ICI
Il Ministero delle Finanze, ha disciplinato con
la circolare 3fl del 7/3/2001 alcune modalità applicative
della normativa sull'ICI ed in particolare:
- Nel cambio di destinazione d'uso (ad es. terreno-abitazione),
l'acconto del 50% si paga sull'aliquota dell'anno
precedente riferita all'uso attualmente fatto dell'immobile dopo
la trasformazione;
- Nel caso di possesso parziale in caso di vendita (e rispettivamente
acquisto), l'imposta va rapportata al minor periodo
di utilizzo ad esempio 2/12 ecc.
- Le pertinenze vengono trattate fiscalmente nello stesso modo
riservato alla abitazione di riferimento, ciò
indipendentemente dalla circostanza che il comune abbia o no provveduto
a deliberazione propria che abbia esteso il regime ICI dall'immobile
alle pertinenze.
- Multiproprietà' Il soggetto tenuto al versamento per
i beni immobili posseduti sulla base del regime giuridico
della multiproprietà' è espressamente individuato
nell'amministratore del condominio o comunione.
- Viene ribadito infine quanto previsto dalla finanziaria 2002
in materia di ristorno aggiuntivo ai comuni che hanno
subito un minor gettito ICI per effetto del cambio di categoria
catastale.
CALCOLA
L'ICI DA VERSARE
Scarica la CIRCOLARE 7 MARZO 2001 N°3 FL.
MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE CENTRALE PER LA FISCALITA'
LOCALE
CIRCOLARE 7 MARZO 2001 N. 3 FL
La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2001)", pubblicata sul supplemento ordinario
n. 219/L alla "Gazzetta Ufficiale" n. 302 del 29 dicembre
2000, contiene varie norme relative all'imposta comunale sugli
immobili (Ici). In particolare, con gli articoli 18 e 19 sono
state apportate sostanziali modificazioni alla disciplina dei
versamenti del tributo, sulle quali si forniscono taluni chiarimenti.
A Il pagamento dell'Ici in due rate o
in un'unica soluzione.
Il comma 1 dell'articolo 18 sostituisce il comma
2 dell'articolo 10 del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504, dedicato
ai "versamenti e dichiarazioni" dell'Ici, stabilendo
che i soggetti passivi del tributo devono effettuare il versamento
dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso
in due rate:
l'importo della prima rata deve essere pari al
50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle
detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e deve essere
versato entro il 30 giugno di ciascun anno; l'importo della seconda
rata deve essere pari al saldo dell'Ici dovuta per l'intero anno
ed è comprensivo dell'eventuale conguaglio sulla prima
rata. Detto importo deve essere versato dal 1º al 20 dicembre
di ciascun anno. La norma riconosce, inoltre, al contribuente
la facoltà di versare l'Ici complessivamente dovuta in
un'unica soluzione, entro il termine del 30 giugno di ogni anno.
È ovvio che in questo caso il soggetto passivo Ici dovrà
effettuare il calcolo dell'imposta dovuta applicando l'aliquota
e le detrazioni in vigore nel Comune nell'anno in corso e non
quelle deliberate per l'anno precedente. Occorre osservare che,
rispetto al sistema precedente, la norma in esame, pur lasciando
immutati i termini di versamento, contiene delle innovazioni che
riguardano da un lato la percentuale dell'imposta da corrispondere
alla prima rata, dall'altro i parametri di riferimento sui quali
calcolare il tributo. La ratio del nuovo sistema di pagamento
appare essere quella di facilitare al contribuente il computo
dell'Ici almeno nella fase del versamento dell'acconto, quando
cioè potrebbero non essere ancora conosciute l'aliquota
e le detrazioni deliberate dal Comune per l'anno in corso. Nella
pratica, tuttavia, si possono verificare talune situazioni particolari
che richiedono un'analisi specifica. Una prima ipotesi si ha qualora
nell'anno in corso l'immobile venga destinato ad altro uso: l'Ici
deve essere calcolata applicando alla nuova fattispecie impositiva
le aliquote e le detrazioni in vigore per l'anno precedente per
detta fattispecie. Con riferimento, ad esempio, al caso in cui
il contribuente possiede un terreno agricolo che nel 2001 diventa
