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ICI
B La disciplina tributaria delle pertinenze.
Il comma 2 dell'articolo 18 interviene sull'articolo
30, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria
per l'anno 2000), stabilendo che, fino all'anno di imposta 2000
compreso, l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4, comma 1, del
Dl 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 ottobre 1996, n. 556, deliberata dai Comuni in misura non inferiore
al 4 per mille, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione
principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze,
ai sensi dell'articolo 817 del Codice civile.
Detta norma è rivolta ai Comuni che abbiano deliberato una
riduzione di aliquota Ici in favore delle persone fisiche soggetti
passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa,
residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate
con contratto registrato a un soggetto che le utilizzi come abitazione
principale.
La disposizione in esame interviene, quindi, ancora una volta a
dettare gli esatti termini entro i quali inquadrare le pertinenze
per tutti gli anni pregressi, fino al 2000 compreso.
Al riguardo, si precisa che bisogna tener conto anche della disposizione
del comma 13, del citato articolo 30, della legge n. 488 del 1999,
che è strettamente correlata a quella del precedente comma
12, influendo sulla disciplina delle pertinenze adottata dai Comuni
nel medesimo periodo cui fa riferimento quest'ultima norma che,
a seguito delle modificazioni apportate dalla Legge finanziaria,
non comprende più la dizione "fino all'anno di imposta
1999" ma "fino all'anno di imposta 2000".
La norma contenuta nel comma 13 in esame stabilisce, infatti, che
la disposizione del precedente comma 12 non ha effetto nei riguardi
dei Comuni che fino all'anno di imposta 2000 abbiano già
applicato, a seguito dell'adozione di specifica deliberazione, l'aliquota
ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze. Si può
concludere, quindi, che resta valido il principio già illustrato
nella circolare n. 23/E dell'11 febbraio 2000 - alla quale si fa
rinvio per un approfondimento della problematica in questione -
in base al quale dal 1º gennaio 2001 alle pertinenze deve essere
riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale,
indipendentemente dal fatto che il Comune abbia o meno deliberato
l'estensione della riduzione dell'aliquota anche alle pertinenze.
C Le modificazioni apportate alla soggettività
passiva Ici.
Il comma 3 dell'articolo 18 effettua un'integrazione
al testo dell'articolo 3, comma 2, del Dlgs n. 504 del 1992, intitolato
"Soggetti passivi", aggiungendo alla fattispecie della
locazione finanziaria quella degli immobili insistenti su aree demaniali,
stabililendo che, nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto
passivo dell'Ici è il concessionario.
Detta disposizione ha una portata innovativa, e trova quindi applicazione
soltanto dal 1º gennaio 2001.
Fino al 31 dicembre 2000, infatti, il concessionario in questione
non poteva essere considerato soggetto passivo dell'Ici poiché,
anche se di fatto possedeva l'immobile, il possesso non era a titolo
di proprietà, di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi o superficie o di locazione finanziaria, che erano le
fattispecie cui era giuridicamente connesso l'obbligo di assolvere
il pagamento del tributo comunale.
Pertanto, dal 1º gennaio 2001, tale soggetto è tenuto
a tutti gli adempimenti richiesti dalle disposizioni del Dlgs n.
504 del 1992.
D La proroga dei termini per la notificazione
degli avvisi di liquidazione e di accertamento.
L'articolo 18, comma 4, stabilisce il differimento
al 31 dicembre 2001 dei termini per la notificazione degli avvisi
di liquidazione e di accertamento dell'Ici scadenti il 31 dicembre
2000, limitatamente però alle annualità di imposta
1995 e successive.
Pertanto, gli atti impositivi interessati alla proroga sono i seguenti:
- gli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni relativi
all'Ici dovuta per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998;
- gli avvisi di accertamento in rettifica relativi all'Ici dovuta
per gli anni 1995, 1996 e 1997;
- gli avvisi di accertamento d'ufficio relativi all'Ici dovuta per
l'anno 1995. Soltanto per la liquidazione a seguito di attribuzione
della rendita da parte degli uffici del territorio competenti la
proroga riguarda le annualità di imposta 1994 e successive.
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