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Capo I
NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA.
SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI
1. Fermo restando quanto previsto
dal capo IV, le regioni emanano norme in materia di controllo dell'attività
urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative in conformità
ai princìpi definiti dai capi I, II e III della presente legge.
2. Fino all'emanazione delle norme regionali si applicano le norme
della presente legge. 3. Sono in ogni caso fatte salve le competenze
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano.
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Art. 2. SOSTITUZIONE
DI NORME
1. Le disposizioni di cui al
capo I della presente legge sostituiscono quelle di cui all'art.
32 della legge 17-8-1942, n. 1150, ed agli artt. 15 e 17 della legge
28-1-1977, n. 10.
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Art. 3.
RITARDATO OD OMESSO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AFFERENTE ALLA CONCESSIONE
1. Le regioni determinano le
sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di
concessione in misura non inferiore a quanto previsto nel presente
articolo e non superiore al doppio.
2. Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di
concessione di cui agli artt. 3, 5, 6 e 10 della legge 28-1-1977,
n. 10, comporta: a) l'aumento del contributo in misura pari al 20
cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi
centoventi giorni; b) l'aumento del contributo in misura pari al
50 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a),
il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni; c)
l'aumento del contributo in misura pari al 100 per cento quando,
superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae
non oltre i successivi sessanta giorni.
3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano. Nel
caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si
applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate. Decorso inutilmente
il termine di cui alla lettera c) del secondo comma il comune provvede
alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti
dall'art. 16 della presente legge.
4. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che determineranno
la misura delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno
applicate nelle misure indicate nel secondo comma.
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Art. 4. VIGILANZA
SULL'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA
1. Il sindaco esercita la vigilanza
sull'attività urbanistico- edilizia nel territorio comunale per
assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento,
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive
fissate nella concessione o nell'autorizzazione.
2. Il sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo
su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme
urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o
destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia
residenziale pubblica di cui alla legge 18-4-1962, n. 167, e successive
modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino
dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla
tutela di cui al Regio decreto 30-12-1923, n. 3267 , o appartenenti
ai beni disciplinati dalla legge 16-6-1927, n. 1766, nonché delle
aree di cui alle leggi 1-6-1939, n. 1089, e 29-6-1939, n. 1497,
e successive modificazioni ed integrazioni, il sindaco provvede
alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa
comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente
intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.
3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma, qualora
sia constatata, dai competenti uffici comunali, l'inosservanza delle
norme, prescrizioni e modalità di cui al primo comma, il sindaco
ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione
dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare
e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione
dei lavori.
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi
in cui vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione
ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti
gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno
immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al presidente
della giunta regionale ed al sindaco, il quale verifica entro trenta
giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.
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Art. 5. OPERE
DI AMMINISTRAZIONI STATALI
1. Per le opere eseguite da amministrazioni
statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui al precedente art.
4, il sindaco, ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente
della Repubblica 24-7-1977, n. 616, informa immediatamente il presidente
della giunta regionale e il Ministro dei lavori pubblici, al quale
compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione
dei provvedimenti previsti dal suddetto art. 4.
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Art. 6.
RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE, DEL COMMITTENTE,
DEL COSTRUTTORE E DEL DIRETTORE DEI LAVORI
1. Il titolare della concessione,
il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per
gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità
delle opere dalla normativa urbanistica, alle previsioni di piano
nonché - unitamente al direttore dei lavori - a quelle della concessione
ad edificare e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima.
Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie
e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di
demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino
di non essere responsabili dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato
agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della concessione
edilizia, con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui
all'art. 15, fornendo al sindaco contemporanea e motivata comunicazione
della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione
essenziale rispetto alla concessione, il direttore dei lavori deve
inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione
resa al sindaco. In caso contrario il sindaco segnala al consiglio
dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è
incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione
dall'albo professionale da tre mesi a due anni.
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Art. 7.
OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI CONCESSIONE, IN TOTALE DIFFORMITA'
O CON VARIAZIONI ESSENZIALI
1. Sono opere eseguite in totale
difformità dalla concessione quelle che comportano la realizzazione
di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche
tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto
della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi
oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo
edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente
utilizzabile.
2. Il sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione,
in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali,
determinate ai sensi del successivo art. 8, ingiunge la demolizione.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e
al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni
dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria,
secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione
di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente
al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere
superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente
costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire,
nel termine di cui al precedente comma, previa notifica all'interessato,
costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione
nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
5. L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del sindaco
a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione
consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici
e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici
o ambientali.
6. Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in
base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità,
l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione
di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni
cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. ali amministrazioni
provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino
dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella
ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore
del patrimonio del comune.
