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Titolo I PIANO DECENNALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
ORGANI E FUNZIONI
Art. 1. CONTENUTI DEL PIANO
1 A partire dall'anno 1978 è attuato un piano decennale di
edilizia residenziale riguardante:
a) gli interventi di edilizia sovvenzionata diretti alla costruzione
di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio degli enti pubblici;
b) gli interventi di edilizia convenzionata e agevolata diretti
alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio
esistente;
c) l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree destinate agli insediamenti
residenziali.
2. Il piano indica e quantifica le risorse finanziarie e creditizie
da destinare all'edilizia residenziale pubblica e determina i criteri
per la loro gestione coordinata, tenuto conto delle linee generali
di intervento nel settore dell'edilizia residenziale indicate dal
C.I.P.E.
3. Il piano decennale definisce il programma operativo per il primo
quadriennio ed è soggetto a revisione ogni quattro anni.
4. Sulla base del piano nazionale le regioni formulano propri programmi
quadriennali e progetti biennali di intervento.
5. Alla relazione previsionale e programmatica ed alla relazione
generale sulla situazione economica del Paese, è allegata
una relazione sull'andamento del settore edilizio e sullo stato
di realizzazione dei Programmi di edilizia residenziale.
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Art. 2. COMPETENZE DEL C.I.P.E.
1. Il C.I.P.E., previo parere della commissione consultiva interregionale
per la programmazione economica, indica gli indirizzi programmatici
per l'edilizia residenziale e in particolare:
a) determina le linee d'intervento nel settore dell'edilizia residenziale,
secondo gli obiettivi della programmazione economica nazionale,
con particolare riguardo al soddisfacimento dei fabbisogni abitativi
e prioritari, alla riduzione dei costi di costruzione e di gestione
e all'esigenza d'industrializzazione del settore;
b) indica e quantifica le risorse finanziarie da destinare all'edilizia
residenziale;
c) determina la quota minima degli incrementi delle riserve tecniche
degli istituti di previdenza e delle imprese di assicurazione da
destinare al finanziamento dell'edilizia convenzionata ed agevolata,
anche attraverso la sottoscrizione di titoli emessi dalla Cassa
depositi e prestiti nonché da altri istituti autorizzati
ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica;
d) determina i criteri generali per la ripartizione delle risorse
finanziarie tra i vari settori d'intervento;
e) indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie
tra le regioni, ivi comprese quelle destinate all'edilizia rurale,
e stabilisce la quota minima degli interventi che non può,
comunque, essere inferiore al 40 per cento del complesso di essi
da destinare ai territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 30-6-1967, n. 1523, che approverà il testo
unico delle norme sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
f) determina le quote, per un importo non superiore all'1 per cento
dei finanziamenti di edilizia sovvenzionata ed al 3 per cento dei
finanziamenti di edilizia agevolata da destinare all'anagrafe degli
assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti
di contributi dello Stato e ad iniziative . di ricerca, studi e
sperimentazione nei settori dell'edilizia residenziale.
2. Il C.I P.E., su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale,
approva il piano decennale, i programmi quadriennali e le loro revisioni
biennali. Inoltre, previo parere della commissione consultiva interregionale
per la programmazione economica:
1) delibera, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale,
la misura dei tassi e gli aggiornamenti di cui alla lettera o) dell'art.
3 della presente legge;
2) determina, su proposta del Comitato per l'edilizia residenziale,
i criteri generali per le assegnazioni e per la fissazione dei canoni
delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica.
3. Per il biennio 1978-1979 si provvede alla formulazione ed attuazione
del programma secondo quanto previsto dal successivo art. 41.
