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Progett@-casa - Testo unico sulle successioni

 

3. Apertura, trasferimento di sede e ampliamento

Le norme, prevedono una specifica e distinta procedura per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie con riferimento a ciascuna categoria di esercizi. In particolare:
per gli esercizi di vicinato è sufficiente una comunicazione al comune competente per territorio (con la quale l'interessato attesta la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa), e la decorrenza di 30 giorni dall'avvenuta presentazione della comunicazione (art. 7, che contiene anche l'indicazione delle attestazioni che il privato è tenuto a rendere);
nel caso di una media struttura di vendita il privato deve invece richiedere al comune il rilascio dell'autorizzazione espressa (art. 8). La richiesta deve contenere le dichiarazioni prescritte dallo stesso art. 8 (possesso dei requisiti soggettivi necessari per l'esercizio dell'attività commerciale; settore merceologico, ubicazione e superficie di vendita dell'esercizio che si intende aprire, trasferire o ampliare; eventuali ulteriori dichiarazioni in relazione alla normativa regionale e alla concreta situazione). Il comune è tenuto a valutare l'istanza secondo la propria normativa regolamentare ed entro il termine nella stessa stabilito, termine che non potrà comunque superare i 90 giorni;
qualora si tratti di una grande struttura di vendita occorrerà il preventivo ottenimento dell'apposita autorizzazione da parte del comune competente per territorio (art. 9 del D.Lgs. 114/1998). La richiesta dell'interessato deve anche qui contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi necessari per l'esercizio dell'attività commerciale, l'indicazione del settore merceologico, dell'ubicazione e della superficie di vendita dell'esercizio che si intende aprire, trasferire o ampliare nonché le eventuali ulteriori dichiarazioni in relazione alla normativa regionale e alla concreta situazione. L'esame della domanda e la sua definizione sono di competenza di una conferenza di servizi indetta dal comune interessato, o dal diverso soggetto individuato dalla normativa regionale, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza. Alla conferenza partecipano lo stesso comune, la regione e la provincia. La conferenza delibera a maggioranza ma il comune non potrà rilasciare l'autorizzazione senza il parere favorevole della regione, la quale possiede così una sorta di diritto di veto. La conferenza è tenuta a deliberare entro 90 giorni dalla sua convocazione (e non dalla presentazione dell'istanza da parte del privato). Il rilascio dell'autorizzazione o il suo diniego deve quindi avvenire entro 150 giorni dall'avvenuta presentazione dell'istanza (60 giorni per la con- vocazione della conferenza più 90 giorni per l'assunzione della deliberazione).
La presentazione della comunicazione e delle domande relative agli esercizi di vicinato, alle medie e alle grandi strutture di vendita deve avvenire nell'apposita modulistica approvata dalla Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali. Nella deliberazione si legge che alla modulistica "sono tenuti ad attenersi gli esercenti attività di commercio al dettaglio che presentano al comune competente per territorio le comunicazioni e le domande di autorizzazione". A prescindere dalla considerazione degli effetti derivanti dall'impiego di una modulistica differente, l'utilizzo degli schemi approvati dalla Conferenza appare comunque consigliabile tanto per la semplicità di compilazione (molti requisiti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), quanto per la completezza dei dati richiesti, la quale impedisce involontarie omissioni o inesattezze.

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4. L'istanza del privato e il silenzio dell'Amministrazione

Il D.Lgs. 114/1998 attribuisce al silenzio dell'amministrazione sulla comunicazione o sull'Istanza dell'Interessato protratto oltre i termini previsti, il significato di assenso. E Infatti:
nel caso degli esercizi di vicinato: il privato potrà senz'altro avviare l'attività dopo il decorso di 30 giorni dall'avvenuta presentazione della comunicazione;
nell'ipotesi delle medie strutture di vendita: il silenzio dell'amministrazione protratto oltre il termine previsto nella normativa dell'ente o, in assenza, oltre i 90 giorni dall'avvenuta presentazione dell'istanza, possiede valore di assenso;
Tanto la comunicazione relativa agli esercizi di vicinato quanto l'istanza relativa alle medie e alle grandi strutture di vendita deve contenere le dichiarazioni di conformità prescritte rispettivamente dagli artt. 7, 8 e 9. In caso di assenza delle dichiarazioni richieste o di loro falsità il silenzio sull'istanza non potrà acquisire il valore di assenso né il privato, nel caso degli esercizi di vicinato, potrà esercitare l'attività, trasferire la sede o ampliare l'esercizio dopo 30 giorni dall'avvenuta presentazione della comunicazione. Ciò In quanto la comunicazione è riconducibile allo schema procedurale delineato dall'art. 19 della legge 241/1990 mentre le ipotesi di silenzio-assenso previste per le medie e le grandi strutture di vendita sono soggette al principi stabiliti dall'art. 20 della stessa legge.
Occorre quindi rifarsi alla disposizione contenuta nell'art. 21 della legge 241/1990, in base alla quale "con la denuncia o con la domanda l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti". La disposizione intende bilanciare l'interesse del privato alla certezza dei tempi, in relazione a eventuali ritardi dell'amministrazione, con l'interesse pubblico alla legittimità delle attività, L'equilibrio è stato rinvenuto responsabilizzando l'interessato e rimettendo allo stesso l'accertamento delle condizioni necessarie,

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5. Assenza di normative locali

Con riferimento alle differenti procedure prescritte dal decreto per l'avvio di un'attività commerciale si evidenzia che:
esercizi di vicinato: la presentazione della comunicazione contenente le dichiarazioni di sussistenza dei requisiti richiesti costituisce l'unica procedura utile ai fini dell'apertura, del trasferimento di sede e dell'ampliamento, Il privato non avrà quindi la possibilità di richiedere, in alternativa, il rilascio di un provvedimento espresso dell'amministrazione, in quanto non previsto dall'ordinamento. Il decreto, in questo modo, ha inteso rendere effettiva la semplificazione dell'attività amministrativa riversando sul privato l'onere degli accertamenti;
medie strutture di vendita: la mancata adozione della normativa comunale che stabilisca il termine per il rilascio dell'autorizzazione non impedisce la formazione dell'assenso, Il silenzio, in tale ipotesi, acquisirà il significato di assenso con il decorso del termine massimo di 90 giorni, La normativa comunale, infatti, può stabilire termini più brevi ma mai eccedenti, Quando il comune non abbia individuato un diverso termine si dovrà considerare quello massimo di 90 giorni, Una diversa lettura tradirebbe evidentemente la finalità del decreto di apprestare una garanzia contro l'inerzia dell'amministrazione e produrrebbe l'effetto paradossale di indurre gli enti a tergiversare oltre ogni limite nell'adozione della normativa locale;

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