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Art. 1100
(Norme regolatrici)
Quando la proprietà o altro diritto
reale spetta in comune a più persone, se il titolo o la legge non
dispone diversamente, si applicano le norme seguenti.
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Art. 1101 (Quote
dei partecipanti)
Le quote dei partecipanti alla
comunione si presumono eguali. Il concorso dei partecipanti, tanto
nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle
rispettive quote.
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Art. 1102 (Uso
della cosa comune)
Ciascun partecipante può
servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione
e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo
il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese
le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa
comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei
a mutare il titolo del suo possesso.
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Art.
1103 (Disposizione della quota)
Ciascun partecipante può
disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa
nei limiti della sua quota. Per le ipoteche costituite da uno dei
partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV
del titolo III del libro VI.
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Art.
1104 (Obblighi dei partecipanti)
Ciascun partecipante deve
contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il
godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza
a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di
liberarsene con la rinunzia al suo diritto. La rinunzia non giova
al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa.
Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il
cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.
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Art.
1105 (Amministrazione)
Tutti i partecipanti hanno
diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune. Per
gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza
dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote,
sono obbligatorie per la minoranza dissenziente. Per la validità
delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti
siano stati preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione.
Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione
della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione
adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere
all'autorità giudiziaria.
Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare
un amministratore.
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Art.
1106 (Regolamento dela comunione e dell'amministratore)
Con la maggioranza calcolata
nel modo indicato dall'articolo precedente, può essere formato
un regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior
godimento della cosa comune. Nello stesso modo l'amministrazione
può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche
a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore.
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Art.
1107 (Impugnazione del Regolamento)
Ciascuno dei partecipanti
dissenzienti può impugnare davanti all'autorità giudiziaria
il regolamento della comunione entro trenta giorni dalla deliberazione
che lo ha approvato. Per gli assenti il termine decorre dal giorno
in cui è stata loro comunicata la deliberazione.
L'autorità giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni
proposte. Decorso il termine indicato dal comma precedente senza
che il regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto anche
per gli eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti.
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Art.
1108 (Innovazioni ed altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione)
Con deliberazione della
maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del
valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte
le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne
più comodo o redditizio il godimento, purché esse
non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non
importino una spesa eccessivamente gravosa. Nello stesso modo si
possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione,
sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno
dei partecipanti. È necessario il consenso di tutti i partecipanti
per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul
fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni.
L'ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza
indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la
restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento
della cosa comune.
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Art.
1109 (Impugnazione delle deliberazioni)
Ciascuno dei componenti
la minoranza dissenziente può impugnare davanti all'autorità
giudiziaria le deliberazioni della maggioranza: 1) nel caso previsto
dal secondo comma dell'art. 1105, se la deliberazione è gravemente
pregiudizievole alla cosa comune; 2) se non è stata osservata
la disposizione del terzo comma dell'art. 1105; 3) se la deliberazione
relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
è in contrasto con le norme del primo e del secondo comma
dell'art. 1108. L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena
di decadenza, entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti
il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata
la deliberazione. In pendenza del giudizio, l'autorità giudiziaria
può ordinare la sospensione del provvedimento deliberato.
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Art.
1110 (Rimborso di spese)
Il partecipante che, in
caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore,
ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune,
ha diritto al rimborso.
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Art.
1111 (Scioglimento della comunione)
Ciascuno dei partecipanti
può sempre domandare lo scioglimento della comunione; l'autorità
giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni
caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può
pregiudicare gli interessi degli altri. Il patto di rimanere in
comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido
e ha effetto anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se è
stato stipulato per un termine maggiore, questo si riduce a dieci
anni. Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria
può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo
convenuto.
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Art.
1112 (Cose non soggette a divisione)
Lo scioglimento della comunione
non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise,
cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate (1).
(1) Si veda l'art. 11 della L. 14 agosto 1971, n. 817, sul vincolo
trentennale di indivisibilità, a pena di nullità,
dei fondi acquistati con le agevolazioni creditizie concesse dallo
Stato per la formazione o l'ampliamento della proprietà coltivatrice,
da trascriversi nei pubblici registri immobiliari, e sulla revocabilità
di esso.
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Art.
1113 (Intervento nella divisione ed opposizione)
I creditori e gli aventi
causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie
spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita,
a meno che abbiano notificato un'opposizione anteriormente alla
divisione stessa e salvo sempre ad essi l'esperimento dell'azione
revocatoria o dell'azione surrogatoria. Nella divisione che ha per
oggetto beni immobili, l'opposizione, per l'effetto indicato dal
comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione
dell'atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale,
prima della trascrizione della relativa domanda. Devono essere chiamati
a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro
confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti
sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e
trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della
trascrizione della domanda di divisione giudiziale. Nessuna ragione
di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione può
opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto
le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione
medesima, ovvero da collazione.
