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 La richiesta di condono - torna all'indice -

Le richieste di condono, a firma degli aventi titolo, vanno presentate entro il 31 marzo 2004 ai comuni di appartenenza che potranno in caso di rifiuto della domanda di sanatoria applicare il silenzio-rifiuto. Infatti se entro 90 giorni l'amministrazione comunale non risponde, la domanda deve essere considerata respinta.

Alla domanda va allegata la documentazione indicata al comma 35, e precisamente:

- una dichiarazione del richiedente, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativi in sanatoria;

- nel caso che le opere da sanare abbiano volumetria superiore a 450 mc, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo Stato delle opere ed una certificazione attestante l'idoneità statica delle stesse;
ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale;

- le attestazioni dei versamenti da effettuare prima della presentazione della richiesta, e più precisamente:

attestazione del versamento del 30% dell'intero importo dell'oblazione previsto dal nuovo condono;
attestazione del versamento del 30% sull'anticipazione degli oneri di urbanizzazione.

Entro la fine di settembre 2004 la pratica va integrata con l'accatastamento dell'immobile, la relativa denuncia ICI e denuncia ai fini dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani. (comma 37).

Se l'opera sorge su un'area di proprietà dello Stato, inoltre, è necessario indicarlo nella domanda.
In tal caso occorre attivarsi presso l'agenzia del Demanio per verificare la disponibilità dello Stato a procedere alla cessione (onerosa) a titolo definitivo o di "locazione" di tale area.

A questo scopo è necessario presentare presso la filiale territorialmente competente dell'agenzia del Demanio un'apposita domanda, e versare all'erario una somma a titolo di indennità per l'occupazione pregressa delle aree (calcolata per un periodo non superiore a 5 anni).

Contestualmente alla presentazione di tale domanda, all'agenzia del Demanio deve essere fornita anche copia della documentazione precedentemente elencata consegnata al comune.

La disponibilità alla cessione dell'area o a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio sarà espressa dall'agenzia del Demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2004.

Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile è determinato applicando i parametri di cui alla Tabella B allegata al provvedimento ed è corrisposto in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre 2005.

Le procedure di vendita devono essere formalizzate entro il 31 dicembre 2006.

Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera sulle aree del demanio dello Stato e del patrimonio indisponibile, rilasciato dalla competente agenzia del Demanio, è riconosciuto per una durata massima di anni venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato.