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Art. 20. LIMITI DI REDDITO PER L'ACCESSO
AI MUTUI AGEVOLATI E RELATIVI TASSI
1. I limiti massimi di reddito per l'accesso ai mutui agevolati,
di cui alla presente legge, da destinare all'acquisto, alla costruzione,
all'ampliamento o al riattamento di un'abitazione e quelli per l'assegnazione
di un'abitazione fruente di mutuo agevolato, sono fissate:
a) per gli assegnatari di abitazioni costruite da enti pubblici
e destinate ad essere cedute in proprietà; per i soci di
cooperative edilizie a proprietà individuale o loro consorzi;
per gli acquirenti di abitazioni realizzate da imprese di costruzione
o loro consorzi e per i privati:
1) in lire 6.000.000 con mutui al tasso del 4,5 per cento;
2) in lire 8.000.000 con mutui al tasso del 6,50 per cento;
3) in lire 10.000.000 con mutui al tasso del 9 per cento;
b) per gli assegnatari di abitazioni costruite da comuni o da istituti
autonomi per le case popolari, destinate ad essere date in locazione,
e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa
o loro consorzi che usufruiscono di mutui al tasso del 3 per cento,
in lire 6.000.000.
2. I limiti di reddito ed i tassi anzidetti sono soggetti a revisione
biennale ai sensi della lettera o) dell'art..
3. Ai fini della determinazione dell'onere a carico del mutuatario
si tiene conto del reddito complessivo familiare quale risulta dall'ultima
dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo
familiare prima dell'assegnazione o dell'acquisto dell'alloggio
ovvero, nel caso di alloggi costruiti da privati, prima dell'atto
di liquidazione finale del mutuo.
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Art. 21. MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE
DEL REDDITO
1. Ai fini dell'acquisizione dei benefici previsti dal presente
titolo nonché ai fini dell'attribuzione di eventuali
punteggi preferenziali per la formazione di graduatorie degli aventi
diritto il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito
di lire 1 milione per ogni figlio che risulti essere a carico; agli
stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano
redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota
per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella
misura del 60 per cento.
2. Per il requisito della residenza si applica quanto disposto dall'art.
2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30-12-1972,
n. 1035.
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Art. 22. LIMITI DI REDDITO PER L'ASSEGNAZIONE
DELLE ABITAZIONI DEGLI I.A.C.P.
1. Il limite di reddito per l'assegnazione in locazione delle abitazioni
realizzate dagli istituti autonomi per le case popolari ai sensi
del precedente art. 1 lettera a), nonché ai sensi dell'art.
2, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 30-12-1972,
n. 1035, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato
in lire 7.000.000.
2. Al limite di cui al comma precedente si applicano le disposizioni
del primo comma del precedente art. 21.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assegnazioni da effettuare ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 30-12-1972, n. 1035, relativamente a bandi di concorso
pubblicati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
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Art. 23. DECADENZA DAL CONTRIBUTO DELLO
STATO
1. Qualora il socio di cooperativa edilizia o l'acquirente di impresa
di costruzioni ovvero il privato risultino essere in possesso, ai
sensi dell'ultimo comma dell'art. 20 ed alle condizioni previste
dal precedente art. 18, di un reddito superiore a quello determinato
sulla base del precedente art. 21, hanno diritto a conservare l'abitazione.
In tal caso il contributo dello Stato concesso sul programma costruttivo
ovvero sull'abitazione realizzata dal privato viene rispettivamente
ridotto in misura corrispondente ovvero annullato e gli interessati
sono tenuti a rimborsare allo Stato l'ammontare dei contributi già
corrisposti agli istituti mutuanti anche sugli interessi di preammortamento.
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Art. 24. ABITAZIONI REALIZZATE CON LEGGI
ANTERIORI
1. Per l'acquisto o per l'assegnazione di abitazioni comprese in
programmi di edilizia agevolata o convenzionata ovvero realizzate
da cooperative edilizie fruenti di contributo comunque a carico
dello Stato, finanziate con leggi anteriori alla presente, restano
fermi i requisiti e le procedure in esse stabilite.
2. Per gli acquirenti e per gli assegnatari che superano i limiti
di reddito stabiliti da leggi precedenti, si applicano le modalità
di determinazione del reddito previste dall'art. 21 con l'applicazione,
nel caso in cui rientrino entro i nuovi limiti massimi previsti,
del tasso del 9 per cento non soggetto a revisione biennale. Il
nuovo tasso è applicabile dalla prima rata semestrale con
scadenza immediantamente successiva all'accollo della quota di mutuo
individuale da parte dell'acquirente o assegnatario
3. Il diritto previsto dal precedente art. 23 si estende, con le
modalità ivi previste, anche alle abitazioni fruenti di contributi
stanziati da leggi precedenti per i quali alla data di entrata in
vigore della presente legge non sia stato ancora effettuato il frazionamento
del mutuo.
4. Per il requisito della residenza si applica la disposizione di
cui al secondo comma dell'art. 21.
