1 Nei cantieri ove si svolgono
i lavori di cui all'art. 13, comma 1, in cui siano presenti più
imprese, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori verifica
l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali
al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per
la sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.
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Art 16 -
Modalità di attuazione della valutazione del rumore
1 L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore
può essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento
ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati
da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta
dalla Commissione prevenzione infortuni.
2.Sul rapporto di valutazione va riportata la fonte documentale
a cui si è fatto riferimento.
3.Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che
comportano una variazione notevole dell'esposizione quotidiana
al rumore da una giornata lavorativa all'altra può essere
fatto riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente normativa,
al valore dell'esposizione settimanale relativa alla settimana
di presumibile maggiore esposizione nello specifico cantiere,
calcolata in conformità a quanto previsto dall'art. 39
del DLgs 15 agosto 1991, n. 277.
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Art 17 -
Modalità attuative di particolari obblighi
1 Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore
all'anno, l'adempimento di quanto previsto dall'art. 14 costituisce
assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'art. 11 del
DLgs 626/94, salvo motivata richiesta del rappresentante per
la sicurezza.
2 Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore
a 6 mesi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui
al Titolo I, capo IV, del DLgs 626/94, la visita del medico
competente agli ambienti di lavoro, in cantieri aventi caratteristiche
analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente
e gestiti dalle stesse imprese, può essere sostituita
o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame dei
piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro
attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
3 Fermo restando l'art. 22 del DLgs 626/94, i criteri e i contenuti
per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono
essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione
nazionale di categoria.
4 I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti
di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile
dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio
ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto
dall'art. 4, comma 5, lettera a), del DLgs 626/94.
Art 18 -
Aggiornamento degli allegati
1 Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro della sanità, sentita eventualmente
la Commissione prevenzione infortuni, si provvede ad adeguare
gli Allegati I, II III e IV in conformità a modifiche
adottate in sede comunitaria.
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Art 19 -
Norme transitorie
1 In sede di prima applicazione del presente decreto i requisiti
di cui all'art. 10, commi 1 e 2, non sono richiesti per le persone
che alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) sono in possesso di attestazione, comprovante il loro inquadramento
in qualifiche che consentono di sovraintendere altri lavoratori
e l'effettivo svolgimento di attività qualificata in
materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni per almeno
quattro anni, rilasciata da datori di lavoro pubblici o privati;
l'attestazione è accompagnata da idonea documentazione
comprovante il regolare versamento dei contributi assicurativi
per i periodi di svolgimento dell'attività;
b) dimostrano di avere svolto per almeno quattro anni funzioni
di direttore tecnico di cantiere, documentate da certificazioni
di committenti pubblici o privati e in tal caso vidimate dalle
autorità che hanno riIasciato la concessione o il permesso
di esecuzione dei lavori.
2 I soggetti di cui al comma 1 devono, entro tre anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, frequentare
il corso di cui all'art. 10, comma 2, la cui durata è
fissata in 60 ore.
3 Copia degli attestati di cui al comma 1, lettere a) e b),
deve essere trasmessa all'organo di vigilanza territorialmente
competente.
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Art 20
Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili
dei lavori
1 Il committente e il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli
3, commi 1, secondo periodo, 3 e 4; 4, comma 1; 5, comma 1,
lettere a), b) e c);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire
un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli
3, comma 8; 5, comma 1, lettera d); 11, comma 1; 13, comma 3.
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Art 21 -
Contravvenzioni commesse dai coordinatori
1 Il coordinatore per la progettazione è punito con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni
a lire otto milioni per la violazione dell'art. 4, comma 1.
2 Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire otto milioni per la violazione dell'art. 5, comma
1, lettere a), b) , c) ed e);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire
un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'art.
5, comma 1, lettera d).
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Art 22 -
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro
1 I datori di lavoro sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli
9, comma 1, lettera a), e 12, comma 3;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire
un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli
12, comma 4, e 14, commi 1 e 2.
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Art 23 -
Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi
1 I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino ad
un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione
e duecentomila per la violazione degli articoli 7, comma 1,
e 12, comma 3.
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Art 24 -
Oneri
1 Agli oneri derivanti dagli obblighi di adeguamento per le
pubbliche amministrazioni si farà fronte con le ordinarie
risorse di bilancio di ciascuna amministrazione.
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Art 25 -
Entrata in vigore
1 Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore sei
mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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Allegato I
ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI GENIO CIVILE
di cui all'art. 2, lettera a)
1 I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee,
in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri
materiali, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici,
le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche,
di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.
2 Sono inoltre lavori edili o di genio civile gli scavi, il
montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati, la ristrutturazione
o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, la riparazione,
lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino e il montaggio
e smontaggio di impianti che comportano lavori di cui al comma
1 o all'Allegato II.
