| |
Capo IV
OPERE SANABILI, SOGGETTI LEGITTIMATI, CONSERVAZIONE DEI RAPPORTI
SORTI SULLA BASE DI DECRETI LEGGE NON CONVERTITI
Art. 31. SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE
1. Possono, su loro richiesta,
conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari
di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate
entro la data del 1º ottobre 1983 ed eseguite: a) senza licenza
o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da
norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;
b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata,
decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti
sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza
in sede giudiziaria o amministrativa.
2. Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono
ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata
la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già
esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano
state completate funzionalmente.
3. Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi, ai
sensi della legge 28-1-1977, n. 10, possono altresì provvedere coloro
che hanno titolo a richiedere la concessione edilizia o l'autorizzazione
nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro
soggetto interessato al conseguiment della sanatoria medesima.
4. Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in
applicazione delle disposizioni dell'art. 6 del decreto legge 31-7-1982,
n. 486, dell'art. 9 del decreto legge 30-9-1982, n. 688, e del decreto
legge 5-10-1983, n. 529, non convertiti in legge. Restano fermi
i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni
anche ai fini dei provvedimenti che i comuni, in ordine alle richieste
di sanatoria già presentate, devono adottare per la definitiva determinazione
dell'oblazione ai sensi della presente legge.
5. Per le opere ultimate anteriormente al 1º settembre 1967 per
le quali era richiesto, ai sensi dell'art. 31, primo comma, della
legge 17-8-1942, n. 1150, e dei regolamenti edilizi comunali, il
rilascio della licenza di costruzione, i soggetti di cui a commi
primo e terzo del presente articolo conseguono la concessione in
sanatoria previo pagamento, a titolo di oblazione, della somma determinata
a norma dell'art. 34 della presente legge.
indietro
Art. 32. OPERE
COSTRUITE SU AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO
1. Fatte salve le fattispecie
previste dall'art. 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione
in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, è
subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte
alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato
dalle amministrazioni suddette entro centottanta giorni dalla data
di ricevimento della richiesta di parere, esso s'intende reso in
senso favorevole Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni
riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie
coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.
1-bis. Per le opere eseguite su immobili soggetti alla legge 29-6-1939,
n. 1497, e al decreto legge 27-6-1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8-8-1985, n. 431, relative ad ampliamenti o tipologie
d'abuso che non comportano aumento di superficie o di volume, il
parere deve essere rilasciato entro centoventi giorni; trascorso
tale termine il parere stesso si intende reso in senso favorevole
2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate,
le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e
che risultino: a) in difformità dalla legge 2-2-1974, n. 64, e successive
modificazioni, quando possano essere collaudate secondo il disposto
del quarto comma dell'art.35; b) in contrasto con le norme urbanistiche
che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici,
purché non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero
di cui al capo III; c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale
1-4-1968, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia
alla sicurezza del traffico.
2-bis. Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione
in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi
1-6-1939, n. 1089, 29-6-1939, n. 1497 ed al decreto legge 27-6-1985,
n. 312, convertito della legge 8-8-1985, n. 431, nonché in relazione
a vincoli imposti da leggi statali e regionali, e dagli strumenti
urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche
nonché dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali qualora
istituiti prima dell'abuso, è subordinato al parere favorevole delle
amministrazioni preposto alla tutela del vincolo stesso. Qualora
tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda
il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto della amministrazione.
3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui alle precedenti
lettere, si applicano le disposizioni dell'art. 33.
4. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato
o di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti
al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione
in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario
a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali
o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione.
La disponbilità all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici,
viene espressa dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali proprietari
entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta
di disponibilità all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie
occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria, oltre a quelle
delle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre
volte rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni
previste da leggi regionali, il valore è stabilito dall'ufficio
tecnico erariale competente per territorio sulla base di quello
del terreno all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente
alla variazione del costo della vita così come definito dall'ISTAT
al momento della determinazione di tale valore. L'atto di disponibilità,
regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per
una durata massima di anni sessanta, è stipulato dall'ente proprietario,
come sopra determinato, non oltre sei mesi dal versamento dell'importo.
