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Titolo V FINANZIAMENTO
DEL PIANO DECENNALE
Art. 35. FINANZIAMENTO PER L'EDILIZIA SOVVENZIONATA
1. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo
comma, lettere a) e c) dell'art. 1 della presente legge, è
autorizzata per il quadriennio 1978, 1979, 1980 e 1981 l'assegnazione
agli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché
ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
esistente, della somma di lire 3.500 miliardi, alla cui copertura
si provvede mediante:
a) i proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere
b) e c) dell'art. 10 della legge 14-2-1963, n. 60, degli anni 1979,
1980 e 1981, che a tal fine sono prorogati al 31 dicembre 1987;
b) i rientri, gli interessi, le rate di ammortamento, nonché
le altre entrate derivanti dall'impiego dei fondi di cui all'art.
5 della legge 22-10-1971, n. 865, all'art. 1 della legge 27-5-1975,
n. 166, all'art. 4 del decreto legge 13-8-1975, n. 376, convertito
in legge 16-10-1975, n. 492, ed agli artt. 16 e 25 della legge 8-8-1977,
n. 513, relativi agli anni 1979, 1980 e 1981;
c) l'apporto dello Stato di lire 1.500 miliardi. Detta somma sarà
iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1979, di lire 500
miliardi nell'anno 1980 e di lire 700 miliardi nell'anno 1981.
2. Gli eventuali maggiori introiti rispetto al programma finanziato
ai sensi del precedente comma derivanti dai proventi e rientri di
cui alle lettere a) e b) sono destinati a far fronte ai maggiori
oneri derivanti dalla realizzazione di programmi finanziati ai sensi
dello stesso comma e, per la parte eccedente a nuovi programmi costruttivi.
3. Per gli anni successivi al 1981, alla realizzazione del piano
decennale si provvede con la legge di approvazione del bilancio
dello Stato.
4. Gli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi e
i comuni, sono autorizzati ad assumere impegni fino alla concorrenza
dell'importo loro assegnato nel programma regionale di localizzazione
ed a provvedere immediatamente a tutte le operazioni relative all'acquisizione
delle aree ed all'appalto delle opere da localizzare.
5. La somministrazione dei fondi agli Istituti autonomi per le case
popolari e loro consorzi e ai comuni è disposta in relazione
ai pagamenti da effettuare in base all'andamento dei lavori.
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Art. 36. FINANZIAMENTO PER L'EDILIZIA CONVENZIONATA-AGEVOLATA
1. Per la concessione di contributi agli interventi di edilizia
residenziale fruenti di mutuo agevolato previsto dal precedente
art. 16 è autorizzato in ciascuno degli anni finanziari 1978,
1979, 1980 e 1981, il limite di impegno di lire 70 miliardi.
2. I contributi di cui al primo comma sono destinati, altresì
alla corresponsione agli istituti di credito mutuanti di contributi
in misura tale che gli interessi di preammortamento sulle erogazioni
effettuate in corso d'opera non gravino sul mutuatario in misura
superiore a quella dovuta ai sensi del precedente art. 18.
3. I limiti di impegno autorizzati dal presente articolo sono iscritti
nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici e corrisposti annualmente
alla Cassa depositi e prestiti ai sensi della lettera d) del precedente
art. 13.
4. All'onere di lire 70 miliardi derivante dall'applicazione del
presente articolo per l'anno finanziario 1978 si provvede mediante
corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 37. FINANZIAMENTO PER L'EDILIZIA RURALE
1. Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi
di cui al precedente art. 26 è autorizzato, per l'anno finanziario
1978, un limite di impegno di lire 30 miliardi, che sarà
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici per l'anno finanziario medesimo.
2. All'onere relativo all'anno finanziario 1978 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo
9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per l'anno finanziario medesimo.
3. All'onere relativo agli anni dal 1979 al 1987 si provvede mediante
corrispondenti riduzioni delle autorizzazioni di spesa recate dalla
legge 27-12-1977, n. 984. Le riduzioni stesse saranno stabilite
dal Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare
secondo la procedura prevista dal sesto comma dell'art. 17 della
predetta legge.
