IL CONDONO EDILIZIO
I Comuni possono già ora ricevere le prime
istanze preparate sulla scorta degli strumenti contenuti nel D.l.
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Anche un abuso compiuto 20 fa, va sanato, salvo
quelli anteriori alla legge urbanistica dell’agosto 1942
n°1150 in quanto non esisteva l’obbligo della licenza
a livello nazionale
Inoltre, la sanatoria del 2003 coinvolge per
la prima volta in modo ampio il Demanio
Tecnici, progettisti,
direttori dei lavori, imprese costruttrici hanno interesse a sottrarsi
ai rischi di sanzioni - torna
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I professionisti coinvolti nell’attività’
abusiva non traggono alcun vantaggio economico dalla sanatoria
ma si liberano dal rischio di sanzioni penali pecuniarie e professionali.
Per evitare queste sanzioni, i professionisti e le imprese possono
avanzare domanda di sanatoria ma e’ necessario un coordinamento
con il proprietario
Il coinvolgimento dei professionisti gode di
termini ristretti: abusi remoti o risalenti a più’
anni addietro non sono più’ perseguibili nei confronti
del professionista
Stesso ragionamento riguarda l’impresa
costruttrice per abusi commessi suo tramite
Distinguiamo due tipi di abusi:
- commessi in modo autonomo dal proprietario che può’
aver spostato una parete o chiuso una veranda dopo l’ultimazione
dei lavori edili eseguiti dall’impresa
- abusi che per essere realizzati esigevano una complessa attivati’
imprenditoriale (un progetto, maestranze e macchinari idonei)
Nel primo caso l’impresa ed il progettista non rispondono
del comportamento dei privati
Nel secondo invece, e’ opportuna una domanda di sanatoria
avanzata anche dal professionista e dall’impresa
Professionisti ed imprese costruttrici possono
chiedere la sanatoria con un’oblazione ridotta al 30% rispetto
a quanto dovuto dal proprietario ed inoltre solo il proprietario
e’ tenuto a pagare gli oneri di concessione
Questo chiarisce l’autonomia tra le due
tipologie di sanatoria: quella ridotta non riguarda il bene, ma
soltanto l’attivati’ del progettista, del direttore
dei lavori e dell’impresa costruttrice.
Quando non e’ possibile
condonare? - torna all'indice
-
- quando non e’ possibile effettuare interventi
per l’adeguamento sismico
- se lo Stato o Ente Pubblico non e’ disposto a cedere l’area
ove e’ stata costruita l’opera abusiva
- quando esiste un vincolo idrogeologico, ambientale e paesistico,
nonché’ le costruzioni realizzate nei parchi e nelle
zone protette, imposto prima dell’esecuzione delle opere
abusive
- nei casi di interventi su immobili dichiarati monumento nazionale
con provvedimento che ha forza di legge (DLgs 490/99)
- quando le opere abusive non esistevano o sono state demolite
prima del 31 marzo 2003
- scavi e realizzazione di plinti, non rientrano tra le opere
condonabili in quanto non definibili urbanisticamente
Quando e’ inutile condonare (non serve)?
Per tutte le opere edilizie realizzate prima dell’entrata
in vigore della Legge 17 agosto 1942 n. 1150 non e’ necessario
presentare domanda di condono in quanto non esisteva l’obbligo
della licenza a livello nazionale
Tipologie degli abusi:
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Tipologia 1
Opere realizzate in assenza o in difformità’ del
titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche
ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
Tipologia 2
Opere realizzate in assenza o in difformità’ del
titolo abilitativo edilizio ma conformi alle norme urbanistiche
ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento
Tipologia 3
Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall’art.
3 comma 1 lettera d) del Dpr 6 giugno 2001 n. 380 realizzate in
assenza o in difformità’ del titolo abilitativo edilizio
Tipologia 4
Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’art.
3 comma 1 lettera c) del Dpr 6 giugno 2001 n. 380 realizzate in
assenza o in difformità’ del titolo abilitativo edilizio
nelle zone omogenee A di cui all’art. 2 del decreto ministeriale
2 aprile 1968 n. 1444
Tipologia 5
Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’art.
3 comma 1 lettera c) del Dpr 6 giugno 2001 n. 380 realizzate in
assenza o in difformità’ del titolo abilitativo edilizio
Tipologia 6
Opere di manutenzione straordinaria come definite dall’art.
3 comma 1 lettera b) del Dpr 6 giugno 2001 n. 380 realizzate in
assenza o in difformità’ del titolo abilitativo edilizio,
opere o modalità’ di esecuzione non valutabili in
termini di superficie o di volume