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Progett@-casa - Legge 457/78 Interventi edilizi

 

Titolo V FINANZIAMENTO DEL PIANO DECENNALE

Art. 35. FINANZIAMENTO PER L'EDILIZIA SOVVENZIONATA
1. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma, lettere a) e c) dell'art. 1 della presente legge, è autorizzata per il quadriennio 1978, 1979, 1980 e 1981 l'assegnazione agli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché‚ ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, della somma di lire 3.500 miliardi, alla cui copertura si provvede mediante:
a) i proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere b) e c) dell'art. 10 della legge 14-2-1963, n. 60, degli anni 1979, 1980 e 1981, che a tal fine sono prorogati al 31 dicembre 1987;
b) i rientri, gli interessi, le rate di ammortamento, nonché‚ le altre entrate derivanti dall'impiego dei fondi di cui all'art. 5 della legge 22-10-1971, n. 865, all'art. 1 della legge 27-5-1975, n. 166, all'art. 4 del decreto legge 13-8-1975, n. 376, convertito in legge 16-10-1975, n. 492, ed agli artt. 16 e 25 della legge 8-8-1977, n. 513, relativi agli anni 1979, 1980 e 1981;
c) l'apporto dello Stato di lire 1.500 miliardi. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1979, di lire 500 miliardi nell'anno 1980 e di lire 700 miliardi nell'anno 1981.
2. Gli eventuali maggiori introiti rispetto al programma finanziato ai sensi del precedente comma derivanti dai proventi e rientri di cui alle lettere a) e b) sono destinati a far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di programmi finanziati ai sensi dello stesso comma e, per la parte eccedente a nuovi programmi costruttivi.
3. Per gli anni successivi al 1981, alla realizzazione del piano decennale si provvede con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.
4. Gli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi e i comuni, sono autorizzati ad assumere impegni fino alla concorrenza dell'importo loro assegnato nel programma regionale di localizzazione ed a provvedere immediatamente a tutte le operazioni relative all'acquisizione delle aree ed all'appalto delle opere da localizzare.
5. La somministrazione dei fondi agli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi e ai comuni è disposta in relazione ai pagamenti da effettuare in base all'andamento dei lavori.

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Art. 36. FINANZIAMENTO PER L'EDILIZIA CONVENZIONATA-AGEVOLATA
1. Per la concessione di contributi agli interventi di edilizia residenziale fruenti di mutuo agevolato previsto dal precedente art. 16 è autorizzato in ciascuno degli anni finanziari 1978, 1979, 1980 e 1981, il limite di impegno di lire 70 miliardi.
2. I contributi di cui al primo comma sono destinati, altresì alla corresponsione agli istituti di credito mutuanti di contributi in misura tale che gli interessi di preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso d'opera non gravino sul mutuatario in misura superiore a quella dovuta ai sensi del precedente art. 18.
3. I limiti di impegno autorizzati dal presente articolo sono iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici e corrisposti annualmente alla Cassa depositi e prestiti ai sensi della lettera d) del precedente art. 13.
4. All'onere di lire 70 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo per l'anno finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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Art. 37. FINANZIAMENTO PER L'EDILIZIA RURALE
1. Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente art. 26 è autorizzato, per l'anno finanziario 1978, un limite di impegno di lire 30 miliardi, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario medesimo.
2. All'onere relativo all'anno finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
3. All'onere relativo agli anni dal 1979 al 1987 si provvede mediante corrispondenti riduzioni delle autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27-12-1977, n. 984. Le riduzioni stesse saranno stabilite dal Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare secondo la procedura prevista dal sesto comma dell'art. 17 della predetta legge.
4. Per il quinquennio 1988-1992 al relativo onere sarà provveduto annualmente nell'ambito delle disponibilità del bilancio dello Stato.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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Art. 38. COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI DI EDILIZIA CONVENZIONATA-AGEVOLATA PER L'ANNO FINANZIARIO 1977
1. E' autorizzato per l'anno finanziario 1977 il limite di impegno di lire 20 miliardi da destinare, a cura delle regioni, al completamento di iniziative in corso, di ammontare unitario tale da consentire la realizzazione di programmi funzionali.
2. I fondi non utilizzati ai sensi del comma precedente e non impegnati entro il 31 marzo 1979 sono portati in aumento dei limiti di impegno autorizzati dall'art. 36.
3. Per i programmi costruttivi fruenti dei contributi previsti dai commi precedenti, si applicano le norme della presente legge per quanto riguarda l'assegnazione delle abitazioni e la determinazione dei contributi. Nel caso in cui si tratti di completamento di iniziative edilizie, i cui lavori siano iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 16 ed all'art. 43.
4. All'onere di 20 miliardi di lire derivante dall'applicazione del presente articolo per ciascuno degli anni finanziari 1977 e 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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Art. 39. ACCREDITO DEI FONDI ALLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO
1. Per le province autonome di Trento e Bolzano, aventi competenza esclusiva in materia di edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, con finanziamenti a carattere pubblico, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il presidente della giunta provinciale, integra ed accredita le quote dei finanziamenti previsti dalla presente legge, proporzionalmente alle entrate in copertura, da devolvere a ciascuna provincia autonoma in base a parametri indicati dall'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31-8-1972, n. 670.

