COME
AVVIARE UN'ATTIVITA' COMMERCIALE
1. Esercizi di vicinato,
di vendita, centri commerciali
2. I requisiti del privato ed i requisiti dell'immobile
3. Apertura, trasferimento di sede
e ampliamento
4. L'istanza del privato e il silenzio
dell'Amministrazione
5. Assenza di normative locali
La normativa di riferimento in
materia di esercizi commerciali è costituita dal D.Lgs.
114 del 31 marzo 1998, intitolato "Riforma della disciplina
relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59". Per commercio si intende
"l'attività svolta da chiunque che, professionalmente
acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende"
direttamente al consumatore finale o ad altri utilizzatori professionali
(art. 4 del decreto). Una delle più importanti innovazioni
introdotte dal D.Lgs. 114/1998 consiste nell'abrogazione delle
tabelle merceologiche di cui alla precedente normativa e nella
rpartizione di tutte le attività commerciali in due grandi
settori merceologici: alimentare e non alimentare. (N.B.: non
è da ritenersi qualificabile come commerciale l'attività
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, praticata
per esempio da bar e ristoranti. La somministrazione si realizza
mediante la vendita per il consumo direttamente nei locali dell'esercizio
o in una superficie aperta al pubblico allo scopo attrezzata.
Per tale attività rinviene la propria disciplina nella
legge 287 del 25 agosto 1991. Il D.Lgs. 1141 risulta quindi inapplicabile).
Il decreto 114/1998 non si applica per espressa previsione dell'art.
4:
a. agli artigiani, per la vendita nei locali di produzione o nei
locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria. L'artigianato,
a differenza del commerciante, non acquista merci per rivenderle
ma vende i beni che produce;
b. alle associazioni dei produttori ortofrutticoli;
c. ai titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano
esclusivamente tali generi;
d. ai produttori agricoli, singoli o associati, che esercitino
attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti stabiliti
dalla normativa vigente;
e. alle vendite di carburanti per uso autotrazione, compresi i
lubrificanti, nonché di oli minerali;
f. ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché
ai cacciatori, singoli o associati che vendano al pubblico, al
dettaglio la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente
dall'esercizio della loro attività;
g. a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte,
nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese
le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa;
h. all'attività di vendita effettuata nelle fiere campionarie
e nelle mostre di prodotti, purché riguardi le sole merci
oggetto delle manifestazioni e non si protragga oltre il periodo
di svolgimento di queste ultime;
i. ai farmacisti che vendano esclusivamente prodotti farmaceutici,
specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-
chirurgici;
j. alla vendita di beni del fallimento;
k. agli enti pubblici o alle persone giuridiche private partecipate
dallo Stato o da enti territoriali che vendano pubblicazioni od
altro materiale informativo, concernenti l'oggetto della loro
attività.
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1. Esercizi di vicinato, di vendita,
centri commerciali
L'art..4 del D.Lgs. 114/1998 distingue e definisce
tre tipologie di esercizi commerciali:
esercizi di vicinato aventi una superficie di vendita non superiore
a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10 mila
abitanti o a 250 mq nel comuni con popolazione superiore;
medie strutture di vendita con una superficie superiore a quella
degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq nel comuni con popolazione
residente inferiore a 10 mila abitanti e a 2.500 nei comuni con
popolazione superiore;
grandi strutture di vendita aventi una superficie superiore a
quella delle medie strutture.
La superficie di vendita è "l'area destinata alla
vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili".
La stessa norma precisa che "non costituisce superficie di
vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione,
uffici e servizi".
I centri commerciali non sono oggetto di una disciplina differenziata
in quanto il D.Lgs. 114/1998 li definisce come "una media
o una grande struttura di vendita". I centri commerciali
si compongono di "più esercizi", i quali sono
"inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono
di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.
La superficie di vendita di un centro commerciale è pari
a quella "risultante dalla somma delle superfici di vendita
degli esercizi al dettaglio in esso presenti".
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2. I requisiti
del privato ed i requisiti dell'immobile
Il D.Lgs. 114/1998, ai fini dell'esercizio dell'attività
commerciale. richiede la sussistenza di requisiti di duplice natura.
I requisiti prescritti dalla normativa. In particolare, possono
essere distinti tra:
- di carattere soggettivo (che debbono cioè essere posseduti
da colui che intende esercitare l'attività);
- di carattere oggettivo (riferiti all'immobile da destinare all'esercizio
del commercio).
I requisiti soggettivi sono differenziati in relazione al settore
merceologico, alimentare e non alimentare. Per esempio, l'utente
che intende esercitare l'attività commerciale non deve
essere stato dichiarato fallito né deve avere subìto
una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata
in giudicato, per ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni
a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina.
Costituiscono requisiti oggettivi (in generale e fermi restando
quelli ulteriori richiesti in presenza di particolari situazioni):
- la conformità dell'immobile alla normativa igienico-sanitaria
(ASL) e di sicurezza;
- la legittimità dell'immobile sotto il profilo urbanistico
(derivante dalla sua realizzazione sulla base di idoneo titolo
edilizio o dalla sua regolarizzazione/legittimazione mediante
sanatoria o condono);
- la compatibilità della destinazione d'uso prevista negli
strumenti urbanistici e nella diversa normativa urbanistica applicabile
con quella commerciale;
- l'esistenza di una superficie di vendita corrispondente a quella
dichiarata (l'entità della superficie condizionerà
la procedura utilizzabile per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento).
La duplice natura dei requisiti necessari comporta, in caso di
abusivo esercizio dell'attività, l'applicabilità
di due differenti ordini di sanzioni. Accanto alle sanzioni di
carattere commerciale previste dall'art. 22 del D.Lgs. 114/1998,
infatti, potranno risultare applicabili anche quelle di natura
urbanistica (per violazione, per esempio, della destinazione d'uso
prevista negli strumenti urbanistici).
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