Codice Civile Libro Quarto: DELLE OBBLIGAZIONI TITOLO 3
DEI SINGOLI CONTRATTI
Capo I: DELLA VENDITA
DELLE OBBLIGAZIONI
DEL COMPRATORE
Art. 1498
Pagamento del prezzo
Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel
termine e nel luogo fissati dal contratto. In mancanza di pattuizione
e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della
consegna e nel luogo dove questa si esegue. Se il prezzo non si
deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio
del venditore.
indietro
Art. 1499 Interessi
compensativi sul prezzo
Salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta
e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi, decorrono
gli interessi sul prezzo, anche se questo non è ancora esigibile.
§ 3: DEL RISCATTO CONVENZIONALE
indietro
Art. 1500 Patto
di riscatto
Il venditore può riservarsi il diritto di riavere
la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo
e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono. Il patto
di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita
è nullo per l'eccedenza.
indietro
Art. 1501
Termini
Il termine per il riscatto non può essere maggiore
di due anni nella vendita di beni mobili e di cinque anni in quella
di beni immobili. Se le parti stabiliscono un termine maggiore,
esso si riduce a quello legale. Il termine stabilito dalla legge
è perentorio e non si può prorogare.
indietro
Art. 1502 Obblighi
del riscattante
Il venditore che esercita il diritto di riscatto
è tenuto a rimborsare al compratore il prezzo, le spese e ogni altro
pagamento legittimamente fatto per la vendita, le spese per le riparazioni
necessarie e, nei limiti dell'aumento, quelle che hanno aumentato
il valore della cosa. Fino al rimborso delle spese necessarie e
utili, il compratore ha diritto di ritenere la cosa. Il giudice
tuttavia, per il rimborso delle spese utili, può accordare una dilazione
disponendo, se occorrono, le opportune cautele.
indietro
Art. 1503 Esercizio
del riscatto
Il venditore decade dal diritto di riscatto, se
entro il termine fissato non comunica al compratore la dichiarazione
di riscatto e non gli corrisponde le somme liquide dovute per il
rimborso del prezzo, delle spese e di ogni altro pagamento legittimamente
fatto per la vendita. Se il compratore rifiuta di ricevere il pagamento
di tali rimborsi, il venditore decade dal diritto di riscatto, qualora
non ne faccia offerta reale entro otto giorni dalla scadenza del
termine. Nella vendita di beni immobili la dichiarazione di riscatto
deve essere fatta per iscritto, sotto pena di nullità.
indietro
Art. 1504 Effetti
del riscatto rispetto ai subacquirenti
Il venditore che ha legittimamente esercitato
il diritto di riscatto nei confronti del compratore può ottenere
il rilascio della cosa anche dai successivi acquirenti, purché il
patto sia ad essi opponibile. Se l'alienazione è stata notificata
al venditore, il riscatto deve essere esercitato in confronto del
terzo acquirente.
Art. 1505 Diritti
costituiti dal compratore sulla cosa
Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto
riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata
gravata; ma è tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode,
purché abbiano data certa e siano state convenute per un tempo non
superiore ai tre anni.
indietro
Art. 1506 Riscatto
di parte indivisa
In caso di vendita con patto di riscatto di una
parte indivisa di una cosa, il comproprietario che chiede la divisione
deve proporre la domanda anche in confronto del venditore. Se la
cosa non è comodamente divisibile e si fa luogo all'incanto, il
venditore che non ha esercitato il riscatto anteriormente all'aggiudicazione
decade da tale diritto, anche se aggiudicatario sia lo stesso compratore.
indietro
Art. 1507
Vendita congiuntiva di cosa indivisa
Se più persone hanno venduto congiuntamente, mediante
un solo contratto, una cosa indivisa, ciascuna può esercitare il
diritto di riscatto solo sopra la quota che le spettava. La medesima
disposizione si osserva se il venditore ha lasciato più eredi. Il
compratore, nei casi sopra espressi, può esigere che tutti i venditori
o tutti i coeredi esercitino congiuntamente il diritto di riscatto
dell'intera cosa; se essi non si accordano, il riscatto può esercitarsi
soltanto da parte di colui o di coloro che offrono di riscattare
la cosa per intero.