5. Per le costruzioni ricadenti in aeree comprese fra quelle di
cui all'art. 21, della legge 17-8-1942, n. 1150, il rilascio alla
concessione o della autorizzazione in sanatoria è subordinato alla
acquisizione della proprietà dell'area stessa previo versamento
del prezzo, che è determinato dall'ufficio tecnico erariale in rapporto
al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area. 6. Per le
opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo
si applicano le sanzioni previste dal capo I.
indietro
Art. 33. OPERE
NON SUSCETTIBILI DI SANATORIA
1. Le opere di cui all'art. 31
non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con
i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e
siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse: a)
vincoli imposti da leggi statali e regionali nonchè dagli strumenti
urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici,
archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici; b) vincoli
imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine,
lacuali e fluviali; c) vincoli imposti a tutela di interessi della
difesa militare e della sicurezza interna; d) ogni altro vincolo
che comporti la inedificabilità delle aree.
2. Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici
ed immobili assoggettati alla tutela della legge 1-6-1939, n. 1089,
e che non siano compatibili con la tutela medesima.
3. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente
articolo si applicano le sanzioni previste dal capo I.
indietro
Art. 34. SOMMA
DA CORRISPONDERE A TITOLO DI OBLAZIONE
1. I soggetti di cui al primo
e terzo comma dell'art. 31, fermo il disposto di cui all'art. 37,
hanno titolo a conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria
delle opere abusive previo versamento all'erario, a titolo di oblazione,
di una somma determinata, con riferimento alla parte abusivamente
realizzata, secondo le prescrizioni dell'allegata tabella, in relazione
al tipo di abuso commesso e al tempo in cui l'opera abusiva è stata
ultimata.
2. Salvo i casi di cui al quinto comma del presente articolo, la
somma dovuta a titolo di oblazione di cui all'allegata tabella è
moltiplicata per 1,2, per 2 o per 3, a seconda che le opere abusive
abbiano una superficie complessiva superiore, rispettivamente, a
400, 800 o 1.200 metri quadrati.
3. Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata al solo
scopo di essere destinata a prima abitazione del richiedente la
sanatoria e questi vi risieda all'atto dell'entrata in vigore della
presente legge, la somma dovuta a titolo di oblazione è ridotta
di un terzo. Tale riduzione si applica anche ai casi in cui l'alloggio
destinato a prima abitazione, ancorchè ultimato ai sensi del secondo
comma dell'art. 31 della presente legge, non sia ancora abitabile.
Sono escluse da tale agevolazione le abitazioni qualificate di lusso
ai sensi del decreto ministeriale 2-8-1969, nonchè quelle classificate
catastalmente nella categoria A/1. Tale agevolazione si applica
per i primi 150 metri quadrati di superficie complessiva.
4. Qualora ricorrano le condizioni e non sussistano le esclusioni
di cui al comma precedente, i soggetti che stipulino con il comune
la convenzione o sottoscrivano l'atto unilaterale d'obbligo di cui
agli artt. 7 e 8 della legge 28-1-1977, n. 10, sono tenuti alla
corresponsione dell'oblazione nella misura del 50 per cento di quella
determinata ai sensi del terzo comma del presente articolo.
5. Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata nel
territorio del comune ove il richiedente la sanatoria abbia la residenza,
o in comune contermine, per essere adibita a prima abitazione di
parenti di primo grado, l'ammontare dell'oblazione è ridotto, sempre
che non sussistano le esclusioni di cui ai medesimi commi e venga
sottoscritto atto unilaterale d'obbligo ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 7 della legge 28-1-1977, n. 10, nelle misure indicate
ai commi terzo e quarto.
6. Le disposizioni del terzo comma si applicano anche in caso di
ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli interventi
di cui alle lettere c) e d) dell'art. 31, primo comma, della legge
5-8-1978, n. 457, sempre che ricorrano le condizioni di cui allo
stesso terzo comma.
7. Nei casi appresso indicati gli importi di cui all'allegato tabella
sono ridotti del 50 per cento e l'oblazione è determinata come segue:
a) è ridotta di un terzo qualora le opere abusive riguardino costruzioni
o impianti destinati all'attività industriale o artigianale con
una superficie coperta complessiva inferiore a 3.000 metri quadrati;
è invece moltiplicata per 1,5 qualora tale superficie sia superiore
a 6.000 metri quadrati; b) è ridotta di un terzo qualora le opere
abusive riguardino costruzioni destinate ad attività di commercio
con una superficie complessiva inferiore a 50 metri quadrati o con
l'eventuale superficie minima prevista a norma di legge; è invece
moltiplicata per 1,5 o per 2 qualora tale superficie sia superiore,
rispettivamente, a 500 metri quadrati o a 1.500 metri quadrati;
c) è ridotta di un terzo qualora l'opera abusiva sia destinata ad
attività sportiva, culturale o sanitaria, o ad opere religiose o
a servizio di culto; d) è ridotta di un terzo qualora l'opera abusiva
sia destinata ad attività turistico-ricettiva o agrituristica ed
abbia una superficie utile complessiva non superiore a 500 metri
quadrati; è invece moltiplicata per 1,5 qualora tale superficie
sia superiore a 800 metri quadrati; e) è ridotta del 50 per cento
qualora l'opera abusiva sia realizzata nelle zone agricole in funzione
della conduzione del fondo e delle esigenze produttive dei coltivatori
diretti o degli imprenditori agricoli a titolo principale.
