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IL CONDONO EDILIZIO

I Comuni possono già ora ricevere le prime istanze preparate sulla scorta degli strumenti contenuti nel D.l. 269

Anche un abuso compiuto 20 fa, va sanato, salvo quelli anteriori alla legge urbanistica dell’agosto 1942 n°1150 in quanto non esisteva l’obbligo della licenza a livello nazionale

Inoltre, la sanatoria del 2003 coinvolge per la prima volta in modo ampio il Demanio

Tecnici, progettisti, direttori dei lavori, imprese costruttrici hanno interesse a sottrarsi ai rischi di sanzioni - torna all'indice -

I professionisti coinvolti nell’attività’ abusiva non traggono alcun vantaggio economico dalla sanatoria ma si liberano dal rischio di sanzioni penali pecuniarie e professionali. Per evitare queste sanzioni, i professionisti e le imprese possono avanzare domanda di sanatoria ma e’ necessario un coordinamento con il proprietario

Il coinvolgimento dei professionisti gode di termini ristretti: abusi remoti o risalenti a più’ anni addietro non sono più’ perseguibili nei confronti del professionista

Stesso ragionamento riguarda l’impresa costruttrice per abusi commessi suo tramite

Distinguiamo due tipi di abusi:
- commessi in modo autonomo dal proprietario che può’ aver spostato una parete o chiuso una veranda dopo l’ultimazione dei lavori edili eseguiti dall’impresa
- abusi che per essere realizzati esigevano una complessa attivati’ imprenditoriale (un progetto, maestranze e macchinari idonei)
Nel primo caso l’impresa ed il progettista non rispondono del comportamento dei privati
Nel secondo invece, e’ opportuna una domanda di sanatoria avanzata anche dal professionista e dall’impresa

Professionisti ed imprese costruttrici possono chiedere la sanatoria con un’oblazione ridotta al 30% rispetto a quanto dovuto dal proprietario ed inoltre solo il proprietario e’ tenuto a pagare gli oneri di concessione

Questo chiarisce l’autonomia tra le due tipologie di sanatoria: quella ridotta non riguarda il bene, ma soltanto l’attivati’ del progettista, del direttore dei lavori e dell’impresa costruttrice.

Quando non e’ possibile condonare? - torna all'indice -

- quando non e’ possibile effettuare interventi per l’adeguamento sismico
- se lo Stato o Ente Pubblico non e’ disposto a cedere l’area ove e’ stata costruita l’opera abusiva
- quando esiste un vincolo idrogeologico, ambientale e paesistico, nonché’ le costruzioni realizzate nei parchi e nelle zone protette, imposto prima dell’esecuzione delle opere abusive
- nei casi di interventi su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimento che ha forza di legge (DLgs 490/99)
- quando le opere abusive non esistevano o sono state demolite prima del 31 marzo 2003
- scavi e realizzazione di plinti, non rientrano tra le opere condonabili in quanto non definibili urbanisticamente
Quando e’ inutile condonare (non serve)?
Per tutte le opere edilizie realizzate prima dell’entrata in vigore della Legge 17 agosto 1942 n. 1150 non e’ necessario presentare domanda di condono in quanto non esisteva l’obbligo della licenza a livello nazionale

Tipologie degli abusi: - torna all'indice -

Tipologia 1
Opere realizzate in assenza o in difformità’ del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
Tipologia 2
Opere realizzate in assenza o in difformità’ del titolo abilitativo edilizio ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento
Tipologia 3
Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall’art. 3 comma 1 lettera d) del Dpr 6 giugno 2001 n. 380 realizzate in assenza o in difformità’ del titolo abilitativo edilizio
Tipologia 4
Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’art. 3 comma 1 lettera c) del Dpr 6 giugno 2001 n. 380 realizzate in assenza o in difformità’ del titolo abilitativo edilizio nelle zone omogenee A di cui all’art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444
Tipologia 5
Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’art. 3 comma 1 lettera c) del Dpr 6 giugno 2001 n. 380 realizzate in assenza o in difformità’ del titolo abilitativo edilizio
Tipologia 6
Opere di manutenzione straordinaria come definite dall’art. 3 comma 1 lettera b) del Dpr 6 giugno 2001 n. 380 realizzate in assenza o in difformità’ del titolo abilitativo edilizio, opere o modalità’ di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume