tutela
e la conservazione dei suddetti elementi.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo
4, comma 2, lettera a), e quelli di manutenzione straordinaria relativi
a immobili od a parti di immobili sottoposti alla disciplina delle
leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e 6 dicembre
1991 n. 394, o siti nelle zone classificate A ai sensi del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o comunque classificati come
soggetti a restauro o definiti di valore storico, culturale ed architettonico
dagli strumenti urbanistici comunali, sono realizzati nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo
edilizio.
TITOLO II DISCIPLINA
DEI PROCEDEMENTI
ARTICOLO
6
(Ambito di applicazione)
1. Ai fini della concessione edilizia o dell'attestazione
di conformita', il regolamento edilizio elenca per ogni tipo di
opera e di intervento, la documentazione e gli elaborati progettuali
da produrre in materia urbanistica, ambientale, sanitaria e di sicurezza
del lavoro nei cantieri previsti dalla legislazione vigente.
2. Non puo' essere prescritta all'interessato la preventiva acquisizione
di autorizzazioni, documentazioni e certificazioni di competenza
del Comune stesso.
3. La completezza formale della domanda di concessione o di autorizzazione
ovvero della denuncia di inizio dell'attivita' e' verificata dal
responsabile del procedimento entro il termine perentorio di quindici
giorni dalla presentazione; qualora la domanda o la denuncia risulti
incompleta o non conforme alle norme di cui al primo comma, entro
lo stesso termine ne viene data motivata comunicazione all'interessato,
invitandolo a presentare le integrazioni necessarie ai fini istruttori
o della conformita'.
4. L'acquisizione di tutti i pareri, nullaosta o atti di assenso
comunque denominati essenziali per la valutazione del progetto,
e' a carico del Comune nei termini temporali del procedimento anche
mediante la convocazione di apposita conferenza dei servizi.
5. Sono fatte salve le procedure indicate dal DPR 20 ottobre 1998,
n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione
e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere
interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree
destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20,
comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59) per le opere dallo stesso
disciplinate.
ARTICOLO
7
(Procedure per il rilascio della concessione)
1. La concessione edilizia e' data al proprietario
o a chi ne abbia titolo.
2. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia
e' comunicato al richiedente o ad un suo delegato, il nominativo
del responsabile del procedimento.
3. L'esame delle domande risultate formalmente complete a norma
dell'articolo 6 si svolge secondo l'ordine di presentazione, fatte
salve quelle relative alle varianti in corso d'opera e quelle relative
alle opere di pubblico interesse indicate dai regolamenti edilizi.
4. Entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda,
o della documentazione integrativa ai sensi dell'art. 6, comma 3,
il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce
i pareri necessari, redige una dettagliata relazione contenente
la qualificazione tecnico - giuridica dell'intervento richiesto
e la propria valutazione di conformita' del progetto alle prescrizioni
urbanistiche ed edilizie e di conseguenza formula una motivata proposta
all'autorita' all'emanazione del provvedimento conclusivo.
5. Qualora i pareri necessari non siano stati resi entro il termine
di cui al comma 4, si prescinde da essi.
6. Il provvedimento definitivo e' rilasciato entro i quindici giorni
successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4.
7. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento
conclusivo, l'interessato puo', con atto trasmesso in plico raccomandato
con avviso di ricevimento, richiedere all'autorita' competente di
adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Decorso inutilmente anche il termine di cui il comma 7, l'interessato
puo' inoltrare istanza al difensore civico comunale, ove costituito,
ovvero al difensore civico regionale, il quale nomina, entro i quindici
giorni successivi, un commissario "ad acta" che nel termine di sessanta
giorni adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione
edilizia.
9. Gli oneri finanziari relativi all'attivita' del commissario di
cui al presente articolo sono a carico del comune.
10. Alle varianti alle concessioni edilizie si applicano le medesime
disposizioni previste per il rilascio delle concessioni. Per le
varianti in corso d'opera di cui all'articolo 39 sussiste esclusivamente
l'obbligo del progetto dell'opera cosi' come effettivamente realizzata
contestualmente agli adempimenti di cui all'articolo 11.
11. Per le opere ricadenti nell'ambito d'applicazione del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della Direttiva 92/57/CEE
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei
cantieri temporanei o mobili), l'efficacia della concessione edilizia
e' sospesa fino alla trasmissione all'AUSL competente della notifica
preliminare, ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto legislativo.
La notifica, oltre a contenere quanto disposto dall'Allegato III
al d.lgs 494/1996, da' atto dell'avvenuta redazione del piano di
sicurezza e di coordinamento, e, nei casi previsti, del piano generale
di sicurezza, ai sensi degli articoli 12 e 13 dello stesso decreto
legislativo.
