Titlolo.gif
appartamento_vacanza_gran_canaria_isole_canarie_holiday_canary_island

Progett@-casa
 
- Indice
- Visure catastali
   Cosa sono?
   Richiedi on-line
- Successione
- ICI
REGOLARIZZAZIONE CATASTALE
ACCATASTAMENTO FABBRICATI
6
- Agevolazioni fiscali 36%
- Gli interventi edilizi
- La conformità urbanistica
- Condono edilizio 2004
- Quando e perché la sicurezza   sui cantieri
- Guida alla casa sicura
- Il compromesso
- L'atto di compravendita
- Il contratto di locazione
- Il mutuo
- Leggi sulla Compravendita
- Le tasse sulle compravendite
   Per chi compra
   Per chi vende
- Il condominio
- L'assemblea condominiale
- L'amministratore
- La ripartizione delle spese
- Il regolamento di condominio
- La tabella millesimale
- Adeguamento dei condomini
- Download condominio
- Codice civile
- Condono Edilizio 47/85
- Art. 32 D.L. 30 settembre
  
2003 n°269
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
  Testo unico sull'edilizia
  "SUPERDIA"

- Testo unico sulle successioni
- Legge 457/78 Interventi
  edilizi

- L.R. 52/99 - Toscana
- Attività commerciali
- D.Lgs 494/96 e 528/99
  sicurezza sui cantieri
Iscriviti ala mailing list
  Non ha cadenza temporale precisa, verrà emessa soltanto quando verranno varate nuove agevolazioni, leggi, regolamenti ed altro, inerente il mondo della casa
- Professionisti in rete
- Aziende in rete
- Aliquote ici
- L'arredamento
- I NOSTRI PROGETTI
- Annunci casa
- Glossario
- Cerca su Progett@-casa
- per la pubblicità

 

 

 
Progett@-casa - Legge 457/78 Interventi edilizi

 

Art. 20. LIMITI DI REDDITO PER L'ACCESSO AI MUTUI AGEVOLATI E RELATIVI TASSI
1. I limiti massimi di reddito per l'accesso ai mutui agevolati, di cui alla presente legge, da destinare all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento o al riattamento di un'abitazione e quelli per l'assegnazione di un'abitazione fruente di mutuo agevolato, sono fissate:
a) per gli assegnatari di abitazioni costruite da enti pubblici e destinate ad essere cedute in proprietà; per i soci di cooperative edilizie a proprietà individuale o loro consorzi; per gli acquirenti di abitazioni realizzate da imprese di costruzione o loro consorzi e per i privati:
1) in lire 6.000.000 con mutui al tasso del 4,5 per cento;
2) in lire 8.000.000 con mutui al tasso del 6,50 per cento;
3) in lire 10.000.000 con mutui al tasso del 9 per cento;
b) per gli assegnatari di abitazioni costruite da comuni o da istituti autonomi per le case popolari, destinate ad essere date in locazione, e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa o loro consorzi che usufruiscono di mutui al tasso del 3 per cento, in lire 6.000.000.
2. I limiti di reddito ed i tassi anzidetti sono soggetti a revisione biennale ai sensi della lettera o) dell'art..
3. Ai fini della determinazione dell'onere a carico del mutuatario si tiene conto del reddito complessivo familiare quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare prima dell'assegnazione o dell'acquisto dell'alloggio ovvero, nel caso di alloggi costruiti da privati, prima dell'atto di liquidazione finale del mutuo.

indietro

Art. 21. MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO
1. Ai fini dell'acquisizione dei benefici previsti dal presente titolo nonché‚ ai fini dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione di graduatorie degli aventi diritto il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di lire 1 milione per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento.
2. Per il requisito della residenza si applica quanto disposto dall'art. 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30-12-1972, n. 1035.

indietro

Art. 22. LIMITI DI REDDITO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE ABITAZIONI DEGLI I.A.C.P.
1. Il limite di reddito per l'assegnazione in locazione delle abitazioni realizzate dagli istituti autonomi per le case popolari ai sensi del precedente art. 1 lettera a), nonché‚ ai sensi dell'art. 2, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 30-12-1972, n. 1035, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in lire 7.000.000.
2. Al limite di cui al comma precedente si applicano le disposizioni del primo comma del precedente art. 21.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assegnazioni da effettuare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30-12-1972, n. 1035, relativamente a bandi di concorso pubblicati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

indietro

Art. 23. DECADENZA DAL CONTRIBUTO DELLO STATO
1. Qualora il socio di cooperativa edilizia o l'acquirente di impresa di costruzioni ovvero il privato risultino essere in possesso, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 20 ed alle condizioni previste dal precedente art. 18, di un reddito superiore a quello determinato sulla base del precedente art. 21, hanno diritto a conservare l'abitazione. In tal caso il contributo dello Stato concesso sul programma costruttivo ovvero sull'abitazione realizzata dal privato viene rispettivamente ridotto in misura corrispondente ovvero annullato e gli interessati sono tenuti a rimborsare allo Stato l'ammontare dei contributi già corrisposti agli istituti mutuanti anche sugli interessi di preammortamento.

