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Art.
1127 (Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio)
Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio
può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti
dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo
del lastrico solare. La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni
statiche dell'edificio non la consentono. I condomini possono altresì
opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto architettonico
dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei
piani sottostanti. Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere
agli altri condomini un'indennità pari al valore attuale dell'area
da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani,
ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota
a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico
solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di
usare.
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Art.
1128 (Perimento totale o parziale dell'edificio)
Se l'edificio perisce interamente o per una parte
che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini
può richiedere la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo
che sia stato diversamente convenuto. Nel caso di perimento di una
parte minore, l'assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione
delle parti comuni dell'edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi
in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse. L'indennità
corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni è destinata
alla ricostruzione di queste. Il condomino che non intende partecipare
alla ricostruzione dell'edificio è tenuto a cedere agli altri condomini
i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo
la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti
stessi ad alcuni soltanto dei condomini.
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Art.
1129 (Nomina e revoca dell'Amministratore)
Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea
nomina un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina
è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.
L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in
ogni tempo dall'assemblea. Può altresì essere revocato dall'autorità
giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso
previsto dall'ultimo comma dell'art. 1131, se per due anni non ha
reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti
di gravi irregolarità. La nomina e la cessazione per qualunque causa
dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro.
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Art.
1130 (Attribuzioni dell'Amministratore)
L'amministratore deve: eseguire le deliberazioni
dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento
di condominio; disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione
dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato
il miglior godimento a tutti i condomini; riscuotere i contributi
ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle
parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni
dell'edificio. Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il
conto della sua gestione.
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Art.
1131 (Rappresentanza)
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo
precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di
condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza
dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini
sia contro i terzi. Può essere convenuto in giudizio per qualunque
azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati
i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono
allo stesso oggetto. Qualora la citazione o il provvedimento abbia
un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore,
questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei
condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può
essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.
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Art.
1132 (Dissenso dei condomini rispetto alle liti)
Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato
di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino
dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare
la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite
per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro
trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della
deliberazione. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per
ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l'esito della
lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente
che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese
del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.
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Art.
1133 (Provvedimenti presi dall'Amministratore)
I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito
dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti
dell'amministratore è ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio
del ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti
dall'art. 1137.
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Art.
1134 (Spese fatte dal Condomino)
Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni
senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha
diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.
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Art.
1135 (Attribuzioni dell'Assemblea dei Condomini)
Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti,
l'assemblea dei condomini provvede:
- alla conferma dell'amministratore e all'eventuale sua retribuzione;
- all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante
l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
- all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore
e all'impiego del residuo attivo della gestione;
- alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre,
un fondo speciale. L'amministratore non può ordinare lavori di
manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente,
ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.
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Art.
1136
(Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni)
L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento
di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero
edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio. Sono valide
le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea
di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello
della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima;
la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti
il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore
dell'edificio. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca
dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie
che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo,
nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio
o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre
prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma. Le deliberazioni
che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'art.
1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del
valore dell'edificio (1) (2). L'assemblea non può deliberare, se
non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da
trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore.
(1) Si veda il comma 5 dell'art. 26 della L. 9 gennaio 1991, n.
10, recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale.
(2) Il comma 2 dell'art. 30 della L. 5 agosto 1978, n. 457, recante
norme per l'edilizia residenziale, come aggiunto dall'art. 15 della
L. 17 febbraio 1992, n. 179, stabilisce che gli interventi di recupero
relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari
possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque
rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. La medesima
norma dispone, altresì, che se viene approvato dalla regione ed
ammesso al finanziamento pubblico il risanamento delle parti comuni
dell'edificio, tutti i proprietari sono obbligati a concorrere alle
spese necessarie in rapporto ai millesimi di proprietà loro attribuiti;
in caso di rifiuto, la deliberazione del riparto della spesa è titolo
esecutivo per l'ottenimento delle somme da recuperare.
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Art.
1137 (Impugnazioni delle deliberazioni dell'Assemblea)
Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma
degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di
condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità
giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento,
salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità stessa. Il ricorso
deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni,
che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti
e dalla data di comunicazione per gli assenti (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 49 del 2 febbraio 1990,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non dispone che la sospensione
ivi prevista si applichi anche al termine di trenta giorni di cui
all'art. 1137 del codice civile, per l'impugnazione delle delibere
dell'assemblea di condominio.
