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Progett@-casa - Testo unico sulle successioni

 

COME AVVIARE UN'ATTIVITA' COMMERCIALE

1. Esercizi di vicinato, di vendita, centri commerciali
2. I requisiti del privato ed i requisiti dell'immobile
3. Apertura, trasferimento di sede e ampliamento
4. L'istanza del privato e il silenzio dell'Amministrazione
5. Assenza di normative locali

La normativa di riferimento in materia di esercizi commerciali è costituita dal D.Lgs. 114 del 31 marzo 1998, intitolato "Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59". Per commercio si intende "l'attività svolta da chiunque che, professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende" direttamente al consumatore finale o ad altri utilizzatori professionali (art. 4 del decreto). Una delle più importanti innovazioni introdotte dal D.Lgs. 114/1998 consiste nell'abrogazione delle tabelle merceologiche di cui alla precedente normativa e nella rpartizione di tutte le attività commerciali in due grandi settori merceologici: alimentare e non alimentare. (N.B.: non è da ritenersi qualificabile come commerciale l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, praticata per esempio da bar e ristoranti. La somministrazione si realizza mediante la vendita per il consumo direttamente nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico allo scopo attrezzata. Per tale attività rinviene la propria disciplina nella legge 287 del 25 agosto 1991. Il D.Lgs. 1141 risulta quindi inapplicabile). Il decreto 114/1998 non si applica per espressa previsione dell'art. 4:
a. agli artigiani, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria. L'artigianato, a differenza del commerciante, non acquista merci per rivenderle ma vende i beni che produce;
b. alle associazioni dei produttori ortofrutticoli;
c. ai titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente tali generi;
d. ai produttori agricoli, singoli o associati, che esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
e. alle vendite di carburanti per uso autotrazione, compresi i lubrificanti, nonché di oli minerali;
f. ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati che vendano al pubblico, al dettaglio la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività;
g. a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa;
h. all'attività di vendita effettuata nelle fiere campionarie e nelle mostre di prodotti, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non si protragga oltre il periodo di svolgimento di queste ultime;
i. ai farmacisti che vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico- chirurgici;
j. alla vendita di beni del fallimento;
k. agli enti pubblici o alle persone giuridiche private partecipate dallo Stato o da enti territoriali che vendano pubblicazioni od altro materiale informativo, concernenti l'oggetto della loro attività.

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1. Esercizi di vicinato, di vendita, centri commerciali

L'art..4 del D.Lgs. 114/1998 distingue e definisce tre tipologie di esercizi commerciali:
esercizi di vicinato aventi una superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10 mila abitanti o a 250 mq nel comuni con popolazione superiore;
medie strutture di vendita con una superficie superiore a quella degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq nel comuni con popolazione residente inferiore a 10 mila abitanti e a 2.500 nei comuni con popolazione superiore;
grandi strutture di vendita aventi una superficie superiore a quella delle medie strutture.
La superficie di vendita è "l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili". La stessa norma precisa che "non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi".
I centri commerciali non sono oggetto di una disciplina differenziata in quanto il D.Lgs. 114/1998 li definisce come "una media o una grande struttura di vendita". I centri commerciali si compongono di "più esercizi", i quali sono "inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. La superficie di vendita di un centro commerciale è pari a quella "risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti".

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2. I requisiti del privato ed i requisiti dell'immobile

Il D.Lgs. 114/1998, ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale. richiede la sussistenza di requisiti di duplice natura. I requisiti prescritti dalla normativa. In particolare, possono essere distinti tra:
- di carattere soggettivo (che debbono cioè essere posseduti da colui che intende esercitare l'attività);
- di carattere oggettivo (riferiti all'immobile da destinare all'esercizio del commercio).
I requisiti soggettivi sono differenziati in relazione al settore merceologico, alimentare e non alimentare. Per esempio, l'utente che intende esercitare l'attività commerciale non deve essere stato dichiarato fallito né deve avere subìto una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina.
Costituiscono requisiti oggettivi (in generale e fermi restando quelli ulteriori richiesti in presenza di particolari situazioni):
- la conformità dell'immobile alla normativa igienico-sanitaria (ASL) e di sicurezza;
- la legittimità dell'immobile sotto il profilo urbanistico (derivante dalla sua realizzazione sulla base di idoneo titolo edilizio o dalla sua regolarizzazione/legittimazione mediante sanatoria o condono);
- la compatibilità della destinazione d'uso prevista negli strumenti urbanistici e nella diversa normativa urbanistica applicabile con quella commerciale;
- l'esistenza di una superficie di vendita corrispondente a quella dichiarata (l'entità della superficie condizionerà la procedura utilizzabile per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento).
La duplice natura dei requisiti necessari comporta, in caso di abusivo esercizio dell'attività, l'applicabilità di due differenti ordini di sanzioni. Accanto alle sanzioni di carattere commerciale previste dall'art. 22 del D.Lgs. 114/1998, infatti, potranno risultare applicabili anche quelle di natura urbanistica (per violazione, per esempio, della destinazione d'uso prevista negli strumenti urbanistici).

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