1. Salvo che per le aree e per gli ambiti territoriali individuali
dalle regioni come di interesse regionale in sede di piano territoriale
di coordinamento o, in mancanza, con specifica deliberazione,
non è soggetto ad approvazione regionale lo strumento attuativo
di strumenti urbanistici generali, compresi i piani per l'edilizia
economica e popolare nonché i piani per gli insediamenti produttivi.
2. Le regioni emanano norme cui i comuni debbono attenersi per
l'approvazione degli strumenti di cui al comma precedente, al
fine di garantire la snellezza del procedimento e le necessarie
forme di pubblicità e di partecipazione dei soggetti pubblici
e privati. I comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla regione,
entro sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi di cui
al presente articolo. Sulle eventuali osservazioni della regione
i comuni devono esprimersi con motivazioni puntuali.
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Art. 25. SEMPLIFICAZIONE
DELLE PROCEDURE
1. Le regioni entro centottanta giorni dalla entrata in vigore
della presente legge emanano norme che: a) prevedono procedure
semplificate per l'approvazione degli strumenti attuativi in variante
agli strumenti urbanistici generali; b) definiscono criteri ed
indirizzi per garantire l'unificazione ed il coordinamento dei
contenuti dei regolamenti edilizi comunali, nonché per accelerare
l'esame delle domande di concessione e di autorizzazione edilizia;
c) prevedono procedure semplificate per l'approvazione di varianti
agli strumenti urbanistici generali finalizzate all'adeguamento
degli standards urbanistici posti da disposizioni statali o regionali.
2. Le norme di cui al comma precedente devono garantire le necessarie
forme di pubblicità e la partecipazione dei soggetti pubblici
e privati, nonché i termini, non superiori a centoventi giorni,
entro i quali la regione deve comunicare al comune le proprie
determinazioni. Trascorsi tali termini i provvedimenti di cui
al precedente comma si intendono approvati.
3. Le varianti agli strumenti urbanistici non sono soggette alla
preventiva autorizzazione della regione.
4. Le leggi regionali stabiliscono quali mutamenti, connessi o
non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o
di loro parti, subordinate a concessione, e quali mutamenti connessi
e non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili
o di loro parti e siano subordinati ad autorizzazione
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Art. 26 OPERE
INTERNE
1. Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione le opere
interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti
urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti,
non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti,
né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari,
non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle
singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica
dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle
zone indicate alla lettera A dell'art. 2 del decreto ministeriale
2-4-1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile
1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. Ai
fini dell'applicazione del presente articolo non è considerato
aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento
di pareti interne o di parti di esse.
2. Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio
dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare
al sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato
alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto
delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.
3. Le sanzioni di cui al precedente art. 10 ridotte di un terzo,
si applicano anche nel caso di mancata presentazione della relazione
di cui al precedente comma.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano
nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1-6-1939,
n. 1089, e 29-6-l939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Gli spazi di cui all'art. 18 della legge 6-8-1967, n. 765,
costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 817, 818 e 819 del codice civile.
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Art. 27. DEMOLIZIONE
DI OPERE
1. In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura
del comune, essa è disposta dal sindaco su valutazione tecnico-
economica approvata dalla giunta comunale.
2. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata,
ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee iscritte all'albo
nazionale dei costruttori, indicate in numero di almeno cinque
dal provveditore regionale alle opere pubbliche.
3. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il sindaco
ne dà notizia al prefetto, il quale provvede alla demolizione
con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero
tramite impresa iscritta all'albo nazionale dei costruttori se
i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.
4. Il rifiuto ingiustificato da parte dell'impresa di eseguire
i lavori comporta la sospensione dell'albo per un anno.
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Art. 28. VALORE
VENALE DELL'IMMOBILE
1. L'ufficio tecnico erariale è tenuto a determinare, entro
centoventi giorni dalla richiesta del comune, il valore venale
degli immobili in relazione alla applicazione delle sanzioni previste
dalla presente legge.
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Capo III
RECUPERO URBANISTICO DI INSEDIAMENTI ABUSIVI
Art. 29.
VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI E POTERI NOMINATIVI DELLE
REGIONI
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge le regioni disciplinano con proprie leggi la formazione,
adozione e approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici
generali finalizzati al recupero urbanistico degli insediamenti
abusivi, esistenti al 1° ottobre 1983, entro un quadro di convenienza
economica e sociale. Le varianti devono tener conto dei seguenti
princìpi fondamentali: a) realizzare una adeguata urbanizzazione
primaria e secondaria; b) rispettare gli interessi di carattere
storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, idrogeologico;
c) realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano
dell'insediamento.
2. La legge regionale stabilisce altresì: a) i criteri e i termini
ai quali devono attenersi i comuni per la individuazione e la
perimetrazione degli insediamenti abusivi; b) i criteri ai quali
devono attenersi i comuni qualora gli insediamenti abusivi ricadano
in zona dichiarata sismica; c) i casi in cui la formazione delle
varianti è obbligatoria; d) le procedure per l'approvazione delle
varianti, precisando i casi nei quali non è richiesta l'approvazione
regionale; e) i criteri per la formazione di consorzi, anche obbligatori,
fra proprietari di immobili; f) il programma finanziario per la
attuazione degli interventi previsti con carattere pluriennale;
g) la definizione degli oneri di urbanizzazione e le modalità
di pagamento degli stessi in relazione alla tipologia edilizia,
alla destinazione d'uso, alla ubicazione, al convenzionamento,
anche mediante atto unilaterale d'obbligo, da parte dei proprietari
degli immobili.
3. Decorso il termine di novanta giorni, di cui al primo comma,
e fino alla emanazione delle leggi regionali, fermi restando gli
effetti della mancata presentazione dell'istanza di sanatoria
previsti dall'art. 40, gli insediamenti avvenuti in tutto o in
parte abusivamente possono formare oggetto di apposite varianti
agli strumenti urbanistici al fine del loro recupero urbanistico,
nel rispetto comunque dei principi di cui al primo comma e delle
previsioni di cui alle lettere e), f), e g) del precedente secondo
comma.
4. L'attuazione delle varianti di cui ai commi precedenti può
essere assegnata in concessione ad imprese o ad associazioni di
imprese o a loro consorzi; tale concessione è accompagnata d apposita
convenzione nella quale sono tra l'altro precisati i contenuti
economici e finanziari degli interventi di recupero urbanistico.
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Art. 30. FACOLTA'
E OBBLIGHI DEI COMUNI
1. In luogo della indennità di esproprio, i proprietari di lotti
di terreno, vincolati a destinazioni pubbliche a seguito delle
varianti di cui all'art. 29, possono chiedere che vengano loro
assegnati equivalenti lotti disponibili nell'ambito dei piani
di zona di cui alla legge 18-4-1962, n. 167, per costruirvi, singolarmente
o riuniti in cooperativa, la propria prima abitazione. Per i fini
previsti dal presente comma e dal successivo secondo comma, i
comuni che procedono all'adozione delle varianti di cui all'art.
29 devono comunque provvedere, anche se non obbligati ai sensi
delle norme vigenti, alla formazione dei piani di zona previsti
dalla legge 18-4-1962, n. 167, senza tener conto del limite minimo
del quaranta per cento di cui all'art. 2, terzo comma, della legge
28-1-1977, n. 10, ovvero procedere agli opportuni ampliamenti
dei piani già approvati. I proprietari di terreni, coltivatori
diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, possono chiedere
al comune, in luogo dell'indennità di esproprio, l'assegnazione
in proprietà di equivalenti terreni, facenti parte del patrimonio
disponibile delle singole amministrazioni comunali, per continuare
l'esercizio dell'attività agricola.
2. I proprietari degli edifici per i quali è prevista la demolizione
possono chiedere l'assegnazione di un lotto nell'ambito dei piani
di zona di cui alla legge 18-4-1962, n. 167, per costruirvi la
propria prima abitazione.
3. I soggetti abitanti, a titolo di proprietà o di locazione decorrente
da data certa, anteriore all'entrata in vigore della presente
legge, in edifici, ultimati ai sensi del secondo comma dell'art.
31 della presente legge, alla data del 1º ottobre 1983, dei quali
è prevista la demolizione, a seguito dell'approvazione degli strumenti
di recupero urbanistico, sono preferiti, purché abbiano versato
i contributi ex GESCAL per almeno cinque anni, parità di punteggio
nella graduatoria di assegnazione in locazione di alloggi cui
abbiano titolo a norma di legge.
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