| |
IL CONDOMINIO

4
IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO
Quando in un palazzo il numero dei condomini e'
superiore a dieci, è obbligatoria l'istituzione di un regolamento
di condominio, che può essere di due tipi:
- Regolamento di tipo contrattuale: Di solito viene predisposto
dal costruttore della palazzina e che viene approvato da tutti i
proprietari in quanto inserito nell'atto di acquisto. Questo tipo
di regolamento può contenere delle clausole che limitano l'utilizzo
e la disponibilità del proprio immobile. Un esempio abbastanza comune
è la regola di non tenere gatti in condominio. Se presente in un
regolamento contrattuale, nessuno dei condomini potrà trasgredire
questa regola.
- Regolamento di tipo Assembleare: Questo regolamento viene
di solito predisposto dall'amministratore del condominio, ma non
può contenere limitazioni alla libertà individuale che non siano
espressamente accettate da tutti i condomini (vedi esempio precedente:
l'Assemblea, in mia assenza, approva un regolamento di condominio
che mi impedisce di continuare a tenere il mio gatto. In questo
caso tale clausula non ha valore nei miei confronti in quanto io
non l'ho espressamente approvata). Naturalmente diverso e' il caso
in cui il regolamento disponga, ad esempio, l'utilizzo dei beni
comuni (es: la regolamentazione di una zona di parcheggio, orari
in cui non e' giocare nel cortile). In tal caso anche se di natura
assembleare tutti i condomini saranno tenuti a rispettare le norme.
5. LE
TABELLE MILLESIMALI
Partendo dal presupposto che tutto il condominio
ruoti attorno al concetto di proprietà comune di alcuni beni e che
la misura di partecipazione di ciascun proprietario singolo alla
proprietà comune è proporzionale al valore dell'intero edificio,
sorge di conseguenza il problema di vedere come tutte queste quote
si armonizzino in un'entità complessa che le comprende. L'art. 68
delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce, a
tale proposito, che il regolamento di condominio deve precisare
il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione
di esso spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini. I
valori dei piani e delle porzioni di piano, ragguagliati a quello
dell'intero edificio, devono essere espressi in millesimi, in apposite
tabelle allegate al regolamento di condominio Oltre la tabella che
attiene alla proprietà generale e che viene normalmente indicata
con la lettera "A", esistono ulteriori tabelle, che vengono predisposte
per ripartire, sulla base dei criteri di legge, le spese di singoli
servizi. Richiedi il preventivo
per la redazione delle tabelle millesimali del tuo condominio.
5.1 L'approvazione della tabella millesimale
In materia di condominio la determinazione dei
valori dei piani o porzioni di piano di proprieta di ciascun condomino
e le espressioni in millesimi di tali valori esigono l'accordo di
tutti i condomini e, in mancanza, vanno effettuati dal giudice su
istanza degli interessati. Sarebbe pertanto nulla la determinazione
e l'adozione fatta da parti di una maggioranza, sia pur vasta, di
condomini. L'assente o il dissenziente può sempre rivolgersi al
giudice per chiederne la pronuncia di inefficacia. Insomma la tabella
non può essere approvata dall'assemblea alla stregua di qualunque
altra delibera. E' naturale che, in base al principio sopra enunciato,
anche le successive modificazioni della tabella richiedono o l'assenso
di tutti o la pronuncia del giudice
5.2 Come si calcolano i millesimi:
La determinazione dei valori millesimali, è un'operazione
tecnica assai complessa, che deve essere eseguita misurando la superficie
reale di ogni unità immobiliare e trasformandola, in millesimi,
al volume totale dell'edificio. Restano escluse dal calcolo le parti
esterne al fabbricato e non edificate come per esempio i giardini.
Nell'accertamento dei valori vengono tenuti di conto molti fattori
tra i quali la manutenzione di ciascun appartamento. Il calcolo,
di solito, viene fatto moltiplicando la superficie reale dell'appartamento
per dei coefficienti che modificano i metri quadri in funzione dell'effettivo
utilizzo della superficie dell'appartamento. Questi coefficienti
di solito vanno da 0,20 a 1,20 e sono scelti dal tecnico incaricato
sulla base della sua esperienza o rifacendosi a delle tabelle, in
particolare alla circolare ministeriale n. 12480 del 26/3/1966 (che
aggiorna e sostituisce la precedente n. 9400 del 1/7/1926). I Criteri
utilizzati, di solito, sono i seguenti:
- Coefficiente di destinazione
- Coefficiente di piano
- Coefficiente di orientamento
- Coefficiente di prospetto
- Coefficiente di luminosità Da quanto sopra descritto, appare evidente
che due appartamenti, anche se posti nello stesso stabile e della
stessa superficie, difficilmente avranno valori millesimali uguali:
bisognerà valutare oltre alla sua superficie, il taglio dell'appartamento,
la posizione, l'orientamento e tutti gli altri fattori. Le tabelle
millesimali costituiscono la base per qualsiasi ripartizione di
spesa, all'interno del condominio. Esse servono inoltre, per determinare
la validità delle assemblee e per calcolare le maggioranze. Quando
le tabelle millesimali vengono predisposte dal costruttore-venditore
e la loro approvazione risulta dagli atti di compravendita dei singoli
appartamenti, l'efficacia vincolante di esse si basa su tale approvazione
e non può essere contestata fino ad eventuale ricorso alla procedura
di cui all'art. 69 disp. att. C.C.
5.3 Modificare o correggere le tabelle:
L'art. 69 disp. att. C.C. prevede la possibilità
di rivedere o modificare i valori risultanti dalle tabelle, solo
nell'ipotesi di errore o di modifiche dello stato di fatto. La revisione
in conseguenza di errore si riferisce, non solo agli errori di calcolo,
ma ad ogni ipotesi di errore. Pertanto, la revisione si riferisce
solo alle tabelle determinate contrattualmente e non a quelle definite
con sentenza, per le quali saranno applicabili i rimedi previsti
per le impugnazioni processuali. Nell'ipotesi di modifiche di una
parte dell'edificio (ad esempio: grandi ristrutturazioni o sopraelevazioni
di nuovi piani) le tabelle vanno rifatte quando "è notevolmente
alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o
porzioni di piano". Ed ecco qui la domanda più comune: "Nel caso
di realizzazione di una veranda, il condomino che la realizza deve
pagare di più?". La risposta, secondo quanto detto dall'art. 69
disp. att. del codice civile, spetta soltanto al giudice. Infatti
è solo Lui che può valutare se c'è un'alterazione sostanziale nei
rapporti di superficie, aiutandosi di solito con un tecnico. Comunque
resta il fatto che una piccola veranda non incide certamente sul
valore dei millesimi in maniera tale da doverne richiedere la rideterminazione.
indietro
6.
ADEGUAMENTO DEI CONDOMINI
6.1 Adeguamento dell'impianto elettrico:
Questa legge, conosciuta meglio come 46/90, prevede
una serie di norme da rispettare per adeguare gli impianti esistenti
a degli standard europei. Sono soggetti a questa legge TUTTI gli
stabili, piccoli e grandi.
6.2 Prevenzione incendi:
La legge interessa: Gli stabili con altezza di
gronda superiore a 24 metri Quelli che hanno una caldaia di potenzialità
superiore a 100.000 KiloCalorie Quelli che sono dotati di un'autorimessa
con capacità di parcheggio superiore a 9 auto
indietro
|