7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante
affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati
dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere
o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze
di sospensione e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente,
al presidente della giunta regionale e, tramite la competente prefettura,
al Ministro dei lavori pubblici.
8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data
di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al
primo comma dell'art. 4 ovvero protrattasi oltre il termine stabilito
dal terzo comma del medesimo art. 4, il presidente della giunta
regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti
eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente
autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice,
con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 17, lettera
b), della legge 28-1-1977, n. 10, come modificato dal successivo
art. 20 della presente legge, ordina la demolizione delle opere
stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
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Art. 8. DETERMINAZIONE
DELLE VARIAZIONI ESSENZIALI
1. Fermo restando quanto disposto
dal primo comma del precedente art. 7, le regioni stabiliscono quali
siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto
che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una
o più delle seguenti a) mutamento della destinazione d'uso che implichi
variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2-4-1968
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16-4-1968; b) aumento
consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare
in relazione al progetto approvato; c) modifiche sostanziali di
parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della
localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza; d) mutamento
delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione
alla classificazione dell'art. 31 della legge 5-8-1978, n. 457;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica,
quando non attenga a fatti procedurali.
2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che
incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici
e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
3. Gli interventi di cui al precedente primo comma, effettuati su
immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico,
archeologico, paesistico ed ambientale nonché su immobili ricadenti
sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati
in totale difformità dalla concessione, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 7 e 20 della presente legge. Tutti gli altri interventi
sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.
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Art. 9. INTERVENTI
DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
1. Fermo restando quanto disposto
dal successivo art. 26, le opere di ristrutturazione edilizia, come
definite dalla lettera d) dal primo comma dell'art. 31 della legge
5-8-1978, n. 457, eseguite in assenza di concessione o in totale
difformità da essa, sono demolite ovvero rimosse e gli edifici sono
resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi
entro il termine stabilito dal sindaco con propria ordinanza, decorso
il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese
dei responsabili dell'abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico
comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile,
il sindaco irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento
di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere,
determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori,
in base ai criteri previsti dalla legge 27-7-1978, n. 392, con la
esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge
medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione
alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'art. 16 della
medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello
di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore
venale dell'immobile, determinato a cura dell'ufficio tecnico erariale.
3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai
sensi delle leggi 1-6-1939, n. 1089, e 29-6-1939, n. 1497, l'amministrazione
competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione
di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la
restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso,
indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario
organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da lire un
milione a lire dieci milioni.
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non
vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'art.
2 del decreto ministeriale 2-4-1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 97 del 16-4-1968, il sindaco richiede all'amministrazione competente
alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante
circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione
pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga
reso entro centoventi giorni dalla richiesta il sindaco provvede
autonomamente.
5. Si applicano le disposizioni di cui al comma ottavo dell'art.
7. 6. 6. E' comunque dovuto il contributo di concessione di cui
agli artt. 3, 5, 6 e 10 della legge 28-1-1977, n. 10.
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Art. 10. OPERE
ESEGUITE SENZA AUTORIZZAZIONE
1. Fermo restando quanto disposto
dal successivo art. 26, l'esecuzione di opere in assenza dell'autorizzazione
prevista dalla normativa vigente o in difformità da essa comporta
la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale
dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse
e comunque in misura non inferiore a lire cinquecentomila. In caso
di richiesta dell'autorizzazione in sanatoria in corso di esecuzione
delle opere, la sanzione è applicata nella misura minima. Qualora
le opere siano eseguite in assenza di autorizzazione in dipendenza
di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere
eccezionale la sanzione non è dovuta.
2. La mancata richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo
non comporta l'applicazione delle norme previste dall'art. 17 della
legge 28-1-1977, n. 10, come sostituito dall'art. 20 della presente
legge.
3. Quando le opere realizzate senza autorizzazione consistono in
interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla
lettera c) del primo comma dell'art. 31 della legge 5-8-1978, n.
457 eseguiti su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali
nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente
a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva applicazione di altre
misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione
in pristino a cura e spese del contravventore ed irroga una sanzione
pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni.
4. Qualora gli interventi di cui al comma precedente vengano eseguiti
su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella
lettera A dell'art. 2 del decreto ministeriale 2-4-1968, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16-4-1968, il sindaco richiede
all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed
ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino
o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al primo comma.
Qualora il parere non venga reso entro centoventi giorni dalla richiesta,
il sindaco provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione
la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni di
cui al comma precedente.