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Art. 3 COMPETENZE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE
1. Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi
programmatici indicati dal C.I.P.E.:
a) predispone il piano decennale, i programmi quadriennali e le
eventuali revisioni;
b) provvede alla ripartizione dei fondi tra le regioni;
c) indica i criteri generali per la scelta delle categorie degli
operatori, in modo da garantire una equilibrata distribuzione dei
contributi fra le diverse categorie interessate e programmi articolati
in relazione alle varie forme di intervento;
d) adotta le opportune determinazioni in ordine alle modalità
di erogazione dei flussi finanziari;
e) effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi
con particolare riguardo alla utilizzazione dei finanziamenti e
al rispetto dei costi di costruzione consentiti;
f) effettua la raccolta e la elaborazione dei dati relativi all'edilizia
residenziale con particolare riguardo alle determinazioni del fabbisogno
abitativo;
g) propone al C.I.P.E. i criteri per l'assegnazione e per la fissazione
dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica;
h) promuove e coordina, a livello nazionale, la formazione e la
gestione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazione di edilizia
residenziale comunque fruenti del contributo dello Stato;
i) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici;
l) determina le modalità per il finanziamento, l'affidamento
e la realizzazione, da effettuarsi anche direttamente da parte delle
regioni, dei programmi di cui al precedente art. 2, lettera f);
m) determina le modalità per l'espletamento di concorsi,
d effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, per l'abilitazione
preventiva, sulla base dei requisiti di qualità e di costo
predeterminati, di prodotti e materiali da porre a disposizione
dei soggetti che attuano i programmi;
n) stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le regioni devono
osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi;
o) propone al C.I.P.E. la revisione, ai sensi del secondo comma
dell'art. 19 e del secondo comma dell'art. 20, della misura dei
tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale
assistita dal contributo dello Stato, sulla base dell'andamento
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale
risulta dalle determinazioni dell'I.S.T.A.T., nonché
la misura dell'aggiornamento previsto dal secondo comma dell'art.
16;
p) redige una relazione annuale, anche ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1 della legge 20-7-1977, n. 407, sullo stato di attuazione
dei programmi di edilizia residenziale e sulle previsioni di intervento;
q) riserva il due per cento dei finanziamenti complessivi per sopperire
con interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale
alle esigenze più urgenti, anche in relazione a pubbliche
calamità;
r) propone al Comitato interministeriale per il credito e risparmio
i criteri e le direttive cui gli istituti di credito fondiario e
la Cassa depositi e prestiti dovranno attenersi nella concessione
dei finanziamenti da destinare ai programmi di cui alla lettera
c) dell'art. 2
r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per l concessione
di contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi case
popolari, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione
con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia
sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti
handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano
persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte
o impedite capacità motorie.
2. Il Comitato per l'edilizia resiidenziale determina i criteri
e le modalità di impiego, anche in deroga alle vigenti norme
sulla contabilità generale dello Stato e sulle opere di conto
dello Stato, dei finanziamenti previsti dalla lettera f) del precedente
art. 2 e di quelli destinati ad interventi straordinari di cui al
punto q) del presente articolo.
3. Le deliberazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, ad
eccezione di quelle relative all'esercizio di funzioni consultive,
sono rese esecutive con provvedimento del suo presidente.
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Art. 4. ATTRIBUZIONI DELLE REGIONI
1. Per le finalità di cui all'art. 1, le regioni, provvedono
in particolare a:
a) individuare il fabbisogno abitativo nel territorio regionale,
distinguendo quello che può essere soddisfatto attraverso
il recupero del patrimonio edilizio esistente e quello da soddisfare
con nuove costruzioni; nonché il fabbisogno per gli
insediamenti rurali nell'ambito dei piani di sviluppo agricolo;
b) formare programmi quadriennali e progetti biennali di intervento
per l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, includendovi
anche eventuali stanziamenti integrativi disposti da loro stesse;
c) ripartire gli interventi per ambiti territoriali, di norma sovracomunali,
assicurando il coordinamento con l'acquisizione e urbanizzazione
delle aree occorrenti all'attuazione dei programmi, e determinare
la quota dei fondi da ripartire per ambiti territoriali, di norma
comunali, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
esistente, in relazione ai fabbisogni di cui alla precedente lettera
a) e in misura comunque non inferiore al 15 per cento delle risorse
disponibili;
d) individuare i soggetti incaricati della realizzazione dei programmi
edilizi secondo i criteri di scelta indicati nel successivo art.