ARTICOLO
8
(Procedure per il rilascio dell'autorizzazione edilizia)
1. L'autorizzazione edilizia e' rilasciata al
proprietario o a chi ne abbia titolo.
2. All'autorizzazione si applicano le procedure previste per la
concessione edilizia di cui all'art.7.
ARTICOLO
9
(Procedura per la denuncia di inizio dell'attivita')
1. Almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio
dei lavori, il proprietario, o chi ne abbia titolo, deve presentare
la denuncia dell'inizio dell'attivita', accompagnata da una dettagliata
relazione a firma di un progettista abilitato, nonche' dagli elaborati
progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da realizzare
agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti
edilizi vigenti, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e
di quelle igienico - sanitarie. In caso di richiesta di integrazioni
documentali ai sensi dell'art. 6, comma 3, il termine di cui al
presente comma decorre nuovamente per intero a partire dalla data
di presentazione, della documentazione integrativa.
2. Per le opere ricadenti nell'ambito d'applicazione del DLgs 494/1996,
nella denuncia e' contenuto l'impegno a comunicare al comune l'avvenuta
trasmissione all'AUSL della notifica preliminare di cui all'art.
11 dello stesso decreto legislativo, attestante anche la redazione
del piano di sicurezza e di coordinamento, e, nei casi previsti,
del piano generale di sicurezza, ai sensi degli articoli 12 e 13
del DLgs 494/1996. L'inosservanza di detti obblighi impedisce l'inizio
dei lavori.
3. Nel caso di varianti in corso d'opera la denuncia e' integrata
a cura dell'interessato con la descrizione delle variazioni apportate
al progetto depositato; all'integrazione della denuncia si applicano
le medesime disposizioni previste per la stessa denuncia. Per le
varianti in corso d'opera di cui all'articolo 39, sussiste esclusivamente
l'obbligo di cui all'articolo 7, comma 10.
4. La denuncia di inizio dell'attivita' consente l'esecuzione dei
relativi lavori entro il termine massimo di tre anni.
5. Ai fini della dichiarazione asseverata di cui al comma 1 e delle
integrazioni di cui al comma 2, il progettista assume la qualita'
di persona esercente un servizio di pubblica necessita' ai sensi
degli articoli 359 e 481 del codice penale. Il Comune, qualora entro
il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una
o piu' delle condizioni stabilite, notifica agli interessati l'ordine
motivato di non attuare le trasformazioni previste, e, nei casi
di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne da' contestuale
notizia all'autorita' giudiziaria ed al consiglio dell'ordine di
appartenenza.
6. L'esecuzione delle opere subordinate a denuncia di inizio dell'attivita'
e' sottoposta, ove non disposto diversamente dalla presente legge,
alla disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti
per le corrispondenti opere eseguite su rilascio della concessione
o della autorizzazione edilizia.
ARTICOLO
10
(Commissione edilizia - Norma di raccordo con la legge regionale
2 novembre 1979, n. 52)
1. Ai sensi della legge L. 27 dicembre 1997, n.
449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), art.
41, comma 1, il Comune puo' deliberare di istituire la Commissione
edilizia, determinando inoltre, ai sensi dell'art. 4, terzo comma,
del DL 5 ottobre 1993, n. 398 convertito dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti
a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti
in materia edilizia), i casi in cui la commissione non deve essere
sentita nel procedimento di rilascio della concessione edilizia.
2. Se il comune non istituisce la Commissione edilizia, le funzioni
attribuite alla Commissione edilizia integrata dalla legge regionale
2 novembre 1979, n. 52 (Sub-delega ai comuni delle funzioni amministrative
riguardanti la protezione delle bellezze naturali) sono svolte da
un collegio composto dai tre membri nominati dal Consiglio comunale,
ai sensi dell'art. 5, comma 1, della stessa legge. Il parere del
collegio, espresso a maggioranza, deve recare menzione dei voti
espressi e delle relative motivazioni. I compensi ai membri del
collegio sono determinati dal Comune in conformita' con gli altri
organismi di consulenza tecnica comunali.
ARTICOLO
11
(Ultimazione dei lavori. Certificato di conformita'. Certificato
di abitabilita' o agibilita'.
Inizio di esercizio di attivita' produttive)
1. Ad ultimazione dei lavori, un professionista
abilitato certifica la conformita' dell'opera al progetto presentato,
fermo restando quanto previsto dall'art. 16, quarto comma.
2. La certificazione di abitabilita' o di agibilita' delle unita'
immobiliari e' necessaria, oltre che per le nuove costruzioni, anche:
a) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione
edilizia o di ampliamento e che riguardino parti strutturali degli
edifici; b) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di restauro
o ristrutturazione edilizia o di ampliamento contestuali a mutamento
di destinazione d'uso.