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Art. 11. ANNULLAMENTO
DELLA CONCESSIONE
1. In caso di annullamento della
concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle
procedure amministrative o la restituzione in pristino, il sindaco
applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere
o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico
erariale. La valutazione dell'ufficio tecnico è notificata alla
parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata
produce i medesimi effetti della concessione di cui all'art. 13.
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Art. 12. OPERE
ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITA' DALLA CONCESSIONE
1. Le opere eseguite in parziale
difformità dalla concessione sono demolite a cura e spese dei responsabili
dell'abuso entro il termine congruo, e comunque non oltre centoventi
giorni, fissato dalla relativa ordinanza del sindaco. Dopo tale
termine sono demolite a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili
dell'abuso.
2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della
parte eseguita in conformità, il sindaco applica una sanzione pari
al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge
27-7-1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità
dalla concessione, se ad uso residenziale, e pari al doppio del
valore venale, determinato a cura dell'ufficio tecnico erariale,
per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
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Art. 13. ACCERTAMENTO
DI CONFORMITA'
1. Fino alla scadenza del termine
di cui all'art. 7, terzo comma, per i casi di opere eseguite in
assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali,
o dei termini stabiliti nell'ordinanza del sindaco di cui al primo
comma dell'art. 9, nonché, nei casi di parziale difformità, nel
termine di cui al primo comma dell'art. 12, ovvero nel caso di opere
eseguite in assenza di autorizzazione ai sensi dell'art. 10 e comunque
fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile
dell'abuso può ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria
quando l'opera eseguita in assenza della concessione o autorizzazione
è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati
e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione
dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda.
2. Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria
il sindaco si pronuncia entro sessanta giorni, trascorsi i quali
la richiesta si intende respinta.
3. Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento,
a titolo di oblazione, del contributo di concessione in misura doppia,
ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione a norma di legge,
in misura pari a quella prevista dagli artt. 3, 5, 6 e 10 della
legge 28-1-1977, n. 10.
4. Per i casi di parziale difformità l'oblazione è calcolata con
riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione.
5. L'autorizzazione in sanatoria è subordinata al pagamento di una
somma determinata dal sindaco nella misura da lire cinquecentomila
a lire due milioni.
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Art. 14.
OPERE ESEGUITE SUI SUOLI DI PROPRIETA' DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI
1. Qualora sia accertata l'esecuzione
di opere da parte di soggetti diversi da quelli di cui al precedente
art. 5 in assenza di concessione ad edificare, ovvero in totale
o parziale difformità dalla medesima, su suoli del demanio o del
patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il sindaco ordina, dandone
comunicazione all'ente proprietario del suolo, previa diffida non
rinnovabile al responsabile dell'abuso, la demolizione ed il ripristino
dello stato dei luoghi.
2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese dei responsabili
dell'abuso.
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Art. 15. VARIANTI
IN CORSO D'OPERA
1. Non si procede alla demolizione
ovvero all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti
nel caso di realizzazione di varianti, purché esse siano conformi
agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non
in contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche della
sagoma né delle superfici utili e non modifichino la destinazione
d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché
il numero di queste ultime, e sempre che non si tratti di immobili
vincolati ai sensi delle leggi 1-6-1939, n. 1089, e 29-6-1939, n.
1497, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro,
come definiti dall'art. 31 della legge 5-8-1978, n. 457.
3. L'approvazione della variante deve comunque essere richiesta
prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
4. La mancata richiesta di approvazione delle varianti di cui al
presente articolo non comporta l'applicazione delle norme previste
nell'art. 17 della legge 28-1-1977, n. 10, come modificato dall'art.
20 della presente legge.
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Art. 16. RISCOSSIONE
1. I contributi, le sanzioni e
le spese di cui alla legge 28-1-1977, n. 10, e alla presente legge
vengono riscossi con ingiunzione emessa dal sindaco a norma degli
artt. 2 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato
con Regio decreto 14-4-1910, n. 639.
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Art. 17. NULLITA'
DEGLI ATTI GIURIDICI RELATIVI AD EDIFICI
1. Gli atti tra vivi, sia in
forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento
o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali,
relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata
dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non
possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione
dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della
concessione in sanatoria rilasciata ai sensi dell'art. 13. Tali
disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi
o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.
2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi del precedente art. 11,
l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio
della concessione in sanatoria, agli atti di cui al primo comma
deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione
medesima.
3. La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al primo
comma non pregiudica i diritti di garanzia o di servitù acquisiti
in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione
della domanda diretta a far accertare la nullità degli atti.
4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa
dalla insussistenza della concessione al tempo in cui gli atti medesimi
sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una
sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa
forma del precedente, che contenga la menzione omessa.
5. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli
atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o
concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle
condizioni di cui all'art. 13 della presente legge, dovrà presentare
domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica
del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.
