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IL CONDOMINIO

L'Assemblea (vedi paragrafo
precedente) in prima battuta, crea appositamente un organo al
quale conferisce il mandato di curare il corretto andamento della
gestione comune: l'Amministratore del Condominio. La nomina dell'Amministratore
è, dunque, prerogativa dell'Assemblea del Condominio, ma, quando
per ragioni particolari, tale nomina non può avvenire, provvede
l'autorità giudiziaria ad istanza anche di un solo condomino.
2.1. Quando
occorre l'Amministratore?
La figura dell'Amministrazione è imposta dalla
Legge quando in un edificio ci siano quattro o più proprietari,
cioè Condomini (art. 1129 CC).
2.2. Compiti e durata dell'Amministratore
Egli dura in carica un anno, al termine del quale
deve rendere il conto della propria gestione (art. 1130 CC), anche
se la sua carica dura un anno, può essere revocato in qualunque
momento dall'Assemblea. E' compito dell'Amministratore convocare
ogni anno l'Assemblea (art. 1135 CC) per: la nomina dell'Amministratore,
l'approvazione del Bilancio Preventivo, l'approvazione del Bilancio
Consuntivo. Durante il trascorrere dell'anno, egli dovrà riscuotere
le divisioni condominiali in base al Bilancio Preventivo approvato
dall'Assemblea dei Condomini. Nell'approvare il Bilancio, l'Assemblea
deve anche fissare le date di pagamento delle singole quote. Normalmente
il Bilancio prevede il pagamento in divisioni trimestrali, che l'Amministratore
redige adoperando la Tabella Millesimale, cioè quella costruzione
matematica che consente di ripartire le spese secondo il valore
di ciascuna unità immobiliare (art, 1123 CC). Nei confronti di coloro
che non pagano le quote condominiali, l'Amministratore può richiedere
al Giudice il Decreto Ingiuntivo immediatamente esecutivo. L'Amministratore
può inoltre sospendere al condomino moroso da oltre sei mesi, l'utilizzazione
dei servizi comuni che sono suscettibili di utilizzazione separata
(per esempio, può interrompere il collegamento citofonico o televisivo).
Incassate le somme previste nel Bilancio Preventivo, l'Amministratore
dovrà pagare con tempestività i fornitori del Condominio, gli eventuali
dipendenti (ad esempio il portiere), provvedere agli interventi
riparativi delle cose comuni (ad esempio riparare le colonne di
scarico, ecc.). Egli dovrà eseguire le deliberazioni che l'Assemblea
ha assunto in sede di riunione, anche se dall'esecuzione di una
decisione assembleare si può creare la compressione del diritto
di proprietà di un componente del condominio. Si consideri, infatti,
l'ipotesi che l'Assemblea deliberi che sia vietato parcheggiare
autoveicoli nel cortile condominiale: tale decisione, evidentemente,
limita il diritto dei condomini di servirsi della cosa comune.
2.3. Osservazione del Regolamento Condominiale
L'Amministratore deve anche curare che tutti i
condomini osservino scrupolosamente il Regolamento del Condominio,
intervenendo con una segnalazione nei confronti del condomino che
non dovesse osservarlo e, in caso di persistenza, costringendolo
con l'azione giudiziaria. Si consideri l'ipotesi del condomino che,
a dispetto del divieto di usare attrezzature che producono suoni
eccedenti la normale tollerabilità, non provveda ad adottare gli
accorgimenti necessari, come, per esempio, isolare acusticamente
l'ambiente nel quale si trovano macchine rumorose, per limitare
l'immissione di suoni. L'Amministratore ha la rappresentanza legale
del condominio (art. 1131 CC), e di conseguenza il diritto/dovere
di esercitare le azioni giudiziarie necessarie per tutelare gli
interessi del Condominio. Per lo stesso motivo, è nei confronti
dell'Amministratore che sono indirizzate le richieste anche giudiziarie,
ovvero i provvedimenti dell'autorità amministrativa o giudiziaria
contro il Condominio.
