Codice Civile Libro Quarto:
DELLE OBBLIGAZIONI TITOLO 3 DEI SINGOLI CONTRATTI
Capo I: DELLA VENDITA
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1470 Nozione
La vendita è il contratto che ha per oggetto il
trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di
un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
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Art. 1471
Divieti speciali di comprare
Non possono essere compratori nemmeno all'asta
pubblica, né direttamente né per interposta persona: 1) gli amministratori
dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti
pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura; 2) gli ufficiali
pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;
3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano
beni altrui, rispetto ai beni medesimi; 4) i mandatari, rispetto
ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto
dell'art. 1395. Nei primi due casi l'acquisto è nullo; negli altri
è annullabile.
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Art. 1472 Vendita
di cose future
Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura,
l'acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene
ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti
di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati
o i frutti sono separati. Qualora le parti non abbiano voluto concludere
un contratto aleatorio, la vendita è nulla, se la cosa non viene
ad esistenza.
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Art. 1473 Determinazione
del prezzo affidata a un terzo
Le parti possono affidare la determinazione del
prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.
Se il terzo non vuole o non può accettare l'incarico, ovvero le
parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione,
la nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta dal presidente
del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto.
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Art. 1474 Mancanza
di determinazione espressa del prezzo
Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore
vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né
hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per
atto della pubblica autorità o da norme corporative, si presume
che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato
dal venditore. Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o
di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del
luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della
piazza più vicina. Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al
giusto prezzo, si applicano le disposizioni dei commi precedenti;
e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza
di accordo, è determinato da un terzo, nominato a norma del secondo
comma dell'articolo precedente.
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Art. 1475 Spese
della vendita
Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie
sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente.
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DELLE OBBLIGAZIONI
DEL VENDITORE
Art. 1476 Obbligazioni principali del venditore
Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare
la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprietà
della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del
contratto; 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e
dai vizi della cosa.
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Art. 1477 Consegna
della cosa
La cosa deve essere consegnata nello stato in
cui si trovava al momento della vendita. Salvo diversa volontà delle
parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori,
le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita. Il venditore
deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà
e all'uso della cosa venduta.
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Art. 1478 Vendita
di cose altrui
Se la momento del contratto la cosa venduta non
era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne
l'acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel
momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di
essa.
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Art. 1479 Buona
fede del compratore
Il compratore può chiedere la risoluzione del
contratto, se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era
di proprietà del venditore, e se frattanto il venditore non gliene
ha fatto acquistare la proprietà. Salvo il disposto dell'art. 1223,
il venditore è tenuto a restituire all'acquirente il prezzo pagato,
anche se la cosa è diminuita di valore o è deteriorata; deve inoltre
rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il
contratto. Se la diminuzione di valore o il deterioramento derivano
da un fatto del compratore, dall'ammontare suddetto si deve detrarre
l'utile che il compratore ne ha ricavato. Il venditore è inoltre
tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte
per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie.
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Art. 1480 Vendita
di cosa parzialmente di altri
Se la cosa che il compratore riteneva di proprietà
del venditore era solo in parte di proprietà altrui, il compratore
può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del
danno a norma dell'articolo precedente, quando deve ritenersi, secondo
le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella
parte di cui non è divenuto proprietario; altrimenti può solo ottenere
una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.
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Art. 1481 Pericolo
di rivendica
Il compratore può sospendere il pagamento del
prezzo, quando ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa
possa essere rivendicata da terzi, salvo che il venditore presti
idonea garanzia. Il pagamento non può essere sospeso se il pericolo
era noto al compratore al tempo della vendita.
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Art. 1482 Cosa
gravata da garanzie reali o da altri vincoli
Il compratore può altresì sospendere il pagamento
del prezzo, se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali
o da vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro, non dichiarati
dal venditore e dal compratore stesso ignorati. Egli può inoltre
far fissare dal giudice un termine, alla scadenza del quale, se
la cosa non è liberata, il contratto è risoluto con obbligo del
venditore di risarcire il danno ai sensi dell'art. 1479. Se l'esistenza
delle garanzie reali o dei vincoli sopra indicati era nota al compratore,
questi non può chiedere la risoluzione del contratto, e il venditore
è tenuto verso di lui solo per il caso di evizione.