indietro

Art. 24. ABITAZIONI REALIZZATE CON LEGGI ANTERIORI
1. Per l'acquisto o per l'assegnazione di abitazioni comprese in programmi di edilizia agevolata o convenzionata ovvero realizzate da cooperative edilizie fruenti di contributo comunque a carico dello Stato, finanziate con leggi anteriori alla presente, restano fermi i requisiti e le procedure in esse stabilite.
2. Per gli acquirenti e per gli assegnatari che superano i limiti di reddito stabiliti da leggi precedenti, si applicano le modalità di determinazione del reddito previste dall'art. 21 con l'applicazione, nel caso in cui rientrino entro i nuovi limiti massimi previsti, del tasso del 9 per cento non soggetto a revisione biennale. Il nuovo tasso è applicabile dalla prima rata semestrale con scadenza immediantamente successiva all'accollo della quota di mutuo individuale da parte dell'acquirente o assegnatario
3. Il diritto previsto dal precedente art. 23 si estende, con le modalità ivi previste, anche alle abitazioni fruenti di contributi stanziati da leggi precedenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora effettuato il frazionamento del mutuo.
4. Per il requisito della residenza si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 21.

indietro

Art. 25. PRINCIPI PER LA LEGISLAZIONE REGIONALE RELATIVA ALLA INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI EDILIZI
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono a disciplinare legislativamente il procedimento di scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata secondo i seguenti criteri:
1) i bandi di concorso devono riferirsi ad ambiti territoriali determinati, comprendere tutte le previsioni del progetto biennale, e indicare le caratteristiche e la consistenza dei singoli interventi programmati;
2) i concorsi devono essere banditi distintamente per ciascuna categoria di operatori e prevedere criteri oggettivi di scelta e a parità di condizione il ricorso al sorteggio;
3) le cooperative, all'atto della presentazione delle domande per ciascun programma di intervento, devono presentare l'elenco dei soci prenotatari in numero non eccedente quello delle abitazioni da realizzare aumentato in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento per le sostituzioni necessarie in sede di assegnazione.
2. La quota di riserva deve indicare l'ordine di priorità. Qualora detta riserva venga esaurita, per l'assegnazione delle abitazioni disponibili si procederà a sorteggio fra tutti i soci della cooperativa iscritti al momento del bando e, in assenza, tra tutti i soci delle cooperative che hanno partecipato al concorso per lo stesso ambito territoriale.

indietro

Art. 26. EDILIZIA RURALE
1. Al fine di migliorare le condizioni di vita nelle campagne, è concesso un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui e sugli interessi di preammortamento concessi dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio o dagli istituti e dalle sezioni di credito agrario di miglioramento anche in deroga alle norme legislative e statutarie che ne regolano l'attività, per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali ad uso di abitazione di coltivatori diretti, proprietari o affittuari, mezzadri o coloni e di imprenditori a titolo principale, a condizione che gli stessi vi risiedano da almeno cinque anni, esercitando l'attività agricola e a condizione che nessun membro convivente del nucleo familiare abbia altra abitazione rurale in proprietà nel territorio comunale o nei comuni contermini e che il reddito complessivo del nucleo familiare, determinato ai sensi del precedente art. 20, non sia superiore a lire 10 milioni. I benefici predetti sono attribuiti secondo le priorità stabilite dalle leggi regionali.
2. Tali mutui di durata massima quindicennale, oltre al periodo di preammortamento, sono concessi dagli istituti predetti per un importo massimo di lire 24 milioni.
3. Il concorso nel pagamento degli interessi previsto dal primo comma viene concesso agli istituti di credito per consentire loro di praticare, a favore dei mutuatari, sia nel periodo di preammortamento sia nel periodo di ammortamento, i tassi agevolati stabiliti nel successivo comma e viene determinato nella misura pari alla differenza tra le rate di preammortamento e ammortamento, calcolate al tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro, e le rate di preammortamento e ammortamento calcolate al tasso agevolato.
4. I tassi agevolati sono stabiliti nella misura del 6 per cento per i coltivatori diretti e dell'8 per cento per gli imprenditori agricoli a titolo principale, ridotti rispettivamente al 4 e al 6 per cento per i territori di cui alla legge 3-12-1971, n. 1102, e successive modificazioni e integrazioni.
5. Il Comitato per l'edilizia residenziale sulla base delle direttive emesse ai sensi degli artt. 2 e 3 della presente legge provvede al riparto tra le regioni dei fondi destinati agli interventi previsti dal presente articolo nonchè alla determinazione della quota da destinare all'ampliamento ed al riattamento delle abitazioni.

indietro

Titolo IV NORME GENERALI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO ESISTENTE

Art. 27. INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
1. I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonchè edifici da destinare ad attrezzature.
2. Le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento urbanistico generale ovvero, per i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ne sono dotati, con deliberazione del consiglio comunale sottoposta al controllo di cui all'art. 59 della legge 10-2-1953, n. 62.
3. Nell'ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente comma o successivamente con le stesse modalità di approvazione, possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo art. 28.
4. Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici generali. Ove gli strumenti urbanistici generali subordinino il rilascio della concessione alla formazione degli strumenti attuativi, ovvero nell'ambito delle zone destinate a servizi i cui vincoli risultano scaduti, sono sempre consentiti, in attesa di tali strumenti urbanistici attuativi, gli interventi previsti dalle lettere a), b), c e d) del primo comma dell'art.31 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Inoltre sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 31 che riguardino globalmente uno o più edifici anche se modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti purchè il concessionario si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28-1-1977, n. 10, e successive modificazioni.

indietro