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Art.
1114 (Divisione in natura)
La divisione ha luogo in
natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti
corrispondenti alle quote dei partecipanti.
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Art.
1115 (Obbligazioni solidali dei partecipanti)
Ciascun partecipante può
esigere che siano estinte le obbligazioni in solido contratte per
la cosa comune, le quali siano scadute o scadano entro l'anno dalla
domanda di divisione. La somma per estinguere le obbligazioni si
preleva dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la divisione
ha luogo in natura, si procede alla vendita di una congrua frazione
della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti. Il partecipante
che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto rimborso concorre
nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto
verso gli altri condividenti
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Art.
1116 (Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria)
Alla divisione delle cose
comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredità,
in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite.
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Art.
1117 (Parti comuni dell'Edificio)
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi
piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta
dal titolo:
- il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri,
i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i
vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte
le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
- i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per
la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi
e per altri simili servizi in comune; 3) le opere, le installazioni,
i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento
comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti
e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per
l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento
e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali
di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
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Art. 1118
(Diritti dei partecipanti sulle cose comuni)
Il diritto di ciascun condomino
sulle cose indicate dall'articolo precedente è proporzionato al
valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo
non dispone altrimenti. Il condomino non può, rinunziando al diritto
sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la
loro conservazione.
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Art. 1119
(Indivisibilità)
Le parti comuni dell'edificio
non sono soggette a divisione, a meno che la divisione possa farsi
senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino.
Art.
1120 (Innovazioni)
I condomini, con la maggioranza
indicata dal quinto comma dell'art. 1136, possono disporre tutte
le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo
o al maggior rendimento delle cose comuni (1) (2). Sono vietate
le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità
o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico
o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso
o al godimento anche di un solo condomino.
(1) Si veda il comma 5 dell'art. 26 della L. 9 gennaio 1991, n.
10, recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale,
di cui si riporta il testo: "Per le innovazioni relative all'adozione
di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore
e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento, in base
al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio
decide a maggioranza in deroga agli artt. 1120 e 1136 del codice
civile".
(2) A norma del comma 2 dell'art. 30 della L. 5 agosto 1978, n.
457, recante norme per l'edilizia residenziale, come aggiunto dall'art.
15 della L. 17 febbraio 1992, n. 179, gli interventi di recupero
relativi ad un unico immobile composto da più unità
immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini
che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio.
La medesima norma dispone, altresì, che se viene approvato
dalla regione ed ammesso al finanziamento pubblico il risanamento
delle parti comuni dell'edificio, tutti i proprietari sono obbligati
a concorrere alle spese necessarie in rapporto ai millesimi di proprietà
loro attribuiti; in caso di rifiuto, la deliberazione del riparto
della spesa è titolo esecutivo per l'ottenimento delle somme
da recuperare.
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Art.
1121 (Innovazioni gravose o voluttuarie)
(1) Qualora l'innovazione importi
una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle
particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista
in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata,
i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da
qualsiasi contributo nella spesa. Se l'utilizzazione separata non
è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo
che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata
intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel caso previsto dal
primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia,
in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo
nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.
(1) Secondo il comma 2 dell'art. 30 della L. 5 agosto 1978, n. 457,
recante norme per l'edilizia residenziale, come aggiunto dall'art.
15 della L. 17 febbraio 1992, n. 179, gli interventi di recupero
relativi ad un unico immobile composto da più unità
immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini
che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio.
La medesima norma dispone, altresì, che se viene approvato
dalla regione ed ammesso al finanziamento pubblico il risanamento
delle parti comuni dell'edificio, tutti i proprietari sono obbligati
a concorrere alle spese necessarie in rapporto ai millesimi di proprietà
loro attribuiti; in caso di rifiuto, la deliberazione del riparto
della spesa è titolo esecutivo per l'ottenimento delle somme
da recuperare.
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Art.
1122 (Opere sulle parti dell'edificio di proprietà comune)
Ciascun condomino, nel
piano o porzione di piano di sua proprietà, non può
eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio.
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Art.
1123 (Ripartizione delle spese)
Le spese necessarie per
la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio,
per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni
deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura
proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo
diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i
condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione
dell'uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia
più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati
a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla
loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae
utilità.
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Art.
1124 (Manutenzione e ricostruzione delle scale)
Le scale sono mantenute
e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La
spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione
del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra
metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano
dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che
è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani
le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici
solari, qualora non siano di proprietà comune.
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Art. 1125 (Manutenzione
e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai)
Le spese per la manutenzione
e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute
in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti,
restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura
del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco,
la tinta e la decorazione del soffitto.
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Art.
1126 (Lastrici solari di uso esclusivo)
Quando l'uso dei lastrici
solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini,
quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per
un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico:
gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio
o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione
del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
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