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Art. 25. PRINCIPI PER LA LEGISLAZIONE REGIONALE
RELATIVA ALLA INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA REALIZZAZIONE
DEI PROGRAMMI EDILIZI
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge le regioni provvedono a disciplinare legislativamente il procedimento
di scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi
di edilizia agevolata e convenzionata secondo i seguenti criteri:
1) i bandi di concorso devono riferirsi ad ambiti territoriali determinati,
comprendere tutte le previsioni del progetto biennale, e indicare
le caratteristiche e la consistenza dei singoli interventi programmati;
2) i concorsi devono essere banditi distintamente per ciascuna categoria
di operatori e prevedere criteri oggettivi di scelta e a parità
di condizione il ricorso al sorteggio;
3) le cooperative, all'atto della presentazione delle domande per
ciascun programma di intervento, devono presentare l'elenco dei
soci prenotatari in numero non eccedente quello delle abitazioni
da realizzare aumentato in misura non inferiore al 50 per cento
e non superiore al 100 per cento per le sostituzioni necessarie
in sede di assegnazione.
2. La quota di riserva deve indicare l'ordine di priorità.
Qualora detta riserva venga esaurita, per l'assegnazione delle abitazioni
disponibili si procederà a sorteggio fra tutti i soci della
cooperativa iscritti al momento del bando e, in assenza, tra tutti
i soci delle cooperative che hanno partecipato al concorso per lo
stesso ambito territoriale.
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Art. 26. EDILIZIA RURALE
1. Al fine di migliorare le condizioni di vita nelle campagne, è
concesso un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui e sugli
interessi di preammortamento concessi dagli istituti e dalle sezioni
di credito fondiario ed edilizio o dagli istituti e dalle sezioni
di credito agrario di miglioramento anche in deroga alle norme legislative
e statutarie che ne regolano l'attività, per la costruzione,
l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali ad uso di abitazione
di coltivatori diretti, proprietari o affittuari, mezzadri o coloni
e di imprenditori a titolo principale, a condizione che gli stessi
vi risiedano da almeno cinque anni, esercitando l'attività
agricola e a condizione che nessun membro convivente del nucleo
familiare abbia altra abitazione rurale in proprietà nel
territorio comunale o nei comuni contermini e che il reddito complessivo
del nucleo familiare, determinato ai sensi del precedente art. 20,
non sia superiore a lire 10 milioni. I benefici predetti sono attribuiti
secondo le priorità stabilite dalle leggi regionali.
2. Tali mutui di durata massima quindicennale, oltre al periodo
di preammortamento, sono concessi dagli istituti predetti per un
importo massimo di lire 24 milioni.
3. Il concorso nel pagamento degli interessi previsto dal primo
comma viene concesso agli istituti di credito per consentire loro
di praticare, a favore dei mutuatari, sia nel periodo di preammortamento
sia nel periodo di ammortamento, i tassi agevolati stabiliti nel
successivo comma e viene determinato nella misura pari alla differenza
tra le rate di preammortamento e ammortamento, calcolate al tasso
di riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro,
e le rate di preammortamento e ammortamento calcolate al tasso agevolato.
4. I tassi agevolati sono stabiliti nella misura del 6 per cento
per i coltivatori diretti e dell'8 per cento per gli imprenditori
agricoli a titolo principale, ridotti rispettivamente al 4 e al
6 per cento per i territori di cui alla legge 3-12-1971, n. 1102,
e successive modificazioni e integrazioni.
5. Il Comitato per l'edilizia residenziale sulla base delle direttive
emesse ai sensi degli artt. 2 e 3 della presente legge provvede
al riparto tra le regioni dei fondi destinati agli interventi previsti
dal presente articolo nonchè alla determinazione della quota
da destinare all'ampliamento ed al riattamento delle abitazioni.
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Titolo IV NORME
GENERALI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO
ESISTENTE
Art. 27. INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI RECUPERO
DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
1. I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici
generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno
il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante
interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione
e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone
possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati
ed aree, nonchè edifici da destinare ad attrezzature.
2. Le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento
urbanistico generale ovvero, per i comuni che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, ne sono dotati, con deliberazione
del consiglio comunale sottoposta al controllo di cui all'art. 59
della legge 10-2-1953, n. 62.
3. Nell'ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente
comma o successivamente con le stesse modalità di approvazione,
possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli
isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è
subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo
art. 28.
4. Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero
e comunque non compresi in questo si attuano gli interventi edilizi
che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici
generali. Ove gli strumenti urbanistici generali subordinino il
rilascio della concessione alla formazione degli strumenti attuativi,
ovvero nell'ambito delle zone destinate a servizi i cui vincoli
risultano scaduti, sono sempre consentiti, in attesa di tali strumenti
urbanistici attuativi, gli interventi previsti dalle lettere a),
b), c e d) del primo comma dell'art.31 che riguardino singole unità
immobiliari o parti di esse. Inoltre sono consentiti gli interventi
di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 31 che riguardino
globalmente uno o più edifici anche se modifichino fino al
25 per cento delle destinazioni preesistenti purchè il concessionario
si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese
dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta
ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati
con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi
della legge 28-1-1977, n. 10, e successive modificazioni.
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