indietro
Art. 35. PROCEDIMENTO
PER LA SANATORIA
1. La domanda di concessione
o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune
interessato entro il termine perentorio del 30 giugno 1987. La domanda
è corredata dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione,
nella misura dovuta secondo l'allegata tabella, ovvero di una somma
pari ad un terzo dell'oblazione, quale prima rata.
2. Per le costruzioni ed altre opere, ultimate entro il 1° ottobre
1983, la cui licenza, concessione od autorizzazione venga annullata,
ovvero dichiarata decaduta o inefficace successivamente all'entrata
in vigore della presente legge, il decorso del termine di centoventi
giorni inizia dal giorno della notificazione o comunicazione alla
parte interessata del relativo provvedimento.
3. Alla domanda devono essere allegati: a) una descrizione delle
opere per le quali si chiede la concessione o l'autorizzazione in
sanatoria; b) una apposita dichiarazione, corredata di documentazione
fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando
l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, devono altresì essere presentati,
entro il termine stabilito per il versamento della seconda rata
della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato
delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato
all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle
opere eseguite. Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza
di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione
non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte
del sindaco. c) un certificato di residenza, di data non anteriore
a tre mesi nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 34, nonché
copia della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi di cui al primo
e al secondo comma dell'art. 36; d) un certificato di iscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede dell'impresa
è situata nei locali per i quali si chiede la concessione in sanatoria,
nelle ipotesi previste dal quinto comma dell'art. 34; e) - omissis
-
4. Con decreto del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono determinati
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto legge 12-1-1988, n. 2, gli accertamenti da eseguire
al fine della certificazione di cui alla lettera b) del comma precedente,
anche in deroga alle leggi 9-7-1908, n. 445 e successive modificazioni,
5-11-1971, n. 1086, 2-2-1974, n. 64, e 14-5-1981, n. 219, e relative
norme tecniche. Con lo stesso decreto possono essere previste deroghe
anche alle disposizioni della legge 2-2-1974, n. 64, riguardanti
le altezze degli edifici anche in rapporto alla larghezza stradale
e sono determinate altresì le disposizioni per l'adeguamento antisismico
degli edifici, tenuto conto dei criteri tecnici già stabiliti con
le ordinanze concernenti la riparazione degli immobili colpiti dal
terremoto Per le costruzioni realizzate prima della dichiarazione
di sismicità della zona, gli accertamenti sono eseguiti senza tener
conto della dichiarazione stessa.
5. Nei casi di non idoneità statica delle costruzioni esistenti
in zone non dichiarate sismiche deve altresì essere presentato al
comune un progetto di completo adeguamento redatto da un professionista
abilitato ai sensi della legge 2-2-1974, n. 64, da realizzare entro
tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione
in sanatoria. In tal caso la certificazione di cui alla lettera
b) del terzo comma deve essere presentata al comune entro trenta
giorni dalla data dell'ultimazione dell'intervento di adeguamento.
6. Nei casi di costruzioni di cui all'art. 1 della legge 5-11-1971,
n. 1086, deve essere effettuato il deposito del progetto di completo
adeguamento nei termini e nei modi prescritti dagli artt. 4 e 7
della legge medesima. Il certificato di idoneità statica è depositato
negli stessi termini quando non occorra procedere all'adeguamento;
negli altri casi, nel termine di cui al comma precedente.
7. Per le costruzioni eseguite nei comuni dichiarati sismici dopo
la realizzazione delle costruzioni stesse si applicano le disposizioni
di cui al precedente comma e per esse non si tiene conto delle disposizioni
in materia, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 20-11-1985, n.
656, convertito dalla legge 24-12-1985, n. 780.