4. Per il quinquennio 1988-1992 al relativo onere sarà provveduto
annualmente nell'ambito delle disponibilità del bilancio
dello Stato.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 38. COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI DI
EDILIZIA CONVENZIONATA-AGEVOLATA PER L'ANNO FINANZIARIO 1977
1. E' autorizzato per l'anno finanziario 1977 il limite di impegno
di lire 20 miliardi da destinare, a cura delle regioni, al completamento
di iniziative in corso, di ammontare unitario tale da consentire
la realizzazione di programmi funzionali.
2. I fondi non utilizzati ai sensi del comma precedente e non impegnati
entro il 31 marzo 1979 sono portati in aumento dei limiti di impegno
autorizzati dall'art. 36.
3. Per i programmi costruttivi fruenti dei contributi previsti dai
commi precedenti, si applicano le norme della presente legge per
quanto riguarda l'assegnazione delle abitazioni e la determinazione
dei contributi. Nel caso in cui si tratti di completamento di iniziative
edilizie, i cui lavori siano iniziati anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge, non si applicano le norme
di cui all'ultimo comma dell'art. 16 ed all'art. 43.
4. All'onere di 20 miliardi di lire derivante dall'applicazione
del presente articolo per ciascuno degli anni finanziari 1977 e
1978 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti
iscritti al capitolo 9001 degli stati di previsione della spesa
del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 39. ACCREDITO DEI FONDI ALLE PROVINCE
DI TRENTO E BOLZANO
1. Per le province autonome di Trento e Bolzano, aventi competenza
esclusiva in materia di edilizia comunque sovvenzionata, totalmente
o parzialmente, con finanziamenti a carattere pubblico, il Ministro
dei lavori pubblici, d'intesa con il presidente della giunta provinciale,
integra ed accredita le quote dei finanziamenti previsti dalla presente
legge, proporzionalmente alle entrate in copertura, da devolvere
a ciascuna provincia autonoma in base a parametri indicati dall'art.
78 del decreto del Presidente della Repubblica 31-8-1972, n. 670.
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Art. 40. INCREMENTO DEL FONDO PER MUTUI
AI COMUNI PER L'ACQUISIZIONE DELLE AREE E PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE
1. Il fondo speciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti
ai sensi dell'art. 45 della legge 22-10-1971, n. 865, modificato
dall'art. 7 della legge 27-5-1975, n. 166, è ulteriormente
elevato a lire 700 miliardi. A tal fine, il tesoro dello Stato è
autorizzato ad apportare alla Cassa depositi e prestiti la somma
di lire 180 miliardi. Detta somma sarà iscritta nello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di
lire 60 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e
1981.
2. Per la concessione dei mutui si applicano le disposizioni di
cui agli artt. 9 e 9-bis del decreto legge 13-8-1975, n. 376, convertito
nella legge 16-10-1975, n. 492. Il termine per la trasmissione delle
domande dei comuni, previsto dal primo comma del citato art. 9,
decorre dalla data di approvazione del programma di localizzazione
degli interventi.
3.Con la legge di approvazione del bilancio per ciascuno degli anni
finanziari dal 1979 al 1981, è stabilita la quota parte degli
stanziamenti di cui al primo comma, che sarà coperta con
operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro del tesoro
è autorizzato ad effettuare alle condizioni e con le modalità
che saranno, con la stessa legge di bilancio, di volta in volta
stabilite.
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Titolo VI NORME FINALI E
TRANSITORIE
Art. 41. PRIMA FORMULAZIONE DEL PIANO E DEL
PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE
1. In sede di prima applicazione ed entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, le disponibilità finanziarie
imputabili al biennio 1978-1979 sono ripartite tra le regioni dal
Comitato per l'edilizia residenziale secondo le proporzioni desumibili
dalla tabella A allegata alla legge 8-8-1977 n. 513, per quanto
riguarda l'edilizia sovvenzionata nonché tra le regioni
e tra le categorie di operatori secondo i criteri di cui all'art.
9 della legge 27-5-1975, n. 166, per quanto riguarda i fondi per
l'edilizia convenzionata e agevolata.