indietro
Art. 1508 Vendita
separata di cosa indivisa
Se i comproprietari di una cosa non l'hanno venduta
congiuntamente e per intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua
quota, essi possono separatamente esercitare il diritto di riscatto
sopra la quota che loro spettava, e il compratore non può valersi
della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente.
indietro
Art. 1509
Riscatto contro gli eredi del compratore
Qualora il compratore abbia lasciato più eredi,
il diritto di riscatto si può esercitare contro ciascuno di essi
solo per la parte che gli spetta, anche quando la cosa venduta è
tuttora indivisa. Se l'eredità è stata divisa e la cosa venduta
è stata assegnata a uno degli eredi, il diritto di riscatto non
può esercitarsi contro di lui che per la totalità
indietro
Sezione III:
DELLA VENDITA DI COSE IMMOBILI
Art. 1537 Vendita
a misura
Quando un determinato immobile è venduto con l'indicazione
della sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto
per ogni unità di misura, il compratore ha diritto a una riduzione,
se la misura effettiva dell'immobile è inferiore a quella indicata
nel contratto. Se la misura risulta superiore a quella indicata
nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del
prezzo, ma ha facoltà di recedere dal contratto qualora l'eccedenza
oltrepassi la ventesima parte della misura dichiarata.
indietro
Art. 1538 Vendita
a corpo
Nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione
al corpo dell'immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia
stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di
prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un
ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto. Nel caso in
cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha
la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento.
indietro
Art. 1539 Recesso
dal contratto
Quando il compratore esercita il diritto di recesso,
il venditore è tenuto a restituire il prezzo e a rimborsare le spese
del contratto.
indietro
Art. 1540
Vendita cumulativa di più immobili
Se due o più immobili sono stati venduti con lo
stesso contratto per un solo e medesimo prezzo, con l'indicazione
della misura di ciascuno di essi, e si trova che la quantità è minore
nell'uno e maggiore nell'altro, se ne fa la compensazione fino alla
debita concorrenza; il diritto al supplemento o alla diminuzione
del prezzo spetta in conformità delle disposizioni sopra stabilite.
indietro
Art. 1541 Prescrizione
Il diritto del venditore al supplemento e quello
del compratore alla diminuzione del prezzo o al recesso dal contratto
si prescrivono in un anno dalla consegna dell'immobile.
indietro
DELLA VENDITA
DI EREDITÀ
Art. 1542 Garanzia
Chi vende un'eredità senza specificarne gli oggetti
non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede.
indietro
Art. 1543 Forme
La vendita di un'eredità deve farsi per atto scritto,
sotto pena di nullità. Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti
che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte
ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell'eredità.
indietro
Art. 1544 Obblighi
del venditore
Se il venditore ha percepito i frutti di qualche
bene o riscosso qualche credito ereditario, ovvero ha venduto qualche
bene dell'eredità, è tenuto a rimborsarne il compratore, salvo patto
contrario.
indietro
Art. 1545 Obblighi
del compratore
Il compratore deve rimborsare il venditore di
quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell'eredità, e deve corrispondergli
quanto gli sarebbe dovuto dall'eredità medesima, salvo che sia convenuto
diversamente.
indietro
Art. 1546 Responsabilità
per debiti ereditari
Il compratore, se non vi è patto contrario, è
obbligato in solido col venditore a pagare i debiti ereditari.
indietro
Art. 1547 Altre
forme di alienazione di eredità
Le disposizioni precedenti si applicano alle altre
forme di alienazione di un'eredità a titolo oneroso. Nelle alienazioni
a titolo gratuito la garanzia è regolata dall'art. 797.
indietro
|