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ICI
E Il versamento dell'Ici nel caso di immobili in multiproprietà.
L'articolo 19 affronta il problema dell'individuazione
del soggetto tenuto al versamento dell'Ici dovuta per i beni immobili
sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale
di cui al Dlgs 9 novembre 1998, n. 427, recante: "Attuazione
della direttiva 94/47/Ce concernente la tutela dell'acquirente per
taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto
di godimento a tempo parziale di beni immobili", che all'articolo
1, comma 1, lettera a), stabilisce "Ai fini del presente decreto
si intende per "contratto": uno o più contratti
della durata di almeno tre anni con i quali, verso pagamento di
un prezzo globale, si costituisce, si trasferisce o si promette
di costituire o di trasferire, direttamente o indirettamente, un
diritto reale ovvero un altro diritto avente a oggetto il godimento
su uno o più beni immobili, per un periodo determinato o
determinabile dell'anno non inferiore a una settimana".
La norma si riferisce, dunque, alle ipotesi di
proprietà turnaria o di multiproprietà, per le quali
viene stabilito che il pagamento dell'Ici è effettuato dall'amministratore
di condominio o della comunione.
Il comma 2 dell'articolo 19 prevede, inoltre, che
per detta fattispecie l'amministratore è autorizzato a prelevare
l'importo necessario al pagamento dell'Ici dalle disponibilità
finanziarie del condominio e ad attribuire le relative quote al
singolo titolare dei diritti di godimento addebitandole nel rendiconto
annuale.
F Le ulteriori proroghe stabilite dall'articolo
64 della legge n. 388 del 2000.
La legge n. 388 del 2000 contiene, inoltre, all'articolo 64, alcune
norme che interessano seppure indirettamente l'imposta in esame.
Il comma 1 dell'articolo 64, infatti, ha accordato,
a decorrere dall'anno 2000, un aumento dei trasferimenti erariali
destinato a compensare i Comuni che hanno conseguito un minore gettito
dell'Ici rispetto alle annualità precedenti, a seguito dell'attribuzione
della rendita catastale ai fabbricati classificati nel gruppo catastale
D effettuata dallo stesso contribuente attraverso l'autodeterminazione
delle rendite secondo la procedura Doc-Fa, prevista dal decreto
del ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701.
Relativamente a questa problematica si ricorda
che lo Stato, a norma dell'articolo 53 della Legge finanziaria,
al comma 14, eroga un contributo ai Comuni che negli anni 1998,
1999 e 2000 hanno subito le perdite di gettito per le ragioni innanzi
evidenziate. A tal fine gli enti locali interessati devono inviare
entro il 31 marzo 2001 un'apposita certificazione, il cui modello
e le cui modalità di invio sono stati definiti con decreto
del ministero dell'Interno 30 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001.
Ai commi 4 e 5, dell'articolo 64, viene infine
stabilita, rispettivamente, la proroga:
- del termine per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei
fabbricati già rurali, che viene fissato al 31 dicembre 2001;
- del termine per la presentazione delle denunce di accatastamento
da fabbricati rurali, che viene invece differito al 1º luglio
2001.
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