IL CONDONO EDILIZIO - IN CONDOMINIO
Se in data antecedente al marzo 2003 l’uso
non era più’ comune a tutti, si può’
pensare ad una sanatoria da parte del fruitore, il quale in tal
modo potrà’ anche acquistare (dal condominio) la
proprietà’ del bene senza rischiare sanzioni da parte
del comune
Uso non più condominiale di un
bene - torna all'indice -
L’uso non condominiale può essere considerato
un abuso edilizio
In questi casi, la sanatoria può essere richiesta
dal singolo senza necessità di consenso da parte del condominio.
Se la sanatoria è richiesta dal singolo utilizzatore,
il Comune può procedere senza necessità di interpellare
il condominio (in quanto la sanatoria fa salvi i diritti di terzi:
comma 31)
Tuttavia ogni condomino che sia dissenziente può
opporsi e chiedere che la sanatoria non sia rilasciata per difetto
di consenso da parte dell’assemblea
In un caso del genere, entra in gioco l’articolo
1120 comma 2 del Codice civile, il quale esige l’unanimità
dei condomini per poter sottrarre parte del bene comune all’uso
generale
COME DECIDE L’ASSEMBLEA
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| INNOVAZIONI PER
MIGLIORIE |
Prima convocazione |
Seconda convocazione |
Condomini |
Valore |
Condomini |
Valore |
Metà + 1 |
Almeno 2/3 |
Metà + 1 |
Almeno 2/3 |
| INNOVAZIONI PREGIUDIZIEVOLI |
Prima convocazione |
Seconda convocazione |
Condomini |
Valore |
Condomini |
Valore |
Unanimità |
Totalità dei millesimi |
Unanimità |
Totalità dei millesimi |
Le innovazioni per migliorie
sono opere per il miglioramento o per l’uso più
comodo o per ottenere un maggior rendimento delle cose comuni
Le innovazioni pregiudizievoli
sono le opere che possono recare pregiudizio alla stabilità
o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterano il decoro architettonico,
o che rendano alcune parti dell’edificio inservibili all’uso
o al godimento anche di un solo condomino
La sanatoria -
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I condomini consenzienti alla diversa destinazione
ed alla relativa sanatoria, in questo caso, non hanno alcun rimedio
e devono rassegnarsi al ripristino dell’utilizzazione funzionale
alle esigenze del condominio.
La sanatoria edilizia, nei casi in cui può
essere ottenuta, (cioè se non vi è ostilità
da parte di alcuno dei partecipanti) riguarderà la sola
unità immobiliare la cui destinazione cambia e quindi non
è necessario predisporre elaborati grafici o relazioni
statiche che riguardino l’intera proprietà.
I parcheggi -
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Diverso è il caso dei parcheggi realizzati
dopo l’entrata in vigore della legge ponte (765/67) e di
una serie di norme urbanistiche.
Le aree di parcheggio sono vincolate come pertinenza
delle unità immobiliari dei residenti, quindi non potrebbero
circolare (cioè essere vendute e nemmeno date in uso o
comodato a terzi). Ma grazie alla sanatoria urbanistica, questo
vincolo potrebbe venire meno se si riesce a dimostrare (anche
con dichiarazioni di parte) che l’uso dell’area di
parcheggio destinata ai residenti, è stata in realtà
sostituita da un uso di terzi
A riguardo, vi è uno stridente contrasto
con le leggi urbanistiche, ma poiché la norma di sanatoria
intende rimediare proprio alle più vistose illegittimità
(comprese quelle civilistiche che generano nullità dei
contratti), si ritiene che un condono superi anche il vincolo
di destinazione imposto ad aree di parcheggio, svincolando le
aree stesse dal vincolo
Con il condono, occorre rifare le tabelle
millesimali - torna all'indice
-
Nel condominio, lo spazio massimo condonabile
è pari a 3000 mc ovvero in alternativa al 30% del volume
massimo dell’edificio.
La chiusura del balcone con veranda o il mutamento
d’uso del solaio in abitazione al pari di quello della cantina
in taverna con permanenza di persone, sono infatti opere che ben
possono essere condonate ma che vanno di fatto ad ampliare i volumi
originari delle unità immobiliari, con conseguente variazione
del rapporto millesimale dell’intera proprietà.
Colui che ha eseguito le modifiche, dovrà
informare l’amministratore fornendo tutti i documenti necessari
a poter valutare se, a seguito delle mutate condizioni della propria
unità immobiliare, sia notevolmente alterato il rapporto
tra i valori millesimali dei singoli piani dell’edificio
L’amministratore deve comunque attivarsi
per conoscere se nello stabile da lui gestito siano state effettuate
modifiche negli appartamenti per cui sia stato richiesto il condono
per permettere il controllo sul rispetto del limite massimo di
volume condonabile consentito per ogni singolo edificio.
L’amministratore, attraverso l’esame
delle singole domande, può verificare se sia il caso di
revisionare le tabelle millesimali.
E’ bene ricordare che l’art. 69 delle
Disposizioni di attuazione del Codice civile legittima la revisione
solo in presenza di un’obbiettiva divergenza tra il nuovo
valore effettivo delle singole unità immobiliari e il valore
proporzionale ad esse attribuito delle originarie tabelle. La
modifica apportata dal condominio deve essere quindi rilevante,
altrimenti non può farsi luogo la revisione.
In ultimo, la tabella millesimale può
essere modificata solo con il consenso unanime di tutti i condomini
partecipanti al condominio oppure, in difetto, può essere
richiesta l’autorità giudiziaria anche da un singolo
condomino