2.4. Convocazione dell'Assemblea
L'Assemblea può essere convocata dall'Amministratore
anche quando egli lo ritenga necessario, per esempio nel caso sia
necessario provvedere ad eseguire lavori straordinari per i quali
l'impegno di spesa supera le previsioni del Bilancio Preventivo.
Nel disporre l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, l'Amministratore
deve convocare, a pena di nullità delle deliberazioni, tutti i Condomini,
anche se uno di essi sia proprietario di una unità immobiliare piccolissima
(art. 1136 CC). La convocazione dell'Assemblea deve essere portata
a conoscenza di tutti i Condomini almeno cinque giorni prima della
data fissata. (art. 66 Disp. Att. CC). La convocazione dell'Assemblea
deve prevedere una prima adunanza, ed una seconda adunanza che deve
essere fissata per un giorno successivo, e comunque non oltre dieci
giorni dalla prima. 2.5. Revoca dell'Amministratore Anche se la
sua carica dura un anno, l'amministratore può essere revocato in
qualunque momento dall'Assemblea Egli può essere revocato dall'autorità
giudiziaria, anche ad istanza di un solo condomino, se non ha presentato
il Bilancio Consuntivo per due anni, o per gravi irregolarità nella
gestione (art. 1129 CC); può anche essere revocato se non ha tempestivamente
convocato l'Assemblea quando ha ricevuto una citazione.
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3. LA RIPARTIZIONE
DELLE SPESE
Gli articoli 1101 e 1104 C.c., relativi alla comunione,
stabiliscono che la ripartizione delle spese si determina unicamente
in proporzione delle quote. L'art. 1123 specifico per la ripartizione
delle spese per il condominio è più articolato, in quanto, se il
primo comma stabilisce un criterio analogo a quello della comunione,
il secondo comma dà rilievo proprio al reale servizio ed uso, in
rapporto alle singole quote. Il criterio dell'effettiva destinazione
costituisce il contenuto principale della norma, mentre l'asserzione,
di cui al primo comma, vale a stabilire una presunzione di parità
tra valore delle quote ed uso. La ripartizione delle spese nell'ambito
condominiale è disciplinata dagli articoli 1123-1124-1125 e 1126
C.c. La materia disciplina le spese per la manutenzione ordinaria
e straordinaria delle parti comuni e per la gestione dei servizi
comuni. Restano escluse le spese che si riferiscono unicamente alle
unità immobiliari di proprietà esclusiva.
3.1. I soggetti che partecipano alle
spese
I soggetti obbligati al pagamento si identificano
in coloro che partecipano, a qualsiasi titolo, al rapporto condominiale.
Il Codice Civile, all'art. 63 disp. att. dispone, per quanto riguarda
il successore a titolo particolare, che chi subentra nei diritti
di un condomino è obbligato, solidalmente con questi, al pagamento
dei contributi relativi all'anno in corso ed a quello precedente.
I rapporti tra conduttore e locatore restano un fatto interno, non
rilevante nei confronti del condominio, per il quale, obbligato
resta sempre il proprietario.
3.2. Momento in cui nasce l'obbligo
del pagamento delle spese
L'obbligo sorge nel momento in cui la ripartizione
della spesa viene approvata dall'assemblea. L'obbligo, nel caso
di successione nel diritto, nasce nel momento in cui viene acquisita
la qualità di condomino. Per tale acquisizione, è sufficiente la
redazione di una scrittura privata, non occorrendo né l'atto pubblico,
né la trascrizione. È necessario altresì che del trasferimento della
proprietà venga avvertito, in qualsiasi modo idoneo, il condominio.
3.3. Convenzioni in deroga
La derogabilità dell'art. 1123 ha origine da quanto
previsto dall'art. 1138 ed è esplicitamente stabilita dal primo
comma dell'art. 1123 stesso. Tale derogabilità concerne sia il criterio
di proporzione tra quote e spese, sia la regola di ripartizione
in rapporto all'uso (di cui al secondo comma). La convenzione che
determina la deroga deve consistere in un atto sottoscritto da tutti
i condomini interessati. Essa può essere contenuta in una delibera
assembleare approvata da tutti i condomini. In mancanza dell'unanimità,
la delibera assembleare che introduca deroghe ai criteri di ripartizione
delle spese, incidendo sui diritti individuali del singolo condomino,
è inefficace nei confronti del dissenziente, per nullità radicale
deducibile senza limitazioni di tempo.
3.4. Pluralità di cose, opere ed impianti
(terzo comma dell'art. 1123 C.c.)Il terzo comma
dell'art. 1123 C.c., prevede l'ipotesi di opere o impianti destinati
a servire, non i singoli condomini in modo differente, ma parti
autonome dell'edificio in modo esclusivo. L'elencazione del codice
non deve considerarsi tassativa, bensì esemplificativa, con la conseguenza
che la relativa disciplina si applicherà tutte le volte che un bene
o servizio siano destinati a servire solo una parte del condominio.
3.5. Manutenzione e ricostruzione delle
scale
(art. 1124 C.c.) La disposizione dell'art. 1124
C.c. tiene conto del differente uso del bene comune da parte dei
condomini proprietari dei diversi piani. Essa contempera tale principio
con la circostanza che la scala, nella sua interezza, appartiene
a tutti i condomini e vuole evitare le conseguenze non eque dell'integrale
riferimento alla destinazione, che si verificavano, in danno dei
proprietari dei piani più alti. L'art. 1124, nel prevedere una formula
fissa (metà in ragione del valore e metà in misura proporzionale
all'altezza), adotta una soluzione idonea a risolvere il problema
della difficoltà di calcolare, in concreto, la differente utilità
per i proprietari dei piani. La norma in esame è derogabile.
3.6. Soffitti e solai
(art. 1125 C.c.) L'art. 1125 C.c. stabilisce che
le spese per la manutenzione dei soffitti, delle volte e dei solai
sono sostenute in parti uguali dai proprietari l'uno all'altro sovrastanti.
Tale norma determina una presunzione assoluta di comunione delle
opere che servono a dividere orizzontalmente le due proprietà. Nel
concetto di volte, soffitti e solai rientra tutto ciò che divide
orizzontalmente le due proprietà e si trova stabilmente tra esse,
con funzione di sostegno e copertura. Restano escluse quelle parti
che adempiono a funzioni meramente estetiche o ornamentali. L'art.
1125 C.c., secondo il quale le spese per la manutenzione e ricostruzione
dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti uguali
dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, costituisce
norma derogabile dall'autonomia privata, sicché i condomini interessati
ben possono addivenire ad un accordo sul loro rispettivo diritto
e determinare convenzionalmente chi debba sostenere la spesa.
3.7. Lastrici solari di uso esclusivo
(art. 1126 C.c.) L'art. 1126 prevede l'ipotesi
che il lastrico solare non sia utilizzato da tutti i condomini,
bensì sia nella disponibilità solo di uno o alcuni di essi. Per
tale situazione viene previsto un criterio di ripartizione delle
spese che, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1123, pone le
somma necessarie a carico, per un terzo dei condomini che hanno
in uso il lastrico e per due terzi degli altri (a seconda dei casi,
tutti i condomini, oppure coloro cui il lastrico fornisce copertura).
La ratio della norma consiste nel fatto che il carattere comune
del lastrico solare, collegato alla funzione di copertura dell'edificio,
non può venir meno. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1126 C.c.,
all'ipotesi di lastrici solari di uso esclusivo deve essere equiparata
quella di lastrici in proprietà esclusiva. Poiché l'art. 1126 non
è richiamato dall'art. 1138 C.c., esso può essere derogato dal regolamento
di condominio, che può stabilire di ripartire le spese in proporzione
del valore millesimale degli appartamenti.
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