8. Per le costruzioni eseguite nelle zone sottoposte a vincolo sismico
prima della realizzazione delle costruzioni stesse, nel progetto
di adeguamento, da redigersi in caso di inidoneità sismica delle
strutture e da presentarsi al comune prima dell'inizio dei lavori,
si deve tener conto, qualunque sia la loro volumetria, del grado
di sismicità della zona su cui esse sorgono, tenendo presenti le
disposizioni emanate con il decreto di cui al quarto comma, per
l'esecuzione dei suddetti lavori di adeguamento, da completarsi
entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione
in sanatoria, non occorre alcuna autorizzazione da parte dell'amministrazione
preposta alla tutela del vincolo sismico. Nella fattispecie, la
certificazione, da presentare al comune entro trenta giorni dalla
data di ultimazione dell'intervento, con la quale l'idoneità sismica
della costruzione viene attestata da un professionista abilitato,
sostituisce a tutti gli effetti il certificato prescritto dalle
disposizioni vigenti in materia sismica.
9. Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria,
qualsivoglia sia la struttura della costruzione, è subordinato,
per quanto riguarda il vincolo sismico, soltanto al deposito presso
l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso sia dell'eventuale
progetto di adeguamento prima dell'inizio dei lavori che della predetta
certificazione di idoneità sismica entro trenta giorni dalla data
di ultimazione dei lavori stessi.
10. Una copia di quest'ultima con l'attestazione dell'avvenuto deposito
verrà restituita all'interessato.
11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche per
quelle costruzioni in zona sismica per le quali il reato è stato
dichiarato estinto per qualsiasi causa.
12. Ove all'adeguamento sismico prescritto non si provveda nei termini
previsti dalla legge, il sindaco ha facoltà di fare eseguire i lavori
in danno degli inadempienti
13. Entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato
integra, ove necessario, la domanda a suo tempo presentata e provvede
a versare la seconda rata dell'oblazione dovuta, pari ad un terzo
dell'intero, maggiorato del 10 per cento in ragione di anno. La
terza e l'ultima rata, maggiorata del 10 per cento in ragione di
anno è versata entro i successivi sessanta giorni.
14. Per le costruzioni ed altre opere di cui al primo comma dell'art.
31, realizzate in comprensori la cui lottizzazione sarebbe dovuta
avvenire a norma dell'art. 8 della legge 6-8-1967, n. 765, il versamento
dovuto per l'oblazione di cui all'art. 31 non costituisce titolo
per ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria,
che resta subordinata anche all'impegno di partecipare pro quota
agli oneri di urbanizzazione dell'intero comprensorio in sede di
stipula della convenzione.
15. Decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda
e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione,
il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in
sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le opere
di cui all'art. 31 non comprese tra quelle indicate dall'art. 33.
16. A tal fine l'interessato notifica al comune il proprio intendimento,
allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa
in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non
prima di trenta giorni dalla data della notificazione. L'avvenuto
versamento della prima e della seconda rata, seguito da garanzia
fidejussoria per il residuo, abilita gli istituti di credito a concedere
mutui fondiari ed edilizi. I lavori per il completamento delle opere
di cui all'art. 32 possono essere eseguiti solo dopo che siano stati
espressi i parere delle competenti amministrazioni.
17. I lavori per il completamento delle opere di cui al quarto comma
dell'art. 32 possono essere eseguiti solo dopo che sia stata dichiarata
la disponibilità dell'ente proprietario a concedere l'uso del suolo.
18. Il sindaco, esaminata la domanda di concessione o di autorizzazione,
previ i necessari accertamenti, invita, ove lo ritenga necessario,
l'interessato a produrre l'ulteriore documentazione; quindi determina
in via definitiva l'importo dell'oblazione e rilascia, salvo in
ogni caso il disposto dell'art. 37 la concessione o l'autorizzazione
in sanatoria contestualmente alla esibizione da parte dell'interessato
della ricevuta del versamento all'erario delle somme a conguaglio,
nonché della prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico
erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento.
19. Il diniego di sanatoria è notificato al richiedente. Ogni controversia
relativa all'oblazione è devoluta alla competenza dei tribunali
amministrativi regionali, i quali possono disporre dei mezzi di
prova previsti dall'art. 16 della legge 28-1-1977, n. 10.
20. Fermo il disposto del primo comma dell'art. 40 e con l'esclusione
dei casi di cui all'art. 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro
mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende
accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme
eventualmente dovute a conguaglio: e alla presentazione all'ufficio
tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento.
Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale diritto al conguaglio
o al rimborso spettanti .
21. Nelle ipotesi previste nell'art.32, il termine di cui al dodicesimo
comma del presente articolo decorre dall'emissione del parere previsto
dal primo comma dello stesso art. 32.
22. A seguito della concessione e autorizzazione in sanatoria viene
altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche
in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le
opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia
di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui
alla lettera b) del terzo comma e di prevenzione degli incendi e
degli infortuni.