2. Il Comitato per l'edilizia residenziale, nell'effettuare la ripartizione
dei fondi, accantonerà le riserve di cui alla lettera f)
dell'art. 2 ed alla lettera q) dell'art. 3 della presente legge.
3. Le regioni, entro il limite di tempo fissato dal precedente art.
9, n.5), provvedono alla localizzazione dei fondi ad esse attribuiti,
alla destinazione degli stessi per settori di intervento ed alla
scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi
di edilizia convenzionata e agevolata, dandone immediata comunicazione
ai comuni.
4. I programmi di edilizia sovvenzionata finanziati con le disponibilità
di cui al precedente primo comma devono pervenire alla fase di consegna
dei lavori ed apertura del cantiere entro quattordici mesi dalla
comunicazione regionale della relativa localizzazione.
5. I programmi di edilizia convenzionata e agevolata, finanziati
con le disponibilità di cui al precedente primo comma, devono
pervenire alla fase di inizio dei lavori e alla stipula del contratto
condizionato di mutuo o alla concessione del contributo entro quattordici
mesi dalla comunicazione regionale di localizzazione e di scelta
dei soggetti.
6. L'assegnazione dei fondi destinati ad interventi per i quali
non siano rispettati i termini di cui ai precedenti quarto e quinto
comma è revocata e le disponibilità conseguenti sono
utilizzate in sede di ripartizione dei fondi relativi al biennio
successivo.
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Art. 42. NORME TECNICHE
Il Comitato per l'edilizia residenziale, entro un anno dall' entrata
in vigore della presente legge provvede alla formulazione delle
norme tecniche nazionali, tra le quali devono essere compresi:
1) i criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali
per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico
e produttivo;
2) il regolamento per la formazione, l'aggiornamento ed il coordinamento
delle norme tecniche regionali.
2. Nel biennio successivo le regioni dovranno provvedere all'emanazione
delle norme tecniche regionali per la progettazione l'esecuzione
e il collaudo delle costruzioni.
3. Le norme previste dal presente articolo devono essere finalizzate
alla riduzione dei costi di costruzione.
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Art. 43. CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI
EDIFICI E DELLE ABITAZIONI
1. In sede di prima applicazione e fino all'emanazione delle norme
di cui al precedente art. 42, gli edifici residenziali che comprendono
abitazioni fruenti di contributo dello Stato ai sensi della presente
legge devono avere le seguenti caratteristiche:
a) altezza virtuale non superiore a metri 4,50, calcolata come rapporto
tra i metri cubi totali vuoto per pieno dell'edificio e la somma
delle superfici utili abitabili delle abitazioni;
b) altezza netta delle abitazioni e dei loro vani accessori, misurata
tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze
previste da vigenti regolamenti edilizi, non superiore a metri 2,70
per gli ambienti abitativi e, per i vani accessori, non inferiore
a metri 2,40.
2. Per l'edilizia residenziale, anche non fruente di contributi
pubblici, sono consentite:
a) la installazione nelle abitazioni dei servizi igienici e la realizzazione
nei fabbricati di scale, in ambienti non direttamente aerati, alle
condizioni previste negli artt. 18 e 19 della legge 27-5-1975, n.
166;
b) altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori delle
abitazioni, misurate tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali
inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non inferiori
a metri 2,70, per gli ambienti abitativi, e metri 2,40 per i vani
accessori.
3. Le norme previste dal presente articolo prevalgono sulle disposizioni
dei regolamenti edilizi vigenti.
4. L'applicazione delle norme previste dal presente articolo non
deve comportare aumenti nelle densità abitative consentite
dagli strumenti urbanistici vigenti, n nelle superfici coperte
derivanti dagli indici volumetrici di utilizzazione delle aree previste
dagli stessi strumenti urbanistici.
5. L'osservanza delle norme previste dal precedente primo comma
e dall'ultimo comma dell'art. 16, deve risultare esplicitamente
nel parere della commissione comunale edilizia e deve essere richiamata
nella concessione a costruire rilasciata dal comune ai sensi della
legge 28-1-1977, n. 10.
6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quella
contenuta nella lettera a) del secondo comma, non si applicano per
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
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