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La costituzione del condominio
sorge con il frazionamento della proprietà dell'edificio,
nel momento in cui il costruttore inizia a vendere gli appartamenti.
Parte della confusione attorno a questo argomento è generata
dalla presenza o meno dell'amministratore, ma che rispetto lo stato
giuridico di costituzione del condominio è assolutamente
ininfluente.
Una volta chiarito che il condominio esiste, bisogna vedere da quali
parti è costituito.
Queste sono descritte dall'art. 117 del Codice Civile
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1. L'ASSEMBLEA
CONDOMINIALE
L'assemblea di condominio, è l'organo
di rappresentanza dello stesso ed è composta da tutti i condòmini
titolari di un diritto di proprietà delle unità immobiliari che
compongono l'edificio, a cui fanno capo la maggior parte dei diritti
e doveri inerenti la vita condominiale. L'assemblea è classificabile
come l'organo decisionale del condominio, ovvero è l'unico organo
del condominio che ha il potere di prendere tutte le decisioni in
merito alla vita stessa del condominio e dei sui partecipanti. L'assemblea
ha poteri "legislativi" e "ordinativi". Ha, praticamente, le stesse
funzioni del governo di una nazione. I poteri legislativi si esprimono
nella possibilità del congresso assembleare di deliberare su tutta
la materia condominiale; è un esempio elementare quello di creare
il Regolamento del Condominio, oppure di modificare le Tabelle Millesimali.
Per raggiungere tali scopi articolari, l'Assemblea deve costituirsi
in maggioranza assoluta, cioè con la presenza di tutti i Condomini,
mentre per conseguire gli obbiettivi più correnti, quale, per esempio,
la normale gestione contabile annuale, è sufficiente che si costituisca
con maggioranze meno imponenti. L'assemblea può essere ordinaria
o straordinaria. Molti condòmini, però, non conoscono a fondo il
significato dei termini ordinaria e straordinaria. Cercheremo quindi
di analizzarli uno ad uno con l'intento di sintetizzare quanto la
normativa vigente prevede: - L'assemblea si definisce ordinaria
quando è la prima assemblea che viene convocata nel periodo di gestione
annuale e può trattare qualsiasi argomento sia di ordinaria che
straordinaria amministrazione. - L'assemblea si dice straordinaria
in tutti gli altri casi eccetto il primo (ordinaria) ed anche queste
possono trattare qualunque argomento, sia di ordinaria che di straordinaria
amministrazione.
1.1 La convocazione dell'Assemblea:
L'assemblea dovrebbe essere convocata
ogni anno per il rendiconto dell'operato dell'amministratore e deve
essere convocata tutte le volte che l'amministratore lo ritiene
opportuno e/o dietro richiesta di almeno due condòmini che rappresentino
almeno 1/6 dei millesimi di proprietà lo richiedano. Solo nel caso
che l'amministratore non esista, l'assemblea può essere convocata
da qualsiasi condòmino. Il presupposto per la valida costituzione
dell'assemblea è l'avvenuto invito di tutti i condòmini indistintamente
mediante raccomandata, o qualunque altro strumento comprovante l'avvenuta
comunicazione, inviata almeno cinque giorni prima della data fissata.
1.2 Lo svolgimento
dell'Assemblea:
Tutte le volte che l'assemblea
si riunisce, è opportuno che venga nominato una persona fra i presenti
che svolga la carica di presidente dell'assemblea, il quale dovrà
eleggere un'altra persona che svolga la funzione di segretario.
Il presidente ha il compito di verificare tutte le ricevute degli
inviti, la validità delle eventuali deleghe, la presenza del numero
legale e di coordinare la discussione dell'ordine del giorno. Il
segretario ha la funzione di scrivere a verbale tutto ciò che viene
deliberato dall'assemblea. La carica di presidente di solito viene
affidata ad un condomino, mentre solitamente, per questioni puramente
di calligrafia viene eletto a segretario lo stesso amministratore.
Il verbale redatto e firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente
da qualche condòmino deve obbligatoriamente essere inviato a tutti
i condomini assenti, in quanto i termini di impugnabilità delle
delibere assembleari decorrono, per questi ultimi, dalla data di
ricezione della copia del verbale. Comunque è una buona abitudine
ed indice di professionalità inviare copia del verbale - anche informalmente
- anche ai presenti.
1.3 Il libro dei verbali
Sul libro
dei verbali deve essere trascritto, a cura del segretario o dell'amministratore,
quanto segue:
- Il luogo, l'ora di inizio e termine,
l'ordine del giorno dell'assemblea;
- L'elenco degli intervenuti di persona
o per delega e le rispettive quote milelsimali;
- Il resoconto dettagliato della discussione,
testo delle deliberazioni prese con l'indicazione della relativa
maggioranza, eventuali dichiarazioni o proposte degli intervenuti
in ordine alle singole delibere, con indicazione del nome dei
proponenti.