23. Le modalità di versamento dell'oblazione sono determinate con
decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
24. Qualora dall'esame della documentazione risulti un credito a
favore del presentatore della domanda di concessione in sanatoria,
certificato con attestazione rilasciata dal sindaco, l'interessato
può presentare istanza di rimborso all'intendenza di finanza territorialmente
competente.
indietro
Art. 36. RATEIZZAZIONE
1. Nell'ipotesi di cui al terzo
e quarto comma dell'art. 34 i soggetti che posseggono, alla data
di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito
per essere assegnatari in locazione di un alloggio di edilizia pubblica
sovvenzionata possono, allegando l'ultima dichiarazione dei redditi
presentata da ciascun componente del nucleo familiare, versare all'atto
della presentazione della domanda la prima rata in misura pari a
un ventesimo dell'oblazione determinata secondo il disposto dei
menzionati commi. La restante parte dell'oblazione, determinata
in via provvisoria, è suddivisa fino a un massimo di diciannove
rate trimestrali di eguale importo.
2. Nell'ipotesi di cui al terzo e al quarto comma dell'art. 34 i
soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente
legge, i requisiti di reddito per accedere ai mutui agevolati dell'edilizia
residenziale pubblica possono versare la prima rata in misura pari
a un dodicesimo di quella dell'oblazione determinata secondo il
disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione
è suddivisa fino a un massimo di undici rate trimestrali di eguale
importo.
3. Per coloro che godono delle agevolazioni di cui ai commi precedenti,
le rate successive alla prima sono maggiorate del tasso di interesse
del 10 per cento in ragione d'anno.
4. Le rate di cui ai commi precedenti non possono comunque essere
inferiori a lire 150.000.
5. Il nominativo dei beneficiari è trasmesso dal comune al Ministero
delle finanze per l'inserimento nelle categorie di cui ai decreti
concernenti i criteri per l'effettuazione dei controlli fiscali
globali.
indietro
Art. 37. CONTRIBUTO
DI CONCESSIONE
Il versamento dell'oblazione non
esime i soggetti di cui all'art. 31, primo e terzo comma, dalla
corresponsione al comune, ai fini del rilascio della concessione,
del contributo previsto dall'art. 3 della legge 28-1-1977, n. 10,
ove dovuto.
2. Le regioni possono modificare, ai fini della sanatoria, le norme
di attuazione degli artt. 5, 6 e 10 della legge 28-1-1977, n. 10;
la misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia
delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione
in riferimento all'ampiezza e all'andamento demografico dei comuni,
nonché alle loro caratteristiche geografiche, non può risultare
inferiore al 50 per cento di quello determinato secondo le disposizioni
vigenti all'entrata in vigore della presente legge.
3. Le regioni possono inoltre prevedere la corresponsione di un
contributo ai fini del rilascio della concessione in sanatoria per
opere realizzate dopo il 1° settembre 1967 e prima del 30 gennaio
1977, in misura non superiore, comunque, a quello previsto per le
opere di urbanizzazione; sempreché tali opere non siano state già
eseguite a cura e spese degli interessati. A scomputo totale o parziale
della quota dovuta il concessionario, o i concessionari eventualmente
riuniti in consorzio, possono obbligarsi a realizzare direttamente
opere di urbanizzazione indicate dal comune, con le modalità e le
garanzie da questo stabilite.
4. Il potere di legiferare ai sensi del secondo e terzo comma è
esercitato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge; decorso inutilmente tale termine si applicano le norme vigenti
all'entrata in vigore della presente legge.
indietro
Art. 38.
EFFETTI DELLA OBLAZIONE E DELLA CONCESSIONE IN SANATORIA
1. La presentazione entro il
termine perentorio della domanda di cui all'art. 31. accompagnata
dalla attestazione del versamento della somma di cui al primo comma
dell'art. 35, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni
amministrative.
2. L'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all'art.
41 della legge 17-8-1942, n. 1150, e successive modifiche, e all'art.
17 della legge 28-1-1977, n. 10 come modificato dall'art. 20 della
presente legge, nonché quelli di cui all'art. 221 del testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27-7-1934, n.
1265, e agli artt. 13, primo comma, 14, 15, 16 e 17 della legge
5-11-1971, n. 1086.
3. Essa estingue altresì i reati di cui all'art. 20 della legge
2-2-1974, n. 64, nonché i procedimenti di esecuzione delle sanzioni
amministrative. Qualora l'immobile appartenga a più proprietari,
l'oblazione versata da uno di essi estingue il reato anche nei confronti
degli altri comproprietari.