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Art. 40. INCREMENTO DEL FONDO PER MUTUI AI COMUNI PER L'ACQUISIZIONE DELLE AREE E PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE
1. Il fondo speciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 45 della legge 22-10-1971, n. 865, modificato dall'art. 7 della legge 27-5-1975, n. 166, è ulteriormente elevato a lire 700 miliardi. A tal fine, il tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 180 miliardi. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1979, 1980 e 1981.
2. Per la concessione dei mutui si applicano le disposizioni di cui agli artt. 9 e 9-bis del decreto legge 13-8-1975, n. 376, convertito nella legge 16-10-1975, n. 492. Il termine per la trasmissione delle domande dei comuni, previsto dal primo comma del citato art. 9, decorre dalla data di approvazione del programma di localizzazione degli interventi.
3.Con la legge di approvazione del bilancio per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1981, è stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al primo comma, che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e con le modalità che saranno, con la stessa legge di bilancio, di volta in volta stabilite.

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Titolo VI NORME FINALI E TRANSITORIE


Art. 41. PRIMA FORMULAZIONE DEL PIANO E DEL PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE
1. In sede di prima applicazione ed entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disponibilità finanziarie imputabili al biennio 1978-1979 sono ripartite tra le regioni dal Comitato per l'edilizia residenziale secondo le proporzioni desumibili dalla tabella A allegata alla legge 8-8-1977 n. 513, per quanto riguarda l'edilizia sovvenzionata nonché‚ tra le regioni e tra le categorie di operatori secondo i criteri di cui all'art. 9 della legge 27-5-1975, n. 166, per quanto riguarda i fondi per l'edilizia convenzionata e agevolata.
2. Il Comitato per l'edilizia residenziale, nell'effettuare la ripartizione dei fondi, accantonerà le riserve di cui alla lettera f) dell'art. 2 ed alla lettera q) dell'art. 3 della presente legge.
3. Le regioni, entro il limite di tempo fissato dal precedente art. 9, n.5), provvedono alla localizzazione dei fondi ad esse attribuiti, alla destinazione degli stessi per settori di intervento ed alla scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia convenzionata e agevolata, dandone immediata comunicazione ai comuni.
4. I programmi di edilizia sovvenzionata finanziati con le disponibilità di cui al precedente primo comma devono pervenire alla fase di consegna dei lavori ed apertura del cantiere entro quattordici mesi dalla comunicazione regionale della relativa localizzazione.
5. I programmi di edilizia convenzionata e agevolata, finanziati con le disponibilità di cui al precedente primo comma, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori e alla stipula del contratto condizionato di mutuo o alla concessione del contributo entro quattordici mesi dalla comunicazione regionale di localizzazione e di scelta dei soggetti.
6. L'assegnazione dei fondi destinati ad interventi per i quali non siano rispettati i termini di cui ai precedenti quarto e quinto comma è revocata e le disponibilità conseguenti sono utilizzate in sede di ripartizione dei fondi relativi al biennio successivo.

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Art. 42. NORME TECNICHE
Il Comitato per l'edilizia residenziale, entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge provvede alla formulazione delle norme tecniche nazionali, tra le quali devono essere compresi:
1) i criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali per la realizzazione di esigenze unitarie di ordine tecnologico e produttivo;
2) il regolamento per la formazione, l'aggiornamento ed il coordinamento delle norme tecniche regionali.
2. Nel biennio successivo le regioni dovranno provvedere all'emanazione delle norme tecniche regionali per la progettazione l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni.
3. Le norme previste dal presente articolo devono essere finalizzate alla riduzione dei costi di costruzione.

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Art. 43. CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI EDIFICI E DELLE ABITAZIONI
1. In sede di prima applicazione e fino all'emanazione delle norme di cui al precedente art. 42, gli edifici residenziali che comprendono abitazioni fruenti di contributo dello Stato ai sensi della presente legge devono avere le seguenti caratteristiche:
a) altezza virtuale non superiore a metri 4,50, calcolata come rapporto tra i metri cubi totali vuoto per pieno dell'edificio e la somma delle superfici utili abitabili delle abitazioni;
b) altezza netta delle abitazioni e dei loro vani accessori, misurata tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non superiore a metri 2,70 per gli ambienti abitativi e, per i vani accessori, non inferiore a metri 2,40.
2. Per l'edilizia residenziale, anche non fruente di contributi pubblici, sono consentite:
a) la installazione nelle abitazioni dei servizi igienici e la realizzazione nei fabbricati di scale, in ambienti non direttamente aerati, alle condizioni previste negli artt. 18 e 19 della legge 27-5-1975, n. 166;
b) altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori delle abitazioni, misurate tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non inferiori a metri 2,70, per gli ambienti abitativi, e metri 2,40 per i vani accessori.
3. Le norme previste dal presente articolo prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti.
4. L'applicazione delle norme previste dal presente articolo non deve comportare aumenti nelle densità abitative consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, n‚ nelle superfici coperte derivanti dagli indici volumetrici di utilizzazione delle aree previste dagli stessi strumenti urbanistici.
5. L'osservanza delle norme previste dal precedente primo comma e dall'ultimo comma dell'art. 16, deve risultare esplicitamente nel parere della commissione comunale edilizia e deve essere richiamata nella concessione a costruire rilasciata dal comune ai sensi della legge 28-1-1977, n. 10.
6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quella contenuta nella lettera a) del secondo comma, non si applicano per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

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