1.4 La validità dell'Assemblea:
In prima convocazione l'assemblea
s'intende validamente costituita con l'intervento di almeno due
terzi dei condòmini, che rappresentino almeno i due terzi del valore
dell'edificio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero
di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno
la metà del valore dell'edificio. Qualora , in prima convocazione,
non venga raggiunto il numero legale, l'assemblea dovrà riunirsi
in seconda convocazione in un giorno successivo a quello della prima
e comunque entro e non oltre il decimo giorno. In seconda convocazione
è valida ogni delibera che abbia riportato un numero di voti favorevoli
che rappresenti almeno un terzo dei partecipanti al condominio e
un terzo del valore dell'edificio. Fanno comunque eccezione le seguenti
tipologie di delibere :
- Le delibere concernenti la nomina, la
revoca o la riconferma dell'amministratore
- le liti giudiziarie che esorbitino dalle
attribuzioni dell'amministratore
- la ricostruzione dell'edificio e le
riparazioni straordinarie di notevole entità, che devono essere
approvate in ogni caso con la maggioranza degli intervenuti che
rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio
- le delibere concernenti le innovazioni
dirette ad ottenere il più comodo o il miglior rendimento delle
cose e/o impianti comuni e la costruzione di nuovi impianti e/o
servizi comuni, che devono essere approvate con la maggioranza
dei condòmini che rappresentino almeno i due terzi del valore
dell'edificio, salvo il disposto di leggi speciali
- le delibere su argomenti per i quali
leggi speciali dispongono maggioranze diverse da quelle sopraelencate
- le delibere inerenti modifiche e/o integrazioni
del presente regolamento
- l'alienazione di parti comuni del condominio
- la modifica delle tabelle millesimali
e quelle delibere che toccano direttamente ed in qualsivoglia
modo la disponibilità all'uso delle parti esclusive dei singoli
condòmini, devono essere approvate in ogni caso con l'unanimità
dei condòmini che rappresentino la totalità del valore millesimale
dell'edificio.
1.5 I poteri dell'Assemblea:
Le attribuzioni ed i poteri dell'assemblea
sono regolati dal codice civile. L'assemblea non può deliberare
in violazione delle leggi, non può deliberare modifiche al regolamento
o innovazioni che siano lesive dei diritti acquisiti anche di un
solo condòmino. Essa non può deliberare su argomenti che non siano
iscritti all'ordine del giorno, a meno che non vi sia la presenza
totale dei condòmini rappresentanti il totale valore dell'edificio.
Le delibere prese in conformità alla legge e alle relative maggioranze
necessarie sono vincolanti per tutti i condòmini, nessuno escluso,
compresi gli assenti, gli astenuti e i dissenzienti in minoranza,
fatto eccezione per le delibere concernenti le innovazioni voluttuarie
e gravose e suscettibili di utilizzo separato, per le quali la minoranza
dissenziente può essere esonerata dalla partecipazione alle spese.
1.6 L'impugnazione delle delibere:
Ogni condòmino assente o dissenziente
può presentare ricorso all'autorità giudiziaria contro tutte quelle
delibere contrarie alla legge, al regolamento o comunque lesive
del diritto anche di un solo condòmino. Il ricorso deve essere proposto
dai presenti, dissenzienti, entro 30 giorni dalla data della delibera,
e dagli assenti, entro 30 giorni dal ricevimento della copia del
verbale. Il ricorso deve essere presentato al tribunale competente,
nei termini e modi prescritti dallo stesso.
1.7 La separazione delle responsabilità
:
Quando l'assemblea abbia deliberato
di promuovere una causa o di resistere in giudizio, i condòmini
dissenzienti possono separare la propria responsabilità in ordine
alle spese e alle conseguenze della causa, per il caso di soccombenza.
Tale volontà va notificata con atto di significazione a mezzo ufficiale
giudiziario all'amministratore del condominio entro 30 giorni dalla
delibera, per i presenti dissenzienti, o entro 30 giorni dalla data
di ricevuta della copia del verbale per gli assenti. Se la causa
ha esito favorevole al condominio, e ne derivino dei vantaggi al
dissenziente, questi deve concorrere, pro quota, a rifondere quella
parte di spesa della causa che non sia stato possibile farsi pagare
dalla parte avversaria soccombente.
Conclusioni :
L'assemblea, come avete avuto
modo di leggere, è l'unico organo che può deliberare
e decidere su tutte le questioni inerenti la vita comune in condominio.
Nessuno, nemmeno l'amministratore può prendere decisioni
se non interpellando l'assemblea.
Tutto ciò predetto fa salvo comunque una diversa volontà
espressa nel regolamento di condominio eventualmente esistente nel
vostro condominio, che comunque non può menomare i diritti
di ciascun condòmino, quali risultano dagli atti di acquisto
e dalle convenzioni, e in nessun caso può derogare alle disposizioni
di cui agli articoli : 1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131,
1132, 1136 e 1137.
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