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Progett@-casa - ici

 

ICI

Il Ministero delle Finanze, ha disciplinato con la circolare 3fl del 7/3/2001 alcune modalità applicative della normativa sull'ICI ed in particolare:
- Nel cambio di destinazione d'uso (ad es. terreno-abitazione), l'acconto del 50% si paga   sull'aliquota dell'anno precedente riferita all'uso attualmente fatto dell'immobile dopo la trasformazione;
- Nel caso di possesso parziale in caso di vendita (e rispettivamente acquisto), l'imposta va   rapportata al minor periodo di utilizzo ad esempio 2/12 ecc.
- Le pertinenze vengono trattate fiscalmente nello stesso modo riservato alla   abitazione di riferimento, ciò indipendentemente dalla circostanza che il comune abbia o no   provveduto a deliberazione propria che abbia esteso il regime ICI dall'immobile alle pertinenze.
- Multiproprietà' Il soggetto tenuto al versamento per i beni immobili posseduti sulla base del   regime giuridico della multiproprietà' è espressamente individuato nell'amministratore del   condominio o comunione.
- Viene ribadito infine quanto previsto dalla finanziaria 2002 in materia di   ristorno aggiuntivo ai comuni che hanno subito un minor gettito ICI per effetto del cambio di   categoria catastale.

 

pagina

contenuto

1
A Il pagamento dell'Ici in due rate o in un'unica soluzione.
2
B La disciplina tributaria delle pertinenze.
C Le modificazioni apportate alla soggettività passiva Ici.

D La proroga dei termini per la notificazione degli avvisi di liquidazione e di accertamento.
3
E Il versamento dell'Ici nel caso di immobili in multiproprietà.
F Le ulteriori proroghe stabilite dall'articolo 64 della legge n. 388 del 2000.

CALCOLA L'ICI DA VERSARE

Scarica la CIRCOLARE 7 MARZO 2001 N°3 FL.

MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE CENTRALE PER LA FISCALITA' LOCALE
CIRCOLARE 7 MARZO 2001 N. 3 FL

La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)", pubblicata sul supplemento ordinario n. 219/L alla "Gazzetta Ufficiale" n. 302 del 29 dicembre 2000, contiene varie norme relative all'imposta comunale sugli immobili (Ici). In particolare, con gli articoli 18 e 19 sono state apportate sostanziali modificazioni alla disciplina dei versamenti del tributo, sulle quali si forniscono taluni chiarimenti.

A Il pagamento dell'Ici in due rate o in un'unica soluzione.

Il comma 1 dell'articolo 18 sostituisce il comma 2 dell'articolo 10 del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504, dedicato ai "versamenti e dichiarazioni" dell'Ici, stabilendo che i soggetti passivi del tributo devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate:

