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Progett@-casa - 494

 

Art 15
Coordinamento della consultazione e partecipazione dei lavoratori

1 Nei cantieri ove si svolgono i lavori di cui all'art. 13, comma 1, in cui siano presenti più imprese, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.

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Art 16 - Modalità di attuazione della valutazione del rumore

1 L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore può essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione prevenzione infortuni.
2.Sul rapporto di valutazione va riportata la fonte documentale a cui si è fatto riferimento.
3.Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una variazione notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all'altra può essere fatto riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente normativa, al valore dell'esposizione settimanale relativa alla settimana di presumibile maggiore esposizione nello specifico cantiere, calcolata in conformità a quanto previsto dall'art. 39 del DLgs 15 agosto 1991, n. 277.

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Art 17 - Modalità attuative di particolari obblighi

1 Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore all'anno, l'adempimento di quanto previsto dall'art. 14 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'art. 11 del DLgs 626/94, salvo motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza.
2 Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore a 6 mesi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui al Titolo I, capo IV, del DLgs 626/94, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro, in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, può essere sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame dei piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
3 Fermo restando l'art. 22 del DLgs 626/94, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.
4 I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'art. 4, comma 5, lettera a), del DLgs 626/94.

Art 18 - Aggiornamento degli allegati

1 Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanità, sentita eventualmente la Commissione prevenzione infortuni, si provvede ad adeguare gli Allegati I, II III e IV in conformità a modifiche adottate in sede comunitaria.

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Art 19 - Norme transitorie

1 In sede di prima applicazione del presente decreto i requisiti di cui all'art. 10, commi 1 e 2, non sono richiesti per le persone che alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) sono in possesso di attestazione, comprovante il loro inquadramento in qualifiche che consentono di sovraintendere altri lavoratori e l'effettivo svolgimento di attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni per almeno quattro anni, rilasciata da datori di lavoro pubblici o privati; l'attestazione è accompagnata da idonea documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi assicurativi per i periodi di svolgimento dell'attività;
b) dimostrano di avere svolto per almeno quattro anni funzioni di direttore tecnico di cantiere, documentate da certificazioni di committenti pubblici o privati e in tal caso vidimate dalle autorità che hanno riIasciato la concessione o il permesso di esecuzione dei lavori.
2 I soggetti di cui al comma 1 devono, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, frequentare il corso di cui all'art. 10, comma 2, la cui durata è fissata in 60 ore.
3 Copia degli attestati di cui al comma 1, lettere a) e b), deve essere trasmessa all'organo di vigilanza territorialmente competente.

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Art 20
Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei lavori

1 Il committente e il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3 e 4; 4, comma 1; 5, comma 1, lettere a), b) e c);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 3, comma 8; 5, comma 1, lettera d); 11, comma 1; 13, comma 3.

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Art 21 - Contravvenzioni commesse dai coordinatori

1 Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'art. 4, comma 1.
2 Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'art. 5, comma 1, lettere a), b) , c) ed e);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'art. 5, comma 1, lettera d).

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Art 22 - Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro

1 I datori di lavoro sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a), e 12, comma 3;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 12, comma 4, e 14, commi 1 e 2.

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Art 23 - Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi

1 I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3.

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Art 24 - Oneri

1 Agli oneri derivanti dagli obblighi di adeguamento per le pubbliche amministrazioni si farà fronte con le ordinarie risorse di bilancio di ciascuna amministrazione.

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Art 25 - Entrata in vigore

1 Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Allegato I
ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI GENIO CIVILE
di cui all'art. 2, lettera a)

1 I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.
2 Sono inoltre lavori edili o di genio civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati, la ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino e il montaggio e smontaggio di impianti che comportano lavori di cui al comma 1 o all'Allegato II.

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ALLEGATO II
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA
E LA SALUTE DEI LAVORATORI

di cui all'art. 11, comma 1

11 Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a 1,5 m o di caduta dall'alto da altezza superiore a 2 m, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
12 Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
13 Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
14 Lavori in prossimità di linee elettriche in tensione.
15 Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
16 Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
17 Lavori subacquei con respiratori.
18 Lavori in cassoni ad aria compressa.
19 Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10 Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

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ALLEGATO III
CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE

di cui all'art. 11

11 Data della comunicazione.
12 Indirizzo del cantiere.
13 Committente (i) nome (i) e indirizzo (i).
14 Natura dell'opera.
15 Responsabile (i) dei lavori nome (i) e indirizzo (i).
16 Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i) e indirizzo (i).
17 Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i) e indirizzo (i).
18 Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
19 Durata presunta dei lavori in cantiere.
10 Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11 Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12 Identificazione delle imprese già selezionate.
13 Ammontare complessivo presunto dei lavori.

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ALLEGATO IV
(art. 9)

Prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri
1 I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere alle norme di cui al Titolo II del DLgs 626/94.
Prescrizioni specifiche per i posti di lavoro nei cantieri
1 I posti di lavoro in cui si esercita l'attività di costruzione devono soddisfare alle disposizioni previste dalla legislazione vigente e a quelle indicate nelle Sezioni I e II.

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SEZIONE I
POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI ALL'INTERNO DEI LOCALI

1 Porte di emergenza
1 1 Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.
1 2 Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.
1 3 Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.
2 Areazione
2 1 Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste.
2 2 Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente.
3 Illuminazione naturale e artificiale
3 1 I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
4 Pavimenti, pareti e soffitti dei locali
4 1 I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli.
4 2 Le superfici dei pavimenti delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene.
4 3 Le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualora vadano in frantumi.
5 Finestre e lucernari dei locali
5 1 Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori.
5 2 Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i lavoratori presenti.
6 Porte e portoni
6 1 La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali.
6 2 Un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte trasparenti.
6 3 Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti.
6 4 Quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'è da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.
7 Vie di circolazione
7 1 Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere messo in evidenza.
8 Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili
8 1 Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro.
8 2 Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.
8 3 Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili.

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SEZIONE II
POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI ALL'ESTERNO DEI LOCALI

1 Caduta di oggetti
1 1 I materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento.
2 Lavori di demolizione
2 1 Quando la demolizione di un edificio o di una struttura può presentare un pericolo, i lavori devono essere progettati e intrapresi soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.
3 Paratoie e cassoni
3 1 Paratoie e cassoni devono essere:
a) ben costruiti con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;
b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.
3 2 La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.
3 3 Tutte le paratoie e i cassoni devono essere ispezionati ad intervalli regolari da una persona competente.

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ALLEGATO V
CORSO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEL SETTORE EDILE

art. 10

1 Durata del corso 120 ore.
2 Argomenti:
a) la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
b) malattie professionali;
c) statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri;
d) analisi dei rischi;
e) norme di buona tecnica e criteri per l'organizzazione dei cantieri e l'effettuazione dei lavori in sicurezza (uso delle macchine, dei DPI, ponteggi e opere provvisionali etc);
f) metodologie per l'elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento

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