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IVA AL 4%
MINISTERO DELLE FINANZE CIRCOLARE 30 NOVEMBRE
2000 N. 219
(Applicabilità dell'aliquota Iva del 4% ai lavori di ampliamento
della prima casa non di lusso)
L'argomento oggetto della presente circolare è
stato esaminato in occasione della riunione tenutasi il 28 giugno
2000 con i responsabili dei servizi di consulenza giuridica delle
direzioni regionali delle entrate. Al riguardo, si partecipano le
definitive determinazioni cui è pervenuta la scrivente sulla
base anche delle osservazioni emerse nella predetta riunione o successivamente
pervenute dalle direzioni regionali.
Sono sorte perplessità in ordine all'applicabilità
dell'aliquota Iva del 4%, prevista dai nn. 21) e 39) della tabella
A, parte seconda, allegata al dpr 26 ottobre 1972, n. 633, per la
cessione e costruzione di case di abitazione non di lusso, anche
alle prestazioni di servizi aventi a oggetto lavori di ampliamento,
ossia di incremento di superficie, della "prima casa",
nell'ipotesi in cui il committente sia una persona fisica per la
quale ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis all'art. 1
della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
sull'imposta di registro (ossia le condizioni che individuano la
"prima casa").
Al riguardo si fa presente che, ai sensi dell'art. 1 della legge
n. 659 del 19 luglio 1961, le agevolazioni fiscali e tributarie,
stabilite per la costruzione di case di abitazione non di lusso,
si applicano anche all'ampliamento e al completamento degli edifici
già costruiti o in corsi di costruzione.
I dubbi sulla possibilità di applicare l'aliquota del 4%
ai lavori di ampliamento della prima casa nascono in primo luogo
dal carattere di specialità che riveste la normativa che
agevola l'acquisto dell'abitazione costituente prima casa, in secondo
luogo dalla considerazione che l'acquirente, per fruire del beneficio,
deve dichiarare nell'atto di acquisto, tra l'altro, "di non
essere titolare
dei diritti di proprietà, uso e abitazione
di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è
sito l'immobile da acquistare".
Con circolare n. 1/E del 2 marzo 1994, è stato precisato,
in materia di Iva, sia pure in relazione alla previgente normativa,
che le medesime dichiarazioni richieste all'acquirente di una "prima
casa" devono essere rese all'appaltatore nel caso in cui un
persona fisica, anziché acquistare mediante compravendita
la detta "prima casa", provveda a costruirla attraverso
lo strumento dell'appalto.
Si ritiene che la "ratio" fondamentale delle disposizioni
in tema di "prima casa", contenute nell'art. 3, comma
131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sia quella di voler favorire,
attraverso un carico fiscale attenuato, l'acquisizione della prima
casa, normalmente destinata a costituire l'abitazione principale
dell'acquirente. Peraltro, non sembra estranea alle disposizioni
in esame anche la finalità di agevolare, entro certi limiti,
interventi idonei a migliorare le condizioni di utilizzazione della
"prima casa". Significative, in tal senso, sono le norme
che consentono di fruire dell'agevolazione per l'acquisto, anche
successivo, di un posto macchina, di una cantina, e di una soffitta
costituenti pertinenza della "prima casa" e di non decadere
dai benefici qualora si ceda, prima dello scadere di un quinquennio
dall'atto dell'acquisto, l'immobile già assoggettato ad aliquota
agevolata, ma si provveda entro un anno dalla cessione ad acquistarne
un altro da adibire ad abitazione principale.
Per tale motivo si ritiene che anche alle prestazioni di servizi
dipendenti da contratto di appalto relativi all'ampliamento di una
"prima casa" sia applicabile l'aliquota ridotta del 4%,
e che a tal fine chi commette i lavori, ove non possieda anche un'altra
abitazione nel medesimo comune, diversa da quella che va ad ampliare,
sia legittimato a dichiarare all'appaltatore di non essere titolare
di diritti su altra abitazione nel comune.
Tuttavia, va sottolineato che l'aliquota agevolata può essere
applicata solo nel caso in cui i lavori effettuati rimangano contenuti
nell'ambito del semplice ampliamento. Devono quindi ricorrere le
seguenti condizioni:
A) I locali di nuova realizzazione non devono configurare una nuova
unità immobiliare né avere consistenza
tale da poter essere successivamente destinati a costituire un'autonoma
unità immobiliare.
B) L'abitazione deve conservare, anche dopo l'esecuzione dei lavori
di ampliamento, le caratteristiche non di
lusso, determinate sulla base dei parametri dettati dal decreto
del ministro dei lavori pubblici del 2 agosto
1969.
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