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Titolo II GESTIONE FINANZIARIA DEL PIANO DECENNALE
Art. 10. ISTITUZIONE E COMPETENZE DELLA
SEZIONE AUTONOMA DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
1. E' istituita una sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti,
con proprio consiglio di amministrazione e con gestione e bilancio
separati, per il finanziamento della edilizia residenziale, dell'acquisizione
e della urbanizzazione delle aree occorrenti per la realizzazione
dei relativi programmi.
2. La rappresentanza legale della sezione autonoma spetta al direttore
generale della Cassa depositi e prestiti.
3. La sezione autonoma attua, sulla base delle indicazioni del Comitato
per l'edilizia residenziale, le decisioni del C.I.P.E. in merito
alla raccolta e alla utilizzazione delle risorse finanziarie, secondo
le norme contenute nella presente legge.
4. In particolare, la sezione autonoma provvede a:
a) porre a disposizione delle regioni i fondi loro attribuiti sulla
base della ripartizione effettuata dal Comitato per l'edilizia residenziale
e con le modalità dallo stesso indicate in relazione alla
situazione di cassa delle regioni secondo quanto disposto dalla
lettera h) del precedente art. 4;
b) compiere le operazioni finanziarie necessarie per l'attuazione
delle determinazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, sentito
il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ivi
comprese quelle derivanti dall'applicazione della lettera e) del
precedente art. 2;
c) compiere tutte le operazioni finanziarie nel settore dell'edilizia
residenziale già affidate dalle leggi alla Cassa depositi
e prestiti;
d) concedere anticipazioni ai sensi dell'art. 23 della legge 22-10-1971,
n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, che possono essere
richieste anche da enti ed istituti delegati all'acquisizione delle
aree.
5. Sono trasferiti alla predetta sezione:
a) il fondo speciale costituito a norma dell'art. 45 della legge
22-10-1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) le operazioni di finanziamento degli istituti autonomi per le
case popolari o di altri operatori, già affidate alla Cassa
depositi e prestiti.
6. Per il regolamento dei rapporti tra la Cassa depositi e prestiti
e la sezione autonoma è istituito un apposito conto corrente.
7. Il saggio di interesse delle operazioni eseguite dalla sezione
autonoma, qualora non sia altrimenti stabilito o sia diverso da
quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti, è fissato,
con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici, previa deliberazione del consiglio di amministrazione
della sezione autonoma da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.
8. La commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti esercita
le sue funzioni anche nei confronti della sezione autonoma di cui
alla presente legge.
9. Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato per
l'edilizia residenziale ed il consiglio di amministrazione della
sezione autonoma, possono essere stabilite norme di esecuzione per
l'attività della sezione stessa.
10. Il controllo della Corte dei conti sugli atti della sezione
autonoma è esercitato in via successiva. 11. Per quanto non
espressamente previsto dalla presente legge, alla sezione autonoma
sono applicate le norme in vigore per la Cassa depositi e prestiti
e le gestioni annesse.
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Artt. 11 - 13 - omissis -
Titolo III NORME PER IL
CREDITO FONDIARIO
Art. 14. MUTUI EDILIZI
1 - omissis -
2. I mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato per la
realizzazione di programmi di edilizia residenziale sono concessi,
anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, dagli istituti
e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio con assoluta priorità
rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive da emanarsi, in
sede di prima applicazione della presente legge, entro tre mesi
dall'entrata in vigore della stessa, dal Comitato interministeriale
per il credito ed il risparmio.
3. Ogni tre mesi gli istituti e le sezioni di credito fondiario
ed edilizio sono tenuti a comunicare al Comitato per l'edilizia
residenziale l'entità dei mutui deliberati e di quelli per
i quali sia pervenuta loro domanda ed in corso di istruttoria, distinte
nelle due categorie dei mutui agevolati e dei mutui ordinari.
4. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale,
emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con proprio decreto, lo schema-tipo della documentazione
che gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio devono
utilizzare per l'istruttoria delle richieste e per la concessione
dei mutui agevolati e per tutte le procedure di finanziamento di
iniziative edilizie assistite dal contributo pubblico.
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Art. 15 - omissis -
Art. 16. MUTUI AGEVOLATI
1. Ai sensi del secondo comma del precedente art. 14, sono concessi,
dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio,
mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato per la realizzazione
di nuove abitazioni, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative
e statutarie, nella misura del cento per cento della spesa sostenuta
per l'acquisizione dell'area e per la costruzione, con il limite
massimo di lire 24 milioni per ogni abitazione.
2. L'ammontare massimo del mutuo previsto dal comma precedente è
soggetto, ai sensi del precedente art. 2, secondo comma, numero
1, a revisione biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Per la determinazione del mutuo concedibile
si fa riferimento al limite massimo vigente al momento della deliberazione
del provvedimento regionale di concessione del contributo dello
Stato.
3. La superficie massima delle nuove abitazioni di cui al presente
articolo, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni,
non può superare, pena la decadenza dai benefici previsti
dalla presente legge, metri quadrati 95, oltre a metri quadrati
18 per autorimessa o posto macchina.
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Art. 17. GARANZIE
1. I mutui concessi dagli istituti e sezioni di credito fondiario
ed edilizio ai sensi del secondo comma del precedente art. 14 sono
garantiti da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione
e sono assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato per il rimborso
integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori.