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Art.
1138 (Regolamento di Condominio)
Quando in un edificio il numero dei condomini è
superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale
contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione
delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun
condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio
e quelle relative all'amministrazione. Ciascun condomino può prendere
l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per
la revisione di quello esistente. Il regolamento deve essere approvato
dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'art.
1136 e trascritto nel registro indicato dall'ultimo comma dell'art.
1129. Esso può essere impugnato a norma dell'art. 1107. Le norme
del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di
ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle
convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni
degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132,
1136 e 1137.
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Art.
1139 (Rinvio alle norme culla comunione)
Per quanto non è espressamente previsto da questo
capo si osservano le norme sulla comunione in generale.
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Art. 61
Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti
per piani o porzione di piano a proprietari diversi si possa dividere
in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il
condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte
possono costituirsi in condominio separato. Lo scioglimento é deliberato
dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell'art.
1136 del codice, o é disposto dall'autorità giudiziaria su domanda
di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio
della quale si chiede la separazione.
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Art. 62
La disposizione del primo comma dell'articolo
precedente si applica anche se restano in comune con gli originari
partecipanti alcune delle cose indicate dall'art. 1117 del codice.
Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato
delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali
o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio
deve essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta
dal quinto comma dell'art. 1136 del codice stesso.
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Art. 63
Per la riscossione dei contributi in base allo
stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore
può ottenere decreto d' ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante
opposizione. (624 c.p.c.) Chi subentra nei diritti di un condomino
é obbligato, solidalmente (art. 1292 c.c.) con questo, al pagamento
dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.
In caso di mora (art. 1219 c.c.) nel pagamento dei contributi, che
si sia protratta per un semestre, l'amministratore, se il regolamento
di condominio ne contiene l'autorizzazione, può sospendere al condominio
moroso Ì utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili
di godimento separato (art. 72 d.a.c.c.)
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Art. 64
Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati
dal terzo comma dell'art. 1129 e dall'ultimo comma dell'art. 1131
del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto
motivato, sentito l'amministratore. Contro il provvedimento del
tribunale può essere proposto reclamo alla corte d'appello nel termine
di dieci giorni dalla notificazione.
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Art. 65
Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante
dei condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro
i partecipanti a un condominio può richiedere la nomina di un curatore
speciale ai sensi dell'art. 80 del codice di procedura civile. II
curatore speciale deve senza indugio convocare l'assemblea dei condomini
per avere istruzioni sulla condotta della lite.
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Art. 66
L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria
per deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, può essere
convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi
lo ritiene necessario o quando ne é fatta richiesta da almeno due
condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi
inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono
provvedere direttamente alla convocazione. In mancanza dell'amministratore,
l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata
a iniziativa di ciascun condomino. L'avviso di convocazione deve
essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della
data fissata per l'adunanza (art. 72 d.a.c.c.).
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Art. 68
Per gli effetti indicati dagli art.1123, 1124,
1126, e 1136 del codice, il regolamento di condominio (art. 1138
c.c.) deve precisare il valore proporzionale di ciascun piano o
di ciascuna porzione di piano spettante in proprietà esclusiva ai
singoli condomini. I valori dei piani o delle porzioni di piano,
ragguagliati a quello dell'intero edificio, devono essere espresse
in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio.
Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canone
locatizio, dei miglioramenti o dello stato di manutenzione di ciascun
piano o di ciascuna porzione di piano.(art. 72 d.a.c.c.)
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Art. 69
I valori proporzionali dei vari piani o di porzione
di piani possono essere riveduti o modificati, anche nell'interesse
di un solo condomino, nei seguenti casi: quando risulta che sono
conseguenza di un errore; quando, per le mutate condizioni di una
parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi
piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata,
é notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei
singoli piani o porzioni di piano. (art. 72 d.a.c.c.)
indietro
Art. 70
Per le infrazioni al regolamento di condominio
può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una
certa somma. La somma é devoluta al fondo di cui l'amministratore
dispone per le spese ordinarie.
indietro
Art. 71
Il registro indicato dal quarto comma dell'art.
1129 e del terzo comma dell'art. 1138 del codice é tenuto presso
l'associazione professionale (1) dei proprietari di fabbricati.
(1) soppressa con D.L.lg. 23/11/1944, n. 369
indietro
Art. 72
I regolamenti di condominio non possono derogare
alle disposizioni dei precedenti art. 63, 66, 67, e 69.
indietro
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