3. Una volta ultimati i lavori, nei casi previsti dal comma 2, l'agibilita'
o abitabilita' dei locali e' attestata da un professionista abilitato
unitamente alla conformita' con il progetto e con le norme igienico-sanitarie.
L'abitabilita' o l'agibilita' decorrono dalla data in cui perviene
al comune l'attestazione.
4. Entro 180 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, il Comune,
tramite l'AUSL, puo' disporre ispezioni, anche a campione, al fine
di verificare i requisiti di abitabilita' e agibilita' delle costruzioni;
a tal fine le amministrazioni comunali attivano un sistema di informazione
periodica che consenta all'AUSL di svolgere compiutamente le proprie
competenze.
5. Per l'inizio di esercizio di un'attivita' produttiva resta fermo
quanto previsto dall'articolo 48 del DPR n. 303 del 1956 e dall'articolo
216 del Testo Unico delle leggi sanitarie, nel rispetto delle procedure
disciplinate dal DPR 447/1998. L'interessato, attraverso il Comune,
ovvero attraverso lo sportello unico istituito ai sensi dell'art.
24 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), puo' richiedere
alle strutture tecniche competenti in materia sanitaria ed ambientale
pareri preventivi sugli eventuali lavori edilizi all'avvio dei procedimenti
di cui al presente titolo.
TITOLO III
ATTRIBUZIONE AI COMUNI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE
COSTRUZIONI CON PARTICOLARI STRUTTURE E DISCIPLINA DEI CONTROLLI
SULLE COSTRUZIONI IN ZONE SOGGETTE AL RISCHIO SISMICO
ARTICOLO
12
(Attribuzione ai comuni delle funzioni relative alle costruzioni
di cui alle leggi 5 novembre 1971,
n. 1086 e 2 febbraio 1974, n. 64)
1. Le disposizioni di cui al presente titolo costituiscono
applicazione della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per
le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche),
relativamente alla disciplina dell'attivita' edilizia nelle zone
dichiarate sismiche ai sensi dell'articolo 3 della stessa legge
nonche' della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina
delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso
ed a struttura metallica).
2. Le funzioni attribuite agli uffici tecnici regionali in base
alle leggi 1086/1971 e 64/1974, sono attribuite ai comuni competenti
per territorio a far data dal quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione delle Istruzioni
Tecniche di cui all'articolo 13.
3. Sono inoltre attribuite ai comuni, a far data dallo stesso termine,
le funzioni del Presidente della Giunta regionale di cui all'art.
25 della legge 64/1974. Tali funzioni sono esercitate previo parere
degli uffici tecnici regionali competenti.
4. Gli uffici tecnici regionali restano competenti per le funzioni
tecniche relative ai controlli di cui all'articolo 16 e in attuazione
della legge 64/1974.
ARTICOLO
13
(Istruzioni tecniche regionali per i controlli sulle costruzioni
in zone soggette al rischio sismico)
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, il Consiglio regionale approva, su proposta della
Giunta regionale, apposite Istruzioni Tecniche per i controlli di
cui all'art. 16, al fine di disciplinare in particolare: a) la dimensione
del campione ai fini del controllo dei progetti depositati e delle
relative opere, nonche' i criteri e la frequenza del sorteggio,
che potra' essere articolato, sulla base delle valutazioni del rischio
sismico, anche a livello comunale ai fini della prevenzione dei
danni da terremoto; b) le modalita' di controllo per l'accertamento
di merito dei progetti sottoposti a controllo ivi compresi i controlli
sulle opere in corso; c) il contenuto ed i requisiti di completezza
degli elaborati progettuali, per i diversi tipi di intervento, fermi
restando gli obblighi previsti dalla normativa statale vigente;
d) le modalita' per la presentazione dei progetti; e) i criteri
e le procedure per la redazione e la tenuta del giornale dei lavori
di cui al comma 1 dell'articolo 15.
ARTICOLO
14
(Elaborati progettuali e deposito dei progetti)
1. Per le opere sottoposte alle disposizioni di
cui al presente titolo il progetto esecutivo e' corredato da una
dichiarazione nella quale il progettista assevera che: a) il progetto
e' stato redatto nel rispetto delle norme tecniche di cui alla legge
64/1974, comprensive dei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo
1 e 3 della citata legge; b) nel caso di interventi sugli edifici
esistenti, il progetto risulta classificato di adeguamento ovvero
di miglioramento in conformita' a quanto disposto dalle norme tecniche
di cui all'articolo 3 della legge 64/1974; c) gli elaborati progettuali
possiedono i requisiti di completezza di cui all'articolo 17 della
legge 64/1974, come specificati dalle Istruzioni Tecniche di cui
all'articolo 13 della presente legge; d) sono state rispettate le
speciali prescrizioni concernenti le strutture, eventualmente contenute
negli strumenti urbanistici, relative alla fattibilita' degli interventi.