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Art. 1483 Evizione
totale della cosa
Se il compratore subisce l'evizione totale della
cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatto valere su di essa,
il venditore è tenuto a risarcirlo del danno a norma dell'art. 1479.
Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti
che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le
spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite e quelle che
abbia dovuto rimborsare all'attore.
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Art. 1484 Evizione
parziale
In caso di evizione parziale della cosa, si osservano
le disposizioni dell'art. 1480 e quella del secondo comma dell'articolo
precedente.
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Art. 1485
Chiamata in causa del venditore
Il compratore convenuto da un terzo che pretende
di avere diritti sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore.
Qualora non lo faccia e sia condannato con sentenza passata in giudicato,
perde il diritto alla garanzia, se il venditore prova che esistevano
ragioni sufficienti per far respingere la domanda. Il compratore
che ha spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo perde il
diritto alla garanzia, se non prova che non esistevano ragioni sufficienti
per impedire l'evizione.
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Art. 1486 Responsabilità
limitata del venditore
Se il compratore ha evitato l'evizione della cosa
mediante il pagamento di una somma di danaro, il venditore può liberarsi
da tutte le conseguenze della garanzia col rimborso della somma
pagata, degli interessi e di tutte le spese. Art. 1487 Modificazione
o esclusione convenzionale della garanzia I contraenti possono aumentare
o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresì pattuire
che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna. Quantunque
sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore è sempre
tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio. È nullo
ogni patto contrario.
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Art. 1487 Modificazione
o esclusione convenzionale della garanzia
I contraenti possono aumentare o diminuire gli
effetti della garanzia e possono altresì pattuire che il venditore
non sia soggetto a garanzia alcuna. Quantunque sia pattuita l'esclusione
della garanzia, il venditore è sempre tenuto per l'evizione derivante
da un fatto suo proprio. È nullo ogni patto contrario.
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Art. 1488 Effetti
dell'esclusione della garanzia
Quando è esclusa la garanzia, non si applicano
le disposizioni degli articoli 1479 e 1480; se si verifica l'evizione,
il compratore può pretendere dal debitore soltanto la restituzione
del prezzo pagato e il rimborso delle spese. Il venditore è esente
anche da quest'obbligo quando la vendita è stata convenuta a rischio
e pericolo del compratore.
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Art. 1489 Cosa
gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi
Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti
reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento
e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non
ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto
oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell'articolo
1480. Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni
degli articoli 1481, 1485, 1486, 1487 e 1488.
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Art. 1490 Garanzia
per i vizi della cosa venduta
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa
venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui
è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il
patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto,
se il venditore ha in malafede taciuto al compratore i vizi della
cosa.
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Art. 1491 Esclusione
della garanzia
Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto
il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta,
se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso,
che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
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Art. 1492 Effetti
della garanzia
Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore
può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la
riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano
la risoluzione. La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda
giudiziale. Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi,
il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece
è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi
l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione
del prezzo.
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Art. 1493 Effetti
della risoluzione del contratto
In caso di risoluzione del contratto il venditore
deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e
i pagamenti legittimamente fatti per la vendita. Il compratore deve
restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.
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Art. 1494 Risarcimento
del danno
In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore
al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza
colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al
compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
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Art. 1495 Termini
e condizioni per l'azione
Il compratore decade dal diritto alla garanzia,
se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta,
salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La
denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza
del vizio o l'ha occultato. L'azione si prescrive, in ogni caso,
in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per
l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché
il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla
scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.
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Art. 1496 Vendita
di animali
Nella vendita di animali la garanzia per i vizi
è regolata dalle leggi speciali, o, in mancanza, dagli usi locali.
Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono.
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Art. 1497 Mancanza
di qualità
Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse
ovvero quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore
ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni
generali sulla risoluzione per inadempimento, purché il difetto
di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi. Tuttavia
il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza
e alla prescrizione stabilite dall'art. 1495.
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