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Progett@-casa - Detrazione del mutuo per la casa

 

COME PORTARE IN DETRAZIONE IL MUTUO PER LA CASA


Se una persona ha stipulato un contratto di mutuo ipotecario per acquistare una casa da adibire a sua "abitazione principale" anteriormente al 1993, la detrazione del 19% spetta in un importo massimo di spesa di 7.000.000 per ciascun intestatario del mutuo. In sostanza, se due coniugi risultano cointestatari del contratto di mutuo, potranno calcolare il bonus Irpef del 19% su un importo massimo di spesa di 14 milioni.
La detrazione per questi contratti di mutuo è ammessa a condizione
che l'unità immobiliare sia stata adibita ad "abitazione principale" alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.
Anche per questi mutui permane il diritto alla detrazione nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene
estinto.
Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione degli interessi passivi (nonché degli oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) per il mutuo ipotecario contratto per
l'acquisto di tale abitazione spetta solo sull'importo massimo di 4 milioni per ciascun
cointestatario del mutuo.
Il tetto massimo di spesa è di lire 4 milioni per ciascun cointestatario del mutuo, per interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendente da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzabili come abitazione principale stipulati anteriormente al 1993. Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta soltanto per i contratti relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale e per i quali non sia variata tale condizione (ad esempio: si verifica una "variazione" se l'immobile viene concesso in locazione). Infine, ricordiamo una regola di carattere generale: possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi solo le somme corrisposte nel 2002, indipendentemente dalla scadenza della rata.