Il proggettista, attraverso la dichiarazione, assume la qualita'
di persona esercente un servizio di pubblica necessita'.
2. Il progetto e la dichiarazione di cui al comma 1 sono depositati
presso il Comune: a) contestualmente alla domanda della concessione
edilizia di cui all'articolo 7, o dell'autorizzazione edilizia di
cui all'articolo 8, nelle aree per le quali non sia stata approvata
la carta della fattibilita', ovvero nelle aree classificate di fattibilita'
3 o 4; b) prima del ritiro della concessione o dell'autorizzazione
edilizia nelle aree diverse da quelle di cui alla lettera a); c)
contestualmente alla denuncia di inizio attivita' di cui all'articolo
9.
3. Nell'attestazione di avvenuto deposito il comune certifica anche
il rispetto dell'adempimento di cui al presente articolo.
4. Le varianti, ancorche' in in corso d'opera, che rispetto al progetto
originario modificano sostanzialmente gli effetti delle azioni sismiche
sulla struttura, sono subordinate ad un nuovo deposito prima dell'inizio
dei relativi lavori.
5. Per l'inizio dei lavori non e' necessaria l'autorizzazione di
cui all'articolo 18 della legge 64/1974.
ARTICOLO
15
(Realizzazione dei lavori)
1. Nei cantieri, dal giorno dell'inizio dei lavori
fino a quello della loro ultimazione, devono essere conservati gli
atti restituiti con vidimazione del Comune, datati e firmati anche
dal costruttore e dal direttore dei lavori nonche' un apposito giornale
dei lavori stessi.
2. Della conservazione e regolare tenuta dei predetti documenti,
che debbono essere sempre a disposizione dei pubblici ufficiali
incaricati dei controlli, e' responsabile il direttore dei lavori
che e' altresi' tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare
nelle fasi piu' importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.
3. Il direttore dei lavori, il costruttore e il committente, ciascuno
per la parte di propria competenza, hanno la responsabilita' della
rispondenza dell'opera realizzata al progetto nonche' alle sue eventuali
varianti, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione contenute
negli elaborati progettuali, della qualita' dei materiali impiegati
e della posa in opera degli elementi prefabbricati.
4. A lavori ultimati e' redatta dal direttore dei lavori, in duplice
copia, la relazione finale prevista dall'articolo 6 della legge
1086/1971, anche nel caso in cui siano state impiegate strutture
diverse da quelle in conglomerato cementizio armato o in metallo.
5. Detta relazione e' depositata, entro il termine di trenta giorni
dalla data di ultimazione dei lavori, presso il Comune che ne restituisce
copia con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
6. Per le opere in conglomerato cementizio armato a struttura metallica,
la denuncia dei lavori e la presentazione dei relativi progetti
nei modi e nei termini della presente legge, sono valide anche agli
effetti dell'articolo 4 della legge 1086/1971.
ARTICOLO
16
(Controlli e collaudi)
1. I controlli sono effettuati a campione secondo
le modalita' previste dalla normativa vigente e dalla deliberazione
consiliare di cui all'art. 13, fatto salvo quanto previsto dal secondo
comma del presente articolo e dall'art. 17, secondo comma.
2. I controlli possono essere motivatamente estesi a progetti non
rientranti nel campione, in ragione della loro rilevanza ai fini
della sicurezza.
3. Il collaudatore attesta, ai sensi della normativa vigente, la
conformita' del progetto e dell'opera alle prescrizioni antisismiche
di cui alla legge 64/1974 e alle prescrizioni relative alle opere
di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica di cui alla legge 1086/1971.
4. Per le opere di cui al presente titolo, il collaudatore rilascia
inoltre la certificazione di conformita' di cui all'art. 11, comma
1, e la certificazione di abitabilita' o agibilita' di cui all'art.
11, comma 3, fermi restando i controlli di cui al quarto comma del
medesimo articolo.
ARTICOLO
17
(Rilascio delle concessioni e autorizzazioni in sanatoria in zone
soggette al rischio sismico)
1. Ai fini dell'accertamento di conformita' per
il rilascio delle concessioni e autorizzazioni in sanatoria di cui
all'articolo 13 della legge 47/1985, gli adempimenti previsti dalle
leggi 1086/1971 e 64/1974, si intendono assolti tramite il deposito
della certificazione, da parte del progettista, del rispetto di
tutte le prescrizioni recate dalle leggi suddette, nonche' dal certificato
di collaudo ove richiesto ai sensi della normativa vigente.
2. Le opere di cui al presente articolo sono escluse dal campionamento
di cui all'art. 16 e sono tutte obbligatoriamente assoggettate al
controllo.
3. Restano ferme le sanzioni previste dalle leggi 1086/1971, 64/1974
e 47/1985.
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