l'importo della prima rata deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e deve essere versato entro il 30 giugno di ciascun anno; l'importo della seconda rata deve essere pari al saldo dell'Ici dovuta per l'intero anno ed è comprensivo dell'eventuale conguaglio sulla prima rata. Detto importo deve essere versato dal 1º al 20 dicembre di ciascun anno. La norma riconosce, inoltre, al contribuente la facoltà di versare l'Ici complessivamente dovuta in un'unica soluzione, entro il termine del 30 giugno di ogni anno. È ovvio che in questo caso il soggetto passivo Ici dovrà effettuare il calcolo dell'imposta dovuta applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore nel Comune nell'anno in corso e non quelle deliberate per l'anno precedente. Occorre osservare che, rispetto al sistema precedente, la norma in esame, pur lasciando immutati i termini di versamento, contiene delle innovazioni che riguardano da un lato la percentuale dell'imposta da corrispondere alla prima rata, dall'altro i parametri di riferimento sui quali calcolare il tributo. La ratio del nuovo sistema di pagamento appare essere quella di facilitare al contribuente il computo dell'Ici almeno nella fase del versamento dell'acconto, quando cioè potrebbero non essere ancora conosciute l'aliquota e le detrazioni deliberate dal Comune per l'anno in corso. Nella pratica, tuttavia, si possono verificare talune situazioni particolari che richiedono un'analisi specifica. Una prima ipotesi si ha qualora nell'anno in corso l'immobile venga destinato ad altro uso: l'Ici deve essere calcolata applicando alla nuova fattispecie impositiva le aliquote e le detrazioni in vigore per l'anno precedente per detta fattispecie. Con riferimento, ad esempio, al caso in cui il contribuente possiede un terreno agricolo che nel 2001 diventa edificabile o un immobile che solo nel 2001 adibisce ad abitazione principale, l'imposta dovrà essere commisurata ai dodici mesi dell'anno 2000 sulla base rispettivamente del valore venale in comune commercio e delle aliquote in vigore per i terreni edificabili e delle aliquote e delle detrazioni vigenti per le abitazioni principali nello stesso anno 2000. Ulteriori ipotesi possono verificarsi quando il contribuente abbia acquistato l'immobile nel corso dell'anno precedente, per cui il possesso non si è protratto per dodici mesi. Si supponga che: il contribuente abbia acquistato un immobile il 1º ottobre 2000. In tale caso detto soggetto, entro il mese di giugno, dovrà calcolare l'Ici dovuta per l'anno 2001 sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, indipendentemente cioè dalla circostanza che nell'anno 2000 abbia avuto il possesso dell'immobile per soli tre mesi. Non essendoci identità di situazioni rispetto allo scorso anno, si dovrà procedere a un calcolo che ha come risultato un importo che non è ovviamente pari alla metà della somma che è stata effettivamente corrisposta l'anno precedente, ma un importo pari al 50% della somma che si sarebbe dovuta versare se si fosse posseduto l'immobile per i dodici mesi dell'anno precedente. Vi possono inoltre essere dei casi in cui il contribuente, al momento del pagamento della prima rata dell'anno, e cioè al 30 giugno, non ha avuto il possesso dell'immobile per sei mensilità. È ciò che si verifica, ad esempio, quando: il contribuente abbia venduto un immobile il 28 febbraio 2001, possedendolo dunque nell'anno 2001 per soli due mesi. Questa circostanza è determinante per affermare che sarebbe in aperto contrasto con le norme che disciplinano il presupposto impositivo del tributo, imporre al soggetto passivo Ici di calcolare l'imposta sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Se così fosse, infatti, si addosserebbe a quest'ultimo l'onere di anticipare una somma superiore a quella realmente dovuta per l'anno in corso, in violazione del disposto dell'articolo 10, comma 1, del Dlgs n. 504 del 1992, che stabilisce che l'imposta è dovuta per anno solare, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, costringendolo poi a presentare istanza di rimborso per l'ammontare del tributo versato in eccedenza. Alla luce di queste precisazioni si può quindi ammettere che in tale caso l'interessato, entro il mese di giugno, potrà versare l'Ici dovuta per l'anno 2001 commisurandola ai due dodicesimi dell'importo calcolato sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, ed entro il 20 dicembre dovrà versare l'eventuale conguaglio che risulta dalle variazioni regolamentari deliberate dal Comune per l'anno 2001. Il contribuente, al fine di evitare l'effettuazione del conguaglio, potrebbe anche, entro il 30 giugno, versare l'Ici dovuta in unica soluzione, sulla base dell'aliquota deliberata per l'anno in corso. La stessa modalità di calcolo deve essere adottata nel caso in cui: il contribuente abbia acquistato un immobile il 1º aprile 2001 possedendolo dunque, fino al 30 giugno, per soli tre mesi. Anche in questa ipotesi, infatti, alla scadenza della prima rata il presupposto impositivo - e cioè il possesso dell'immobile - sussiste per soli tre mesi e quindi si ripropongono tutte le eccezioni sollevate nell'esempio precedente, con la conseguenza che il contribuente entro il 30 giugno potrà versare l'Ici dovuta per l'anno in corso commisurandola ai tre dodicesimi dell'importo calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti per l'anno precedente. Da ciò deve argomentarsi che, in via generale, le modalità di calcolo dell'importo da versare a titolo di acconto illustrate negli ultimi due esempi si rendono applicabili in tutte le ipotesi in cui il soggetto passivo Ici non abbia avuto il possesso dell'immobile per i primi sei mesi dell'anno nel corso del quale deve effettuare il pagamento.