25;
e) esercitare la vigilanza sulla gestione amministrativo finanziaria
delle cooperative edilizie, comunque fruenti di contributi pubblici;
f) formare e gestire, a livello regionale, l'anagrafe degli assegnatari
di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributo
statale, sulla base dei criteri generali definiti dal Comitato per
l'edilizia residenziale;
g) definire i costi massimi ammissibili, nell'ambito dei limiti
di cui alla lettera n) del precedente art. 3, dandone contestuale
comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale;
h) comunicare ogni tre mesi al Comitato per l'edilizia residenziale
ed alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti di cui
al successivo art. 10 la situazione di cassa riguardante la gestione
del trimestre precedente ed il presumibile fabbisogno dei pagamenti
da effettuare nel trimestre successivo sulla base dello stato di
avanzamento dei lavori;
i) redigere annualmente, nel termine e con le modalità stabilite
dal Comitato per l'edilizia residenziale, una relazione sullo stato
di attuazione dei programmi nonché sulla attività
svolta ai sensi della precedente lettera e) e dell'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 30-12-1972, n. 1036;
l) disporre la concessione dei contributi pubblici previsti dalla
presente legge;
m) esercitare il controllo sul rispetto da parte dei soggetti incaricati
della realizzazione dei programmi di edilizia abitativa fruenti
di contributi pubblici, delle procedure e dei vincoli economici
e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi ed
accertare il possesso dei requisiti da parte dei beneficiari dei
contributi dello Stato.
2. Le regioni possono provvedere alla eventuale integrazione dei
programmi edilizi utilizzando finanziamenti stanziati con apposite
leggi regionali, dandone contestuale comunicazione al Comitato per
l'edilizia residenziale.
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Artt. 5 - 8 - omissis
Art. 9. TERMINI PER LA FORMAZIONE E L'ATTUAZIONE
DEL PIANO DECENNALE
1. Le procedure di formazione ed attuazione del piano si svolgono
secondo i seguenti tempi:
1) il Comitato per l'edilizia residenziale è costituito entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
2) le direttive di cui al precedente art. 2 sono approvate dal C.I.P.E.,
in sede di prima applicazione della presente legge, entro sessanta
giorni dalla sua entrata in vigore e entro il mese di febbraio del
primo anno dei successivi bienni, e sono immediatamente comunicate
al Comitato per l'edilizia residenziale;
3) i provvedimenti di competenza del Comitato per l'edilizia residenziale
sono adottati entro sessanta giorni dalla comunicazione delle direttive
di cui al precedente n. 2 e sono immediatamente comunicate al C.I.P.E.;
4) il piano decennale e le relative articolazioni sono approvate
dal C.I.P.E. entro un mese dalla proposta formulata dal Comitato
per l'edilizia residenziale ai sensi del precedente art. 3, e immediatamente
comunicate al Comitato per l'edilizia residenziale e alle regioni;
5) i programmi regionali e le relative localizzazioni devono essere
predisposte dalle regioni entro novanta giorni dalla comunicazione
di cui al precedente n. 4 e sono comunicati immediatamente ai soggetti
destinatari dei finanziamenti ed ai comuni interessati;
6) l'individuazione e l'assegnazione delle aree da mettere a disposizione
dei soggetti destinatari dei finanziamenti devono essere effettuate
a cura del comune, a pena di decadenza dal finanziamento stesso,
entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente art.
5 ;
7) i programmi di edilizia sovvenzionata devono pervenire alla fase
di consegna dei lavori ed apertura del cantiere entro dieci mesi
dalla data di esecutività della delibera regionale di localizzazione.
2. I programmi di edilizia agevolata-convenzionata devono pervenire
alla fase di inizio dei lavori, alla concessione del contributo
ed alla stipula del contratto condizionato di mutuo entro dieci
mesi dalla data di esecutività della delibera regionale di
localizzazione.
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