edificabile o un immobile che solo nel 2001 adibisce ad abitazione
principale, l'imposta dovrà essere commisurata ai dodici
mesi dell'anno 2000 sulla base rispettivamente del valore venale
in comune commercio e delle aliquote in vigore per i terreni edificabili
e delle aliquote e delle detrazioni vigenti per le abitazioni
principali nello stesso anno 2000. Ulteriori ipotesi possono verificarsi
quando il contribuente abbia acquistato l'immobile nel corso dell'anno
precedente, per cui il possesso non si è protratto per
dodici mesi. Si supponga che: il contribuente abbia acquistato
un immobile il 1º ottobre 2000. In tale caso detto soggetto,
entro il mese di giugno, dovrà calcolare l'Ici dovuta per
l'anno 2001 sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici
mesi dell'anno precedente, indipendentemente cioè dalla
circostanza che nell'anno 2000 abbia avuto il possesso dell'immobile
per soli tre mesi. Non essendoci identità di situazioni
rispetto allo scorso anno, si dovrà procedere a un calcolo
che ha come risultato un importo che non è ovviamente pari
alla metà della somma che è stata effettivamente
corrisposta l'anno precedente, ma un importo pari al 50% della
somma che si sarebbe dovuta versare se si fosse posseduto l'immobile
per i dodici mesi dell'anno precedente. Vi possono inoltre essere
dei casi in cui il contribuente, al momento del pagamento della
prima rata dell'anno, e cioè al 30 giugno, non ha avuto
il possesso dell'immobile per sei mensilità. È ciò
che si verifica, ad esempio, quando: il contribuente abbia venduto
un immobile il 28 febbraio 2001, possedendolo dunque nell'anno
2001 per soli due mesi. Questa circostanza è determinante
per affermare che sarebbe in aperto contrasto con le norme che
disciplinano il presupposto impositivo del tributo, imporre al
soggetto passivo Ici di calcolare l'imposta sulla base dell'aliquota
e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Se così
fosse, infatti, si addosserebbe a quest'ultimo l'onere di anticipare
una somma superiore a quella realmente dovuta per l'anno in corso,
in violazione del disposto dell'articolo 10, comma 1, del Dlgs
n. 504 del 1992, che stabilisce che l'imposta è dovuta
per anno solare, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno
nei quali si è protratto il possesso, costringendolo poi
a presentare istanza di rimborso per l'ammontare del tributo versato
in eccedenza. Alla luce di queste precisazioni si può quindi
ammettere che in tale caso l'interessato, entro il mese di giugno,
potrà versare l'Ici dovuta per l'anno 2001 commisurandola
ai due dodicesimi dell'importo calcolato sulla base dell'aliquota
e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, ed entro
il 20 dicembre dovrà versare l'eventuale conguaglio che
risulta dalle variazioni regolamentari deliberate dal Comune per
l'anno 2001. Il contribuente, al fine di evitare l'effettuazione
del conguaglio, potrebbe anche, entro il 30 giugno, versare l'Ici
dovuta in unica soluzione, sulla base dell'aliquota deliberata
per l'anno in corso. La stessa modalità di calcolo deve
essere adottata nel caso in cui: il contribuente abbia acquistato
un immobile il 1º aprile 2001 possedendolo dunque, fino al
30 giugno, per soli tre mesi. Anche in questa ipotesi, infatti,
alla scadenza della prima rata il presupposto impositivo - e cioè
il possesso dell'immobile - sussiste per soli tre mesi e quindi
si ripropongono tutte le eccezioni sollevate nell'esempio precedente,
con la conseguenza che il contribuente entro il 30 giugno potrà
versare l'Ici dovuta per l'anno in corso commisurandola ai tre
dodicesimi dell'importo calcolato sulla base delle aliquote e
delle detrazioni vigenti per l'anno precedente. Da ciò
deve argomentarsi che, in via generale, le modalità di
calcolo dell'importo da versare a titolo di acconto illustrate
negli ultimi due esempi si rendono applicabili in tutte le ipotesi
in cui il soggetto passivo Ici non abbia avuto il possesso dell'immobile
per i primi sei mesi dell'anno nel corso del quale deve effettuare
il pagamento.