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Art. 18. LOTTIZZAZIONE
1. Si ha lottizzazione abusiva
di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che
comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi
in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti
o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali
o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione
venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti
equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche
quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla
sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione
o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto
ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco
la destinazione a scopo edificatorio.
2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata,
aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono
essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari
ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione
urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti
l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici
censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie
complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000
metri quadrati.
3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato
dal sindaco entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione
della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla
data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei
condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti
urbanistici.
4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine
previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante
o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della
domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo
gli strumenti urbanistici vigenti adottati, ovvero l'inesistenza
di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico
generale approvato, di strumenti attuativi.
5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati
dall'ufficio tecnico erariale se non è allegata copia del tipo dal
quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo
medesimo è stato depositato presso il comune.
6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per
oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di
appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri
quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione,
copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al sindaco del comune
ove è sito l'immobile.
7. Nel caso in cui il sindaco accerti l'effettuazione di lottizzazione
di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione,
con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri
soggetti indicati nel primo comma dell'art. 6, ne dispone la sospensione.
Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in
corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con
atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri
immobiliari.
8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento
di cui al comma precedente, le aree lottizzate sono acquisite di
diritto al patrimonio disponibile del comune il cui sindaco deve
provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia del
sindaco si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi
di cui all'art. 7.
9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia
stato emesso il provvedimento previsto dal settimo comma, sono nulli
e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma
privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della
sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del
provvedimento del sindaco.
10. Il quarto comma dell'art. 31 della legge 17-8-1942, n. 1150,
modificato dall'art. 10 della legge 6-8-1967, n. 765, è abrogato.
11. Le disposizioni di cui sopra si applicano gli atti stipulati
ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto
dopo l'entrata in vigore della presente legge, e non si applicano
comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e
fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi,
modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.
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Art. 19. CONFISCA
DEI TERRENI
1. La sentenza definitiva del
giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva,
dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle
opere abusivamente costruite.
2. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto
e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta
la lottizzazione abusiva.
3. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione
nei registri immobiliari.
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Art. 20. SANZIONI
PENALI
1. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme,
prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge,
dalla legge 17-8-1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni,
in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, degli strumenti
urbanistici e dalla concessione. b) l'arresto fino a due anni e
l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione
dei lavori in totale difformità o assenza della concessione o di
prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione. c)
l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire
100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva dei terreni a scopo
edilizio, come previsto dal primo comma dell'art. 18.
2. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi
nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico,
paesistitico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità
o in assenza della concessione.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente sostituiscono quelle
di cui all'art. 17 della legge 28-1-1977, n. 10.
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Art. 21.SANZIONI
A CARICO DI NOTAI
1. Il ricevimento e l'autenticazione
da parte dei notai di atti nulli previsti dagli artt. 17 e 18 e
non convalidabili costituisce violazione dell'art. 28 della legge
16-2-1913, n. 89 , e successive modificazioni, e comporta l'applicazione
delle sanzioni previste dalla legge medesima.
2. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall'art.
18 sono esonerati da ogni responsabilità inerente al trasferimento
o alla divisione dei terreni; l'osservanza della formalità prevista
dal sesto comma dello stesso art. 18 tiene anche luogo del rapporto
di cui all'art. 2 del codice di procedura penale.
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Art. 22. NORME
RELATIVE ALL'AZIONE PENALE
1. L'azione penale relativa alle
violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti
i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui al presente capo,
nonché i ricorsi giurisdizionali, di cui al secondo comma
2. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego della
concessione in sanatoria di cui all'art. 13, l'udienza viene fissata
d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale
per una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del
ricorso.
3. Il rilascio in sanatoria delle concessioni estingue i reati contravvenzionali
previsti dalle norme urbanistiche vigenti.
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Art. 23.
CONTROLLI PERIODICI MEDIANTE RILEVAMENTI AEROFOTOGRAMMETRICI
1. Le regioni stabiliscono, con
proprie leggi, quali aree del territorio debbano essere assoggettate
a particolare controllo periodico dell'attività urbanistica ed edilizia
anche mediante rilevamenti aerofotogrammetrici, ed il conseguente
aggiornamento delle scritture catastali.
2. Le leggi regionali agevolano altresì la costituzione di consorzi
tra comuni per la esecuzione dei rilevamenti e dei controlli di
cui al presente articolo.
3. Lo Stato contribuisce ad integrare i fabbisogni finanziari per
l'applicazione delle disposizioni del presente articolo con quota
parte degli introiti di competenza statale di cui al capo IV.
4. Con la legge finanziaria si provvede alla determinazione della
quota da destinare alla finalità suddetta.
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