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COME PORTARE IN DETRAZIONE IL MUTUO PER LA CASA
Se una persona ha stipulato un contratto di mutuo ipotecario per
acquistare una casa da adibire a sua "abitazione principale"
anteriormente al 1993, la detrazione del 19% spetta in un importo
massimo di spesa di 7.000.000 per ciascun intestatario del mutuo.
In sostanza, se due coniugi risultano cointestatari del contratto
di mutuo, potranno calcolare il bonus Irpef del 19% su un importo
massimo di spesa di 14 milioni.
La detrazione per questi contratti di mutuo è ammessa a condizione
che l'unità immobiliare sia stata adibita ad "abitazione
principale" alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente
parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia
variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di
lavoro.
Anche per questi mutui permane il diritto alla detrazione nel caso
in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato
uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale
da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In
tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa
al mutuo che viene
estinto.
Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato
come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro),
a partire dallo stesso anno, la detrazione degli interessi passivi
(nonché degli oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti
da clausole di indicizzazione) per il mutuo ipotecario contratto
per
l'acquisto di tale abitazione spetta solo sull'importo massimo di
4 milioni per ciascun
cointestatario del mutuo.
Il tetto massimo di spesa è di lire 4 milioni per ciascun
cointestatario del mutuo, per interessi passivi, oneri accessori
e quote di rivalutazione dipendente da clausole di indicizzazione
per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzabili come
abitazione principale stipulati anteriormente al 1993. Per i mutui
stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta soltanto per
i contratti relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria
abitazione diversa da quella principale e per i quali non sia variata
tale condizione (ad esempio: si verifica una "variazione"
se l'immobile viene concesso in locazione). Infine, ricordiamo una
regola di carattere generale: possono essere indicate nella dichiarazione
dei redditi solo le somme corrisposte nel 2002, indipendentemente
dalla scadenza della rata.
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