LEGGE REGIONALE 14 ottobre 1999, n. 52
ARTICOLO 1 (Contenuti e finalita')
1. La presente legge:
a) individua le trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette
a concessione edilizia in applicazione della legge 28 gennaio 1977
n. 10 (Norme per la edificabilita' dei suoli), definendo i procedimenti
per ottenere la concessione stessa;
b) disciplina le modalita' di attestazione della conformita' con
le vigenti norme urbanistico edilizie e di tutela delle altre opere
ed interventi non soggetti alla concessione di cui alla lettera
a);
c) disciplina i controlli sulle costruzioni soggette al rischio
sismico in applicazione della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti
per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche);
d) disciplina i contributi relativi agli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria ed al costo di costruzione da corrispondere
al Comune;
e) definisce, secondo i principi contenuti nel titolo I della legge
28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita'
urbanistico/edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie) le sanzioni amministrative per gli abusi edilizi;
f) detta norme per la riunificazione dei parametri urbanistici ed
edilizi.
2. La presente legge e' finalizzata all'applicazione dei principi
di efficienza e di trasparenza nei procedimenti amministrativi,
al perseguimento contestuale del servizio al singolo cittadino e
della tutela degli interessi pubblici e collettivi.
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