La richiesta
di condono - torna all'indice
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Le richieste di condono, a firma degli aventi
titolo, vanno presentate entro il 31 marzo 2004 ai comuni di appartenenza
che potranno in caso di rifiuto della domanda di sanatoria applicare
il silenzio-rifiuto. Infatti se entro 90 giorni l'amministrazione
comunale non risponde, la domanda deve essere considerata respinta.
Alla domanda va allegata la documentazione indicata
al comma 35, e precisamente:
- una dichiarazione del richiedente, con allegata
documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione
delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativi in sanatoria;
- nel caso che le opere da sanare abbiano volumetria
superiore a 450 mc, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo
Stato delle opere ed una certificazione attestante l'idoneità
statica delle stesse;
ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale;
- le attestazioni dei versamenti da effettuare
prima della presentazione della richiesta, e più precisamente:
attestazione del versamento del 30% dell'intero
importo dell'oblazione previsto dal nuovo condono;
attestazione del versamento del 30% sull'anticipazione degli oneri
di urbanizzazione.
Entro la fine di settembre 2004 la pratica va
integrata con l'accatastamento dell'immobile, la relativa denuncia
ICI e denuncia ai fini dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
(comma 37).
Se l'opera sorge su un'area di proprietà
dello Stato, inoltre, è necessario indicarlo nella domanda.
In tal caso occorre attivarsi presso l'agenzia del Demanio per
verificare la disponibilità dello Stato a procedere alla
cessione (onerosa) a titolo definitivo o di "locazione"
di tale area.
A questo scopo è necessario presentare
presso la filiale territorialmente competente dell'agenzia del
Demanio un'apposita domanda, e versare all'erario una somma a
titolo di indennità per l'occupazione pregressa delle aree
(calcolata per un periodo non superiore a 5 anni).
Contestualmente alla presentazione di tale domanda,
all'agenzia del Demanio deve essere fornita anche copia della
documentazione precedentemente elencata consegnata al comune.
La disponibilità alla cessione dell'area
o a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio sarà
espressa dall'agenzia del Demanio territorialmente competente
entro il 31 dicembre 2004.
Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti
al patrimonio disponibile è determinato applicando i parametri
di cui alla Tabella B allegata al provvedimento ed è corrisposto
in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno
2005 e il 31 dicembre 2005.
Le procedure di vendita devono essere formalizzate
entro il 31 dicembre 2006.
Il provvedimento formale di riconoscimento del
diritto al mantenimento dell'opera sulle aree del demanio dello
Stato e del patrimonio indisponibile, rilasciato dalla competente
agenzia del Demanio, è riconosciuto per una durata massima
di anni venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di
mercato.