3. Apertura,
trasferimento di sede e ampliamento
Le norme, prevedono una specifica e distinta procedura
per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie
con riferimento a ciascuna categoria di esercizi. In particolare:
per gli esercizi di vicinato è sufficiente una comunicazione
al comune competente per territorio (con la quale l'interessato
attesta la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa),
e la decorrenza di 30 giorni dall'avvenuta presentazione della
comunicazione (art. 7, che contiene anche l'indicazione delle
attestazioni che il privato è tenuto a rendere);
nel caso di una media struttura di vendita il privato deve invece
richiedere al comune il rilascio dell'autorizzazione espressa
(art. 8). La richiesta deve contenere le dichiarazioni prescritte
dallo stesso art. 8 (possesso dei requisiti soggettivi necessari
per l'esercizio dell'attività commerciale; settore merceologico,
ubicazione e superficie di vendita dell'esercizio che si intende
aprire, trasferire o ampliare; eventuali ulteriori dichiarazioni
in relazione alla normativa regionale e alla concreta situazione).
Il comune è tenuto a valutare l'istanza secondo la propria
normativa regolamentare ed entro il termine nella stessa stabilito,
termine che non potrà comunque superare i 90 giorni;
qualora si tratti di una grande struttura di vendita occorrerà
il preventivo ottenimento dell'apposita autorizzazione da parte
del comune competente per territorio (art. 9 del D.Lgs. 114/1998).
La richiesta dell'interessato deve anche qui contenere la dichiarazione
del possesso dei requisiti soggettivi necessari per l'esercizio
dell'attività commerciale, l'indicazione del settore merceologico,
dell'ubicazione e della superficie di vendita dell'esercizio che
si intende aprire, trasferire o ampliare nonché le eventuali
ulteriori dichiarazioni in relazione alla normativa regionale
e alla concreta situazione. L'esame della domanda e la sua definizione
sono di competenza di una conferenza di servizi indetta dal comune
interessato, o dal diverso soggetto individuato dalla normativa
regionale, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza. Alla
conferenza partecipano lo stesso comune, la regione e la provincia.
La conferenza delibera a maggioranza ma il comune non potrà
rilasciare l'autorizzazione senza il parere favorevole della regione,
la quale possiede così una sorta di diritto di veto. La
conferenza è tenuta a deliberare entro 90 giorni dalla
sua convocazione (e non dalla presentazione dell'istanza da parte
del privato). Il rilascio dell'autorizzazione o il suo diniego
deve quindi avvenire entro 150 giorni dall'avvenuta presentazione
dell'istanza (60 giorni per la con- vocazione della conferenza
più 90 giorni per l'assunzione della deliberazione).
La presentazione della comunicazione e delle domande relative
agli esercizi di vicinato, alle medie e alle grandi strutture
di vendita deve avvenire nell'apposita modulistica approvata dalla
Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali. Nella deliberazione
si legge che alla modulistica "sono tenuti ad attenersi gli
esercenti attività di commercio al dettaglio che presentano
al comune competente per territorio le comunicazioni e le domande
di autorizzazione". A prescindere dalla considerazione degli
effetti derivanti dall'impiego di una modulistica differente,
l'utilizzo degli schemi approvati dalla Conferenza appare comunque
consigliabile tanto per la semplicità di compilazione (molti
requisiti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà), quanto per la completezza dei dati richiesti,
la quale impedisce involontarie omissioni o inesattezze.
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4. L'istanza del privato e il
silenzio dell'Amministrazione
Il D.Lgs. 114/1998 attribuisce al silenzio dell'amministrazione
sulla comunicazione o sull'Istanza dell'Interessato protratto
oltre i termini previsti, il significato di assenso. E Infatti:
nel caso degli esercizi di vicinato: il privato potrà senz'altro
avviare l'attività dopo il decorso di 30 giorni dall'avvenuta
presentazione della comunicazione;
nell'ipotesi delle medie strutture di vendita: il silenzio dell'amministrazione
protratto oltre il termine previsto nella normativa dell'ente
o, in assenza, oltre i 90 giorni dall'avvenuta presentazione dell'istanza,
possiede valore di assenso;
Tanto la comunicazione relativa agli esercizi di vicinato quanto
l'istanza relativa alle medie e alle grandi strutture di vendita
deve contenere le dichiarazioni di conformità prescritte
rispettivamente dagli artt. 7, 8 e 9. In caso di assenza delle
dichiarazioni richieste o di loro falsità il silenzio sull'istanza
non potrà acquisire il valore di assenso né il privato,
nel caso degli esercizi di vicinato, potrà esercitare l'attività,
trasferire la sede o ampliare l'esercizio dopo 30 giorni dall'avvenuta
presentazione della comunicazione. Ciò In quanto la comunicazione
è riconducibile allo schema procedurale delineato dall'art.
19 della legge 241/1990 mentre le ipotesi di silenzio-assenso
previste per le medie e le grandi strutture di vendita sono soggette
al principi stabiliti dall'art. 20 della stessa legge.
Occorre quindi rifarsi alla disposizione contenuta nell'art. 21
della legge 241/1990, in base alla quale "con la denuncia
o con la domanda l'interessato deve dichiarare la sussistenza
dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti". La disposizione
intende bilanciare l'interesse del privato alla certezza dei tempi,
in relazione a eventuali ritardi dell'amministrazione, con l'interesse
pubblico alla legittimità delle attività, L'equilibrio
è stato rinvenuto responsabilizzando l'interessato e rimettendo
allo stesso l'accertamento delle condizioni necessarie,
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5. Assenza di
normative locali
Con riferimento alle differenti procedure prescritte
dal decreto per l'avvio di un'attività commerciale si evidenzia
che:
esercizi di vicinato: la presentazione della comunicazione contenente
le dichiarazioni di sussistenza dei requisiti richiesti costituisce
l'unica procedura utile ai fini dell'apertura, del trasferimento
di sede e dell'ampliamento, Il privato non avrà quindi
la possibilità di richiedere, in alternativa, il rilascio
di un provvedimento espresso dell'amministrazione, in quanto non
previsto dall'ordinamento. Il decreto, in questo modo, ha inteso
rendere effettiva la semplificazione dell'attività amministrativa
riversando sul privato l'onere degli accertamenti;
medie strutture di vendita: la mancata adozione della normativa
comunale che stabilisca il termine per il rilascio dell'autorizzazione
non impedisce la formazione dell'assenso, Il silenzio, in tale
ipotesi, acquisirà il significato di assenso con il decorso
del termine massimo di 90 giorni, La normativa comunale, infatti,
può stabilire termini più brevi ma mai eccedenti,
Quando il comune non abbia individuato un diverso termine si dovrà
considerare quello massimo di 90 giorni, Una diversa lettura tradirebbe
evidentemente la finalità del decreto di apprestare una
garanzia contro l'inerzia dell'amministrazione e produrrebbe l'effetto
paradossale di indurre gli enti a tergiversare oltre ogni limite
nell'adozione della normativa locale;
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