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Progett@-casa - Legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 1999, n. 52

ARTICOLO 1 (Contenuti e finalita')

1. La presente legge:
a) individua le trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a concessione edilizia in applicazione della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (Norme per la edificabilita' dei suoli), definendo i procedimenti per ottenere la concessione stessa;
b) disciplina le modalita' di attestazione della conformita' con le vigenti norme urbanistico edilizie e di tutela delle altre opere ed interventi non soggetti alla concessione di cui alla lettera a);
c) disciplina i controlli sulle costruzioni soggette al rischio sismico in applicazione della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche);
d) disciplina i contributi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione da corrispondere al Comune;
e) definisce, secondo i principi contenuti nel titolo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico/edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) le sanzioni amministrative per gli abusi edilizi;
f) detta norme per la riunificazione dei parametri urbanistici ed edilizi.
2. La presente legge e' finalizzata all'applicazione dei principi di efficienza e di trasparenza nei procedimenti amministrativi, al perseguimento contestuale del servizio al singolo cittadino e della tutela degli interessi pubblici e collettivi.

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