4. Ove nei confronti del richiedente la sanatoria sia intervenuta
sentenza definitiva di condanna per i reati previsti dal comma precedente,
viene fatta annotazione della oblazione nel casellario giudiziale.
In tale caso non si tiene conto della condanna ai fini dell'applicazione
della recidiva e del beneficio della sospensione condizionale della
pena.
5. Concessa la sanatoria, non si applicano le sanzioni amministrative,
ivi comprese le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le
violazioni delle disposizioni in materia di imposte sui redditi
relativamente ai fabbricati abusivamente eseguiti, sempre che le
somme dovute a titolo di oblazione siano state corrisposte per intero.
Copia del provvedimento di sanatoria viene trasmessa dal sindaco
al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette.
6. I soggetti indicati all'art. 6 della presente legge, diversi
dal proprietario, che intendano fruire dei benefici penali di cui
al presente articolo ovvero di quelli di cui al successivo art.
39, devono presentare al comune autonoma domanda di oblazione, con
le modalità di cui all'art. 35.
7. La somma dovuta viene determinata nella misura del 30 per cento
rispetto a quella applicabile al proprietario ai sensi dell'art.
34.
8. Si applicano le procedure previste dagli artt. 35 e 36.
indietro
Art. 39. EFFETTI
DEL DINIEGO DI SANATORIA
1. L'effettuazione dell'oblazione,
qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue i
reati contravvenzionali di cui all'art. 38 Le sanzioni amministrative
consistenti nel pagamento di una somma di denaro sono ridotte in
misura corrispondente all'oblazione versata se l'interessato dichiari
di rinunciare al rimborso.
indietro
Art. 40. MANCATA
PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
1. Se nel termine prescritto
non viene presentata la domanda di cui all'art. 31 per opere abusive
realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o concessione,
ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni
o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele,
si applicano le sanzioni di cui al capo I. Le stesse sanzioni si
applicano se, presentata la domanda non viene effettuata l'oblazione
dovuta.
2. Gli atti tra vivi aventi per oggetti diritti reali, esclusi quelli
di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia
o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non
possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione
dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad
edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art.
31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente
della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione,
ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima,
munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati
gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate ù dell'oblazione
di cui al sesto comma dell'art. 35. Per le opere iniziate anteriormente
al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia
può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 4 della legge 4-1-1968, n. 15 attestante che
l'opera risulti iniziata in data anteriore al 2 settembre 1967.
Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto,
ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo. Per
gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della
licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere
prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato
approvato o l'opera autorizzata.
3. Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti rispettivamente
da indicarsi o da allegarsi, non sia dipesa dall'insussistenza della
licenza o della concessione o dalla inesistenza della domanda di
concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono
stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata
successivamente al 1° settembre 1967, essi possono essere confermati
anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto
nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa
o al quale siano allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio
o la copia della domanda indicate al comma precedente.
4. Si applica in ogni caso il disposto del terzo comma dell'art.
17 e del primo comma dell'art. 21.
5. Le nullità di cui al secondo comma del presente articolo non
si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari
individuali o concorsuali nonché a quelli derivanti da procedure
di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa.
6. Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità
di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento
derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere
presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile
purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano
di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
indietro
Art. 41.
ESECUZIONE DELLE SANZIONI AI FINI DELLA COMMERCIABILITA' DEI BENI
1. Ai fini della commerciabilità
dei beni, possono essere stipulati gli atti aventi per oggetto diritti
reali relativi ad immobili la cui costruzione sia stata iniziata
successivamente al 1° settembre 1967 per i quali sia esibita idonea
certificazione rilasciata dall'autorità competente che attesti l'avvenuto
integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti sanzionatori
adottati ai sensi dell'art. 41 della legge 17-8-1942, n. 1150, modificato
dall'art. 13 della legge 6-8-1967, n. 765, per il caso di opere
eseguite senza la licenza di costruzione o in base a licenza annullata,
e ai sensi del nono comma dell'art. 15 della legge 28-1-1977, n.
10. Degli estremi dei documenti esibiti dovrà farsi menzione in
atto; si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'art.
17 e del primo comma dell'art. 21 della presente legge.
2. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie produce gli effetti di
cui al penultimo comma dell'art. 35.
3. La certificazione di cui al primo comma è rilasciata dalla competente
autorità entro trenta giorni dalla presentazione della domanda;
trascorso inutilmente tale termine, essa può essere sostituita da
una dichiarazione dell'alienante attestante l'avvenuto integrale
adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti di cui al primo
comma, accompagnata dalla copia conforme della domanda di rilascio
della certificazione.