2. La garanzia dello Stato si intende prestata con l'emissione del
provvedimento regionale di concessione del contributo statale e
resta valida finché sussista comunque un credito dell'istituto
mutuante, sia in dipendenza di erogazioni in preammortamento, sia
di erogazioni anche parziali in ammortamento ed anche nel caso di
decadenza dal beneficio del contributo.
3. La suddetta garanzia diventa operante ai sensi delle vigenti
leggi sull'edilizia agevolata, nei termini e con le modalità
in esse previste, ed in particolare ai sensi dell'art. 15 della
legge 27-5-1975, n. 166, sostituito dall'art. 3 della legge 8-8-1977,
n. 513.
4. L'istituto mutuante, per i mutui agevolati assistiti dal contributo
dello Stato, potrà procedere all'esecuzione individuale immobiliare
anche nel caso in cui il mutuatario sia stato assoggettato a liquidazione
coatta amministrativa, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 della
legge 17-7-1975, n. 400.
5. Nel caso di alienazione con accollo del residuo mutuo, la garanzia
dello Stato resta valida per il restante periodo di ammortamento.
6. I provvedimenti di concessione del contributo devono essere comunicati
al Comitato per l'edilizia residenziale
7. Ai mutui agevolati concessi ai sensi della presente legge si
applicano le disposizioni contenute nell'art. 10-ter del decreto
legge 13-8-1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge
16-10-1975, n. 492, fatto salvo il potere regionale di concessione
dei contributi di cui alla lettera l) del precedente art. 4.
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Art. 18. BENEFICIARI DEI MUTUI AGEVOLATI
1. I mutui previsti dall'art. 16 sono destinati alla realizzazione
di programmi di edilizia residenziale in aree comprese nei piani
di zona di cui alla legge 18-4-1962, n. 167 e successive modificazioni
e integrazioni e sono concessi ad enti pubblici che intendano costruire
abitazioni da assegnare in proprietà, a cooperative edilizie
a proprietà individuale, ad imprese di costruzione ed a privati
che intendano costruire la propria abitazione, con onere iniziale
a carico del mutuatario del 4,5 per cento, oltre al rimborso del
capitale. L'onere a carico del mutuatario è stabilito, ai
sensi del successivo art. 20, in misura differenziata, a seconda
della fascia di reddito di appartenenza, al momento dell'assegnazione
per gli alloggi realizzati da enti pubblici e cooperative edilizie
a proprietà individuale, dell'acquisto per gli alloggi realizzati
da imprese di costruzione, dell'atto di liquidazione finale del
mutuo per quelli costruiti da privati.
2. L'assegnazione e l'acquisto di cui al primo comma ed il relativo
frazionamento di mutui ovvero l'atto di liquidazione finale nel
caso di alloggi costruiti da privati devono essere effettuati rispettivamente
entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Il contributo sugli interessi di preammortamento continuerà
ad essere corrisposto qualora l'immobile, anche prima della scadenza
dei suddetti termini, sia locato ai sensi delle disposizioni vigenti
.
3. I mutui di cui al primo comma possono essere concessi altresì
a comuni ed a istituti autonomi per le case popolari, che intendano
costruire abitazioni da assegnare in locazione nonché
a cooperative edilizie a proprietà indivisa. In tali casi
l'onere a carico dei mutuatari è del 3 per cento, oltre al
rimborso del capitale.
4. Gli interventi assistiti dai contributi di cui al primo comma
del presente articolo sono destinati per programmi da realizzarsi
anche fuori dall'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18-4-1962,
n. 167, e successive integrazioni e modificazioni, ovvero fuori
delle aree delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22-10-1971,
n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, quando siano
esaurite le aree all'interno dei piani di zona e delle delimitazioni
predette.
5. Gli interventi al di fuori delle aree di cui al comma precedente
devono, in ogni caso, essere realizzati in base a convenzione stipulata
ai sensi dell'art. 8 della legge 28-1-1977, n. 10, nella quale,
fermo restando il limite di lire 24 milioni previsto dal precedente
art. 16, primo comma, il costo dell'area non potrà essere
computato in misura superiore a quello determinato dai parametri
definiti dalla regione ai sensi del secondo comma del medesimo art.
8 della citata legge 28-1-1977, n. 10. 6. - omissis -
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Art. 19. CONTRIBUTO DELLO STATO
1. Al fine di contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura
indicata nel successivo art. 20, è corrisposta agli istituti
di credito mutuanti un contributo pari alla differenza tra il costo
del denaro, determinato ai sensi del titolo secondo del decreto-legge
6-9-1965, n. 1022, così come convertito, con modificazioni,
nella legge 1-11-1965, n. 1179, e successive modificazioni e integrazioni,
e l'onere a carico del mutuatario stesso.
2. Dopo i primi quattro anni, a decorrere dalla data del provvedimento
regionale di concessione del contributo dello Stato, previsto dalla
presente legge, i tassi stabiliti dal successivo art. 20 sono aumentati
o diminuiti all'inizio di ogni biennio, in relazione dell'andamento
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
quale risulta dalle determinazioni dell'I.S.T.A.T., verificatosi
nel biennio precedente considerato nella misura massima del 75 per
cento. I tassi sono applicati al capitale residuo calcolato all'inizio
di ogni biennio. Corrispondentemente, è variato il contributo
a carico dello Stato che, in ogni capo, deve garantire la totale
copertura della differenza tra l'ammontare della rata di ammortamento
calcolata al costo del denaro, al quale la operazione di mutuo è
stata definita, e la quota a carico del mutuatario.
3. Per le cooperative a proprietà indivisa la variazione
dei tassi secondo le modalità di cui al comma precedente
decorre dopo i primi sei anni.
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