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ALLEGATO
II
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA
E LA SALUTE DEI LAVORATORI
di cui all'art. 11, comma 1
11 Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento
o di sprofondamento a profondità superiore a 1,5 m o
di caduta dall'alto da altezza superiore a 2 m, se particolarmente
aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti
attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro
o dell'opera.
12 Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute
dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza
sanitaria.
13 Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione
di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente
normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni
ionizzanti.
14 Lavori in prossimità di linee elettriche in tensione.
15 Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
16 Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
17 Lavori subacquei con respiratori.
18 Lavori in cassoni ad aria compressa.
19 Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10 Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati
pesanti.
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ALLEGATO
III
CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE
di cui all'art. 11
11 Data della comunicazione.
12 Indirizzo del cantiere.
13 Committente (i) nome (i) e indirizzo (i).
14 Natura dell'opera.
15 Responsabile (i) dei lavori nome (i) e indirizzo (i).
16 Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute
durante la progettazione dell'opera (nome (i) e indirizzo (i).
17 Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute
durante la realizzazione dell'opera (nome (i) e indirizzo (i).
18 Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
19 Durata presunta dei lavori in cantiere.
10 Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11 Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12 Identificazione delle imprese già selezionate.
13 Ammontare complessivo presunto dei lavori.
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ALLEGATO IV
(art. 9)
Prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri
1 I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere
alle norme di cui al Titolo II del DLgs 626/94.
Prescrizioni specifiche per i posti di lavoro nei cantieri
1 I posti di lavoro in cui si esercita l'attività di
costruzione devono soddisfare alle disposizioni previste dalla
legislazione vigente e a quelle indicate nelle Sezioni I e II.
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SEZIONE I
POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI ALL'INTERNO DEI LOCALI
1 Porte di emergenza
1 1 Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.
1 2 Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale
da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni
persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.
1 3 Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come
porte di emergenza.
2 Areazione
2 1 Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria
o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo
tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria
moleste.
2 2 Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare
immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa
dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati
rapidamente.
3 Illuminazione naturale e artificiale
3 1 I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del possibile,
di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi
che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare
la sicurezza e la salute dei lavoratori.
4 Pavimenti, pareti e soffitti dei locali
4 1 I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze,
cavità o piani inclinati pericolosi; essi devono essere
fissi, stabili e antisdrucciolevoli.
4 2 Le superfici dei pavimenti delle pareti e dei soffitti nei
locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate
per ottenere condizioni appropriate di igiene.
4 3 Le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti
interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro
e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate
ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere
separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in
modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con
le pareti stesse, né essere feriti qualora vadano in
frantumi.
5 Finestre e lucernari dei locali
5 1 Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione
devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori
in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere
posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori.
5 2 Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera
congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi
che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori
che effettuano questo lavoro nonché per i lavoratori
presenti.
6 Porte e portoni
6 1 La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni
delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso
dei locali.
6 2 Un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte
trasparenti.
6 3 Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti
o essere dotati di pannelli trasparenti.
6 4 Quando le superfici trasparenti o translucide delle porte
e dei portoni sono costituite da materiale di sicurezza e quando
c'è da temere che i lavoratori possano essere feriti
se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono
essere protette contro lo sfondamento.
7 Vie di circolazione
7 1 Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo richiedano per
assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato delle
vie di circolazione deve essere messo in evidenza.
8 Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili
8 1 Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in modo
sicuro.
8 2 Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.
8 3 Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza
facilmente identificabili e accessibili.
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SEZIONE II
POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI ALL'ESTERNO DEI LOCALI
1 Caduta di oggetti
1 1 I materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati
in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento.
2 Lavori di demolizione
2 1 Quando la demolizione di un edificio o di una struttura
può presentare un pericolo, i lavori devono essere progettati
e intrapresi soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.
3 Paratoie e cassoni
3 1 Paratoie e cassoni devono essere:
a) ben costruiti con materiali appropriati e solidi dotati di
resistenza sufficiente;
b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori
di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.
3 2 La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo
smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere
effettuati soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.
3 3 Tutte le paratoie e i cassoni devono essere ispezionati
ad intervalli regolari da una persona competente.
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ALLEGATO
V
CORSO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEL SETTORE
EDILE
art. 10
1 Durata del corso 120 ore.
2 Argomenti:
a) la legislazione vigente in materia di sicurezza e salute
sul luogo di lavoro;
b) malattie professionali;
c) statistiche sulle violazioni delle norme nei cantieri;
d) analisi dei rischi;
e) norme di buona tecnica e criteri per l'organizzazione dei
cantieri e l'effettuazione dei lavori in sicurezza (uso delle
macchine, dei DPI, ponteggi e opere provvisionali etc);
f) metodologie per l'elaborazione di piani di sicurezza e coordinamento