4. Le disposizioni di cui sopra non si applicano comunque agli atti
costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia
o di servitù.
indietro
Art. 42. PREVALENZA
SULLE LEGGI SPECIALI
1. Le disposizioni del presente
capo prevalgono sulla diversa disciplina procedimentale stabilita
dalla legge 16-4-1973, n. 171, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 20-9-1973, n. 791.
indietro
Art. 43. PROCEDIMENTI
IN CORSO
1. L'esistenza di provvedimenti
sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei
cui confronti pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento
della sanatoria.
2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si considerano
inoppugnabili i provvedimenti per i quali è intervenuta sentenza
del Consiglio di Stato ancorché sia pendente il termine per il ricorso
alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.
3. In ogni caso non sono ripetibili le somme già riscosse e restano
ferme le altre sanzioni già eseguite, ancorché in forza di provvedimenti
non ancora inoppugnabili.
4. Le somme versate si scomputano dal contributo di concessione.
Possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto
di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente
alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari
alla loro funzionalità. Il tempo di commissione dell'abuso e di
riferimento per la determinazione dell'oblazione sarà individuato
nella data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale.
La medesima disposizione per determinare l'oblazione è applicabile
in ogni altro caso in cui i suddetti provvedimenti abbiano interrotto
le attività edificatorie.
indietro
Art. 44. SOSPENSIONE
DEI PROCEDIMENTI
1. Dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino alla scadenza dei termini fissati dall'art.
35, sono sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali
e la loro esecuzione, quelli penali nonché quelli connessi all'applicazione
dell'art. 15 della legge 6-8-1967, n. 765, attinenti al presente
capo.
2. La sospensione di cui al comma precedente non si applica ai procedimenti
cautelari avanti agli organi di giurisdizione amministrativa, previsti
dall'art. 21, ultimo comma, della legge 6-12-1971, n. 1034.
3. Decorso il termine del 30-9-1986 senza che sia stata presentata
domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, la sospensione
di cui al precedente primo comma perde efficacia.
4. I procedimenti sospesi possono essere ripresi a richiesta degli
interessati.
indietro
Capo V DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 45. AZIENDE
EROGATRICI DI SERVIZI PUBBLICI
1. E' vietato a tutte le aziende
erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per
l'esecuzione di opere prive di concessione, nonché ad opere prive
di concessione ad edificare iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per
le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
2. Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli
effetti dell'art. 4 della legge 4-1-1968, n. 15, indicante gli estremi
della concessione ad edificare, o, per le opere abusive, gli estremi
della concessione in sanatoria ovvero copia della domanda di concessione
in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute
a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'art. 13 e limitatamente
alle prime due rate nell'ipotesi dell'art. 35. Il contratto stipulato
in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario della
azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto
stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da lire 5 milioni
a lire 15 milioni. Per le opere che già usufruiscono di un servizio
pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma,
può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante
il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un
pubblico servizio.
3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo
degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro
avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge
4-1-1968, n. 15, attestante che l'opera è stata iniziata in data
anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta
e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato
da allegarsi al contratt medesimo.
indietro
Art. 46. BENEFICI
FISCALI
1. In deroga alle disposizioni
di cui all'art. 41-ter della legge 17-8-1942, n. 1150, introdotto
dall'art. 15 della legge 6-8-1967, n. 765, le agevolazioni tributarie
in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano
agli atti stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge,
qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni
agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento
di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare,
all'amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del
provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria
le agevolazioni deve essere prodotta, al momento della registrazione
dell'atto, copia della domanda di concessione o di autorizzazione
in sanatoria presentata al comune, con la relativa ricevuta rilasciata
dal Comune stesso. L'interessato, a pena d decadenza dai benefici,
deve presentare all'ufficio del registro copia del provvedimento
definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel
caso che questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione
del comune che attesti la domanda non ha ancora ottenuto definizione.
2. In deroga alle disposizioni di cui al citato art. 41-ter della
legge 17-8-1942, n. 1150, per i fabbricati costruiti senza licenza
o in contrasto con la stessa ovvero sulla base di licenza successivamente
annullata si applica l'esenzione dall'imposta locale sui redditi,
qualora ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione
delle opere in virtù dei quali sarebbe spettata, per il periodo
di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente
legge. L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne
faccia richiesta all'ufficio distrettuale delle imposte dirette
del suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda indicata
nel precedente comma con la relativa ricevuta rilasciata dal comune.
Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della
domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici,
deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio
distrettuale delle imposte dirette copia del provvedimento definitivo
di sanatoria o, in mancanza di questo, una dichiarazione del comune,
ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante
che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.
3. La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria
comporta il pagamento dell'imposta locale sui redditi e delle altre
imposte dovute nella misura ordinaria, nonché degli interessi di
mora stabiliti per i singoli tributi.
4. Il rilascio, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente
Capo IV, della concessione e della autorizzazione in sanatoria,
per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce
automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle
disposizioni agevolative vigenti, la cessazione degli effetti dei
provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'art. 15 della
legge 6-8-1967, n. 765.
5. In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento
in via provvisoria degli effetti previsti dal comma precedente,
deve essere prodotta da parte dell'interessato alle amministrazioni
finanziarie competenti copia autenticata della domanda di autorizzazione
o di concessione in sanatoria, corredata della prova del pagamento
delle somme dovute fino al momento della presentazione della istanza
di cui al presente comma.
6. Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta locale sui
redditi e delle altre imposte eventualmente già pagate.
indietro
Art. 47 DIRITTI
DELL'ACQUIRENTE
1. L'acquirente di un immobile
o di parte di esso, anche sulla base di contratto preliminare di
vendita con sottoscrizioni autenticate, ha diritto di prendere visione
presso gli uffici comunali di qualsiasi documento relativo all'immobile
stesso e di ottenere ogni certificazione relativa.
2. L'eventuale rifiuto da parte degli uffici comunali deve constatare
da atto scritto.
indietro
Art. 47-bis.
DICHIARAZIONI DEI RAPPRESENTANTI
1. Tutte le dichiarazioni da rendersi
ai sensi della presente legge, anche agli effetti della legge 4-1-1968,
n. 15, dai proprietari o da altri aventi titolo, possono essere
rilasciate anche da rappresentanti legali o volontari.
indietro
Art. 48. DISPOSIZIONE
TRANSITORIA
1. Per le opere interne alle costruzioni,
definite dall'art. 26, realizzate prima dell'entrata in vigore della
presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data, il
proprietario della costruzione o dell'unità immobiliare deve inviare
al sindaco, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, una
relazione descrittiva delle opere realizzate, entro il termine del
30 giugno 1986.
indietro
Art. 49. SANATORIE
REGIONALI
1. Coloro che abbiano già conseguito
sanatorie in base alla vigente normativa regionale hanno diritto
a detrarre l'importo delle somme versate dal contributo di cui al
primo comma dell'art. 37 della presente legge.
indietro
Art. 50. VARIAZIONI
DI BILANCIO
1. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
indietro
Art. 51. DETERMINAZIONE
DELLE SUPERFICI
1. Ai fini del calcolo dell'oblazione,
i riferimenti alle superfici, previsti dalla presente legge, sono
computati in conformità ai parametri di cui agli artt. 2 e 3 del
decreto ministeriale 10-5-1977.
2. Le superfici delle opere che beneficiano della riduzione di cui
al precedente art. 34, quinto comma, lettera e), sono considerate
superfici per servizi e accessori, ai sensi dell'art. 2 del decreto
ministeriale di cui al precedente comma, senza l'applicazione di
alcun incremento.
3. Ai fini del calcolo dell'oblazione non sono computati i volumi
tecnici delle costruzioni nonché quelli relativi a serbatoi, cabine
o simili realizzati nell'ambito di stabilimenti soggetti a regime
di concessione di pubblica utilità o servizio pubblico, la cui realizzazione
sia prevista dal decreto di concessione emesso previo consenso dell'amministrazione
comunale.
indietro
Art. 52. ISCRIZIONE
AL CATASTO
1. Alla domanda per il rilascio
del certificato di abitabilità o di agibilità deve essere allegata
copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione in catasto,
redatta in conformità alle disposizioni dell'art. 6 del regio decreto
legge 13-4-1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della presente
legge che non siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni
non registrate, devono essere denunciate, ai sensi degli artt. 3
e 20 del regio decreto legge 13-4-1939, n. 652, e successive modificazioni
ed integrazioni, entro il 31 dicembre 1998, previa corresponsione
dei diritti dovuti nella misura vigente.
3. Per le dichiarazioni di cui al comma precedente, presentate successivamente
al 31 dicembre 1992 , l'ammenda prevista dall'art. 31 del regio
decreto legge 13-4-1939, n. 652, convertito, nella legge 11-8-1939,
n. 1249, e successive modificazioni ed integrazioni è elevata a
L. 250.000.
indietro
|