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ICI

E Il versamento dell'Ici nel caso di immobili in multiproprietà.

L'articolo 19 affronta il problema dell'individuazione del soggetto tenuto al versamento dell'Ici dovuta per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di cui al Dlgs 9 novembre 1998, n. 427, recante: "Attuazione della direttiva 94/47/Ce concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili", che all'articolo 1, comma 1, lettera a), stabilisce "Ai fini del presente decreto si intende per "contratto": uno o più contratti della durata di almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o di trasferire, direttamente o indirettamente, un diritto reale ovvero un altro diritto avente a oggetto il godimento su uno o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell'anno non inferiore a una settimana".

La norma si riferisce, dunque, alle ipotesi di proprietà turnaria o di multiproprietà, per le quali viene stabilito che il pagamento dell'Ici è effettuato dall'amministratore di condominio o della comunione.

Il comma 2 dell'articolo 19 prevede, inoltre, che per detta fattispecie l'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'Ici dalle disponibilità finanziarie del condominio e ad attribuire le relative quote al singolo titolare dei diritti di godimento addebitandole nel rendiconto annuale.

F Le ulteriori proroghe stabilite dall'articolo 64 della legge n. 388 del 2000.

La legge n. 388 del 2000 contiene, inoltre, all'articolo 64, alcune norme che interessano seppure indirettamente l'imposta in esame.

Il comma 1 dell'articolo 64, infatti, ha accordato, a decorrere dall'anno 2000, un aumento dei trasferimenti erariali destinato a compensare i Comuni che hanno conseguito un minore gettito dell'Ici rispetto alle annualità precedenti, a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D effettuata dallo stesso contribuente attraverso l'autodeterminazione delle rendite secondo la procedura Doc-Fa, prevista dal decreto del ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701.

Relativamente a questa problematica si ricorda che lo Stato, a norma dell'articolo 53 della Legge finanziaria, al comma 14, eroga un contributo ai Comuni che negli anni 1998, 1999 e 2000 hanno subito le perdite di gettito per le ragioni innanzi evidenziate. A tal fine gli enti locali interessati devono inviare entro il 31 marzo 2001 un'apposita certificazione, il cui modello e le cui modalità di invio sono stati definiti con decreto del ministero dell'Interno 30 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001.

Ai commi 4 e 5, dell'articolo 64, viene infine stabilita, rispettivamente, la proroga:
- del termine per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, che viene fissato al 31 dicembre 2001;
- del termine per la presentazione delle denunce di accatastamento da fabbricati rurali, che viene invece differito al 1º luglio 2001.

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